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81.2011.66

Falsità in documenti

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Numero d'incarto: 81.2011.66

Data decisione, Autorità: 24.10.2012, PRPEN

Titolo:

Falsità in documenti

FALSITÀ IN DOCUMENTI

art. 251 cf. 1 CPS

Incarto n.

81.2011.66

DA 876/2011

Bellinzona ottobre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. DA 876/2011 del 4 marzo 2011;

preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole dilesioni semplici, danneggiamento, falsità in documenti

e propone la condanna a:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4. L'accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro per le pretse di parte civile ritenuto che l'imputato non ha riconosciuto le pretese civili.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

che l’accusatore privato postula la condanna del prevenuto;

rilevato che l’accusatore privato ACPR 1 ha ritirato la propria querela per lesioni semplici e danneggiamento e che lo stralcio verrà decretato separatamente;

che l’imputato ammette i fatti di causa concernenti la falsificazione di documenti e chiede una riduzione della pena in considerazione dello stralcio degli altri due reati contemplati nel decreto d’accusa;

visti gli artt. 251 cifra 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CP per avere, tra il __________ ed il __________ a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, alterato un documento vero, e meglio,

per avere, nell’ambito della sua attività di consulente indipendente per le assicurazioni sociali, allo scopo di celare a ACPR 2 l’avvenuta perdita (a seguito di trasloco del proprio ufficio) del suo incarto e la mancata presentazione entro il termine di 30 giorni di un ricorso al Tribunale Federale contro la decisione del 6 agosto 2008 (notificata il 18 agosto 2008) del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, nonché di sottrarsi in tal modo ad un’eventuale rimprovero o azione in responsabilità per la propria inadempienza, alterato tale sentenza, modificandone la data stampata sulla prima pagina da 6 agosto 2008 a 15 ottobre 2008, consegnandola poi all’interessata e sconsigliando quest’ultima di presentare ricorso.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta).

§. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

ACPR 2

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 200.00 multa

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106 — read in the version of October 1, 2012; the act was consolidated again on January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.