Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

38 I 821

38 I 821

Rubrum

137. Sentenza $ dicembre 1912 nella causa Bausmann.

Art. 88 LEeF : Un creditore che ottiene con sentenza di merito ancora appellabile il rigetto definitivo d’una opposizione non può chiedere il pignoramento provvisorio.

Fatti

1. — In una esecuzione promossa da Luigi Hausmanna, di Monaco, contro Brenni Luigi, in Chiass0, avendo l’escus80o sgollevato opposizione, il creditore otteneva con gentenza di merito il rigetto definitivo dell’opposizione e la condanna del debitore nella somma di franchi 18453,20 pel quale importo chiedeva in seguito che fosse proceduto al pignoramento provvisorio. Ma la sentenza di merito del Tribanale di Appello del Ticino essendo stata appeliata al Tribunale fede- © rale e per ciò s08pesa nei guoi efetti in base all’art. 65 della legge organica giudiziaria federale, il debitore Brenni si opponeva all’avviso di pignoramento provvisorio datogli dalFUffcio in data 4 ottobre 1912, allegando che il pignoramento poteva essere chiesto solo in caso di rigetto provYvisorio dell’opposizione, non mai, come ne! fattispecie, quando il rigetto era stato accordato in via definitiva. ' Statuendo su questa obbiezione, l’Autorità cantonale di vigilanza ammetteva il ricorso, oservando : Il pignoramento Provvisorio esere un provvedimento affatto speciale della procedura di esecuzione ed avere il carattere di un provvedimento conservativo conces80 al creditore che è al beneficio di un rigetto provvisorio dell’opposizione. Nella procedura ordinaria il pignoramento provvisorio esere un provvedimento sconosciuto, nè valere il ragionamento opposto da Hausmann che, se concesso in tema di giudizio s80mmario, deve a maggior ragione concedersi nella procedura ordinaria, procedura circondata da maggiori garanzie, « chè non sì p088000 per criteri, siano pure logici, applicare delle misure di legge non espressamente accordate », Il creditore riconosciuto tale nella procedura ordinaria non può chiedere che il pignoramento definitivo ; ma di quests diritto può usare 80lo guando è al beneficio di una sentenza cresciutsa in giudicato, ciò che non è nel caso attuale.

ÁS 38 i — 18912 53 822 C, Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 2. — È contro questa decisíone che il creditore Hausmann ricorre a questa Camera Esecuzioni e Fallimenti chiedendone l’annullazione nel sensoo della conferma dell’'emesso avyviso di pignoramento, mantenendo il suo punto di vista che debbasi il pignoramento provvisorio ammettere a fortiori in una situazione di causa quale la presente, non comprendendosgi come il legislatore abbia voluto accordare un provvedimento conservativo al creditore che fece riconoscere il suo credito in una procedura di s80la parvenza, quale è quella sommaria di rigetto provvigorio, e lo. abbia invece negato al creditore che fece constatare il suo credito con tutte le garanzie della procedura ordinaria.

Considerandi

È fuori di dubbio che la tesi del ricorrente non trova nessun appoggio nei disposti della legge EeF. Secondo l’art. 83 il pignoramento provyvisorio non può essere chiesto 8e non dal creditore in cui favore è stato pronunciato un rigetto provvisorio. E l’art. 82 non prevede la possibilità di un rigetto provvisorio se non nel caso in cui il creditore giustifichi la sua pretesa mediante un riconoscimento di “ debito. La semplice constatazione dell’inesistenza di una sentenza di rigetto provvisorio basta quindi per far escludere la possibilità di un pignoramento in base all’art. 83.

De lege ferenda si potrebbe invece benissimo discutere se non siía il cas0 di accordare il beneficio del pignoramento Pprovvisorio anche al creditore che è al beneficio di una sentenza di merito ancora appellabile e perciò non ancora esecutiva, per lo spazio di tempo in cui dura l’appello. Diverse legislazioni procedurali straniere hanno accolto difatti quest’idea, dando facoltà al giudice di appello di dichiarare provvisoriamente esecutive sentenze. contro le quali viene esperito il rimedio dell’appellazione. Ma de lege lata non sí può ammettere la domanda del ricorrente. Vi sì oppongono non 80lo i disposti già più sopra accennati della Legge Esecuzioni e fallimenti, ma anche quelli della Legge organica giudiziaria federale.

L’appellazione al Tribunale federale ha cioè, in base all’art. 65 -della Legge organica giudiziaria federale, per effetto di impedire che la sentenza appellata acquisti forza di cosa giudicata. Nè può quindi pretendersi che, mediante tale sentenza, l’obbligo a pagamento del debitore sía già, in certa qual guisa, accertato, potendo la soluzione del primo giudice essere modificata in seguito all’appello. Checchè ne siía, lo statuire delle regole divergenti al riguardo e l’accordare nell’uno 0 nell'altro caso0 una esecuzione provvisoria ad un giudizio sul quale è pendente ancora un'’appellazione, è in ogni caso negli attributi della legge che regola gli effetti e il significato dell'appello. E questa legge è la legge di procedura civile alla quale spetta di stabilire quando un giudizio possa e debba ritenersi esecutivo e non la legge Esecuzioni e fallimenti che, come rigulta anche dagli articoli 80 e 81, non ha potuto nè voluto occuparsií della questione.

Se la legge Esecuzione e fallimenti ha introdotto per l’escussione di crediti, basati sopra un titolo, un sistema privilegiato di esecuzione, sistema che procura loro una garanzia provvisoria prima che il credito sia stato riconosciuto giudiziariamente, ciò avviene in relazione all’esistenza del titolo che costituisce una dimostrazione prima facie del credito medesimo. Ma da tale circostanza non può esere arguito che debba essere trattato in egual modo anche colui che in favore del 8uo credito può invocare solo una sentenza non ancora esecutiva e non passata in cosa giudicata ; che una simile conseguenza non sía in ogni caso voluta dalla legge federale, lo dimostra il rapporto che, secondo l’art. 83, esiste fra la procedura di rigetto provvisorio e le azioni di inesistenza del debito. Qualora cioè l’azione di inesistenza del debito non venga promossa entro 10 giorni dal rigetto provvigorio, questo rigetto diventa per legge, da provvisorio, definitivo. Nel caso concreto un'azione d’inesistenza del debito da parte dell’escusso0 non è evidentemente possibile ; impossibile di conseguenza è anche un pignoramento provvisorio ; — La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia :

Tl ricors0 è respinto.

Cited in