Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

62 I 123

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Rubrum

29. Sentenza 18 settembre 1936 nella causa « Migros » contro Ticino, 1. Conferma della giurisprudenza secondo cui non deve avere carattere proibitivo l'onere fiscale particolare che può gravare, accanto alle imposte generali ordinarie, il commercio ambulante e, segnatamente, quello mediante autocarri attrezzati a negozio.

9. Per il Cantone Ticino e nelle circostanze economiche attuali quest’onere fiscale particolare non deve eccedere, per gli autocarri attrezzati a negozio, l’importo complessivo di fr. 3800 all’anno, pari al 2 % della cifra d’affari annua di fr. 190 000 reputata normale per gli autocarri di questo tipo nella regione ticinese.

Fatti

Sunto dei fatti :

A.

— La legge ticinese del 15 gennaio 1935 regolante l’esercizio del commercio e delle professioni ambulanti dispone segnatamente (art. 7) che le patenti richieste per queste professioni sono di nove categorie da suddividersìi in classi dal Consiglio di Stato « a seconda della qualità della merce posta in vendita, del genere delle professioni, della loro importanza e della natura degli apparecchi automatici », Nella quarta categoria sono comprese le « patenti per negozianti ambulanti che fanno uso nel loro commercio ed in qualsiasi modo di veicoli a motore idoneamente attrezzati e tali da costituire dei veri e propri negozi ambulanti ».