48 III 185
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Rubrum
52. Arrêt du 8 novembre 1922 dans la cause Îros.
Pour juger sì un objet est indispensable au débiteur (art. 92 LP), il faut se reporter aux circonstances telles qu’elles se Pprésentent lors de la saisie.
Faits
A la réquisition de Jean Gros, l'Office de Genève a séquestré le 28 septembre 1922, au préjudice d'Alfred Golay, à Genève, une bicyclette valant ¿50 fr. Il l’a cependant déclarée insaisissable, le 6 octobre 1922, estimant que le débiteur était dans la nécessité d’avoir un moyen de transport bon marché.
Le créancier a porté plainte contre cette mesure, en déclarant que Golay, ouvrier à la « Moto-Rêve », peut se rendre à pied de son domicile à la fabrique en X heure, qu’il jouit de deux heures de repos à midi et quitte son travail à 5 h. 30 du soir.
Statuant le 23 octobre 1922, l’Autorité de surveillance a maintenu la décision du préposé, en considérant ce qui suit : Le débiteur peut en effet parcourir en % heure la distance qui sépare son domicile, Rue Bergalonne, des ateliers de la Moto-Rêve. Toutefois cette usine étant actuellement en liquidation, Golay se trouve exposé à être débauché du jour au lendemain et à devoir se chercher une autre place. Il apparaît de la sorte indispensable qu’il ne soit pas dans l’obligation de devoir, à l’avenir, refuser un travail à raison de la distance, sa siíituation ne lui permettant pas le luxe coûteux du tramway.
Gros a recouru au Tribunal fédéral, en concluant à Fannulation du prononcé de l’instance cantonale.
Considérants
Il esf admis par le Tribunal fédéral qu’une bicyclette peut être déclarée insaisissable, même sì elle ne sert qu’au transport de son propriétaire, lorsqu’elle est indispensable au débiteur pour l'exercice de sa proSchuldbetreibungs- und Konkursrecht. Ns® 53, 185 fession (RO 38 I p. 193 ; éd. sp. 15 p. 7 ; 45 III p. 49). Mais tel n’est pas le cas en l’espèce, du moment que Golay ‘peut se rendre au travail en ‘; heure, ainsi que Pautorité de surveillance le constate en fait, Pour juger de l’insaisissabilité d’un objet, il faut se reporter aux circonstances telles qu’elles se présentent lors de la saisíe ou de l’ouverture de la faillite (cf RO 41 ITI p, 367 ss.). TI n’est done pas possible de tenir compte d’un changement éventuel dans la situation du débiteur ou dans ses conditions de travail, D'ailleurs, si l’on admettait le point de vue de FVinstance cantonale, on devrait soustraire à la saisie, indistinctement, toutes les bicyclettes appartenant à des ouvriers, parce que ces. machines pourraient peut-être, un jour, devenir indispensables à leur propriétaire — résultat inconciliable avec le système consacré à l’art. 92 LP.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est admis et la décision annulée.
53.
Sentonza 9 novembre 1922 in causa Credito Svizzero in Lugano. Un'ipoteca iscritta ne! registro fondiario a garanzia del saldo di un conto corrente deve essere menzionata d’ufficio sull’elenco-oneri. Chi contesta l’iscrizione nell’elenco, deve farsì attore. .
A. — Nell’esecuzione N° 34,901 promossa dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino contre il Prof. Battaini, già in Salorino, l’Ufficio di Mendrisio iscriveva nell’elenco oneri un credito ipotecario di 20,000 fchi. a favore della banca Credito Svizzero in Lugano colla menzione : « Salvo verifica e risultato in conto-corrente alla data del riparto. » In un’esecuzione anteriore (N° 32,758), il Bankverein svizzero in Chiasso aveva chiesto la revoca 186 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 53. del diritto di pegno in discorso (ipoteca del 20 gennaio 1920).
L'iscrizione precitata a favore del Credito Svizzero in Lugano venne contestata dal Bankverein con lettera all'Ufficio del 6 giugno, per i seguenti motivi: Non consta che il Credito Svizzero abbia insinuato diritto di sorta, mentre dall'iscrizione presso l’Ufficio dei registri risulta soltanto che l’ipoteca fu accesa in garanzia di eventuali crediti sino a concorrenza di 20,000 fchi. La menzione : « Salvo verifica e risultato in conto corrente... » non è ammissibile.
Nel dare, il 26 giugno 1922, comunicazione di questa contestazione al Credito Svizzero, l’Ufficio lo diffidava a far valere in giudizio le sue ragioni entro 10 giorni a mente dell’art. 107 LEF.
B. — Con ricorso 28 giugno u. s. il Credito Svizzero domandava all’Autorità cantonale di Vigilanza l’annullamento di quesfo provvedimento allegando : Sin dal 9 maggio 1922 il rappresentante del ricorrente ha telefonate all'Ufficio E. e F. che manteneva la notifica dell'ipoteca in discorso fatta in occasione di un’esecuzione precedente. L'Ufficio ha quindi proceduto âll'iscrizione dell'ipoteca nell'elenco oneri in seguito & regolare notifica. Del resto, posfo che sía ammissibile procedere a .sensì degli art. 107 e 109 LEF, sì è alla Ditta contestante (Bankverein svizzero in Chiasso) che spetta a farsíi attrice. Si è quindi ad essa che l’Ufficio avrebbe dovuto assegnare il termine di 10 giorni.
C. — Con decisione 30 agosto 1922 l’Autorità di Vigilanza respinse il ricorso.
Donde l’attuale gravame interposto nei modi e termini di legge.
Considerando in diritto :
1.
L'Ufficio contesta e dall’incarto non risulta punto, che il Credito Svizzero abbia notificato, siía pure verbalmente o per telesono, il credito ipotecario di nominali 20,000 fehi. :
Chiedesi quindi, anzitutto, se l’Ufficio E. e F. abbia rettamente agito iscrivendo questo credito nell’elenco oneri. TI dubbio proviene dalla circostanza che, secondo quanto risulterebbe dall’iscrizione stessa al registro, lipoteca non sarebbe stata costituita a garanzia di un credito definitivo, determinato e riconosciuto dal debitore, ma a favore del saldo di un conto corrente non ancora determinato e da stabilirsi in base ad una futura liquidazione dei rapporti di dare ed avere tra il debitore Battaini ed il Credito Svizzero.
La risposta è affermativa.
Il disposto dell’art. 138 LEF, secondo il quale i diritti risultanti dai pubblici libri devono essere iscritti d’ufficio, è generico e tassativo ; ess0 non sí applica solo ai diritti di pegno immobiliare, ma ad ogni specie di oneri reali, servitù ecc. À guisa che lUfficio deve iscrivere nell’elenco oneri una servitù, anche se risulta dal registro fondiario che fu costituita sotto certe condizioni o certi patti, così deve essere iscritto d’ufficio un credito ipotecario costituito a garanzia del saldo di un conto-corrente non ancora liquidato. Siffatto diritto di pegno, infatti, può essere considerato come costituito sotto una condizione risolutiva ; in altri termini, esiste, ma sarà nullo se dalla liquidazione risultasse che il conto-corrente non è attivo a favore della banca mutuante. Pendente conditione, il diritto vige e deve quindi essere iscritto per l'ammontare indicato nei pubblici registri. In tesi, invero, non è inconcepibile il caso che, al momento dell’iscrizione dell’ipoteca nel registro fondiario, chi ha ottenuto da una banca un credito per operazioni future in conto-corrente, nulla abbia prelevato sul conto corrente stesso e non sía quindi ancora diventato debitore. In questo caso, non esiìstendo debito, non esìisterà, strettamente parlando, neanche 11 diritto di pegno destinato a confortarlo, poichè questo diritto 188 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 53.
È accessorio a quello. Ma quest’ipotesi non rappresenta il caso ordinario e normale. Normalmente, al momento in cui siíffatto diritto di pegno fu iscritto a pubblico registro, chi ha ottenuto il fido da una banca ne avrà, per somma più o meno grande, già fatto uso ; in questi limiti esso sarà dunque diventato debitore della banca e esìisterà quindi l’ipoteca iscritta. La determinazione dell'importo del debito, che suppone la liquidazione del conto-corrente, non può essere obbligo dell’Ufficio al momento in cui erige l’elenco oneri. Esso dovrà limitarsi ad iscrivere il credito come esso risulta dalle menzioni nei pubblici registri, come accadde nel caso in esame, lasciando agli interessati il compito di provocare la liquidazione del conto-corrente nei modi previsti dalla legge, cioè contestando l’iscrizione praticata dall’Ufficio.
2.
Cióò posto, chiedesi se l’Ufficio abbia fatto della legge buon governo impartendo al creditore ipotecario iscritto nell’elenco (Credito Svizzero) il termine di 10 giorni per agire in giudizio. La risposta è data dagli art. 39 e 102 RRF del 22 aprile 1920 secondo i quali la parte di attore incombe a colui che ha contestato l’iscrizione fatta dall'Ufficio. Si è dungue al Bankverein e non alla banca del Credito Svizzero che l’Ufficio avrebbe dovuto assegnare il termine-in questione. In questo .sens0 la diffida del 26 giugno dev’essere annullata e PUfficio invitato a procedere nel senso suesposto.
A questa soluzione non è di ostacolo la causa già pendente tra le parti, perchè non risulta dagli atti che essa Concerna, non solo la revocabilità dell’ipoteca, ma anche l’atnmontare del credito garantito dal diritto di pegno.
La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia : H ricorso è ammesso nel senso dei motivi.
54.
Entecheid vom 22. November 1922
55.
S. Aeppli und Konsorten.
SchKG Art. 17: Die Frist zur Beschwerde gegen Verfügungen, deren Vornahme die Konkursverwaltung den Konkursgläubigern durch Zirkular oder öffentliche Publikation auf einen bestimmten Zeitpunkt ankündigt, beginnt mit dem angekündigten Zeitpunkt zu laufen, auch wenn ihr Inbalt dem Beschwerdeführer nicht sofort bekannt geworden ist.
A. — Im Erbschaftskonkurs über L. Dreifuss in Vitznau beanspruchte dessen Witwe eine Anzahl Gegenstände, worunter vor allem Schmucksachen, die schon vor der Liquidationseröffnung für die Gläubigerin Jules Metzger & Cle arrestiert worden waren, zu Eigentum. « Mit Rücksicht auf den Stand » des von Witwe Dreifuss gegen diese Arrestierung angehobenen Widerspruchsprozesses lehnte es das KonkursamL Weggis als Konkursverwaltung durch Verfügung vom 5. April 1922 ab, die Schmucksachen zu admassieren, mit dem Beifügen, dass « bezügliche Begehren um Abtretung der Massarechte binnen zehn Tagen vom Tage der zweiten Gläubigerversammlung an gerechnet schriftlich beim unterzeichneten Konkursamte einzureichen sind, ansonsf auch seitens der einzelnen Gläubiger Verzicht auf Admassierung angenommen wird. » Am 12. April lud das Konkursamt auf den 6. Mai zur zweiten Gläubigerversammlung ein durch vorgedrucktes Zirkular, in welchem als Traktandum 8 genannt war : « Beschlussfassung über Verzicht auf Geltendmachung beziehungsweise Stellung von Begehren um Abtretung streitiger Rechtsansprüche gemäss Art. 260 SchKG; » dabei wurde auf eine Fussnote hingewiesen, lautend : « Abtretungsbegehren im Sinne von Ziff. 8 der T raktanden sind bei Vermeidung des Ausschlusses an der Versammlung selbst oder binnen zehn Tagen nach ihrer Abhaltung zu