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81.2013.264

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

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Numero d'incarto: 81.2013.264

Data decisione, Autorità: 12.03.2014, PRPEN

Titolo:

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

art. 217 CPS

Incarto n.

81.2013.264

DA 2346/2013

Bellinzona marzo 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 2346/2013 del 17 giugno 2013;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per aver omesso, benché ne avesse o potesse averne i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (__________) e __________ (__________), e per essi all'ACPR 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti stabiliti con sentenza di divorzio 10 agosto 2009, così da essere in arretrato per complessivi fr. 43'539.- (già dedotti i versamenti effettuati) per il periodo 01.08.2010 – 31.05.2013;

e propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 350.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 31'500.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

che l’accusatore privato postula la conferma del decreto d'accusa;

rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 217 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2346/2013 del 17 giugno 2013.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono a carico dello Stato.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 217 — read in the version of January 1, 2014; the act was consolidated again on July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.