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81.2013.209

Violazione di domicilio

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Numero d'incarto: 81.2013.209

Data decisione, Autorità: 11.02.2014, PRPEN

Titolo:

Violazione di domicilio

VIOLAZIONE DI DOMICILIO

art. 186 CPS

Incarto n.

81.2013.209

DA 1666/2013

Bellinzona febbraio 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

(difensore: DI 1, __________)

visto il decreto d’accusa n. 1666/2013 del 29 aprile 2013;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

violazione di domicilio,

per essere, in data __________, penetrato indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, sul fondo di proprietà della ACPR 1 e sito a __________ in via __________;

e propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

3. Non ordina il ripristino dell’esecuzione della pena detentiva per il periodo rimanente di cui alla decisione sulla liberazione condizionale concessa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi in data 03.02.2011, relativa alla condanna emessa dalla Corte delle Assise criminali di __________ in data 16.03.2007, ma il condannato è ammonito.

rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento e la rifusione di un’indennità; in via subordinata che l’imputato sia mandato esente da pena e in via ancor più subordinata che la pena sia sensibilmente ridotta;

richiamati gli art. 186 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 1666/2013 del 29 aprile 2013.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. Lo Stato verserà a IM 1 la somma di fr. 2'344.70 come indennità in applicazione dell’art. 429 CPP.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 186 — read in the version of January 1, 2014; the act was consolidated again on July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 427 and Art. 429 — read in the version of January 21, 2014; the act was consolidated again on July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.