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81.2013.15

Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 04.03.2014, PRPEN

Titolo:

Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO

art. 117 cpv. 1 LFSTR art. 117 cpv. 2 LFSTR

Incarto n.

81.2013.15-355

DA 4928/2012

DA 3110/2013

Bellinzona marzo 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difesa da: DI 1

visti i decreti d’accusa n. 4928/2012 del 12 novembre 2012 e n. 3113/2013 del 30 luglio 2013;

preso atto che il ritiene l’imputata autrice colpevole di

impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere, nel periodo dal __________ al __________, a __________, presso l’EP __________, in qualità di gerente e datrice di lavoro, intenzionalmente impiegato __________, per sei giorni lavorativi, e __________, per mezza giornata lavorativa, come ausiliarie di pulizia, entrambe cittadine bosniache sprovviste dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 190.- (centonovanta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3'800.- (tremilaottocento);

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;

e

preso atto che il AINQ 2, __________, ritiene l’imputata autrice colpevole di

impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere, a __________, in via __________, dal __________ al __________, quale datrice di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso l’esercizio pubblico SNACK BAR __________, in qualità di donna delle pulizie, – seppure a titolo gratuito – (art. 11 cpv. 2 Lstr) la cittadina bosniaca __________, benché sprovvista del relativo permesso ad esercitare un’attività lavorativa in Svizzera;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 190.- (centonovanta) cadauna, (art. 34 e seg. CP) corrispondenti a complessivi fr. 5'700.- (cinquemilasettecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita; per quanto riguarda i fatti del __________ sostiene che __________ e __________ non sono mai state né impiegate né assunte dall'imputata, i piccoli lavoretti che facevano rappresentavano un obbligo morale, un ringraziamento per la possibilità concessa loro di poter soggiornare presso di lei durante un breve periodo estivo; riguardo ai fatti del __________ non c'è mai stato un accordo secondo il quale __________ lavorava per l'imputata, quest'ultima avendole espressamente vietato di fare qualsiasi lavoro, trattandosi al contrario di lavori effettuati su propria iniziativa e sporadicamente, con l'intenzione di ricambiare il favore concessole di poter beneficiare di vitto ed alloggio, per un breve periodo;

richiamati gli art. 117 cpv. 1 e 2 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dalle imputazioni di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nei decreti d'accusa n. 4928/2012 del 12 novembre 2012 e n. 3110/2013 del 30 luglio 2013.

2. Tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500 (cinquecento) sono poste a carico dello Stato.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

AINQ 2, __________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico IM 1

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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