Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

41 I 328

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Rubrum

47. Sentenza 1 ottobre 1915 nella causa &.

Una rogatoria per assunziíone di teste richiesta da uno stato che ha aderito alla convenzione dell’ Aja 17 luglio 1905 è da eseguirsi anche quando la legislazione dello stato richiesto non ammette d’ufficio il teste. — Art. 11 cif, 3 di detta convenzione.

Fatti

A.

— L'art. 321 del codice di procedura civile austriaco dispone che un teste p u è rifiutarsïì a rispondere qualora le risposte possono tornare di disdoro a lui, al conjuge od Staatsveriräge. N* 47. 329 ai figli o può esporre queste persone ad un procedimento penale od ad un danno patrimoniale. L’art. 203 PC ticinese dichiara che non possono0 > esser sentiti come testi : ' a) ll fidanzato o conjuge di una parte, ancorché diVorziato.

b) Gli ascendenti o discendenti legitimi, adottivi e naturali di una delle parti .….. eccettoche nelle questioni di stato, separazione o divorzio... y Nella causa intentata dal prof. Hans G. in Graz in nome del figlio tutelato Otto G. contro la bambina Eva Verena G. in contestazione di legittimità, il Tribunale di Graz. con rogatoria 23 maggio 1914, invitava il Pretore di Locarno ad assumere come teste Frieda G. nata Sch. moglie di Otto G., sulla seguente domanda :

« Se e quando la teste ebbe relazioni carnali col pro- >» prio marito nel periodo di tempo intercedente fra il 14 » novembre 1913 ed il 14 marzo 1914». Nell’udienza del 23 giugno 1914 davanti il Pretore di Locarno, la teste, dopo aver dichiarato di non valersi del diritto di non rispondere concessole dal citato art. 321 PCA, rispose di esser stata nell’epoca critica col marito in diverse località che precisava : ma poi, interpellata dal pretore se in quelle occasioni essa avesse avuto relazioni carnali col marito, diede la seguente risposta : « Ho avuto rapporti molto intimi con mio marito. » Interpeltata nuovamente se colla frase « rapporti molto intimi » essa intendeva alludere a rapporti carnali, dichiarò di non voler rispondere e sì rifiutò di dare ulteriori spiegazioni sulla natura di quei rapporti.

Il Tribunale di Graz, cui la rogatoria fu trasmessa, non ne Timase soddisfatto e con ufficio 11 luglio 1914 invitava il Pretore di Locarno a riassumece in esame la teste

G.

osservando che essa doveva rispondere in modo preciso alla domanda fattale oppure dichiarare quali motivi dell’art. 321 PCA essa invocava per declinare la risposta. La rogatoria aggiungeva che qualora la teste G.

sì rifiutasse nuovamente a rispondere Senza indicarne il motivo, essa dovesse venir sottoposfa ai mezzi coercitivi previsti dalla legislazione ticinese contro i testi renitenti.

Nella nuova udienza pretoriale 17 ottobre 1914 il Pretore avvisava anzitutto nuovamente la teste che poteva rifiutarsi a rispondere per uno dei motivi menzionati dall’art. 321 PCA e le sottopose nuovamente la domanda succitata. A questo punto il rappresentante della convenuta bambina Eva G. sollevò un incidente con cui chiedeva che il Pretore non desse corso alla rogatoria, ostandovi l’art. 203 PCT. Essendosií l’avvo. della parte Hans G. opposto per motivi di ordine e di merito, il pretore decideva che la rogatoria dovesse avere libero corso ed allora Frieda G. chiedeva che la sua esSCUSSÍONe fosse scspesa fino alla decisione del Tribunale di Appello ed, in via subordinata, che le sue deposizioni fosserc raccolte in busta suggellata come all’art. 207 PCT. II Pretore respinse la domanda principale, accolse la subordinata e, riproposta la domanda di cui sopra alla teste, questa dichiarò finalmente di non voler rispondere perché la risposta avrebbe potuto intaccare il suo onore.

In questo stato gli atti faroño deferiti al Tribunale di Appello (Camera Civile) Ppresso il quale il rappresentante della bambina Eva G. aveva impugnato il decreto pretoriale 17 ottobre 1914 che dava seguito alla rogatoria.

B.

— Con sentenza 21 novembre 1914 i] Tribunale di Appello ammise l’appellazione e dichiarà quindi ineseguibile nel Cantone Ticino la rogatoria partendo dal concetto che lart. 203 PCT ostasse alla sua esecuzione. Quando un disposto legale dello stato richiesto vieta in modo assoluto al giudice — come fa l’art. 203 PCT — di assumere in esame un determinato teste, la rogatoria non Può aver luogo : non sì può obbligare lo Stato richiesto a sacrificare gli interessí ideali insiti nel suo organismo giuridico interno al beneplacito dello Stato estero. L’art. 203 PCT fu dettato per considerazioni di ordine pubblico : esso vieta d’ufficio Fassunzione di certi testi. La sua violazione costituirebbe quindi una violazione delle basì su cui poggia l’ordine interno dello Stato « sì da comprometterne la sua sovranità » : sì andrebbe così oltre gli obblighi che la Convenzione dell’Aja 17 luglio 1905 relativa alla procedura civile (cui ha aderito tanto la Svizzera che l’Austria) impone agli stati contraenli, perchè, a mente dell'art. 11 cif. 3 di quella convenzione, lo Stato richiesto; ha i. diritto di ricusare l’esecuzione della rogatoria quando esso la giudichi di natura tale « da portar pregiudizio alla sua sovranità ».

C.

— Contro questa sentenza il Dottore Hans G., agendo in nome del figlio Otto, ha interposto ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale per diniego di giustizia (art. 4 CF) e violazione della Convenzione dell’Aja precitata.

Considerando in diritto:

1E— (competenza del}Tribunale federale).

1. . (concerne il gravame di diniego di giustizia).

2. Nel merito la questione da decidersi ‘può esser posta in questi termini : esisfono nella fattispecie gli estremi di uno dei casí che a mente dell’art. 11fdella convenzione autorizzano lo Stato richiesto a ricusare l’esecuzione della commissione rogatoria ? Trattandosií dell’interpretazione di un trattato internazionale la cognizione del Tribunale federale in questa questione è affatto libera e indipendente dalla nozione del diniego di giustizia per atto arbitrario : in altri termini, basterà che il giudice federale non condivida l’opinione del giudice cantonale sull’interpretazione delle eccezioni previste dall’art. 11 e non occorrerà, a dichiarare il ricorso fondato’che esso ravveda nella denunziata decisione un atto arbitrario o diniego di glustizia.

Ciò premesso sì osgerva : l’istanza cantonale ha riconosciuto applicabile l’art. 11 cif. 3 della convenzione essenzialmente per il motivo che in riguardo al sistema adottato dal legislatore cantonale lFassunzione a testimone del conjuge di una delle parti (dunque ne! caso in esame della Frieda G.) sìgnificherebbe violazione della sovranitfà canlonale (vedi art. 11 cif. 3 della convenzione). Quesla tesi non regge. Come Meili e Mamelok (das internationale Privat- und Zivilprozessrecht auf Grund der Haager Konvention, pag. 328 und 335) rettamente OSSerVvano, la convenzione internazionale ha consìderevolmente protratti i limiti entro i guali gli Stati erano sino allora tenuti a prestarsì vicendevaole ajuto nell’amministrazione deilagiustizia. Essa ha inteso diminuire i motivi di « 0Tdine pubblico » per i quali gli Stati credevano poter ricusare 1] loro ausilio. Infatti, a norma della convenzione, non Dbasta invocare semplicemente la perturbazioue che a mente dello Stato richiesto l’esecuzione deila rogatoria potrebbe per avventura causare all’ordine pubblico : biSogna che l'atto da eseguirsì sia tale da « portar pregiudizio alla sua sicurezza od alla sua sovranità ». Ora i motivi invocati dall’autorità cantonale varranno forse a dimosirare che l’escussione della Frieda G. è contraria all'ordine pubblico ticinese, inquantochè viola un preciso disposto di diritto procedurale da applicarsi al’ufficio (art. 203) : ma essì sono affatto insufficienti a provare che Patto richiesto comprometterebbe addicrittura la sovranità dello Stato o come sì esprime quel giudice « scuote le basiì su cui poggia l’ordinamento interno » del Cantone Ticino. Questa illazione non sta certamente in rapporto adeguato coll’indole e l’importanza dei principi giuridici interni che sì troverebbero lesì dall’esecuzione della rogatoria. Sì tratta, al postutto, dell’obbligo legale a contribuire colla testimonianza all’accertamento di un fatto contestato in una causa quando questa tesfimonianza può entrare in conflitto colle affezioni e col- * Staatsverträge. N° 47. UC Tinteresse del teste : questione questa diversamente sciolta nelle diverse legislazioni. Le moderne legislazioni sono intese a far prevalere in queslo C01 flitto la ricerca del fatto e le esìgenze procedurali agli interessì ed alle affezioni dei singoli : esse tendono ad ammettere sempre più la testimonianza del

conjuge in cause in cui l’altro conjuge è implicato : così non solamente la legislazione tedesca ed ausiriaca ma diverse leggi cantonali e la legge italiana (almeno per quanto concerne le questioni di stato). Non sembra quindi ammissibile che la determinazione più 0 meno larga delle persone escluse dalla testimonianza possa comecchessiía mettere a repentaglio la sovranità di uno Stato. Nè sì comprende quale dei diritti sovrani dello Stato l’'ammissione di una rogatoria come la presente possa comprometLere. L’esecuzione della rogatoria non lede nè più nè meno la sovranità dello Stato di quando il giudice deve applicare (in forza anche delle sole norme del diritto internazionale privato senza il vincolo speciale di una convenzione interuazionale) dei disposti stranier, di diritto privato di preferenza ai precetti del diritto privato nazionale. E in quanto nella preseute C01- testazione sì avrebbe potuto o dovuto aver riguardo alla protezione personale della ieste Frieda G., solo la posizione che essa ha assunto nella vertenza avrebbe dovuto essere decisiva. Ora la teste medesima non SÌ è mai opposta all’esecuzione della rogatoria. Nella prima udienza essa sì è anzi dichiarata pronta a rispondere e nella seconda sí prevalse finalmente del diritto a lei nuovamenute concess0 di non rispondere, ma 10 ha mai domandato che la rogatoria nou venisse eseguita.

3. Da queste considerazioni risulta che la sentenza impugnata è contraria alla convenzione dell’ÁAja : quesía sentenza deve quindi venir annullata ed il Pretore invitato a trasmettere all'autorità requirente il verbale della seconda udienza (17 ott. 1914) nella quale la teste dichiarò di rifiutarsï a rispondere : con che la rogatoria è definitivamente evasa, Il Tribunale federale Pronuncia :

T ricorso è ammesso.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, Art. 203 and Art. 207 — the act was consolidated again on April 1, 2002, February 13, 2004, May 5, 2006, March 6, 2007, March 30, 2009, June 23, 2011, April 7, 2014, June 28, 2019, August 23, 2022, and March 3, 2025.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 203 — the act was consolidated again on January 1, 2001, February 1, 2001, January 1, 2007, January 1, 2010, May 1, 2013, January 1, 2023, and July 1, 2023.

Cited in