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81.2013.160

Falsità in certificati; ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2013.160

Data decisione, Autorità: 29.08.2013, PRPEN

Titolo:

Falsità in certificati; ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)

FALSITÀ IN CERTIFICATI GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 252 CPS art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

81.2013.160

DA 3996/2012

Bellinzona agosto 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paolo D’Alessandro in qualità di segretario per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 3996/2012 del 10 settembre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

1. falsità in certificati

per avere, a __________ e altre località del Cantone, nel periodo compreso tra il 23 novembre 2007 ed il 2 dicembre 2010, al fine di migliorare la propria situazione, abusato a scopo di inganno di carta di legittimazione vera ma non destinata a lui, e meglio, per aver abusato a scopo d’inganno della licenza di condurre autentica ma intestata a nome di __________;

2. guida nonostante la revoca, ripetuta

per avere, a ____________________, __________, __________, nonché in altre imprecisate località, nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2009 ed il 2 dicembre 2010, ripetutamente circolato alla guida di svariati veicoli a motore (auto e scooter) sebbene la licenza di condurre gli sia stata revocata a tempo indeterminato il 12.08.2004;

e propone la condanna

1. Alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 40 e seg. CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 3 (tre) giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.- (quattrocento) e delle spese giudiziarie di fr. 400.- (quattrocento).

3. Ordina la confisca e distruzione delle licenze di condurre (nazionale e internazionale) intestate a __________ (art. 69 CP).

rilevato che il difensore chiede che sia inflitta una pena pecuniaria al posto della pena detentiva;

richiamati gli art. 40, 41, 47, 49, 69, 252 CP; 95 cifra 2 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. falsità in certificati

per avere, a __________ e altre località del Cantone, nel periodo compreso tra il 23 novembre 2007 ed il 2 dicembre 2010, al fine di migliorare la propria situazione, abusato a scopo di inganno di carta di legittimazione vera ma non destinata a lui, e meglio, per aver abusato a scopo d’inganno della licenza di condurre autentica ma intestata a nome di __________.

1.2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)

per avere, a __________, __________, __________, nonché in altre imprecisate località, nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2009 ed il 2 dicembre 2010, ripetutamente circolato alla guida di svariati veicoli a motore (auto e scooter) sebbene la licenza di condurre gli sia stata revocata a tempo indeterminato il 12.08.2004.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento).

2.1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.2 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (millecinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 400.- (millecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3. È ordinata la confisca e distruzione delle licenze di condurre (nazionale e internazionale) intestate a __________ (art. 69 CP).

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 36, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 47, Art. 49, Art. 69, and Art. 252 — read in the version of July 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.