53 I 47
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Rubrum
7. Sentenza 12 febbrajo 1927 nella causa Bally contro Massa Fallimentare Pastificio Camorino. . Applicabilità dell'art. 59 CF în caso di azione promossa contro più convenuti formanti un lite-consorzio anche quando i }iti-consorti sono chiamati a rispondere in solido. Eccezione a questo principiò non ammissibile nella fattispecie.
Fatti
A.
— Con petizione 16 aprile 1926 la Massa fallimentare S. A. Pastificio Camorino-Bellinzona ha promosso azione contro W. Meyerhans in Breganzona, Giovanni Scherrer in Meilen, Eugenio Hiiblin in Lenzburgo e Edoardo Bally in Schénenwerd per farli condannare dal Tribunale di Appello del Cantone Ticino, nella loro asserta qualità di fondatori ed amministratori della fallita, a pagarle in solido la somma di 894.824 fchi. ed accessori. L'azione è basata sugli art. 671 cap. 1°, 673-70 CO.
Invocando Vart. 59 CF, E. Bally contestava la competenza dei tribunali ticinesi, eccezione che la Massa impugnava facendo capo, tra altro, all'art. 27 proc. civ. tic., il quale permette che in date condizioni più persone, anche se domiciliate in luogo diverso, siano citate davanti al giudice del domicilio o di residenza di alcune di esse.
B.
— Con sentenza del 24 novembre 1926 il Tribunale di Appello del Cantone Ticino respinse la declinatoria di foro allegando : Premesso che Bally è solvente e che l’azione è di natura personale, tutta la questione sta nel sapere se egli possa invocare l’art. 59 CF. L'interpretazione rigorosa di questo disposto è stata abbandonata del Tribunale federale nella sua sentenza 27 marzo 1925 in causa Walther c. Frey ammettendo che più convenuti, domiciliati in luogo diverso, possano essere citati davanti al medesimo foro, se, non convenendo i liti-consorti nel medesimo procedimento, diventasse impossibile una trattazione e definizione della causa o potessero risultarne gravi svantaggi per l’attore ed i convenuti. Nel caso in esame i convenuti sono chiamati a rispondere solidalmente, e gli atti, che loro vengono rimproverati, furono compiuti nel Cantone Ticino, dove la società aveva la sua sede e dove anche le prove dovranno essere raccolte. Uno dei convenuti è domiciliato nel Cantone Ticino e per gli altri occorre ritenere, che ivi abbiano fondato un domicilio elettivo, poichè gli statuti della società vi hanno fissato la sede dell’anonima. L’obbligo per l’attrice di svolgere 4 cause davanti 4 fori in cantoni diversi avrebbe delle conseguenze economiche e pratiche tali da rendere quasi impossibile l’esercizio dell’azione e il conseguimento, se fondato, del diritto preteso dall’attrice: Non è lecito attribuire a norma meramente processuale (quale l'art. 59 CF) tale influenza sul diritto sostanziale. L'istanza cantonale invoca a suffragio della sua tesi il Commento BURKHARDT, p. 578, e Rocuin, conflits des lois, pag. 600. i
C.
— Da questa sentenza Bally si è aggravato al Tribunale federale domandandone l'annullamento. Nella risposta al ricorso la Massa invoca sostanzialmente, ripetendoli, i motivi della sentenza impugnata. Insiste sopratutto sulle difficoltà pratiche inevitabili, ‘ ove la si obbligasse ad istituire 4 azioni in Cantoni di lingua diversa, che non potrebbero venir proseguite contemporaneamente : sulle complicazioni risultanti dalla necessità della traduzione degli atti processuali; sulla possibilità di giudizi contradditori : «si creerebbe, » afferma, un groviglio procedurale tale ‘che nessuno » saprebbe come uscirne : ciò equivale a dire che si » renderebbe praticamente impossibile alla Massa di » proseguire il suo diritto ». Si può chiedere, conchiude la Massa, se non sia finalmente venuto il momento di istituire per giurisprudenza una deroga all'art. 59 CF, nel senso di estendere il foro delle società commerciali alle azioni dirette da terzi contro i soci come tali e anche a quelle tra i soci stessi in questa loro qualità (Rocuin, Trattato sull’art. 59 CF, pag. 138).
Considerando in diritto :
601. — La pratica costante del Tribunale federale si è sempre rifiutata ad ammettere una deroga al principio dell’art. 59 CF in caso di azione promossa contro più convenuti formanti un lite-consorzio, anche quando i liti-consorti fossero stati chiamati a rispondere solidalmente (RU 11 p. 450; 17 p. 38, 564; 18 p. 667; 21 p.353e le sentenze nelle cause Grobet e Tissot c. Humbert del 6 ottobre 1922). Il commentatore Prof. BurKHARDT dichiara logica questa giurisprudenza e solo si chiede se, veramente, la costituzione esigeva un’applicazione così rigorosa del principio, mentre RoGuin vi aderisce incondizionatamente (vedi art. 25 del suo progetto esposto alla società dei giuristi svizzeri, assemblea del 1898 ; Zeitschrift fiir schweiz. Recht, nuova serie vol. 17 p. 734). Anche nella sentenza Walther c. Frey, che forma il caposaldo dell’argomentazione della querelata sentenza e della Massa resistente, il Tribunale federale ha mautenuto, per principio, questa giurisprudenza, cui ha ammesso una deroga solo quando motivi speciali rendono per così dire indispensabile un’unica azione : ma la mera solidarietà dei convenuti non basta per giustificarla. Nel caso Walther c. Frey non fu l’esistenza del vincolo solidale tra i convenuti che venne dal Tribunale federale ritenuta decisiva per quella soluzione di eccezione, sibbene la natura della controversia stessa, vertente su di un contratto di compera-vendita immobiliare, e, principalmente, le difficoltà dell'esecuzione della sentenza in caso di annullamento di quell’atto e cioè la necessità che, in quell’ipotesi, i venditori dovessero poi cooperare congiuntamente al ripristino dello stato anteriore nel Registro fondiario (RU 51 I p. 50; 52 I p. 131). Nella sentenza Meister c. Farner (RU 52 I p. 131 e seg.) fu dichiarato, che inconvenienti di natura meramente procedurale non giustificano l'ammissione di un foro unico per più liti-consorti. Nel caso in esame, solo di simili svantaggi potrebbe trattarsi, poichè il diritto sostanziale della Massa non si troverà nè offeso, né menomato dalla necessità di procedere davanti a diversi tribunali cantonali. Sussiste la possibiltà di giudizi contradditori. Ma questa eventualità dev'essere accettata come una conseguenza della garanzia del foro del giudice naturale, pericolo cui, del resto, può essere ovviato attendendo che una causa sia definita prima
di iniziarne un’altra, di modo che la prima possa essere presa in considerazione per la soluzione delle altre. Nella fattispecie dunque non esiste motivo sufficiente perché questa Corte possa ammettere wìa deroga all'art. 59 ed alla giurisprudenza. 2° — Sottomissione elettiva di domicilio non può essere ravvisata neanche nella circostanza che, secondo gli statuti, la sede della fallita era in Bellinzona. Questo disposto statutario rendeva i tribunali ticinesi competenti solo per le azioni dirette contro la società stessa (RU vo] 3 p. 44 e seg. ; Rocuin, conflits des lois p. 600). 3. — Si possono invero addurre dei motivi plausibili a favore di una revisione dell’art. 59, per es., nel senso, che fondatori ed amministratori di società commerciali siano deferibili al foro della società stessa per obblighi loro incombenti in quella loro qualità. È questo il postulato proposto dal Prof. Rocuin all'assemblea suddetta dei giuristi svizzeri (vedi sopra e confronta anche il suo trattato sull’art. 59 CF p. 138). Ma ancora recentemente il Tribunale federale, nelle sentenze Grobet e Tissot, sì è rifiutato di sanzionare per via di giurisprudenza siffatta deroga all’art. 59, riputando che, se mai, questo compito fosse affare del legislatore. Era in quel turno di tempo in discussione il primo progetto di revisione dei titoli 24-32 CO, progetto che all’art. 674 prevedeva per tutte le azioni di responsabilità degli organi di una società un doppio foro : la sede della società o quella del convenuto. Ma il secondo progetto di revisione del CO ha abolito siffatto suggerimento, perchè era stato impugnato dal punto di vista dell'art. 39 CF, come vien affermato nel rapporto : motivo questo per cui, adesso meno che mai, la giurisprudenza potrebbe sancire l'eccezione ai principio dell’art. 59 proposta dalla Massa. 4° — È superfluo aggiungere, che l’art. 27 proced. civ. tic. non cade punto in considerazione nella controversia attuale, che è intercantonale, mentre quel disposto non può aver valore che entro i limiti del Cantone per dissidi di foro tra i tribunali cantonali tra di loro.
1l Tribunale federale pronuncia : 5. — Il ricorso è ammesso.
8. Avrét da 1°: avril 1927 dans la cause Franzoni contre Aubert. i Art. 59 Const, féd. De simples inconvénients de procédure, voire le risque de jugements contradictoires, ne sanraient justifier une dérogation au principe du for du domicile, qui ne doit céder ni devant le for de la solidarité, ni devant celui des litisconsorts, ni devant celui du lieu de la commission du délit, hormis le cas de conclusions civiles prises dans un procés pénal.
A.— Le 8 janvier 1927, le demandeur a assigné devant la Cour civile vaudoise le recourant, médecin et chef de clinique à Locarno, et Lucien Panchaud de Bottens, à Vich, comme débiteurs solidaires en paiement de 26 661 fr. 50 de dommages-intéréts. Cette demande est basée sur les faits suivants : Le 6 juillet 1925, Pan-