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81.2013.75

Conseguimento fraudolento di una prestazione di poca entità

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 25.02.2014, PRPEN

Titolo:

Conseguimento fraudolento di una prestazione di poca entità

CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA PRESTAZIONE

art. 150 CPS art. 172ter CPS

Incarto n.

81.2013.75

DA 434/2013

Bellinzona febbraio 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Anna Giamboni in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1 __________,

difesa da: DI 1, __________

visto il decreto d’accusa n. 434/2013 del 4 febbraio 2013;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di

conseguimento fraudolento di una prestazione (di poca entità)

per avere, in data __________, dalle ore 16:00 fino alle ore 17:00, in correità con __________, ottenuto fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è stata data soltanto a pagamento, e meglio per avere viaggiato a bordo del taxi condotto da ACPR 1, lungo la tratta stradale __________, senza pagare la relativa prestazione corrispondente in fr. 220.-;

e propone la condanna a

1. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

3. Si rinvia l'accusatrice privata ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

che l’accusatrice privata postula la conferma del decreto d’accusa;

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento con formula piena della sua assistita, non avendo commesso il fatto imputatole; chiede altresì in applicazione dell’art. 429 CPP la rifusione della sua nota professionale, di fr. 4'084.55;

richiamati gli art. 150, 172ter CP; 10, 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di conseguimento fraudolento di una prestazione per quanto descritto nel decreto d’accusa n. 434/2013 del 4 febbraio 2013.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono a carico dello Stato.

Qualora l’accusatrice privata dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. La decisione sull’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP verrà presa in separata sede.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- per raccomandata

DI 1, __________

IM 1, __________,

ACPR 1, __________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello StatoIM 1

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106, Art. 150, and Art. 172ter — read in the version of January 1, 2014; the act was consolidated again on July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 353, Art. 427, and Art. 429 — read in the version of January 21, 2014; the act was consolidated again on July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.