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81.2011.45

Incitazione all'entrata, partenza o soggiorno illegale

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2011.45

Data decisione, Autorità: 23.10.2012, PRPEN

Titolo:

Incitazione all'entrata, partenza o soggiorno illegale

INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI

art. 116 let. a cf. 1 LFSTR

Incarto n.

81.2011.45

DA 726/2011

Bellinzona ottobre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 726/2011 del 28 febbraio 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'950.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna per complessivi fr. 1'650.- decretata nei suoi confronti dal MP il 12.10.2009, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.

rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento; in via subordinata chiede una riduzione della pena e al massimo una multa in applicazione del cpv. 2 LStr; si oppone infine alla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna e al limite chiede il prolungo del periodo di prova;

richiamati gli art. 116 cifra 1 lett. a LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sugli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa n° 726/2011 del 28 febbraio 2011.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- sono a carico dello Stato.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

__________

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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