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Rubrum
23, Sentenza 2 settembre 1947 nella causa Merlini.
Art. 25 DCF 24 gennaio 1941. La dilazione prevista da quest’articolo rappresenta una facilitazione accordata al debitore e dev’essere pertanto applicata stretbtamente. E’ inammigssibile che l'ufficio d’esecuzione invii. un richiamo con un ultimo termine al debitore che non abbia pagato una rata puntualmente, ossia alla scádenza fissata. © Der Verwertungsaufschub nach Art. 25 BRB vom 24. Januar 1941 ist als eine dem Schuldner gewährte Erleichterung sbrikte anzuwenden. Hat er eine Rate nicht pünktlich bei Verfall bezahlt, s0 ist das Amt nicht befugt, ihn zu mahnen und ihm eine letzte Friat éitizuräümen.
Fatti
dri, Bi de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 janvier 1941. L'ajournetnent de la vente est une faveur accordée au débitér ; les conditions auxquelles elle est subordonnée doivent par éónséquent être strictement observées. Si le débiteur ne sac- 94 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 23.
quitte pas ponctuellement au jour fixé, l’office des poursuites n'’est pas autorisé à le sommer de le fa’re dans un délai subséquent, 1. Con precetto esecutivo n° 1315 dell'Ufficio di Locarno la ditta Luigi Merlini e fratelli chiedeva a Fritz Müller il pagamento della somma di fr. 370, oltre accesTI 28 ottobre 1946, l’Ufficio eseguiva il pignoramento.
Il 10 marzo 1947, la creditrice presentava domanda di vendita dei beni pignorati.
In data 26 marzo l’Ufficio differiva la vendita, purchè il debitore estinguesse il suo debito in otto rate mensiîli di fr. 50 ciascuna.
La seconda rata scadeva il 26 aprile, ma il debitore non la pagava. .
Con lettera 28 aprile la creditrice comunicava all'Ufficio di retenere caduca la dilazione per mancata puntualità di pagamento e lo invitava a procedere all’incanto.
Mediante richiamo 29 aprile l’Ufficio invitava il debitore & Versare, entro il 3 maggio, la somma di fr. 356,40 a saldo del suo debito.
L'Ufficio indiceva pel 14 maggio l’incanto dei beni Ppignorati, ma lo sospendeva, avendo il debitore versato, il 13 maggio, la somma di fr. 100 corrispondente a due rate, e assunto il formale impegno di essere puntuale nel versamento delle rate successive.
B.
— La creditrice insorgeva contro questa s08pensione mediante un reclamo che l’Autorità cantonale di vigilanza respingeva con decisione 24 giugno 1947, La ditta Luigi Merlini e fratelli ha interposto un tempestivo ricorso alla Camera d’esccuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, chiedendo che all’Ufficio di Locarno fosse ingiunto di procedere all’incanto dei beni pignorati.
Consîiderando in diritto :
Giusta l’art. 25 del DCF 24 gennaio 1941, la dilazione della vendita « cade se le rate non soono versate puntualmente », ossia alle scadenze stabilite dall’Ufficio. In concreto la seconda rata scadeva il 26 aprile ; il debitore l’ha soluta (insieme con la terza) soltanto il 13 maggio, ossía il giorno precedente l'incanto. L’Uflicio non aveva quindi il diritto di differire la vendita a motivo di questo versamento, senza il consenso della creditrice (cfr. RU 52 ITT 142).
Come dichiara la decisione impugnata, è bensì invalsa negli Uffici d’esecuzione del Cantone Ticino la pratica di mandare al debitore che non ha versato una rata alla scadenza stabilita un richiamo col quale gli si assegna un ultimo termine prima di procedere all’incanto. Ma una siíffatta pratica, che ha indotto questi uffici ad introdurre un modulo apposito, è illegale. La dilazione prevista dall’art. 25 del suddetto decreto rappresenta una facilitazione accordata al debitore e dev’essere pertanto applicata strettamente. Del resto, la pratica suddetta causa delle spese sovente inutili : infatti, se la rata non è stata soluta alla scadenza per negligenza del debitore, non sí giustifica di metterlo al beneficio d’un ulteriore, ultimo termine ; ge il mancato pagamento è invece dovuto all’impossibilità di trovare la somma necessaria, il più delle volte questo termine molto breve non sarà sufliciente al debitore per procurarsi quanto non ha trovato durante la dilazione d’un mese.
T? ricorso della ditta Merlini appare quindi fondato e l'Ufficio di Locarno dovrà procedere all’incanto dei beni pignorati, ritenuto che non potranno essere fatturate come spese d’ezecuzione quelle che in concreto ha occasionate l’invio del richiamo 29 aprile 1947 al debitore.
Inoltre l’Autorità cantonale di vigilanza è invitata ad intervenire presso gli uffici d'’esecuzione affinchè osservino strettamente l'ordinamento previsto dall’art. 25 del suddetto decreto e desistano pertanto dalla pratica d’inviare un richiamo con un ultimo termine al debitore che non abbia pagato una rata puntualmente, ossía alla scadenza fissata.
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La Camera d'’esecuzione e dei fallimenti pronuncia :
Tl ricorso è ammesso. Di conseguenza la querelata decisione 24 giugno 1947 dell’Antorità cantonale di vigilanza è annullata e l’Ufficio d’esecuzione di Locarno è invitato a procedere all’incanto dei beni pignorati.
j î Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Poursuite et Faillite,