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81.2012.379

Incitazione al soggiorno illegale; impiego di stranieri sprovvisti di permesso; contravvenzione alla LF sul lavoro nero

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2012.379

Data decisione, Autorità: 23.10.2013, PRPEN

Titolo:

Incitazione al soggiorno illegale; impiego di stranieri sprovvisti di permesso; contravvenzione alla LF sul lavoro nero

ALTRE INFRAZIONI IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI

art. 116 agg. 1 let. a LFSTR art. 117 cpv. 1 LFSTR art. 4 LLN art. 6 LLN art. 7 LLN art. 8 LLN art. 18 LLN

Incarto n.

81.2012.379, 91.2012.197

DA 4220/2012

DA 2012-34

Bellinzona ottobre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1 __________

difeso da: DI 1

visti i decreti d’accusa n. 4220/2012 del 24 settembre 2012 e n. 2012-34 del 12 ottobre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alla LF sugli stranieri, e meglio

1. incitazione al soggiorno illegale

per avere, agendo in correità con __________, favorito il soggiorno illegale in Svizzera, ospitando dall’__________ al __________, presso l’abitazione di quest’ultimo ad __________, la cittadina russa __________ e dal __________ al __________, presso l’Albergo __________ di __________, i cittadini kosovari __________ e __________, sebbene sapesse che gli stessi erano privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

2. impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere, agendo in correità con __________, quale amministratore unico della __________ SA, società amministratrice dell’Albergo __________ di __________, e socio e gerente con firma individuale della __________ Sagl, società amministratrice del Ristorante __________ di __________, impiegato intenzionalmente, pur non essendo autorizzati a svolgere attività lucrativa in Svizzera in quanto privi del relativo permesso:

- __________, quale cameriera presso il Ristorante __________, dall’__________ al __________, per complessivi 30 giorni, remunerata in ragione di CHF 1'800.00 al mese;

- __________, quale tuttofare presso l’Albergo __________ e il Ristorante “__________”, dal __________ al __________;

- __________, quale tuttofare presso l’Albergo __________ e il Ristorante __________, dal __________ al __________;

- __________, cittadina spagnola, quale cameriera presso l’Albergo __________, il __________;

e propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'600.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

preso atto che l’AINQ 2, __________, ritiene inoltre l’imputato autore colpevole di

contravvenzione alla LF contro il lavoro nero

per avere violato l’obbligo di fornire agli organi competenti le informazioni e i documenti che provino l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione riguardanti il personale occupato presso il Ristorante __________ di __________ conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposta alla fonte.

e propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 1'900.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 19 (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Alla tassa di giustizia di fr. 100.-.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 116 cpv. 1 lett. a) e 117 cpv. 1 LStr; 4, 6, 7, 8 e 18 LLN; 34; 42, 47, 49, 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di.

1.1. incitazione al soggiorno illegale,

per avere, agendo in correità con __________, favorito il soggiorno illegale in Svizzera, ospitando dall’__________ al __________, presso l’abitazione di quest’ultimo ad __________, la cittadina russa __________ e dal __________ al __________, presso l’Albergo __________ di __________, i cittadini kosovari __________ e __________, sebbene sapesse che gli stessi erano privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri.

1.2. impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere, agendo in correità con __________, quale amministratore unico della __________ SA, società amministratrice dell’Albergo __________ di __________, e socio e gerente con firma individuale della __________ Sagl, società amministratrice del Ristorante __________ di __________, impiegato intenzionalmente, pur non essendo autorizzati a svolgere attività lucrativa in Svizzera in quanto privi del relativo permesso:

- __________, quale cameriera presso il Ristorante __________, dall’__________ al __________, per complessivi 30 giorni, remunerata in ragione di CHF 1'800.00 al mese;

- __________, quale tuttofare presso l’Albergo __________ e il Ristorante “__________”, dal __________ al __________;

- __________, quale tuttofare presso l’Albergo __________ e il Ristorante __________, dal __________ al __________.

1.3. contravvenzione alla LF contro il lavoro nero

per avere violato l’obbligo di fornire agli organi competenti le informazioni e i documenti che provino l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione riguardanti il personale occupato presso il Ristorante __________ di __________ conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposta alla fonte.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 3'600.- (tremilaseicento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 1’200.- (milleduecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’300.- (milletrecento) con motivazione scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 1'200.- multa

fr. 500.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 1'900.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 106 — read in the version of July 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 8, and Art. 18 — read in the version of January 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2018, January 1, 2020, and September 1, 2023.