Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

32.2025.76

32.2025.76

Rubrum

Raccomandata

Incarto n.

MP/gm

Lugano

11 maggio 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2025 di

RI1, ______

rappr. da: RA1, ______

contro

la decisione del 30 luglio 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

Fatti

1.1. RI1, nata nel 1966 e da ultimo attiva quale aiuto cuoca/ausiliaria di pulizie, con due decisioni dell’8 aprile 2019 è stata posta al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1. agosto 2017 al 30 settembre 2018 e di un quarto di rendita dal 1. ottobre al 31 dicembre 2018 (doc. 61 seg. incarto AI). Queste decisioni sono passate in giudicato, non essendo state contestate.

1.2. Il 17 maggio 2022 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti, facendo valere un danno alla salute sussistente dal 9 novembre 2021 (doc. 64 incarto AI, p.to 6.1).

Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, comprensivi in particolare della perizia bidisciplinare (psichiatria e psicoterapia con test psicodiagnostici, neurologia) del ______ del 27 giugno 2024 (doc. 133 incarto AI) e dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del consulente IAS del 12 marzo 2025 (doc. 171 incarto AI), con decisione del 29 luglio 2025 debitamente preceduta dal preavviso l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, avendo stabilito un grado d’invalidità del 33% dal 9 novembre 2022 e del 36% dal 1. gennaio 2024 (doc. 188 incarto AI).

1.3. L'assicurata, patrocinata dall’RA1, il 10 settembre 2025 ha interposto ricorso contro la suddetta decisione, postulando l’annullamento della stessa e il riconoscimento di una rendita d’invalidità con grado del 100% almeno dal 1. novembre 2022, previa perizia medica specialistica. Il tutto con protesta di spese, tasse e ripetibili.

Nel merito, la ricorrente sostanzialmente contesta le conclusioni sia dei periti del ______ quanto alla capacità lavorativa, sia del consulente IAS quanto alla capacità nello svolgere le mansioni consuete.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa.

Nel merito, conferma sia la valutazione medica sia quella economica poste alla base del provvedimento impugnato.

1.5. La ricorrente, con scritti del 16 ottobre, 5 e 24 novembre 2025, e l’Ufficio AI, con scritti del 28 ottobre, 18 novembre e 2 dicembre 2025, si sono riconfermati nelle rispettive – antitetiche – posizioni con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato alla ricorrente il diritto alla rendita, avendo determinato un grado d’invalidità del 33% dal 9 novembre 2022 e del 36% dal 1. gennaio 2024.

2.2

Il 1. gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; cfr. ulteriore sviluppo dell’AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). Da un punto di vista temporale, il diritto applicabile è determinato dalle norme in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente decisivi (cfr. STF 9C_86/2025 del 16 marzo 2026 consid. 3.2,9C_406/2025 del 28 ottobre 2025 consid. 2.3 e 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 2.2 con rinvio alle DTF 150 V 323 consid. 4.2, 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1). La decisione dell'Ufficio AI qui contestata è stata emessa il 29 luglio 2025 e concerne il diritto alla rendita e ai provvedimenti professionali richiesti con la seconda domanda del 17 maggio 2022 e relativi a un’incapacità lavorativa dal 9 novembre 2021. Il diritto alla rendita della ricorrente sarebbe potuto nascere al più presto nel novembre 2022 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e dunque, conformemente ai principi generali del diritto intertemporale (cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025 consid. 2.3 e 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 2.2 con rinvio alla DTF 148 V 162 consid. 3.2.1) e ai fatti rilevanti del caso, le disposizioni della LAI e quelle dell'OAI così come la LPGA sono applicabili nelle versioni in vigore dal 1. gennaio 2022 (cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025 consid. 2.3 e 8C_183/2024 del 14 aprile 2025 consid 2.2).

2.3

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (edit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2. ed., 2007, pag. 1411 n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476 n. 213).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989 pag. 325; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV n. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 17 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006 consid. 5).

2.4

Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA nella DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV n. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

In una sentenza pubblicata nella DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciproci dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 dell’8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV n. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).

Preso atto della citata sentenza il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza nel senso che dal 1. gennaio 2018 l’art. 27bis cpv. 2-4 OAI aveva il seguente tenore:

" 2 Per determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità:

a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;

b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.

3 Il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti:

a. il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno;

b. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.

4 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno”.

Il Tribunale federale, nella DTF 147 V 124, ha stabilito che “un cambiamento di statuto, per motivi familiari, a favore di quello di una persona che esercita un'attività lucrativa a tempo parziale costituisce un motivo di revisione dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza il 1° gennaio 2018, anche in una fattispecie simile a quella esaminata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09) del 2 febbraio 2016” (cfr. regesto).

Dal 1. gennaio 2022 l’art. 27bis OAI prevede:

" 1 Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:

a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;

b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.

2 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:

a. il reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento;

b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;

c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.

3 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:

a. viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno”.

2.5

Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321 e 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342 e 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10: F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (inc.8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata sia da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta.

In quelle sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

La nuova giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

In una sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

In una sentenza 8C_280/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49, il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).

Infine, nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024), l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la giurisprudenza specifica riguardo all’obesità sinora vigente.

Dopo avere ricordato che l’obesità è una malattia somatica (fisica) cronica e complessa, l’Alta Corte ha stabilito che l'obesità può comportare un'invalidità che dà diritto a prestazioni di rendita, anche qualora di principio può essere trattata e non causa danni fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11). All’assicurato va rammentato il suo obbligo di ridurre il danno (consid. 5.11).

Il Tribunale federale ha pure sottolineato che in caso di obesità, come nell’ambito di altre patologie somatiche, le difficoltà probatorie non si presentano allo stesso modo di quelle esistenti nel quadro di una malattia psichica. Non è pertanto necessario, né indicato procedere ad un esame di tutti gli indicatori (consid. 5.11).

Su questo tema cfr. STF 8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid. 5.2.2 e il dossier “Medizin und Recht – Adipositas Leiturteil”, pubblicato in HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K. Gehring, “Übersicht der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht”, in plädoyer 4/2025, pag. 44-51 (48).

2.6

Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito essenzialmente al consulente in integrazione professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3,9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5,9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (concetto astratto e teorico e che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1 e 147 V 124 consid. 6.2) (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il ______, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 seg.). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. 3.2 seg., 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale amministrativo federale devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico dei servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per l’art. 54a LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (cpv. 2), stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete (cpv. 3) e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico (cpv. 4).

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2 in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Nell’ambito della valutazione delle condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, i SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI, se occorre i SMR possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati e mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i SMR sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.

I servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR, se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 consid. 4.2.1 e 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2).

Non va tuttavia dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr. consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna di principio ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono anche solo lievi dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa, occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.)”).

A proposito della valenza probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – come quelli del medico del SMR –, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, in caso di lite essi hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154-158), a patto che non sussista dubbio sulla loro affidabilità e concludenza.

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,9C_602/2007 dell'11 aprile 2008 consid. 5.3), poiché, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a pag. 398 seg.) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico possa essere ritenuto affidabile, deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628 seg., in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore [Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.], in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della stessa, la sua durata pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352; STCA 32.1999.124 inedita del 27 settembre 2001).

2.7

Nel caso di specie, il SMR ha ritenuto giustificata l’entrata in materia sulla seconda domanda di prestazioni della ricorrente e opportuno sottoporre quest’ultima a una perizia bidisciplinare (psichiatria e psicoterapia con test psicodiagnostici, neurologia). L’incarico è stato affidato al ______, che ha reso il proprio referto il 27 giugno 2024.

Nella perizia neurologica ivi contenuta il dr. med. ______, specialista in neurologia, ha innanzitutto riassunto gli atti messi a sua disposizione e considerati ai fini della valutazione, ha esposto l’indagine clinica effettuata tramite anamnesi (famigliare/ereditarietà, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica) e descrizione dei disturbi soggettivi, delle affezioni attuali e della giornata, ha riportato osservazioni sul comportamento, sull’aspetto esteriore e sulla comprensione linguistica della ricorrente e i risultati degli esami neurologico, di laboratorio e psicodiagnostici. Sintetizzata la storia personale, professionale e sanitaria della ricorrente, descritta la sua situazione psichica, sociale e medica attuale, valutate la coerenza e la plausibilità, ha poi posto le seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:

" Sindrome lombo-spondilogena cronica:

- segni di sensibilizzazione centrale

- disfunzione segmentaria L4-L5 maggiore a ds.

- esiti di laminectomia L3-L5

- asportazione di meningioma intradurale WHO1 in L3-L4 del 3.2.2022 (Dr. med. ______)

- intervento di revisione esito chirurgico per pseudo meningocele

- alterazione statica e posturale, in imbalance sagittale

- marcata insufficienza della muscolatura di sostegno del rachide

Sindrome dolorosa della spalla ds. cronica con:

- esiti di sutura della cuffia dei rotatori il 28.10.2015.

- Stato dopo reintervento artroscopico per adesiolisi e ricostruzione della cuffia dei rotatori spalla ds. il 16.7.2017”

(doc. 133 incarto AI, perizia neurologica, p.to 6.3.1).

Il perito neurologico ha poi valutato la ricorrente dal punto di vista medico e medico-assicurativo. Valutati il percorso precedente di terapie, le riabilitazioni e i provvedimenti di integrazione, discusse le possibilità di guarigione, ne ha così descritto le capacità, risorse e problemi:

" Persistono soprattutto problematiche a livello bio-psicosociale, con difficoltà a elaborazione del dolore e limitazione degli atteggiamenti atti a controllarlo, con meccanismi di evitamento e aumento dello score in scale di pain catastrophizing associata a sensazione di helplessness e meccanismi di evitamento. In questa situazione risulta sicuramente più difficile approcciare la problematica dolorosa e ridurne l’impatto funzionale.

Vi sono probabilmente altre componenti anche a livello psicologico, per cui la perdita del lavoro potrebbe aver dato un duro colpo alla motivazione a migliorare le proprie condizioni di salute e a ridurre il sintomo doloroso. L’appartenenza socioculturale potrebbe anche agire in una maniera negativa sulla globalità della valutazione della situazione, aggravandone i sintomi” (doc. 133 incarto AI, perizia neurologica, p.to 7.2).

Secondo il perito neurologico questi limiti funzionali giustificano, a livello medico teorico e dal punto di vista neurologico, a partire dal 9 novembre 2021 un’inabilità lavorativa completa nell'attività abituale e un’abilità lavorativa del 70% in un’attività adeguata allo stato di salute, che “consisterebbe in un’attività in cui è possibile alternare la posizione seduta e quella in piedi, con piccoli spostamenti su superfici piane senza cambiamenti di altezza, senza dover portare pesi in modo ripetitivo superiore ai 3 kg, in modo saltuario superiore ai 5 kg, mai superiore ai 10 kg, evitando di dover trasferire pesi al di sopra dell’altezza delle proprie spalle“ (doc. 133 incarto AI, perizia neurologica, p.to 8.1 seg.).

Da parte sua il dr. med. ______, specialista in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica del 20 aprile 2024 allegata alla perizia del ______ ha ritenuto la ricorrente, dal punto di vista psichiatrico, abile all’80% da ottobre 2022 sia nell’attività abituale che in attività adeguate (doc. 133 incarto AI, perizia psichiatrica, p.to 8 pag. 15 seg.).

Poiché i periti concordavano sul fatto che “per quanto concerne l’attività abitualmente svolta, dal lato somatico la capacità lavorativa risulta nulla per cui la capacità lavorativa medico-teorica del 80% valutato a livello psichiatrico non può esser valorizzata”, mentre che per quanto concerne attività adeguate l’incapacità lavorativa “presente dal punto di vista psichiatrico è interamente integrabile nell’incapacità lavorativa determinata dalla problematica somatica”, le conclusioni della valutazione neurologica sono confluite, immutate, nella perizia del ______ (doc. 133 incarto AI, consenso bidisciplinare, p.to 4.9).

Con scritto del 20 agosto 2024 i periti del ______, su richiesta del SMR, hanno precisato il p.to 4.9.2 della loro perizia, nel senso che “va riconosciuta incapacità totale dal 2.2 al 24.6.2022. Va pure riconosciuta un’incapacità totale durante la degenza riabilitativa a ______ dal 20.3 all’8.4.2023. Per tutto l’ulteriore periodo dal 2021 vale una capacità del 70% in attività adatta” (doc. 141 incarto AI).

Con rapporto finale del 30 settembre 2024 il SMR ha fatto propria la perizia del ______, allineandosi alle conclusioni a cui i periti erano giunti (doc. 146 incarto AI).

Con rapporto del 19 dicembre 2024 il consulente AI non ha ritenuto esservi i presupposti per attuare dei provvedimenti professionali per migliorare la capacità di guadagno della ricorrente (doc. 164 incarto AI).

Nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 12 marzo 2025, il consulente IAS ha quantificato l’impedimento della ricorrente nella gestione domestica al 26.44%; esso veniva però ridotto al 4.58% grazie all’obbligo di collaborazione esigibile da parte del marito (doc. 171 incarto AI, p.to 6).

Con annotazione del 13 marzo 2025 il SMR ha confermato il contenuto del proprio rapporto finale del 30 settembre 2024 (doc. 172 incarto AI). Di conseguenza, con il progetto di decisione del 27 marzo 2025 l’Ufficio AI ha prospettato alla ricorrente di respingerne la seconda domanda di prestazioni, avendo stabilito un grado d’invalidità del 33% dal 9 novembre 2022 e del 36% dal 1. gennaio 2024 (doc. 175 incarto AI).

Le osservazioni della ricorrente del 28 aprile e 13 maggio 2025 (doc. 179 e 181 incarto AI) al progetto di decisione e la documentazione medica ivi allegata sono state sottoposte al SMR, che con annotazione del 3 luglio 2025 ha ritenuto che esse non fossero atte a modificare le conclusioni del proprio rapporto finale del 30 settembre 2024 (doc. 185 incarto AI).

In particolare, la dr.ssa med. ______ del SMR, specialista in medicina del lavoro, ha rilevato che unicamente “esprime il proprio punto di vista” (doc. 185 incarto AI, pag. 1) la dr.ssa med. ______, laddove ha indicato che “penso che la vostra decisione non corrisponda alla realtà e alle condizioni di salute della paziente” e di non poter “immaginare che si pensi di farla lavorare ancora” (scritto 07.04.2025 della dr.ssa med. ______ allegato al doc. 179 incarto AI).

Quanto inoltre al certificato del 9 aprile 2025 dei dr. med. ______ e ______ (allegato al doc. 179 incarto AI), secondo la dr.ssa med. ______ esso rappresenta solo la “richiesta da parte dello ______ di un supporto nell’ambito dell’economia domestica” (doc. 185 incarto AI, pag. 2).

La medesima specialista ha poi sottolineato (doc. 185 incarto AI, pag. 3) come il dr. med. ______, relativamente al confronto tra le risonanze magnetiche lombari del 5 settembre 2023 e del 18 febbraio 2025, abbia ammesso che “questo esame permette di escludere delle problematiche maggiori” (scritto 08.05.2025 del dr. med. ______ allegato al doc. 181 incarto AI, pag. 2). Quanto invece al “contesto di dolori […] cronici e scarsamente responsivi alla terapia farmacologica” da lui identificato (ibidem, pag. 2), ella vi ha contrapposto quanto attestato nella perizia del ______, e meglio che l’evoluzione favorevole con correzione anatomica soddisfacente delle problematiche avrebbe lasciato perplessi gli specialisti curanti riguardo la persistenza di una così importante sintomatologia dolorosa, che dal punto di vista neuropsicologico i test somministrati avrebbero mostrato particolare enfasi sui problemi somatici con tendenza all’esagerazione dei sintomi e possibile esagerazione di disfunzioni somatico-cognitive e che l’assenza di una presa a carico farmacologica più intensiva non sarebbe compatibile con le lamentele descritte dalla ricorrente; in sostanza, che gli aspetti di interpretazione del sintomo doloroso in parte non sarebbero congruenti con le oggettivazioni a disposizione. Ha quindi relativizzato il contesto segnalato dal curante, concludendo che “sulla scorta della diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente F45.4 posta dai periti e di quanto poco sopra attestato dagli stessi ben si comprendono i disturbi patiti dall’A.” (doc. 185 incarto AI, pag. 4).

Infine, nel certificato del 12 maggio 2025 (allegato al doc. 181 incarto AI) i dr. med. ______ e ______ hanno indicato che avevano iniziato la presa a carico nel 2023 e, dopo aver rievocato l’anamnesi e l’evoluzione del caso, che avevano posto la diagnosi di disturbo depressivo maggiore (episodio grave senza sintomi psicotici, F32.2) poi slatentizzato da una condizione somatica cronica e attestato un’inabilità lavorativa totale. Al riguardo la dr.ssa med. _______ ha ribattuto, sulla base di quanto riportato nella perizia del ______, che veniva riferito un netto miglioramento dell’umore alla dimissione dalla Clinica ______ l’8 aprile 2023, dove era stata garantita una semplice terapia di sostegno, l’ansia della ricorrente veniva segnalata e circoscritta solo rispetto ai suoi movimenti e la depressione non veniva neppure indicata tra le diagnosi secondarie; la specialista in medicina del lavoro ha quindi ribadito la fondatezza della diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4), dal perito psichiatrico ritenuta compatibile con la variegata tipologia e intensità di algie lamentate, che solo in parte sarebbero collegabili a delle cause oggettivabili dal punto di vista organico, non essendoci peraltro segni suggestivi di una sindrome ansiosa e tantomeno depressiva (doc. 185 incarto AI, pag. 5 seg.). Altresì per quanto concerne la funzionalità ella ha confermato le conclusioni dei periti del ______, a dire dei quali dal lato psichiatrico la sintomatologia non risulta così impattante sul funzionamento generale: vi sarebbe infatti una lievemente ridotta capacità di adeguarsi ai cambiamenti di situazione, persone e richieste in modo flessibile e adattabile a causa dei dolori cronici e sarebbe lievemente ridotta la capacità di mantenere un’attività e un livello continuo di performance nel tempo, a causa di sintomi dolorosi che richiedono pause (doc. 185 incarto AI, pag. 6).

Di conseguenza, con la decisione impugnata l'Ufficio AI ha confermato il progetto (doc. 188 incarto AI).

2.8.

2.8.1

Il ricorso è corredato da documentazione redatta dai medici curanti della ricorrente.

Il SMR, a cui la documentazione è stata sottoposta da parte dell’Ufficio AI per una presa di posizione nell’ambito della risposta di causa, ha innanzitutto rilevato che i docc. G, H, L ed M sono già agli atti ed erano già stati analizzati (doc. IV 1, pag. 2). In effetti, come visto, nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione il SMR aveva rilevato che detti scritti non fossero atti a modificare le conclusioni del proprio rapporto finale del 30 settembre 2024 (cfr. supra, consid. 2.7 pag. 20-22). Né la ricorrente né i suoi medici curanti si chinano sulle motivate conclusioni a cui era allora giunto il SMR.

Quanto al resto della documentazione medica prodotta dalla ricorrente, il SMR si è così espresso:

" Considerazioni

Nelle relazioni dei curanti:

- non esiste una nuova diagnosi ai sensi dell’ICD10 o di altra categorizzazione internazionale;

- non esiste alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso;

- non esiste alcuna nuova indicazione chirurgica o di nuove procedure terapeutiche;

- non esiste la prescrizione di una nuova terapia farmacologica;

- non viene attestato alcun nuovo blocco funzionale;

- non esiste uno status clinico e valetudinario che si discosti in modo significativo da quanto obiettivato dai periti Dr. ______ e Dr. ______;

- in ogni caso quanto merso dalle relazioni dei curanti non impedisce lo svolgimento di un’attività consona allo stato di salute attuale dell’A, così come valutato dal Dr. ______ e dal Dr. ______.

Conclusioni

In conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti sono ancora valide le conclusioni del rapporto finale SMR del 30.09.2024” (doc. IV 1, pag. 8).

In particolare, la lettera di consultazione ambulatoriale del 1. settembre 2025 del dr. med. ______ (doc. P), indirizzata ad ______, è finalizzata alla copertura delle spese per un ricovero riabilitativo stazionario della ricorrente. Egli vi pone sì diagnosi e comorbidità, riassume l’anamnesi, riporta i risultati di esami strumentali e i dosaggi delle terapie infiltrativa e farmacologica e descrive il quadro clinico; come rilevato dal SMR, tuttavia, ciò che emerge è sostanzialmente sovrapponibile a quanto rilevato dai periti del ______. Quanto all’ODI score 66% = severa disabilità, è importante notare che è frutto di una visita del 28 agosto 2025 (doc. P, pag. 1). Non è perciò atto a confutare la valutazione peritale, non confrontandovisi puntualmente, né a rendere verosimile un successivo peggioramento dello stato di salute della ricorrente entro la data della decisione impugnata (29 luglio 2025), essendo posteriore a quest’ultima. Al riguardo si rileva che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata: DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii. Valutando infine che “la Paziente sta affrontando una situazione di dolore cronico invalidante con aspetti multifattoriali”, il curante non attesta nulla di incompatibile con la perizia del ______.

Con certificato del 5 settembre 2025 (doc. O), la dr.ssa ______ e il dr. med. ______ procedono a “valutare l’attuale stato psicopatologico, fortemente compromesso nella sua globalità”. Notano che “la nota sofferenza a livello del rachide comprometta la sua [n.d.r.: della ricorrente] capacità di concentrazione ed espressione”, osservano “un lieve restringimento dello stato di coscienza dato in grande parte dalla sofferenza a livello somatico” e che “la paziente riporta disturbi della concentrazione e dell’evocazione della memoria moderati, nonché un lieve disturbo della memorizzazione. Riporta inoltre forti ruminazioni che dominano le sue giornate oltre che le notti, che sono a loro volta caratterizzate da una diminuzione globale della durata del sonno con un risveglio precoce e importante sonnolenza diurna associata. In generale, la paziente accusa un pensiero lievemente inibito. Dal punto di vista affettivo, riporta una severa anestesia affettiva, perdita di speranza, tristezza, irritabilità e sensazione di rovina, con moderata sensazione di insufficienza. Risente di lieve senso di colpa verso il suo stato attuale di salute e una generale perdita di slancio vitale. Questi sintomi riportati sono anche osservabili in quanto si percepisce chiaramente una severa deflessione del tono dell’umore e anestesia affettiva”. Secondo i curanti “appare evidente durante la valutazione quanto la condizione somatica cronica, anch’essa peggiorata negli ultimi mesi, abbia un importante effetto esacerbante sul disturbo depressivo maggiore di cui soffre la paziente”. Non spiegano però perché i disturbi di cui soffrirebbe la ricorrente e che loro avrebbero rilevato dovrebbero comportare un’”inabilità lavorativa al 100% sul piano psicologico”, né soprattutto si confrontano puntualmente con la lista di disturbi rilevati dai periti del ______, con le loro considerazioni e con la quantificazione dell’incapacità lavorativa al 20% da loro operata.

Con lettera dell’8 settembre 2025 (doc. N), infine, il dr. med. ______ si limita a considerare “l’abilità del 70% in attività adeguata, difficilmente proponibile nel contesto dei dolori”, senza tuttavia spiegarne il motivo né proporre una valutazione alternativa.

Va peraltro ricordato che per costante giurisprudenza, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009 e 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, con rinvii; cfr. in esteso al consid. 2.6).

Alle proprie osservazioni del 16 ottobre 2025 la ricorrente ha allegato la conferma di degenza del 10 ottobre 2025 per il successivo 21 ottobre da parte della Clinica ______ (doc. Q), degenza che non è in alcun modo incompatibile con la perizia del ______, che non ha concluso per una piena capacità lavorativa.

Quanto al certificato del 16 ottobre 2025 della dr.ssa ______ e del dr. med. ______ (doc. R), anch’esso allegato alle predette osservazioni, i curanti essenzialmente informano di aver “proceduto il 22.09.2025 a un’ottimizzazione della farmacoterapia a favore della vortioxetina, aggiunta alla terapia già in corso”; ottimizzazione che, in quanto avvenuta dopo la decisione impugnata, nulla dice sulla capacità lavorativa della ricorrente in quel momento e soprattutto della quantificazione dell’incapacità lavorativa operata dai periti del ______.

Nulla aggiunge l’attestato del 5 novembre 2025 (doc. S) allegato allo scritto di medesima data della ricorrente, in cui se ne certifica unicamente la degenza dal 3 fino al (presumibilmente) 23 novembre 2025 presso la Clinica ______.

Al proprio scritto del 24 novembre 2025 la ricorrente ha allegato il rapporto di dimissione del 20 novembre 2025 da parte della Clinica ______ (doc. T). In esso viene indicato il motivo del ricovero ed elencate le diagnosi e comorbidità rilevate.

Il SMR, a cui il rapporto è stato sottoposto dall’Ufficio AI, nello scritto del 2 dicembre 2025 ha innanzitutto comparato le diagnosi poste nel doc. T con quelle a cui erano giunti i medici che avevano seguito la ricorrente durante due sue precedenti degenze presso la medesima clinica (cfr. rapporti di cura finale del 13.04.2023 allegato al doc. 96 incarto AI e del 02.09.2024 allegato al doc. 145), arrivando alla conclusione che “ad eccezione degli esiti della sleeve gastrectomy […] le diagnosi delle tre degenze sono sostanzialmente sovrapponibili” (doc. XVI 1, pag. 4); la sleeve gastrectomy è tuttavia “un routinario intervento di chirurgia bariatrica che prevede una prognosi post-operatoria di circa due settimane” (ibidem, pag. 5).

Per il resto nel rapporto vengono esposte raccomandazioni di cura e assistenza dopo la dimissione, senza giudizio alcuna sulla capacità lavorativa della ricorrente.

Se ne ha che i medici curanti della ricorrente non criticano puntualmente, spiegando i motivi del loro dissenso, la valutazione operata dai periti del ______. Così facendo, sostituiscono semplicemente il loro punto di vista a quello dei periti. Inoltre, i medici curanti non indicano per quale motivo i disturbi da loro segnalati comporterebbero la totale e durevole incapacità di lavoro in qualsiasi professione da loro attestata, a fronte di un’incapacità di lavoro che i periti non hanno quantificato come nulla, ma del 30% in un’attività adeguata allo stato di salute della ricorrente.

Per il resto la ricorrente non ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle valutazioni del ______ e precedente la data della decisione contestata.

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.8.2

Visto quanto precede, le affermazioni della ricorrente e la refertazione dei suoi medici curanti non sono suscettibili di mettere in dubbio le conclusioni dello specialista in neurologia e dello specialista in psichiatria e psicoterapia, che hanno reso delle valutazioni, avallate dal SMR, a cui va dunque prestata integrale adesione.

Questo Tribunale, ricordato il principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (art. 61 lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1 e STCA 32.2022.39 consid. 2.7.2), ritiene con il grado probatorio della verosimiglianza preponderante abitualmente applicabile al diritto delle assicurazioni sociali (DTF 146 V 271 consid. 4.4) che la valutazione medica effettuata dai periti del ______ sull'incapacità lavorativa in attività abituale e adeguata sia (più) confacente alla realtà documentale (e quindi preferibile) rispetto alla posizione della ricorrente.

Va quindi confermato che la capacità lavorativa della ricorrente è, nell’attività svolta finora, nulla dal 9 novembre 2021 e, in un’attività adeguata, del 70% dal 9 novembre 2021, nulla dal 2 febbraio 2022 e di nuovo del 70% dal 25 giugno 2022.

2.9

Riguardo alle conseguenze economiche del danno alla salute, la ricorrente non le contesta e dagli atti non emergono motivi per discostarsene. Correttamente, quindi, l’Ufficio AI ha concluso per un grado d’invalidità nell’attività di salariata del 43.06% da novembre 2022 (al termine dell’anno d’attesa di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e del 46.06% da gennaio 2024.

2.10.

2.10.1

Quanto alla valutazione nell’attività di casalinga operata dall’Ufficio AI, ai fini del presente giudizio giova qui innanzitutto ricordare che, nell'assicurazione invalidità, come in altri sistemi di assicurazione sociale, si applica generalmente il principio secondo cui l'assicurato deve, prima di richiedere le prestazioni, intraprendere di propria iniziativa tutto ciò che ci si può ragionevolmente aspettare da una persona ragionevole nella stessa situazione, per attenuare il più possibile le conseguenze della propria invalidità (DTF 141 V 642 consid. 4.3.2; 140 V 267 consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). Nel caso di una persona che ha difficoltà a svolgere i lavori domestici a causa della sua disabilità, il principio menzionato si concretizza in particolare nell'obbligo di organizzare il proprio lavoro e di chiedere aiuto ai familiari in misura adeguata. Un impedimento dovuto a disabilità può essere accettato per le persone che dedicano il loro tempo ad attività domestiche solo se i compiti che non possono più essere svolti vengono svolti da terzi dietro retribuzione o da parenti che ne subiscono una comprovata perdita di guadagno o subiscono un onere eccessivo. L'assistenza fornita dai familiari da prendere in considerazione nella valutazione dell'invalidità dell'assicurato a domicilio va oltre quella che ci si può aspettare senza compromissione della salute. In particolare, si tratta di chiedersi come si comporterebbe un nucleo familiare ragionevole se non potesse aspettarsi di ricevere prestazioni assicurative (DTF 133 V 504 consid. 4.2 e riferimenti). La giurisprudenza non stabilisce un limite oltre il quale l'assistenza dei familiari non sarebbe più possibile (STF 8C_748/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 6.6;9C_716/2012 dell'11 aprile 2013 consid. 4.4). Tuttavia, l'aiuto richiesto a terzi non deve diventare eccessivo o sproporzionato (DTF 141 V 642 consid. 4.3.2; cfr. STF 9C_248/2022 del 25 aprile 2023 consid. 5.3.1 e rif., in: SVR 2023 IV n. 46 pag. 156;9C_410/2009 del 1. aprile 2010 consid. 5.5, in: SVR 2011 IV n. 11 pag. 29).

A tal riguardo il marg. 3614 della CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità) prevede che la persona assicurata deve far ricorso all’aiuto dei familiari, indipendentemente dall’attuabilità effettiva di quest’ultimo, che l’aiuto dei familiari va oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere qualora la persona assicurata non avesse subito un danno alla salute, che non sono ammesse deduzioni forfettarie fisse e che dal rapporto d’accertamento deve risultare per quali settori d’attività o singole attività si è tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno.

2.10.2

La ricorrente sostiene però che il marito, attivo professionalmente, sarebbe fuori casa tutto il giorno e soffrirebbe di problematiche di salute.

Innanzitutto va rilevato che la determinazione dell’obbligo di riduzione del danno a carico del coniuge è stata effettuata in modo personalizzato, tenendo conto della concreta situazione della ricorrente. In particolare, nel rapporto del consulente IAS è espressamente indicato che l’obbligo di collaborazione è stato valutato considerando che “il marito lavora all’80% come addetto alla mescita scolastica” e “ha uno stato di salute con dolori alle articolazioni”, per cui “si ritiene un grado di esigibilità importante e non totale” (doc. 171 incarto AI, p.to 4; sottolineatura del redattore). Inoltre, nel medesimo rapporto, è precisato in quali mansioni tale forma di aiuto può essere ritenuta esigibile e l’ammontare del tempo considerato esigibile (ibidem, p.to 6). Ora, senza minimizzare il carico di lavoro del marito della ricorrente (classe 1967), occupato all’80% quale addetto alla mescita scolastica, occorre tuttavia sottolineare che per lui è stata dedotta una partecipazione di 4.47 ore settimanali. A tale proposito va rilevato che, secondo il modulo sul lavoro non remunerato della Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), effettuata periodicamente dall’Ufficio federale di statistica, un adulto dell’età del marito della ricorrente che lavora a una percentuale tra il 50 e l’89% dedicava in media nel 2024 17.6 ore settimanali (nel 2020 13.8) ai lavori domestici e familiari (tabella “Tempo dedicato ai lavori domestici e familiari secondo la situazione lavorativa in ore alla settimana, economie domestiche senza figli”, popolazione totale, persona con partner in economia domestica di due persone, di sesso maschile, < https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/rilevazioni/rifos-mod-lnr.assetdetail.35527650.html >, consultato il 5 maggio 2026). Questo Tribunale osserva anche che l’Alta Corte, nella STF9C_446/2008 del 18 settembre 2008, ha confermato la valutazione dell’assistente sociale secondo cui, nell’ottica della riduzione del danno, era ragionevole chiedere al marito dell’assicurata di collaborare alle faccende domestiche per 1-1.5 ore al giorno, tutti i giorni (cioè 7-10,5 ore alla settimana), anche se egli lavorava come costruttore di binari. La Corte ha inoltre elencato in modo dettagliato le attività compatibili con un’attività professionale, come sparecchiare e lavare i piatti, pulire la vasca e i servizi igienici, rifare il letto e sistemare le coperte.

In queste circostanze, secondo questo Tribunale, è ragionevolmente esigibile che le faccende domestiche nelle quali la ricorrente risulta limitata e/o impossibilitata vengano distribuite nell’arco della giornata e della settimana, in modo tale che ella possa avvalersi dell’aiuto del marito (alla sera, dopo il lavoro, e durante il fine settimana). La ricorrente, infatti, non spiega perché si dovrebbe considerare che il marito è fuori casa tutto il giorno, visto che lavora all’80%, e non indica precisamente – né di conseguenza rende verosimile – di quali problemi di salute, tali da impedirgli di collaborare alle faccende domestiche per 4.47 ore settimanali, egli soffre. Tanto più che la ricorrente ha dichiarato al consulente IAS che “le mansioni vengono svolte dall’assicurata, dal marito e vi sono aiuti da parte della figlia e talvolta da una cognata” (doc. 171 incarto AI, p.to 1 lett. c; sottolineatura del redattore).

La ricorrente ritiene inoltre le limitazioni nell’ambito dell’economia domestica maggiori rispetto alla quantificazione del consulente IAS, sulla scorta dei certificati del 9 aprile, 12 maggio e 5 settembre 2025 dei propri medici curanti.

Nel primo certificato (doc. H) viene unicamente indicato che “si ritiene essenziale garantire un supporto nell’ambito dell’economia domestica”, senza meglio specificare l’entità di questo supporto né – soprattutto – quali mansioni (e perché) la ricorrente non sarebbe in grado di svolgere, prendendo puntualmente posizione sulle approfondite considerazioni del consulente IAS, che nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica ha quantificato le limitazioni in capo alla ricorrente, differenziandole per attività, sulla base degli impedimenti rilevati dalla perizia del ______, come visto sopra rivelatasi corretta (doc. 171 incarto AI, p.to 5).

Il discorso è identico per il secondo certificato (doc. M), nel quale si può solamente leggere, quanto alla tematica qui in discussione, che “si è ritenuto necessario segnalare l’urgenza di un supporto domiciliare mediante aiuto di economia domestica” (pag. 2).

Nel terzo certificato (doc. O), infine, mai viene evocata la questione delle mansioni consuete.

La questione sollevata dalla ricorrente è altresì relativizzata, nella misura in cui l’Ufficio AI non ha considerato che la ricorrente non può svolgere solo il 4.58% delle mansioni consuete che svolgeva prima dell’insorgere dell’invalidità; l’amministrazione ha invero ritenuto ragionevolmente esigibile che sia il marito a svolgere una parte (e meglio il 21.86% del totale) della percentuale di dette mansioni che lei non è più in grado di fare, quantificata al 26.44%. Ciò che, come appena visto, risulta conforme alla giurisprudenza sviluppata in materia.

2.10.3

In conclusione, se ne ha che la quantificazione di un impedimento del 4.58% nelle mansioni consuete è corretta.

2.11

La ripartizione percentuale tra le attività di salariata (75%) e di casalinga (25%) della ricorrente non è contestata, senza che dagli atti emergano motivi per discostarsene.

Stanti un grado d’invalidità nell’attività di salariata del 43.06% da novembre 2022 e del 46.06% da gennaio 2024 e un grado d’invalidità del 4.58% nelle mansioni consuete, si ottengono un grado d’invalidità complessivo del 33% da novembre 2022 e del 36% da gennaio 2024.

Tali gradi d’invalidità non danno diritto a una rendita (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI).

2.12

La ricorrente non chiede l’attuazione di provvedimenti di ordine professionale, dall’Ufficio AI non ritenuta opportuna sulla base del rapporto del 19 dicembre 2024 del consulente AI, che non aveva ravvisato esservi i presupposti per applicarli (doc. 164 incarto AI).

Da un esame degli atti non emerge alcun motivo per discostarsi da questa valutazione.

2.13

La ricorrente chiede che sia ordinata una perizia medica specialistica.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

Nella fattispecie la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno della ricorrente sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario ordinare una perizia giudiziaria o rinviare il caso all’Ufficio AI perché esperisca una perizia amministrativa.

La richiesta formulata dalla ricorrente va quindi respinta.

2.14

Visto tutto quanto precede, correttamente l’Ufficio AI ha respinto la seconda domanda di prestazioni inoltrata dalla ricorrente.

La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.15

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009,8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti