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81.2012.419

Guida senza autorizzazione

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 12.11.2013, PRPEN

Titolo:

Guida senza autorizzazione

GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cpv. 1 let. e LCSTR

Incarto n.

81.2012.419

DA 4650/2012

Bellinzona novembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 4650/2012 del 29 ottobre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione

per aver concesso la guida del proprio autofurgone __________ targato TI __________ a __________ sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licen­za di condurre richiesta poiché revocatagli dalla competente Autorità amministrativa italiana,

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 170.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 3'400.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di CHF 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito;

richiamati gli art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida senza autorizzazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4650/2012 del 29 ottobre 2012.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- sono a carico dello Stato.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81880).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese IM 1

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 95 — read in the version of July 1, 2013; the act was consolidated again on December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.