68 III 120
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Rubrum
34, Sentenza 8 ottobre 1942 nella causa Soldati, Commáissario pel concordato ; potere disciplinare ; retribuzione a sensì dell’art. 61 della tariffa. Y 1, Il commissario nominato giusta l’art. 295 LEF, che non faccia parte dell’ufficio d’esecuzione o dell'ufficio dei fallimenti, è sottoposto al potere disciplinare dell’autorità competente in materia di concordato.
2. Sui reclami concernenti l'applicazione della- tariffa in generale e la determinazione della retribuzione a’ sensií dell’art. 61 della tariffa in particolare è competente a decidere l’autorità di vigilanza in materia di esecuzioni e fallimenti.
3. La chiusura della procedura concordataria non osta all’applicazione dell’art. 61 della tarifa chiesta dal debitore (eventualmente dall’amministrazione del suo fallimento) per- crearsì una base su cui poggiare la domanda di restituzione di gomme che il commissario ha indebitamente ritirate per le sue prestazioni.
4. Nel determinare la retribuzione a’ sensi dell'art. 61 della tariffa è lecito che l'autorità di vigilanza prenda come criterio di base non soltanto la mole, ma anche l’utile ed il successo del lavoro fornito dal commissario e tenga pure conto dell’importanza degli altri proventi di cui ha beneficiato il commissario nella procedura concordataria.