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81.2012.163

Diffamazione

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2012.163

Data decisione, Autorità: 07.05.2013, PRPEN

Titolo:

Diffamazione

DIFFAMAZIONE

art. 173 CPS

Incarto n.

81.2012.163

DA 1885/2012

Bellinzona maggio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 1885/2012 del 17 aprile 2012;

preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di

diffamazione

per avere, il __________ a __________, comunicando con terzi e segnatamente con i municipali di __________, incolpato o reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla riputazione di quest’ultimo, segnatamente per avere scritto loro che ACPR 1: “[…] è attualmente sotto indagine dell’Ufficio __________ Cantonale per il furto e per essere in possesso di un mio certificato di accompagnamento deposto al macello __________ di __________, fatto giudicato molto grave dal medesimo ufficio. […]” senza che tale comunicazione fosse giustificata da un interesse pubblico preponderante e nell’intento di fare maldicenza, ritenuto anche che nella stessa lettera già aveva menzionati i fatti all’origine del decreto d’accusa emesso nei confronti di ACPR 1 in data __________ e avesse pure già invitato i municipali a voler consultare il casellario giudiziale a riprova di quanto da lui dichiarato;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'650.- (milleseicentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

che l’accusatore privato postula la conferma del decreto di accusa;

rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 173 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1885/2012 del 17 aprile 2012.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

ACPR 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico IM 1

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 173 — read in the version of May 1, 2013; the act was consolidated again on July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.