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81.2012.228

Danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 21.08.2013, PRPEN

Titolo:

Danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio

DANNEGGIAMENTO VIOLAZIONE DI DOMICILIO

art. 144 cpv. 1 CPS art. 186 CPS

Incarto n.

81.2012.228

DA 2826/2012

Bellinzona agosto 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1 ;

prevenuto colpevole di

1. danneggiamento

per avere, ad __________, in un periodo non meglio precisato tra fine novembre ed inizio dicembre 2011, deteriorato, distrutto o reso inservibile una cosa mobile altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, e meglio, per avere strappato tre piccole palme, un’azalea, una camelia e una pianta d’alloro, nonché tagliato il tronco di una vigna - gettandole poi nel compostaggio - di proprietà della __________ SA cagionando un danno denunciato di almeno CHF 500.00;

2. violazione di domicilio, ripetuta

per essersi, ad__________, nei periodi fine novembre-inizio dicembre 2011 e fine gennaio-inizio febbraio 2012, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, introdotto in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure trattenuto contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, e meglio, per essersi, una prima volta nelle circostanze di cui al punto 1, nonché una seconda volta per ultimare l’atto, indebitamente introdotto nel cortile dell’esercizio pubblico __________ contro la volontà del gestore M__________ SA e quindi dell’amministratore unico __________;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli artt. 144 cpv. 1 e 186 CP, richiamati gli artt. 34, 42 e 44 CP;

visto il decreto d’accusa del 12 giugno 2012 n. 2826/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 600.- (seicento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 150.- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).

4. L’accusatrice privata ACPR 1, Ascona, rappr. da RA 1, è rinviata al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che l’imputato chiede la propria assoluzione;

richiamati gli artt. 34, 42, 47, 106, 144 cpv. 1, 186 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 300.- (trecento).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. Alla multa di CHF 200.- (duecento).

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 400.- (quattrocento).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

4. L’accusatrice privata è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura (art. 353 cpv. 2 CPP).

5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6. Intimazione a:

- seduta stante

Ascona,

- per raccomandata

,

, , ,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 200.- multa

CHF 200.- tassa di giustizia

CHF 200.- spese giudiziarie

CHF 600.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 34, Art. 42, Art. 44, Art. 47, Art. 106, Art. 144, Art. 186, and Art. 369 — read in the version of July 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 353 — read in the version of May 1, 2013; the act was consolidated again on January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.