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91.2013.279

Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 91.2013.279

Data decisione, Autorità: 25.02.2014, PRPEN

Titolo:

Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

PARCHEGGIO

art. 375bis CPC-TI

Incarto n.

91.2013.279, 91.2013.280

35684/306

35701/301

Bellinzona febbraio 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

IM 2IM 2

entrambi difesi da: DI 1

visti i decreti d’accusa n. 35684/306 e n. 35701/301 del 15 novembre 2013;

preso atto che la AINQ 1 ritiene:

IM 1

autore colpevole di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

per avere, il __________ a __________, fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace;

e propone la condanna alla multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-;

IM 2

autore colpevole di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

per avere, il __________ a __________, fatto illecitamente uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace;

e propone la condanna alla multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-;

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento e il versamento di un’indennità;

richiamati gli art. 375bis CPC-TI; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 35684/306 del 15 novembre 2013.

2. IM 2 è prosciolto dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 35701/301 del 15 novembre 2013.

3. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 240.- sono a carico dello Stato.

4. Lo Stato rifonderà a IM 1 e IM 2 un’indennità di fr. 500.- (cinquecento) ciascuno in applicazione dell’art. 429 CPP.

5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1 __________ __________,

IM 2

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 180.- tassa di giustizia

fr. 60.- spese giudiziarie

fr. 240.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 429 — read in the version of January 21, 2014; the act was consolidated again on July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.