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81.2013.257

Impiegare quale datore di lavoro una donna di pulizie sprovvista dei necessari permessi per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2013.257

Data decisione, Autorità: 08.04.2014, PRPEN

Titolo:

Impiegare quale datore di lavoro una donna di pulizie sprovvista dei necessari permessi per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera

IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO

art. 11 cpv. 3 LFSTR art. 117 cpv. 1 LFSTR

Incarto n.

81.2013.257

DA 2253/2013

Bellinzona aprile 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1 , __________,

(difensore: Avv. __________, __________)

visto il decreto d’accusa n. 2253/2013 del 5 giugno 2013;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di

impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere, a __________, fra il __________ e il __________,

in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato, come donna di pulizie __________, cittadina portoghese sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 240.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 117 cpv. 1, in relazione con l’art 11 cpv. 3 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto d'accusa 2253/2013 del 5 giugno 2013.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

3. Lo Stato rifonderà a IM 1, e meglio al suo difensore Avv. __________, l’importo di fr. 1’200.- (milleduecento) a titolo di indennità.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1 __________

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della giustizia, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico IM 1

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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