59 III 12
59 III 12
Rubrum
3. Sentenza 4 febbrajo 1933 nella causa Volksbank Reiden.
L’amministrazione del fallimento non può riconoscere una rivenilicazione di oggetti iscritti ad inventario se non ove nessun creditore abbia chiesto la cessione dei diritti eventualmente spettanti alla massa sui beni rivendicati in conformità dell’art. 260 LEF (art. 47 RAF).
Sachverhalt
Le controversie intorno a diritti di pegno o di ritenzione su beni riconosciuti in proprietà ad un terzo sono estranee al procedimento fallimentare (art. 53 LEF).
L’obbligo di portarsi attrice spetta alla massa, ove intenda posse» dere delle contropretese in merito agli oggetti la cui riven» dicazione essa ha ammesso.
Die Konkursverwaltung darf von der Anerkennung der Eigentumsansprache an einem in das Konkursinventar aufgenommenen Gegenstande dem Drittansprecher erst Kenntnis geben, wenn kein Konkursglaubiger nach Art. 260 SchKG Abtretung der allfàlligen Anspriiche der Masse auf den Gegenstand verlangt hat (Art. 47 der Konkursverordnung).
Streitigkeiten liber Pfand- oder Retentionsrechte an Gegenstinden, die von Dritten zu Eigentum angesprochen werden, sind ausserhalb des Konkursverfahrens auszutragen, wenn die Eigontumsansprache anerkannt wird (Art. 53 der Konkursverordnung).
Ist eine Eigentumsansprache bereits anerkannt worden und will die Konkursmasse nachtriglich Gegenanspriiche beziiglich dieses Gegenstandes geltend machen, so muss sie Klage erheben.
L’administration de la faillite doit aviser le tiers revendiquant de la reconnaissance de sa revendication d’un objet compris dans l’inventaire seulement lorsqu’aucun eréancier du failli ne demande, conformément è l’art. 260 LP, la cession des droits éventuels de la masse sur l’objet revendiqué (art. 47 ord. off. de Î.). :
Les contestations portant sur des droits de gage ou de rétention grevant des biens dont des tiers revendiquants sont reconnus propriétaires doivent étre vidées en dehors de la procédure de faillite (art. 53 ord. cit.).
C'est la masse qui doit intenter action lorsqu’elle entend faire yaloir après coup des droits relativement aux objets dont elle a déjà admis la revendication.
Ritenuto în linea di fatto :
A.
— In data 14 luglio 1932 la Pretura di Locarno decretava giacente l’eredità relitta dalla signora Dora Brun, già esercente l’albergo San Gottardo in Locarno. L’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno procedeva quindi alla liquidazione di detta eredità a’ sensi dell’art. 193 LEF. L’inventario fu eretto dall’ufficio il 26 luglio 1932 e comprende 566 numeri.
Il 12 agosto 1932 la Volksbank Reiden*in Reiden quale cessionaria di certa Luisa Huwyler, già in Locarno, basandosi su un contratto 13 giugno 1930 col quale la detta signora Huwyler aveva venduto alla signora Dora Brun, sotto riserva di proprietà, per 30 000 fchi. l'inventario (mobilio) che serviva ad arredare l’albergo San Gottardo, rivendicava gli oggetti iscritti ad inventario sotto 95 numeri e come meglio al verbale d'inventario, di un valore complessivo di 7870 fchi. La riserva di proprietà fu iscritta nel registro dei patti di riserva di proprietà dell’Ufficio di Locarno sotto la data del 17 luglio 1930. La prima adunanza dei creditori ebbe luogo il 10 agosto 1932. L’amministrazione del fallimento fu affidata all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.
B.
— Con officio 25 ottobre 1932 l'Ufficio di Locarno comunicava alla Volksbank in Reiden quanto segue : «Per comunicare che la rivendicazione da Voi « vantata e portante su diversi beni mobili (quelli rivendicati) — di un valore complessivo di stima di 7870 fchi. e garantita da inscrizione sul Reg. Patti Ris. Proprietà — inscriz. N. 1498 — venne ammessa, ritenuta la restituzione da parte della Banca rivendicante, dell'importo di 16 000 fchi. pagato dalla signora Dora Brun, deduzion fatta di 3000 fchi. quale indennizzo per uso e deprezzamento del mobilio — Totale da restituire 13 000 fchi. : Per tale importo si trattengono i mobili a garanzia (diritto di ritenzione). — In ordine ai dispositivi dell'art. 242 della LEF vi viene assegnato un termine di giorni diecî per promuovere li Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 3, azione giudiziaria contro la decisione di cui sopra. Non avvenendo azione giudiziaria entro il termine suddetto, la decisione di cui sopra si avrà per accettata e riconosciuta. » Il giorno seguente veniva deposta la graduatoria. In essa figurano sotto i Nri. 2 e 3, iscritti ed ammessi come creditori garantiti da pegno immobiliare, G. B. Bonetti per un credito dipendente da locazione dell'importo di 8600 fchi e G. Loser a Svitto, parimenti per canone di locazione, di 5971 fchi. 60: a favore di ambedue è menzionato in graduatoria « un diritto di ritenzione sui mobili di cui all’inventario dal N. 1 al 566».
C.
— Con ricorso del 3 novembre 1932 la Volksbank Reiden chiedeva all’Autorità cantonale di Vigilanza di pronunciare : i 1. L'assegno di termine di cui alla comunicazione del 25 ottobre 1925 è annullato.
2. La graduatoria deposta nel corso della liquidazione è rettificata nel senso che vien esclusa dalla stessa ogni decisione concernente il diritto di ritenzione accampato dai sigg. G. B. Bonetti in Locarno e G. Loser in Svitto sugli oggetti rivendicati dalla Volksbank in Reiden. » D.— L’Autorità cantonale di Vigilanza avendo respinto il ricorso con decisione del 21 dicembre 1932, intimata alla Volksbank il 18 gennaio 1933, questa ha inoltrato ricorso al Tribunale federale domandandone l’annullamento e riproponendo a giudicare le ‘due conclusioni dedotte in sede cantonale.
Considerando in diritto :
3. L’art. 47 del Regolamento 13 luglio 1911 sull’amministrazione dei. fallimenti (RAF) dispone : « Se l’amministrazione del fallimento intende di riconoscere la pretesa del terzo, deve aspettare a dargliene communicazione ed a restituirgli la cosa rivendicata fino a che consti che la seconda assemblea dei creditori non ha preso una contraria decisione in proposito, e che nessun creditore ha chiesto la cessione dei diritti della massa sulla cosa rivendicata, in conformità dell’art. 260 LEF ». Questo disposto vale anche quando la rivendicazione è basata su un diritto di riserva di proprietà : in concreto, sulla riserva di proprietà pattuita, tra la venditrice originaria, signora Huwsyler e signora Dora Brun, iscritta a registro a Locarno il 17 luglio 1930 sotto il N. 1498.
Nel caso in esame la seconda adunanza dei creditori ebbe luogo solo il 24 novembre 1932 : era dunque di un mese posteriore alla comunicazione 25 ottobre 1932 di riconoscimento parziale della rivendicazione inoltrata. Sembrerebbe quindi che le condizioni di cui all'art. 47 RAF predetto non furono osservate. Comunque, nessuna parte lagnandosi dell’ inosservanza di questo disposto, non occorre, su questo punto, procedere d’officio ad ulteriori indagini e si può ritenere, ai fini dell’attuale giudizio, che il riconoscimento della rivendicazione in discorso sia avvenuto in modo regolare e legale e sia ormai inoppugnabile.
4. Ciò posto, l’amministrazione della liquidazione Dora Brun non aveva più il diritto di assegnare alla Volksbank quale rivendicante, un termine di dieci giorni per procedere in giudizio. Se la massa ritiene di possedere un credito verso la rivendicante in restituzione delle rate solute dalla signora Dora Brun sul prezzo di compera dei mobili in discorso, a lei spetta l’obbligo di portarsi attrice. Se intende esercitare un diritto di ritenzione sull’inventario in discorso a garanzia di quella sua pretesa essa potrà tutt'al più prevalersene per-costringere de facto la Volksbank a farsi attrice. Ma in questo caso non è lecito di assegnare alla Volksbank un termine fatale per proporre l’azione e tanto meno di minacciarla della sanzione che, nel caso in cui l’azione non fosse iniziata entro questo termine, la pretesa della massa sarebbe da ritenersi accettata e riconosciuta. Siffatto diritto di ritenzione portando su beni che non spettano alla massa e non-essendo accampato per un’insinuazione fallimentare, non può essere oggetto di decisione unilaterale da parte dell’ufficio in 16 Schuldbetreibungs- und Konkursrechi. N° 4, sede di graduatoria. L'impugnato assegno di termine a° sensi della comunicazione 25 ottobre 1932 alla Volksbank, deve quindi essere annullato. come a ragione chiede ia ricorrente.
5. Anche i diritti di ritenzione vantati dai locatori dell’albergo San Gottardo Bonetti e Loser sul mobiglio, non possono essere liquidati nell’attuale procedimento fallimentare per quanto essi concernono oggetti che non spettano alla massa, ma furono riconosciuti di proprietà di un terzo (la Volksbank). Secondo l’art. 53 RAF siffatta controversia dev'essere definita all'infuori del fallimento : e cioè dev'essere definita fuori del procedimento fallimentare tanto la controversia che può sorgere tra il proprietario degli oggetti ed i locatori sull’esistenza di un diritto di ritenzione, quanto quella che possa concernere il grado delle due pretese di ritenzione. In quale modo poi queste due controversie debbano essere iniziate e liquidate, non è questione da decidersi in questo procedimento.
Ne segue, che anche la seconda conclusione della ricorrente (v. sopra stato di fatto lett. C, cifra 2) dev'essere accolta e viene quindi annullata, nei senso suesposto, e cioè nei confronti degli oggetti rivendicati dalla ricorrente, la decisione contenuta nella graduatoria concernente le pretese di un diritto di ritenzione a favore di G. B. Bonetti e G. Loser.
La Camera esecuzioni ‘e fallimenti pronuncia :
Il ricorso è ammesso.
4. Entacheid vom 4. Febrcar 19393 i. S. Société financière pour valeurs scandinaves en Suisse.
Hat der Faustpfandglàubiger auf sein Faustpfandrecht verziehtet, so kann er gewéhnliche Betreibung auf Pfindung oder Konkurs anheben, auch wenn die Faustpfandgegenstinde dem Verpfànder noch nicht zuriickgegeben sind.
- Der Verzicht auf das Faustpfandrecht kann wirksam noch im Betreibungsbegehren erklart werden. Art. £1 SchKG.
Lorsque le créancier gagiste a renoneé à son droit de gage, il peut intenter une poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite, alors méme que l'objet dont il est nanti n’aurait pas encore été rendu au constituant du gage.
La renonciation au droit de gage peut avoir encore lieu valablement dans la réquisition de poursuite.
Ove il creditore pignoratizio abbia rinunciato al suo diritto di pegno, potrà introdurre un’ esecuzione in via ordinaria di pignoramento o di fallimento, anche quando gli oggetti del pegno non sono ancora stati restituiti a chi li ha costituiti in pegno. La rinuncia al diritto di pegno è valida anche se fatta solo nella domanda di esecuzione.
A.
— Auf Begehren der Rekurrentin stellte das Betreibungsamt Bern-Stadt dem Schuldner de Grenus einen Zahlungsbefehl (auf Pfindung oder Konkurs) No. 35955 fiir eine Forderung von 2025 Fr. 80 Cts. zu. Auf demselben war nach Angabe des Forderungsgrundes vermerkt, die Gliuberin verzichte auf ihr Faustpfandrecht an 225 in ihren Hinden befindlichen Aktien des Consortium de Meunerie. Der Schuldner erhob Rechtsvorschlag und fihrte gleichzeitiyg Beschwerde mit dem Antrag, den Zahlungsbefehl aufzuheben und die Glaubigerin auf eine Pfandverwertungsbetreibung zu verweisen.
B.
— Mit Entscheid vom 30. Dezember 1932 hat die kantonale Aufsichtsbehérde die Beschwerde gutgeheissen, im Wesentlichen mit der Begriindung, der Verzicht auf das Faustpfandrecht sei nicht perfekt, solange dem Schuldner das Faustpfand nicht ausgehindigt worden sei; hieran fehle es im vorliegenden Fall. Das blosse Angebot, dem Schuldner die Pfandsache zur Verfiigung zu halten, geniige nicht, abgesehen davon, dass es hier erst nach Anlegung des Zahlungsbefehls erfolgt. und deswegen nicht beachtlich sei.
AS 39 III 1933 2