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81.2013.248

Guida in stato d'inattitudine

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2013.248

Data decisione, Autorità: 26.02.2014, PRPEN

Titolo:

Guida in stato d'inattitudine

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

81.2013.248

DA 2115/2013

Bellinzona febbraio 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 2115/2013 del 3 giugno 2013;

preso atto che il ritiene l’imputata autrice colpevole di

guida in stato di inattitudine

per avere, il __________ ad __________, condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.60 - max. 2.03 grammi per mille);

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 7'200.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.

rilevato che l’imputata chiede la riduzione della pena;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di guida in stato di inattitudine per avere, il __________ a __________, condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.60 - max. 2.03 grammi per mille).

2. Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 4’400.- (quattromilaquattrocento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. alla multa di fr. 800.- (ottocento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione delle popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 800.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 400.- spese giudiziarie

fr. 1'400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 91 — read in the version of January 1, 2014; the act was consolidated again on June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.