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81.2013.114

Ripetuta guida senza licenza di allievo conducente

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2013.114

Data decisione, Autorità: 14.02.2014, PRPEN

Titolo:

Ripetuta guida senza licenza di allievo conducente

CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cpv. 1 let. d LCSTR art. 100 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

81.2013.114

DA 877/2013

Bellinzona febbraio 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

IM 1 __________

visto il decreto d’accusa n. 877/2013 del 4 marzo 2013;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 110.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 3'300.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di CHF 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

richiamati gli art. 21, 34, 42, 47, 106 CP; 95 cpv. 1 lett. d, 100 cpv. 1 seconda frase LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole per ripetuta guida senza autorizzazione per avere negligentemente ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ senza essere titolare della licenza di allievo conducente; fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti.

2. Di conseguenza IM 1 è mandato esente da pena trattandosi di un caso particolarmente lieve.

3. IM 1 è condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 95 and Art. 100 — read in the version of January 1, 2014; the act was consolidated again on June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.