Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

56 I 226

56 I 226

Rubrum

40. Sentenza 27 settembre 1930 nella causa Tognetti contro Ticino. Diritto di bollo. — Non è arbitrario il ritenere, che i contratti esarati nel Cantone Ticino e destinati a far fede in giudizio ‘siano sottomessi al diritto di bollo ticinese anche se, essi contengono una clausola compromissoria e la parti sciegliono domicilio fuori del Cantone. — Ogni esemplare del contratto può, senza arbitrio, essere assoggettato al diritto di bollo, .

Fatti

A.

— Secondo la legislazione ticinese disciplinante il regime della carta boliata od il diritto di bollo, tutti gli atti destinati a far fede in giudizio sono soggetti ad un diritto di bello proporzionato al loro valore dell’uno per mille. In caso di contravvenzione, la multa (sanatoria) è di dieci volte il diritto di bollo mancante, più l’importo della tassa di bollo sottratta (art. 2 e 3 del decreto Îegislativo 15 maggio 1918 regolante la penalità per le contravvenzioni alle leggi sul bollo).

Tra il ricorrente Serafino Tognetti in Lugano ed

A.

Ziegler in Zurigo, fu stipulato un contratto recante la data « Chiasso, 9 novembre 1926 », mediante il quale essi convenivano di fondare, in forma legale e secondo le disposizioni del codice italiano, una società per un tempo indeterminato e con sede in Italia, sotto la ragione sociale « Società anonima A. Ziegler, Fabbrica italiana di prodotti disinfettanti ». i

B.

— l'esemplare originale di questo contratto si troverebbe, a quanto in seguito ebbero ad affermare Ziegler e Tognetti sotto sequestro presso la R. Procura in Como. Ma è pacifico che esistono due altre copie (od esemplari), munite esse pure delle firme originali dei contraenti e portanti la data « Chiasso, 9 novembre 1926 ». Questi atti si trovano all’incarto e vi pervennero per il tramite del procuratore pubblico ticinese, il quale li spediva al Dipartimento cantonale delle Finanze che, in due decreti separati del 12 giugno e 2 luglio 1929, applicava loro una sanatoria di 1562 fchi. (sanatoria 1420 fchi. più bollo sottratto 142 fchi. = 1562 fchi.), ritenendo che il valore del contratto fosse di 142 000 fchi.

C.

— Dietro ricorsi separati di Tognetti e Ziegler — il quale ultimo, tra altro, ebbe a lagnarsi del modo abusivo in cui era stato computato il valore del contratto, ritenendolo non superiore è 40 000 fchi., — il Consiglio di Stato, con risoluzione del 15 novembre 1929, pronunciava :

1. I ricorsi sono respinti e le sanatorie indicate nelle premesse confermate a carico solidale dei Sigg. Tognetti e Ziegler.

2. Una tassa di giustizia di 10 fchi. e le spese sono a carico pure solidale dei ricorrenti.

Ziegler si adagiava a questa sentenza; non così il Tognetti, il quale ricorse al Tribunale federale dichiarando la sanatoria infondata e dolendosi sopratutto del fatto, che il Consiglio di Stato aveva dichiarato i due multati solidali per il pagamento di tutto l’importo (oltre tremila franchi).

D.

— Con sentenza del 1° febbraio 1930 il Tribunale federale ammetteva il ricorso « nel senso dei considerandi », vale a dire annullava la risoluzione governativa del 15 novembre 1929 per diniego di giustizia formale, riservando al ricorrente l’eventuale diritto di far valere le sue ragioni contro la nuova risoluzione del Consiglio di Stato.

E.

— Ripresa la controversia in esame, il Dipartimento cantonale delle Finanze e, in seguito, il Consiglio di Stato, con risoluzione del 24 luglio 1930, riduceva la sanatoria a 600 fchi. più il bollo mancante (60 fchi. = 660 fchi.), vale a dire deduceva dal valore del contratto i 70 000 fchi. delle pene convenzionali ivi previste. Per contro riteneva, come nel primo giudizio, soggetti alla sanatoria i due esemplari e confermava il suo primo giudizio sulla solidarietà.

F.

— Coll’attuale ricorso il Tognetti domanda l’annullamento di questa seconda risoluzione per diniego di giustizia (art. 4 CF). Il ricorso accenna all’art. 5 della Costituzione fed., ma è evidente che questo disposto non può entrare in linea di conto. Dei motivi del gravame si dirà, se d’uopo, nelle seguenti considerazioni.

Considerando in diritto :

3. Riferendosi agli art. 20 e 21, il ricorrente afferma anzitutto, essere il contratto esente da bollo perchè, per eventuali controversie, elegge domicilio in Isvizzera e più precisamente a Zurigo, prevedendo altresi un tribunale arbitrale. Dal punto di vista dell’atto arbitrario (violazione dell’art. 4 CF) l'argomento non vale. A prescindere dalla circostanza, che nel suo primo ricorso del 1° luglio . 1929 il ricorrente ha ammesso, per principio, l'obbligo del bollo dicendo che «il contratto originale steso «su carta da bollo del relativo valore trovasi sotto sequestro a Como n, sta di fatto, che la legislazione cantonale sul bollo non distingue tra giudizi ordinari e quelli di tribunali arbitrali. Il giudizio del Consiglio di Stato non urta quindi contro il testo della legge e neanche contro il suo spirito, che è eminentemente fiscale : non può quindi essere ritenuto arbitrario. Ma il Consiglio di Stato ebbe anche costantemente a ritenere, che l’elezione di domicilio fuori del Cantone non infirma l’obbligo dell’ossequio alle disposizioni fiscali, cui debbono soggiacere gli atti esarati nel Cantone (Risol. governativa N. 5578 del 18 luglio 1913). In altra decisione più recente, pubblicata nel conto-reso del 1918, p. 107 e seg., il Dipartimento di Giustizia assevera : « Le tasse di bollo non possono essere considerate come imposte o tributi diretti od indiretti che colpiscono le persone domiciliate nel Cantone od i beni giacenti nel territorio cantonale : esse si applicano agli atti stipulati nel Cantone o destinati a far fede innanzi alle Autorità del Cantone : chiunque viene nel Cantone a richiedere la stesa di un contratto nelle forme e col ministero di funzionari stabiliti dalle nostre leggi contrae con ciò stesso l’obbligo di solvere tutte le tasse fiscali, che le leggi medesime hanno stabilito per tutti gli atti conchiusi nel nostro territorio e rinuncia a qualsiazi eccezione. » Questo ragionamento concerne materia opinabile, ma non è privo di fondamento nè di logico raziocinio : non costituisce quindi giudizio arbitrario.

2.— Allega in secondo luogo il ricorrente essere «consuetudine costante » che qualora si redigano due contratti in diversi esemplari (in almeno due, come nel caso in esame), un esemplare solo è considerato come originale e steso su carta da bollo, gli ulteriori esemplari dovendo essere ritenuti come copie e quindi non soggetti al bollo. Ma che questa pratica costante esista, il ricorrente non ha dimostrato. Nel caso concreto non si tratta di copie, ma di più esemplari, ciascuno munito della firma autografa dei contraenti e che ogni esemplare sia soggetto al bollo è, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, conforme alla costante interpretazione della legge (v., tra altre, la risoluzione del Dipartimento di Giustizia del 10 luglio 1909, nella raccolta delle massime sul diritto di bollo).

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è respinto.