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81.2012.3

Danneggiamento di poca entità

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2012.3

Data decisione, Autorità: 22.03.2013, PRPEN

Titolo:

Danneggiamento di poca entità

DANNEGGIAMENTO

art. 144 cpv. 1 CPS art. 172ter CPS

Incarto n.

81.2012.3

DA 5129/2011

Bellinzona marzo 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con l’avv. Jyothish George in qualità di segretario per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 5129/2011 del 12 dicembre 2011;

preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di

danneggiamento

per avere, il __________, a __________, presso il giardino del “Condominio __________”, intenzionalmente danneggiato cose altrui, segnatamente per aver tagliato, avvalendosi di un seghetto manuale, alcune piante di proprietà della comunione dei comproprietari del “Condominio __________” (danno non quantificato dagli accusatori privati);

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 400.- (quattrocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 150.- (centocinquanta), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e alle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta);

rilevato che il rappresentante dell’ l’accusatore privato postula la conferma del decreto d’accusa;

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento, rimettendosi alla decisione del giudice per quanto riguarda l’indennità;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 144 cpv. 1, 172ter CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di danneggiamento di poca entità, per avere, il __________, a __________, presso il giardino del “Condominio __________”, intenzionalmente danneggiato cose altrui, segnatamente per aver tagliato, avvalendosi di un seghetto manuale, alcune piante di proprietà della comunione dei comproprietari del “Condominio __________” (danno di almeno fr. 50.-).

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 100.- (cento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

2.3 Respinge la richiesta d’indennità giusta l’art. 429 CPP.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

RA 1 .

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 100.- multa

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr.

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 427 and Art. 429 — read in the version of March 12, 2013; the act was consolidated again on April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.