48 I 60
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Rubrum
10. Sentenza 6 maggio 1922 nella causa Hdtel Baropo in Lúgano contro Cantone Ticino.
La domanda dell’ufficio di esecuzione o dei fallimenti al registro fondiario di iscrivere il trapasso di fondo in seguîto di aggiudicazione a pubblico incanto, cade sotto il disposto dell’art. 16 LEF ed è quindi esente da bollo.
Fatti
A.
— L'art. 34 del Regolamento ticinese 13 dicembre 1920 sulle ‘tasse per le operazioni attinenti al Registro fondiario dispone : « …. Gli atti di trapasso per aggiudicazione a seguito di incanto o di esecuzione forzata (art. 229 CO) devono essere muniti di bollo proporzionale al loro valore. »
B.
— Nel fallimento di certo Burkhardt in Lugano, lo stabile dell’Hôtel Europe in Calprino veniva aggiudicato alla Società cooperativa omonima. L’Ufficio dei fallimenti richiese il Registro fondiario di Lugano di iscrivere il trapasso della Proprietà al nome della s0- cietà acquirente, L'Ufficio richiesto procedette all’iserizione esigendo :
a) per trapasso di proprietà . . . . fchi. 4025.-— d) per cancellazione delle ipoteche … . » 1057.25 c) per diritto di bollo Proporzionale al :
valore dello stabike » 670.— La società acquirente pagò, ma protesfò contro tali esazioni riservandosiíi gli idonei mezzi di diritto.
C.
— Infatti, con ricorso del 5 dicembre 1921, la sociefà sì aggravava presso il Dipartimento di Giustizia domandando di essere dispensata dal págamento delle tasse precitate.
Respinta con decisione del 28 gennaio u. s., essa - ricorre al Tribunale federale limitando tuttavia le sue conclusioni alla domanda di annullamento della tassa di fchi. 670 per bolle proporzionale al valore dello stabile aggiudicato e allegando : Questa tassa è inapplicabile di fronte al disposto dell’ari. 16 LEF, il quale statuisce che tuiti gli atti della procedura di esecuzione e dei fallimenti sone esenti dal bollo. Il che significa che tali atti non possono essere colpiti da tasse di bollo neanche per disposìzioni di leggi cantonali. L'art. 34 del regolamento cantonale (vedi sopra lett. A), che assoggetta al diritto di bollo proporzionale gli atti per aggiudicazione in seguito ad incanto, vale a dire i certificati dell'Ufficio dei fallimenti constatanti il trapass0 colla richiesta all’Ufficio del registro fondiario di iscriverlo, non è quindi applicabile. La sua applicazione costituisce una violazione della legge federale e « quindi » dell’art. 4 CF che garantisce l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.
D.
— Con risposta del 22 aprile u. s. il Dipartimento di Giustizia conchiude domandando il rigetto del ricorso. Delle argomentazioni del Dipartimento di guistizia sì dirà, per quan’'o occorra, nei seguenti considerandi.
Considerando in diritto :
1. — Si è a torto che la ricorrente fa capo all’art.4 CF adducendo che, poiché, a suo modo di vedere, l’applicazione dell’art. 34 del Regolamento precitato sarebbe inammissibile di fronte all’art. 16 LEF, PVAutorità cantonale avrebbe commesso violazione di quel disposto costituzionale. Il ragionamento non regge. La 2 : Staatsrecht.
questione della inconciliabilità del diritto cantonale con diritto federale o il conflitto di leggi federali con disposti di diritto cantonale non sí risolve in base alVart. 4:CF. Esso cade nel disposto dell’art. 2 disp. trans. CF, che proclama il principio della forza derogatoria del diritto federale di fronte a quello cantonale. Si è dunque sotto questo aspetto che la vertenza deve essere esaminata, dovendosiì del resto avvertire che se la ricorrente non enunzia esplicitamente l’art. 2 disp. trans. precitato, lo invoca nondimeno implicitamente lagnandosí dell’applicazione di una legge (art. 34 decreto cantonale 13 dicembre 1920) inconciliabile con un disposto di diritto federale (art. 16 LEP).
2° — Nel merito, il nodo della questione sta nel sapere se il certificato di aggiudicazione da rilasciarsi dagli Uffici di esecuzione o dei fallimenti in seguito alla vendita di uno stabile a pubblica asta sía o meno un atto della procedura d’esecuzione o di fallimento a mente dell’art. 16 LEF. La quesktione può essere discussa, ma motivi prevalenti stanno per l’afrmativa. Il certificato è senza dubbio atto ufficiale; esso deve essere rilasciato dagli Uffici per Piscrizione del trapasso dei fondi aggiudicati, indipendentemente da ogni istanza di parte. Il Regolamento 23 aprile 1920 sulla realizzazione . forzata di fondi prevede questo certificato colla relativa istanza d’iscrizione (art, 66) e contiene per la redazione dell’appendice alla raccolta delle prescrizioni federali in tema di esecuzioni e fallimenti). Prima che non sía in possess0 del certificato di aggiudicazione colla relativa istanza di iscrizione, l'Ufficio del registro non può procedere alla menzione della mutazione nei libri fondiari. Questo provvedimento dell’Ufficio riveste dunque tutti i caratteri di un atto ufficiale ed è poi inutile contestare che questo atto non sía atto degli Uffici di esecuzione, dai quali ess0 procede. In altri termini : l’atto in questione è bensi l’ultimo provvedimento da compirsì dall’Ufficio prima dell’iscrizione del trapass0, ma €§§0 fa non meno parte del procedimento di esecuzione (o di fallimento secondo i casí) e cade quindi sotto il divieto dell’art. 16 LEF.
Indarno la parte resistente obbietta che, in realtà, non sí tratta di percepire una tassa di bollo su tale certificato di aggiudicazione, ma di un supplemente della tassa sulle mutazioni (tassa di trapas80 immobiliare), intorno alla quale il diritto cantonale è” affatto indipendente e sovrano. La « ratio » dell’art. 34 precitato, ossía il motivo che l’ha dettato, è stato evidentemente quello di aumentare gli introiti statali in occasiíone delle mutazioni immobiliari. Ma se tale è lo scopo della legge, il testo del disposto parla esplicitamente di bollo « sugli atti di trapasso per aggiudicazione in seguito ad incanto » e questi atti di trapass0 non §0n0, Nè Ponno essere altra cosa dei certificati da rilasciarsi dagli Uffici di esecuzione (o dei fallimenti). Questa tesì è confortata anche dalla origine del disposto. Come la parte resìstente stessa allega, prima dell'entrata in vigore del nuovo CO, l’aggiudicazione a pubblico incanto non era valida nel Ticino se non veniva ridotta a pubblico istromento. E questo istromento era soggetio al bollo proporzionale. Ma poscia che, adottato il nuovo CO (art. 229), lVisLlromento notarile divenne superfluo, lo Stato credette bene, par non subire perdite fiscali, di colpire, in sua Vece, il certificato da rilasciarsi dagli Uffici. Il diritto di bollo in questione non è quindi un supplemento del diritto di mutazione e se anche è destinato ad aumentare gli incassíi fiscali in occasíone dei trapassi immobiliari, va nondimeno consíderato come una tassa di bollo da apporsi ad un atto ufficiale e precisamente ad un atto previsto dalla LEF. Del resto non è esatto il dire che nell'antica tariffa del 1914 esistesse una differenza per la tassa del trapass0 di proprietà tra la vendita volontaria e quella in seguito ad aggiudicazione. A prescindere dalle vendite di piccolo conto (inferiori al fehi. 4000) la tassa era la stessa (art. 19 regolamento del 1914). E questa disposizione fu mantenuta anche nella tariffa del 1920 (art. 19), mentre in quest’ultima il disposto concernente il bollo da apporsi agli atti esecutivi di trapasso è nuovo. Il che sta ancora a dimostrare che questa tassa non è una tassa di trapasso, ma una vera € propria imposizione di un atto degli Uffici di esecuzione 0 dei fallimenti.
Il Dipartimento di Giustizia obbietta inoltre che una decisione contraria al su0 modo di vedere creerebbe disparità di trattamento tra i trapassií in seguito a vendita volontaria (come tali soggetti al bollo Proporzionale) e quelli che ‘avvengono nelle esecuzioni forzate che, secondo la tesi della ricorrente, ne sarebbero esenti. L'argomento, esatto in fatto, è inconcludente in diritto. Tl disposto dell’art. 16 LEF è disposto d'eccezione, creato a favore della procedura esecutiva onde sottrarla alle tasse diverse ed agli aggravi cui parecchi Cantoni assoggettano gli atti procedurali. La disposizione stessa crea dunque una eccezione, con la sua applicazione. E ciò nulla può mutare alla soluzione del caso in esame, anche perché, al postutto, questa Corte non è chiamata a decidere della costituzionalità di leggi federali.
11 Tribunale federale pronuncia : 11 ricorso è ammesso.