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Rubrum
44. Sentenza del 24 maggio 1901 nella causa Raîinoldi contro Ticino.
Art. 106 L. E. e F. « Terza. » Competenza delle Autorità di vigilanza.
Fatti
I.
H 21 novembre 1900 Il’Ufficio di Esec. di Mendrisio, dando seguito a precetto esecutivo spiccato il 29 ottobre prec. contro Bertani Pietro, da Milano, ad istanza della Ditta Delbanco e C*, di Londra, procedeva al pignoramento di 10 gsacchi di cacao, depositati in Chiass0 press0 il signore Gius. Pedroni e dei quali la Ditta Delbanco aveva precedentemente ottenuto il sequestro.
Nel frattempo, essendo stato dichiarato a Milano il fallimento del debitore Brentani, l’avvocato Enrico Rainoldi, agendo come curatore del fallimento e come procuratore speciale di singoli creditori, domandava all'Ufficio di Esec. di Mendrisio il distacco di diversi precetti esecutivi allo scopodi partecipare all’esgecuzione iniziata dalla Ditta Delbanco. L’intimazione di detti precetti avveniva dapprima al signor Gius. Pedroni, di Chiass0, quale preteso rappresentante del Bertani. Rifiutatosì il Pedroni di riceverli, Vintimazione veniva fatta pel debitore al signore Grigioni Gerolamo, in und Konkurskammer, N° 44. : 26E Ginestrerio, al quale il Bertani, con lettera all'Ufficio in datadel 28 novembre 1900, conferiva incarico ad hoc. À parte tale lettera, non risulta dag'i atti che i creditori procedenti, prima di iniziare l’esecuzione, avessero preso qualsiasi misgura Per costituire a Chiass0 un foro di esecuzione di fronte al debitore. In difetto di opposizione, la loro esecuzione veniva. continuata e il 4 gennaio 1901 l'Ufficio li ammetteva a partecipare al pignoramento avvenuto in favore della Ditta Delbanco.
Contro tale partecipazione ricorreva la Ditta Delbancoalle Autorità cantonali di vigilanza; ma il ricorso veniva respinto tanto in prima che in seconda istanza.
Contemporaneamente la Ditta Delbanco notificava all’ Ufficio: di Esecuzione una sua pretesa di rivendicazione del cacao sequestrato, sostenendo che in base a dichiarazione Bertani in data del 10 ottobre 1900 it suddetto cacao, da lei venduto al Bertani, le era stato retrocesso in proprietà e che il pignoramento, da lei domandato, non era che una misura precauzionale. In seguito di che, avendo I’Ufficio assegnatoall’avvocato Rainoldi ún termine di 10 giorni per contestare la pretesa Delbanco, l’attuale ricorrente insorgeva contro tale provvedimento davanti le Autorità di vigilanza, sostenendoche una volta iniziata la via esecutiva, non poteva più la Ditta Delbanco rivendicare la proprietà di oggetti che essa medesima aveva indicato di proprietà del debitore chiedendoneil pignoramento. Il ricorso veniva difatti ammesso dall’ Autorità inferiore. Ma l’Autorità superiore cassava la decisionedi prima istanza, osservando : « che Fart. 106 fa obbligo al- >» PUfficio di accogliere e notificare alle parti interessate, >» mediante annotazione nel verbale di pignoramento, od a. > mezzo di speciale avviso, le dichiarazioni di rivendicazione > pervenutegli; che il rivendicante non è in dovere di giusti- » ficare davanti all’Ufficio i titoli pei quali si reputa in diritto- » di formulare la rivendicazione, e che l’Ufficio non può giu- » dicare dell'attendibilità e del valore degli atti che per >» avventura gli fossero a tal scopo prodotti, essendo questo » di esclusiva competenza dell’ Autorità giudiziaria. » IL. Contro questa decisione l’avvocato Borella ricorre:
quanto Segue :
La situazione in cui sí è posta la Ditta Delbanco è così strana ed antigiuridica che non può essere tollerata. Delle due cose l'una : 0 la Ditta sí ritiene creditrice verso Bertani del valore del cacao vendutogli, ed allora sta bensì il sequestro ed il pignoramento, ma non è il caso di parlare di proprietà; oppure la Ditta vanta un diritto di proprietà sul detto cacao, ed allora potrà benissimo tentare un'azione in rivendicazione, ma cade in suo confronto il pignoramento ottenuto. La Ditta Delbanco invece pretende di essere al beneficio dell’ una e dell’ altra di queste posizioni. Ma ciò è inammissiíbile col sistema della nostra legge. Essa deve sapere se è creditrice 0 proprietaria, e non può quindi pretendere che i diritti che le spettano nell’una o nell'altra qualità. Se vuol chiamarsì creditrice, non può essere ammessa a far valere diritti di proprietà; se sì crede proprietaria, deve necessariamente rinunciare al pignoramento ottenuto, ed è quindi a torto che l'Autorità cantonale non ha ammesgo, anzi non ha statuito sopra questa domanda eventuale del ricorrente. Quanto alla posizione di rivendicante, non è vero che PUfficio debba ammettere e notificare alle parti qualsiasì rivendicazione pervenutagli. L'art. 106 parla s80lo delle rivendicazioni da parte ed in favore di terzi, ma non accenna, anzi esclude implicitamente la possibilità di una rivendicazione dello stess0 creditore oppignorante. Ora se l’art. 106 non prevede le notifiche del creditore oppignorante, è un errore di dire che es80 obblighi l’Ufficio ad accoglierle senza alcun esame della loro fondatezza. È certo che non spettava all'Ufficio di decidere del valore dei titoli di proprietà sui quali sì fondava la Ditta Delbanuco ; ma l'Ufficio doveva esaminare se in vista della posizione speciale della rivendicante, poteva darsi seguito alla sua rivendicazione o meno. Eventualmente l'Ufficio avrebbe dovuto dichiarare che la Ditta Delbanco, col farsi rivendicante, rinunciava al pignorameuto avvenuto in sguo favore. Una simile dichiarazione non avrebbe punto esorbitato dai suoi attributi. II ricorrente domanda perciò, in via principale, che sia annullata la decisione delPAutorità cantonale confermante il provvedimento col quale la Ditta Delbanco venne ammessa a farsiì rivendicante; subordinatamente, che venga dichiarato caduto il pignoramento in favore Delbanco 21 novembre 1900,
II.
Rispondendo, l'Ufficio di Esec. di Mendrisio sì limita ad una esposizione dei fatti della causa, nel mentre la Ditta Delbanco conchiude al rigetto del ricorso ed alla conferma della decisione querelata.
Considerandi
1.
Non vi ha dubbio che la Ditta Delbanco può e deve qualificarsi come éerzo a sensi dell’ art. 106 della legge federale. Il ricorrente sembra partire dall’idea che non esîista nel caso concreto che una 8s80la esecuzione; ma invece ne esistono parecchie, quella della Ditta Delbanco, da una parte, e quelle dei creditori di Milano, dall’ altra. Ora tutte queste esecuzioni, quantunque raccolte in un sol gruppo, hanno un’ esistenza loro a sè separata. Per ciascunadi esse le pretese di rivendicazione sì dovevano sollevare e contestare separatamente, Il medesimo oggetto, oppignorato per tutti i creditori, può quindi rimanere vincolato per l’una, svincolato invece per Valtra. Per l’un creditore es80 può riguardarsì ome proprietà del debitore, per l’altro invece come proprietà di un terzo. Ogni creditore occupa una posizione giuridica a sè, indipendente da quella dell’altro. Epperò la Ditta Delbanco appariva incontrastabilmente come terzo di fronte ai creditori di Milano, e l’art. 106 faceva un dovere all’Ufficio di accogliere e di trasmettere agli altri creditori le di lei pretese di rivendicazione.
2.
L'Ufficio non aveva nessuna veste per vedere se la pretesa sollevata fosse 0 non fose giustificata nel merito. Suo compito e compito delle Autorità di vigilanza è solo di vedere se i creditori, nella realizzazione dei loro diritti, sì attengono ai modi ed ai termini voluti dalla legge, ma non di esaminare ge le loro pretese esistono o non esistono. Del pari PUfficio non poteva esaminare su qual titolo la Ditta Delbanco fondasse la gua pretesa sía di rivendicante, sía di creditrice, e se era quindi conforme alla logica ed al diritto la duplice 9%4 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsposizione da lei assunta. Dal punto di vista della procedura esecutiva una simile posizione non può dirsi assolutamente. anormale. Un creditore rivendicante può avere acquisito la: proprietà dell’ oggetto rivendicato anche solo dopo di averne richiesto ed ottenuto il pignoramento ; oppure es80 può rinunciare a far valere il suo diritto di proprietà di fronte al debitore, senza che sía obbligato di rinunciarvi anche di fronte ad un terzo. Che poi nel caso concreto la duplice posizionedalla Ditta Delbanco fosse esclusa pel fatto che il credito da. lei insinuato derivava appunto dalla vendita dei 10 sacchi di cacao oppignorati, è questione che riguarda la natura giuridica della pretesa e che non può quindi discutersi che davanti il foro giudiziale.
3.
Tanto l’Ufficio quanto le Autorità di vigilanza non erano poi in nessun caso competenti per dichiarare la Ditta Delbanco decaduta dai suoi diritti di oppignorante. La caducità di un pignoramento non può risultare per le Autorità di vigilanza che dalla non oservanza delle prescrizioni formali, categoriche di legge, ma non dal fatto di una posizione eventualmente contradditoria assunta posteriormente dal creditore. Se la domanda di pignoramento era regolare e se il pignoramento fu eseguito regolarmente, ess0 sussiste per le Autorità di vigilanza fino a tanto che la di lui caducità non risulti da un disposto tassativo di legge. Altri motivi di estinzione, come conseguenza logica di atti posteriori non CONNECSSÌ alla procedura di pignoramento, non esistonv per le Autorità di vigilanza. IL ricorrente è libero perciò di far valere le due ragioni a riguardo della posizione contradditoria della Ditta Delbanco davanti il giudice competente per statuire sulla pretesa di rivendicazione; ma davanti V’Autorità di sor— veglianza le sue deduzioni 80no fuori di luogo.
Dispositivo
Per questi motivi, la Camera delle Esecuzioni e dei Fallimenti pronuncia :
Tl ricorszo Rainoldi è respinto,