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81.2011.412

Colpire qualcuno con un calcio alla coscia causandogli lesioni; minaccia

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2011.412

Data decisione, Autorità: 08.03.2013, PRPEN

Titolo:

Colpire qualcuno con un calcio alla coscia causandogli lesioni; minaccia

LESIONE SEMPLICE MINACCIA

art. 123 cf. 1 CPS art. 180 CPS

Incarto n.

81.2011.412/413

DA 4289/2011

DA 4288/2011

Bellinzona marzo 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1 __________

e

IM 2IM 2 __________

entrambi difesi da: DI 1

visti i decreti d’accusa n. 4289/2011 e 4288/2011 del 24 ottobre 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato IM 1 autore colpevole di

minaccia

per avere, il __________, a __________ usando grave minaccia, incusso spavento e timore a ACPR 1, segnatamente per averle detto durante un diverbio la seguente frase: “ti ammazzo”;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.- (trecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

preso atto che il AINQ 1 AINQ 1, AINQ 1, ritiene l’imputata IM 2 autrice colpevole di

1. lesioni semplici

per avere, il __________, a __________, all’esterno dello stabile ubicato in via __________, cagionato un danno al corpo e alla salute di ACPR 1, segnatamente per averla colpita con un calcio alla coscia destra, provocandole le lesioni di cui ai certificati medici __________, __________ e __________ dei dr. __________, __________ e __________, già agli atti;

2. minaccia

per avere, il __________, a __________, all’esterno dello stabile sito in via __________, usando grave minaccia, incusso spavento e timore a ACPR 1, segnatamente per averle detto durante un diverbio la seguente frase: “Se vieni in Italia non ritorni più viva”;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento di entrambi gli imputati;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 123 cifra 1, 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa 4289/2011 del 24 ottobre 2011.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) per il procedimento nei confronti di IM 1 sono a carico dello Stato.

3. IM 2 è autrice colpevole di

3.1. lesioni semplici

per avere, il __________, a __________, all’esterno dello stabile ubicato in __________ cagionato un danno al corpo e alla salute di ACPR 1, segnatamente per averla colpita con un calcio alla coscia destra, provocandole le lesioni di cui ai certificati medici __________, __________ e __________ dei dr. ____________________, __________ e __________, già agli atti.

3.2. minaccia

per avere, il __________, a __________, all’esterno dello stabile sito in via __________, usando grave minaccia, incusso spavento e timore a ACPR 1, segnatamente per averle detto durante un diverbio la seguente frase: “Se vieni in Italia non ritorni più viva”.

4. Di conseguenza IM 2 è condannata:

4.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta).

4.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

4.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

IM 2

- per raccomandata

ACPR 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a cIM 1

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 350.- totale

Distinta spese a carico di IM 2,

fr. 200.- multa

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 106 — read in the version of January 1, 2013; the act was consolidated again on March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 427 — read in the version of February 1, 2013; the act was consolidated again on March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.