51 I 93
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Rubrum
17. Sentenza 7 aprile 1925 nella causa Calzolari contro Ticino.
Secondo la legge tributaria ticinese sono imponibili come rendita i tantièmes percepiti da consiglieri di amministrazione di una S. A. anche se questi sono domiciliati allestero. Art. 17 b § 1 legge tributaria ticinese ; Art. 4 e 46 CF ; art. 1 e 3 trattato italo-svizzero 22 luglio 1868.
Fatti
A.
— L’art. 17 della legge tributaria ticinese dispone :
« Sono tenuti al pagamento dell’imposta sulla sostanza » e sulla rendita :
» a) coloro che sono domiciliati nel Cantone, » $. I ticinesi residenti all’estero, inscritti nei cata- » loghi elettorali o nei registri dei fuochi, sono- conside- » rati come domiciliati. :
» d) le società civili e commerciali, industriali e finan- » Ziarie, le associazioni, corporazioni, fondazioni, i » benefici ed in genere tutte le persone giuridiche » aventi sede nel Cantone.
» § 1. Le persone, le ditte commerciali e gli enti » morali in genere che non hanno il loro domicilio o » la loro sede nel Cantone, vi tengono uno stabilimento, » Una succursale, un’agenzia od una rappresentanza, » 0 vi esercitano un'industria od una professíone indi- » pendente, oppure vi posseggono beni o rendite, paghe- » ranno limposta in ragione della sostanza e della rendita » che hanno 0 che guadagnano nel Cantone.
» § 2. Le ditte commerciali e gli enti morali in genere » che, avendo il loro domicilio o la loro sede nei Cantone, ‘» tengono filiali fuori del Cantone non pagheranno » l’imposta nel Cantone sul capitale impiegato in. dette .» filiali e sul relativo reddito nelle porzioni effettiva- » mente colpite all’estero. »
B.
— Giuseppe Calzolari-Fornioni, cittadino italiano domiciliato a Milano, fa parte da molti anni del Consiglio di amministrazione della Banca della Svizzera Italiana in Lugano. Secondo gli statuti, gli amministratori non sono stipendiati ; percepiscono una partecipazione agli utili dell’istituto (tantième) per la quale (8500 fehi.) il fisco del Cantone Ticino impose il ricorrente per la prima volta nel 1924 (per l’esercizio fiscale del 1923). Contro tale provvedimento Giuseppe Calzolari-Fornioni ricorse alla Commissione cantonale dei ricorsï e, da questa, al Consiglio di Stato il quale pure respinse. il. gravame per i seguenti motivi :
1° Il Consiglio di Stato non ha mai applicato il disposío dell’art. 17 lett. b § 1° in modo diverso dal CASO presente.
2° Anche secondo il diritto ticinese, la sOStanza mobiliare e la rendita personale sono, di regola, imponibili al solo domicilio del contribuente. Ma a questa regola generale la legge ha statuito delle eccezioni, ‘che del resto sono perfettamente conformi alla Costituzione federale ; queste eccezioni concernono i ticinesi residenti all’estero (art. 17 lett. a $) e i casí previsti dal § 1° deÌVart. 17 (lett. b), che riflettono persone fisiche 0 giuridiche domiciliate all’estero e nondimeno soggette alle imposte nel Cantone. Del resto, i tantièmes costituiscono dei redditi di natura particolare e non sono assimilabili agli onorari, stipendi o salari nel vero senso della parola. Essiì rappresentano una partecipazione, sotto forma di premio agli utili della Società, corrisposta, non alle singole persone, ma al Consiglio di amministrazione come tale, per una attività non sporadica, ma continua, di un corpo che risiede nel Cantone o per lo meno che svolge la sua attività nel Cantone. Le singole persone che compongono il Consiglio in tanto partecipano ai tantièmes in quanto fanno parte del Consiglio stesso. Non trattasì quindi, in loro confronto, di un guadagno assimilabile a quello di un operaio, di un commesso viaggiatore, di un semplice commerciante, che, avendo il proprio domicilio all’estero, conchiude degli affari nel Cantone, ma di una rendita speciale posseduta nel Cantone, la quale è imponibile secondo il § 1° dell’art. 17 legge trib. anche se va a beneficio di persone domiciliate all’estero.
3. — Trattandosi di un conflitto tributario intercantonale, sì è a torto che il ricorrente ha invocato Vart. 46 C F e il divieto di doppia imposta ivi previsto.
4° — A torto pure il ricorrente contesta che la partecipazione agli utili sotto la forma di tantième non possa venir considerata come une « rendita » a sensì dell’art. 17 § 1° precitato, e, inoltre, erroneamente egli rimprovera al fisco ticinese di sorpassare i limiti della sovranità fiscale fticinese, di colpire una seconda volta una parte del reddito della Banca o di incorrere in una disparità di trattamento. Tutti questi addebiti sono infondati.
C.
— Contro questa risoluzione Calzolari ha inter- - Posto’* ricorso di diritto pubblico per violazione dell’art. 4 C F (atto arbitrario e dispatità ‘di trattamento) e del trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868. Afferma in sostanza : A sensì dell’art. 17 legge trib. tic., chi ha domicilio fuori del Cantone è imponibile nel Cantone in ragione di quello che vi guadagna soltanto se vi tiene uno stabilimento commerciale od industriale o vi esercita una professione indipendente (cfr. anche art. 37 legge trib.). È fuori di dubbio che il ricorrente non versa in nessuna di queste ipotesi. Esso è avvocato in Milano, non esercita nel Cantone e la carica di membro dell’amministrazione di una società anonima non è una professione e tanto meno una professione indipendente. Non. tutte le rendite conseguite nel Cantone da persone non domiciliate sono soggette all’imposta, altrimenti non avrebbe senso il principio generale della legge, sancito specialmente dall’art. 17 lett. a, che, per massima, sono soggette al pagamento di imposte nel Cantone solo le persone ivi domiciliate. La riforma dell’art. 17 della legge, attuata per decreto 3 luglio 1912, non aveva di mira che di assoggettare all’imposta il reddito di professioni indipendenti esercitate nel Cantone da esteri, non però di sottomettervi ogni guadagno 0 lucro, fattovi da forestieri domiciliati all’estero. In tal senso fu sempre interpretata la legge. Prima del 1924, cioè del caso attuale, i tantièmes spettanti ad esteri o a confederati domiciliati fuori del Cantone non vennero mai imposti, come non lo furone i guadagni od i lucri d’ogni genere, che persone non residenti nel Cantone vi conseguono per una carica che vi rivestono od un mestiere che vi esercitano. Da questa pratica costante sola eccezione è la risoluzione querelata, la quale costituisce quindi una disparità di trattamento vietata dall’art. 4 CF.
E.
del resto, parimenti arbitrario il sostenere che i tantièmes non sïíano degli onorari o utili a favore di singole Persone, ma una partecipazione agli utili della società a favore del Consiglio di amministrazione come tale, cioë di un corpo residente nel Cantone, guale corrispettivo di una attività non sporadica, ma continua. Questa definizione dei tantièmes è insgostenibile. Nè sí obbietti che sì trattia di utili conseguiti da una banca che lavora nel Cantone. Tali utili sono già colpiti dall’imposta come _ tali. Esistono a Lugano, Chiasso ed altre località numerosi impiegati domiciliati all’estero, i quali non sono soggetti all’imposta. Non vi dovrebbero essere due pesiì e due misure, a seconda che sì tratta di amministratori o di impiegati salariati ordinari. Se l’amministratore. in discorso, invece di essere domiciliato all’estèro fosse un confederato domiciliato in un Cantone confederato, egli non potrebbe venir colpito dal fisco e non lo sarebbe. Ora il trattato di domicilio italo-svizzero del 22 luglio 1868 (art. 19, 3° e relativi) assícura in materia d’imposta al cittadino italiano il medesimo trattamento fatto ai nazionali.
D.
— Degli argomenti addotti dal Consiglio di Stato nella sua- risposta al ricorso sí dirà, per quanto occorra, nei seguenti considerandi.
Colla risposta, il Consiglio di Stato ha deposto due sue rTisoluzioni 6 dicembre 1924, colle quali altri amministratori della banca (i Signori Comelli e Maraini), domiciliati all’estero, furono assoggettati all’imposta ticinese del 1923 per i tantièmes da essi percepiti; inoltre, una dichiarazione 20 marzo 1925 dell’Ufficio cantonale delle pubbliche contribuzioni secondo la quale « da informazioni assunte presso le singole Commissioni circondariali di tassazione non risulta che nessun altiro contribuente siasi trovato, per il 1923, nelle condizioni dei Signori Calzolari, Comelli e Maraini ».
Considerando in dirifto :
1° — Come fu rilevato dianzi, il ricorrente si lagna di diniego di giustizia per atto arbitrario (art. 4 CF), di violazione del principio della parità di trattamento e del trattato italo-svizzero di domicilio.
a) Per guanto concerne il primo punto, non è superfluo il rilevare che non sì tratta di sapere, se la querelata sentenza sía ineccepibile, non presti del tutto il fianco alla critica o se il giudice non avrebbe potuto giungere a risultato diverso. Secondo la natura del rimedio di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF occorre ricercare, se essa involva un proprio e vero diniego di giustizia, vale a dire sía siffattamente insostenibile e così evidentemente priva di ragionevoli motivi da costituire addirittura un atto arbitrario.
Questa Corte ammette anzitutto col ricorrente che la carica di un consigliere di amministrazione di una società anonima non può venir considerata come una professione indipendente a sensiì dell’art. 17 § 1°, Il che è ovvio e non abbisogna di ulteriori dimostrazioni.
E.
parimenti, quella carica non può venir equiparata ad uno stabilimento commerciale (come succursale, agenzia 0 rapprensentanza) di cui parla il § 19 dell'art. 17 legge trib. Ma il punto, sul quale il ricorrente non insiste, è che la legge parla non solo di queste due ipotesì, ma anche di quella in cui le persone « che non hanno il loro domicilio o la loro sede nel Cantone... Vi posseggono beni o rendite ». Ora, è certamente sostenibile che anche i tantièmes di un amministratore síano, alIneno in senso lato, una rendita ; una rendita dunque che, nel caso in esamme, il ricorrente, domiciliato all’estero, consegue nel Cantone. fl ogni caso, quest’interpretazione della nozione rendita secondo la legge tributaria ticinese non può essere considerata come arbitraria e trova conforto anche nell’art. 11 lett. b, il quale assoggetta al concetto di rendita « tutti gli onorari, salari o guadagni d’ogni impiego, professione, arte o mestiére qualunque ne sía la natura o la provenienza ». Di fronte all’ampiezza di questa definizione è opera vana il volerne restringere il significato traendo argomento dalla genesì della legge (decreto 3 luglio 1912) o dalla posizione del § 1° dell’art. 17 nel contesto. E, specialmente, è errato il sostenere che il termine « rendita » non com-. prenda che i cespiti d’entrata enumerati alla lett. c dell’art. 11 (pensioni, assegni vitalizi, usufrutto) o che, se la legge fosse da interpretarsi secondo l’opinione. del Consiglio di Stato, sarebbe stato inutile proclamare:
nell’art. 17 lett. a, che, per principio, sono soggette all’imposta sulla rendita solo le persone domiciliate hel Cantone. Il ragionamento non vale. La lettera a dell'art. 17 contiene l’enunciazione del principio, la lettera b col § 1° l’enumerazione delle eccezioni. Non esiste tra questi disposti contraddizione nei termini o incompatibilità di concetto : il sistema della legge è chiaro e logico. :
b) È bensì, vero che, per ammissione del Consiglio di Stato stesso, le Autorità fiscale ticinesi non hanno, fino al 1923, fatto uso della facoltà che loro spettava di imporre i consiglieri di amministrazione domiciliati all’estero, facoltà di cui sì prevalgono ora, non solo di fronte al ricorrente, ma di altri due membri del Consiglio di amministrazione di quella banca. Si tratta quindi di una giurisprudenza nuova, la quale ‘però non costituisce violazione dell'art. 4 CF, perchè è suffragata da motivi oggettivi, seri e plausibili. Come fu rilevato, la nuova pratica trova anzitutto appoggio nei termini stessi della legge. Inoltre, Fimposizione dei tantièmes come reddito o rendita corrisponde ad un principio fiscale che fu a più riprese ammesso dal Tribunale federale (cfr. sentenza 29 settembre 1910 nella car .a Pernsch ; Bandfabrik c. Basilea-Città del 21 maggio 1920; Scheuchzer c. Berna del 23 gennaio 1923). Anche la legge federale sull’imposta di guerra del 28 settembre 1920 ha sancito questo principio (art. 6 e 22 cif. 3).
2. — Di fronte all’addebito di disparità di trattamento, che il recorrente deduce dal fatto che nel Cantone Ticino, di regola, non vengono assoggettate all’imposta le persone domiciliate all’estero per il guadagno che fanno nel Cantone (se non vi pósseggono uno stabili-- mento commerciale o vi esercitano una professíone indipendente), il Consiglio di Stato fa rilevare la natura particolare dei tantièmes ' che non rappresenterebbero un salario del singolo amministratore per lavoro prestato, ma una partecipaziónè del Consiglio di amministrazione come tale agli utili della società. La tesì, 100 E Staatsrechti.
che i tantièmes non possono esere - percepiti che sugli utili della società è comunemente accettata ed è sancita espressamente dalle nostre leggi (art. 630 CO). Anche nel diritto fiscale federale, i tantièmes sono considerati come parte degli utili, « che sotto diverse forme sono distribuiti a membri del Consiglio di amministrazione 0 di sorveglianza o ad impiegati di un’impresa di natura economica » (cfr. BLUMENSTEIN, comm. dei decreti legislativi federali concernenti la nuova imposta di guerra 14 febbraio 1919 cif. 4; decreto federale sopracitato 28 settembre 1920 art. 6, 20, 22, 38, 42 e 85). Il diritto ad un tantième costituisce bensì, in sè, una pretesa ad indenizzo che spetta al singolo membro per le sue prestazioni in favore della società, ma sì diversîfica dal guadagno o salario ordinario anzitutto in ciò, che i tantièmes non 80n0 proporzionati alle prestazioni fatte, ma variano € dipendono dall’utile netto conseguito e, in secondo luogo, che essi rappresentano un risarcimento per la responsabilità legale che incombe al relativo organo della società. E, infine, i tantièmes vengono di regola assegnati al Consiglio di amministrazione in corpore, il quale provvede a ripartirli a suo giudizio. Queste diversità di fatto basterebbero per giustificare una diversità di trattamento fiscale tra i tantièmes, da una parte, ed i salari o guadagni di carattere ordinario, dall'altra. Ma anche a prescindere da questa tesì, ad infirmare l’addebito di disparità di trattamento a sensì dell’art. 4 CF basterebbe il riflesso, che quel rimprovero non è sufficientemente sostanziato, in quanto che il ricorrente non fa un ‘nome, non cita un esempio di persona che, trovandosiíi nell’ipotesì del caso, fosse stata dichiarata esente dall’imposta dal Consiglio di Stata. Per contro, quest’Autorità ha dimostrato, che tutti i Consiglieri di amministrazione dimoranti all’estero furono, per 1923, trattati nel modo stesso cui il ricorrente fu assoggettato.
3° — Infondato è parimenti l’addebito dedotto dal trattato italo-svizzero del 1868 e dal divieto di doppia imposta secondo Fart. 46 CF.
Pér guanto concerne quest’ultima obbiezione, È risa=- puto che il divieto del’art. 46 CF in materia di sostanza mobile o di rendita trova applicazione solo nei rapporti intercantonali, non in quelli internazionali. E per quanto ha tratto alla convenzione precitata, essa garantisce invero all'art. 1° ai cittadini italiani l'eguaglianza di trattamento in tema di imposte, di tasse 0 diritti di qualsiasi genere. Ma il principio vale solo per gli Italiani che sono domiciliati o intendono prendere domicilio in Isvizzera. Un cittadino italiano domiciliato in Italia non può, sulla base del trattato, pretendere altro che di essere trattato alla stessa guisa di uno Svizzero domiciliato in Italia (RU 24 1 p. 175; 35 I p. 30). Ora il ricorrente non ha neanche affermato che uno sViZzero domiciliato in Italia, il quale nel Ticino avesse Conseguito dei tantièmes, fosse stato dichiarato esente dall'imposta sulla rendita a sensi dell'art. 17 legge trib. Cade quindi anche l'argomento. che il ricorrente ha inteso dedurre dal trattato italo-svizzero precitato.
Il Tribunale federale pronuncia :
Il ricorso è respinto.