Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

81.2013.55

Rendere una falsa testimonianza sui fatti di causa durante un'udienza istruttoria nell'ambito di una vertenza civile

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 25.03.2014, PRPEN

Titolo:

Rendere una falsa testimonianza sui fatti di causa durante un'udienza istruttoria nell'ambito di una vertenza civile

FALSA TESTIMONIANZA

art. 307 cpv. 1 CPS

Incarto n.

81.2013.55-56

DA 79/2013

DA 80/2013

Bellinzona marzo 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

e

IM 2IM 2

difesi da: DI 1, __________

visto il decreto d’accusa n. 79/2013 del 14 gennaio 2013 nei confronti di;

IM 1,

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

falsa testimonianza

per avere, a __________, in data __________, reso una falsa testimonianza sui fatti di causa durante un’udienza istruttoria davanti alla Pretura di __________ nell’ambito della vertenza civile __________ fra __________ SA (attore) e __________ (convenuto),

in particolare dichiarando, contrariamente al vero,

“Il pozzetto che si vede sulla fotografia doc. 21 c’era già quando io ho costruito il muro e anche la griglia e anche il canale di gronda.”,

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;

e

visto il decreto d’accusa n. 80/2013 del 14 gennaio 2013 nei confronti di

IM 2,

preso atto che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato autore colpevole di

falsa testimonianza

per avere, a __________, in data __________, reso una falsa testimonianza sui fatti di causa durante un’udienza istruttoria davanti alla Pretura di __________ nell’ambito della vertenza civile __________ fra __________ SA (attore) e __________ (convenuto),

in particolare dichiarando, contrariamente al vero,

“Per puntellare il muro che costruivamo abbiamo messo dei puntelli che però non erano contro la facciata della casa ma al suolo, ossia obliqui”.

reato previsto dall'art. 307 cpv. 1 CPS; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento dei suoi assistiti;

richiamati gli art. 307 cpv. 1 CPS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dal reato di falsa testimonianza per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 79/2013 del 14 gennaio 2013.

2. IM 2 è prosciolto dal reato di falsa testimonianza per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 80/2013 del 14 gennaio 2013.

3. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- (seicento) sono a carico dello Stato.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

IM 2

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico IM 2

fr. 400.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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