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81.2013.245

Attività lucrativa senza autorizzazione

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2013.245

Data decisione, Autorità: 25.02.2014, PRPEN

Titolo:

Attività lucrativa senza autorizzazione

ATTIVITÀ LUCRATIVA SENZA AUTORIZZAZIONE

art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR

Incarto n.

81.2013.245

DA 1915/2013

Bellinzona febbraio 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

(difensore: DI 1 __________)

visto il decreto d’accusa n. 1915/2013 del 21 maggio 2013;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alla LF sugli stranieri (attività lucrativa senza autorizzazione)

per avere, ad __________, in via __________, nei giorni __________ e __________,

svolto attività lucrativa in qualità di manovale/operaio su di un cantiere edile di proprietà dei suoi famigliari, per complessive 7 ore, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata da parte dell’autorità competente;

e propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna corrispondenti a complessivi fr. 300.- (trecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 115 cpv. 1 lett. c) e cpv. 3 LStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole, per negligenza, di attività lucrativa senza autorizzazione per avere ad __________, in via __________, nei giorni __________ e __________, svolto attività lucrativa in qualità di manovale/operaio su di un cantiere edile di proprietà dei suoi famigliari, per complessive 7 ore, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata da parte dell’autorità competente.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 500.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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