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81.2012.273

Mettere a disposizione, quale gerente di un affittacamere, delle camere a cittadine straniere sapendo o dovendo sapere che vi avrebbero esercitato la prostituzione benchè sprovviste del necessario permesso

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2012.273

Data decisione, Autorità: 09.12.2013, PRPEN

Titolo:

Mettere a disposizione, quale gerente di un affittacamere, delle camere a cittadine straniere sapendo o dovendo sapere che vi avrebbero esercitato la prostituzione benchè sprovviste del necessario permesso

ALTRE INFRAZIONI SOGGIORNO ILLEGALE

art. 116 cpv. 1 LFSTR art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR

Incarto n.

81.2012.273

DA 2010/2012

Bellinzona dicembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

IM 1IM 1

(difensore: DI 1, __________)

visto il decreto d’accusa n. 2010/2012 del 24 aprile 2012;

preso atto che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato autore colpevole di

1. Infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere, a __________,nel periodo compreso tra il __________ ed il 1__________, nella sua qualità di gerente dell’Affittacamere __________, facilitato il soggiorno illegale della cittadina straniera __________, mettendole a disposizione una camera, sapendo o dovendo sapere che vi avrebbe esercitato la prostituzione benché sprovvista del necessario permesso;

2. Infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale)

per avere, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________, a __________, presso l’Affittacamere __________, nella sua qualità di gerente responsabile, mettendo loro a disposizione le camere, sapendo o dovendo presumere che vi avrebbero esercitato la prostituzione, benché sprovviste del necessario permesso, facilitato il soggiorno illegale di cittadine straniere, fra queste le cittadine rumene __________, __________, __________ e le cittadine brasiliane __________ e __________;

fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dall'art. 23 cpv. 1 LDDS, art. 116 cpv. 1 a LStr, richiamati gli art. 42 cpv. 1 CP, art. 42 cpv. 4 CP;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.- decretata nei suoi confronti dalla Corte di cassazione di Lugano il 15.09.2010.

2.Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.- decretata nei suoi confronti dalla Corte di cassazione di Lugano il 15.09.2010, ma prolunga il periodo di prova 1 anno.

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento e un indennità;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 23 cpv. 1 LDDS, art. 116 cpv. 1 lett. a LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS) e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (art. 116 cpv.1 lett a LStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa no 2010/2012 del 24 aprile 2012

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono poste a carico dello Stato.

3. Assegna un’indennità a IM 1 di fr. 1’700.- ex art. 429 CPP.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- per raccomandata

IM 1, __________, __________,

DI 1, __________, __________

AINQ 1, __________, __________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona

Divisione della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 34, Art. 42, Art. 47, and Art. 106 — read in the version of July 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 429 — read in the version of May 1, 2013; the act was consolidated again on January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.