Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

74 I 494

74 I 494

Rubrum

83, Sentenza 10 dieembre 1948 nella causa

Fatti

A.

contro Commissione di riíeorso del Cantone Ticino in materia d’imposta e di nuovo saerificio per la difesa nazionale.

Timposta e nuovo sacrificio per la difesa nazionale. 1, Le prestazioni derivanti da un’assicurazione di rendita tempaTAnes Senza rimborso del capitalo gono imponibili quale reddito a norma dell’art, 21 cifra I lett. c DIX.

2. Valutazione ai fini del nuovo sacrificio dei diritti su prestazioni in corso a dipendenza, di un contratto di assicurazionoe di rendita.

temporanea senza rimborso del capitale (art. 11 cp. 2 e 5 DSN IT).

Welrsteuer und Wekropfer II:

1. Renten aus befristeten Loibrentenverträgen sind Bestandteil des bei der Wehrsteuer anrechenbaren Einkommens (Art, 21, Abs, I, lit. e WBStB).

2. Steuerwert von Ansprüchen aus befristeten Leibrentenverträgen beim neuen Wehropfer (Art. 11 Abs. 2 und 5 WOB IT).

Impôt et nouveau sacrifice pour la défense nationale : L. Les prestations dérivant d’une assurance de rente temporaire sans remboursement du capital sont imposables comme revenu au gens de l’art. 21, ch. 1, litt. e AIN.

2. Estimation, en vue du nouveau sacrifice, de la valeur des droits.

sur des prestations en cours qui découlent d’un contrat d’assurance de rente temporaire sans remboursement du capital (art. 11, ch. 2 et 5 ASN IL).

4A. — Agli effetti dell’imposta e del nuovo sacrificio per la difesa nazionale, il contribuente dichiarava, tra. Paltro, quattro polizze di assíicurazione stipulate alle seguenti condizioni : l'ggicuratore sì obbliga, contro il Pagamento di un premio unico, a corrispondere al contribuente una rendita determinata durante un certo numero di anni, purchè lui o sua moglie siano ancora in vita alla. scadenza delle prestazioni.

La Commizssione di tassazione dichiarava imponibili le rendite contrattuali di 10 726 fr. all’anno (art. 21 DIN) ed accertava il valore patrimoniale dei diritti di assicurazione in 70 899 fr. (art. 9 e 11 DSN II). TI reclamo interposto contro la tassazione era respinto.

B.

— Il contribuente insorgeva dinanzi alla Commisgione cantonale di ricorso, chiedendo che il reddito esposto di 10 726 fr. fosse stralciato (subordinatamente ridotto a 1069 fr. 75) e che il valore attribuito alla polizza di assicurazione n°9 2038430 fosse ridotto da 34 080 fr. a 19 200 fr. Egli adduceva in sostanza quanto segue : Le rendite annuali di 10 726 fr. non costituiscono un reddito soggetto all’imposta per la difesa nazionale, poichè rappregentano il rimborso del capitale versato a gsuo tempo più gl’interessi del 3%. Imponibile potrebbe essere tutt’al più la parte delle rendite che corrisponde agli interessì del capitale (1069 fr. 75). Per quanto concerne infine la valutazione della polizza ai fini del nuovo sacrificio, la capitalizzazione della prestazione annuale di 4800 fr. dev’esser fatta con il coefficiente 4 anzichè con quello 7,1 adottato nella decisione impugnata.

Con decisioni 15 luglio 1948 la Commissione cantonale di ricorso respingeva il gravame, osservando che l’autorità di tassazione sí era conformata alle direttive emanate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in materia, di rendite vitalizie condizionate nel tempo e soggette al diritto di aspettativa.

C.

— Il ricorrente ha deferito queste decisioni al Tribunale federale, riconfermandosi nelle sue conclusioni, essenzialmente per i seguenti motivi : Contrariamente a quanto ha giudicato la Commissione cantonale di ricorso, le prestazioni litigiose non sono rendite vitalizie, ma rendite temporanee senza rimborso del capitale residuante in caso di morte prematura del beneficiario. La rinuncia del ricorrente alle annualità eventualmente non ancora scadute alla sua morte rappresenta la prestazione di costui per l’interesse, leggermente superiore a quello uguale, ‘concessogli dalla controparte. Le rendite annuali costi- 496 Voerwaltungs- und Disziplinarreoht.

tuiscono quindi, prescindendo dagli interessi di 1069 fr. 75, Un consumo di capitale non imponibile, Questo modo di vedere è stato condiviso segnatamente dalla Commissione di ricorso del Cantone di Argovia nella sua decisione 19 giugno 1947, che concerne una fattispecie analoga alla presente. D'altra parte, i diritti su rendite temporanee in corso (senza rimborso del capitale) sono soggetti al nuovo sacrificio per la difesa nazionale nell’ammontare calcolato secondo le norme applicabili in materia di rendite d’annuità, sempre che non sía più elevato di quello che sí otterrebbe per una rendita vitalizia, Queste direttive sono state disattese in concreto dall’Autorità cantonale.

‘La Commissione cantonale di ricorso conclude pel rigetto del gravame. L’Amministrazione federale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso quanto al reddito e di ammetterlo quanto alla sostanza.

Così richiesto dal Presidente di questa Camera, l'Ufficio federale delle assicurazioni ha presentato il 29 novembre 1948 le sue osservazioni, delle quali si dirà, per quanto OCCcorTa, in appresso.

Considerando in diritto :

3. La soluzione della controversia presuppone un'’indagine intesa a stabilire la natura dei contratti di rendita Occorre distinguere, 8 a questo proposito, tra il contratto di rendita certa o d’annuità e il contratto di rendita Per il caso di vita. Caratteristico per il primo di questi tipi contrattuali è l’assenza di un elemento aleatorio. L’uno dei contraenti sí obbliga a pagare un capitale, l’altro a corrispondere un certo numero di rendite di un ammontare determinato. Se il credifbre muore prima di aver percepito tutte le rendite stipulate, quelle non ancora scadute alla 8ua morte saranno pagate agli eredi. Non sussiste incertezza nè sull’entità complessiva delle prestazioni, nè gul tempo in cui saranno effettuate ; le rendite costituiscono quindi il rimborso del capitale e dei suoi interessi. Siffatto contratto di rendita non riveste : pertanto carattere assicurativo (cf. ZOLLINGER, Der Rentenvetrsicherungsvertrag nach schweizerischem Privatrecht, Zürich 1948, p. 20 asgg.).

Da definirsi come vero e proprio contratto di assicurazione è invece la stipulazione di una rendita per il caso0 di vita. L'’assicuratore sí obbliga, contro il pagamento di un capitale, a corrispondere all’assicurato delle rendite determinate fin tanto che sarà in vita. Il rischio incide nei rapporti tra le prestazioni dei contraénti ed imprime alla stipulazione di una rendita vitalizia il carattere apecifico dell’assicurazione. Y Á questi tipi contrattuali di rendita se ne aggiunge un altro di carattere misto, che è la risultante della fusione di elementi della rendita certa e di quella vitalizia. La corresponsione della rendita è prevista dai contraenti soltanto per un tempo determinato e cessa prematuramente se muore il creditore, svincolando il debitore dall’obbligo di ulteriori prestazioni (assicurazione di rendita temporanea). Il rimborso del capitale pagato dall’assicurato all’atto della conclusione del contratto non è garantito come nella stipulazione di una rendita certa ; l’ammontare della rendita è prevalentemente in funzione della probabilità di vita dell’assicurato. Trattasi adunque di un negozio che rientra nella categoria dei contratti di assicurazione.

Gli elementi specifici dell’assicurazione di una rendita temporanea senza rimborso del capitale s80no appunto quelli che contraddistinguono i contratti stipulati dal ricorrente, conclusione alla quale giunge anche l’Ufficio federale delle assicurazioni.

4. Agli effetti dell’imposta per la difesa nazionale, le rendite annue di 10 726 fr, non costituiscono quindi, contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, un consumo di capitale non imponibile nella misura in cui rappresenta il rimborso rateale dei fondi da lui versati, ma vere e proprie prestazioni di assicurazione tassabili 498 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

quale reddito a norma dell’art. 21 cifra 1 lett. e DIN.

Questo giudizio non è infirmato dalla decisione 19 giugno 1947 della Commissione di ricorso argoviese già, pel motivo ch’essa ebbe a pronunciarsi su di un contratto di assicurazione di rendita temporanea con rimborso del capitale “ in caso di morte prematura dell’assicurato, ipotesì che non ricorre in Concreto.

5. La tassazione ai fini del nuovo sacrificio per la. difesa nazionale è litigiosa soltanto per quanto riguarda, la valutazione dei diritti su prestazioni in corso a dipendenza del contratto di assicurazione di rendita tempo-. ranea n° 2038430. Trattasi di una rendita annua di 4800 fr. pagabile in rate semestrali, la prima il 1° marzo 1943, Pultima il 1° ottobre 1953.

Orbene, la legge prevede espressamente le norme per il computo di rendite in corso garantite per tutta la vita (art. 11 ep. I e 2 DSN IT) o di durata limitata (arb. 1E cp. 5 DSN IT); essa è invece muta per quanto riguarda le rendite temporanee per il caso di sopravvivenza delPassicurato. Questa lacuna è stata colmata dalla prassi.

Giusta le istruzioni emanate in merito dall’Amminisfrazione federale delle contribuzioni, la rendita temporanea in corso dev’essere valutata in principio secondo’ Fart. 11 cp. 5 DSN II; tuttavia, per tener conto del fatto che il beneficiario potrebbe morire prima di aver percePito tutte le preetazioni pattuite, il valore imponibile non deve essere guperiore a quello che sì otterrebbe applicando l’art. 11 cp. 2 DSN II.

L’autorità cantonale ha bensì determinato il valore _ Patrimoniale dei diritti di assicurazione litigiosi a norma dell’art. 11 cp. 5 DSN IT, ma ha omesso di verificare 8e il computo in confapmità delt’art. Il cp. 2 DSN IT non gsarebbe stato DiE favorevole pel contribuente. E così è appunto in concreto ; la capitalizzazione della Prestazione annua di 4800 fr. con il coefficiente 4 applicabile per una rendita vitalizia dà una somma di 19 200 fr., che è inferiore a quella di 34 080 fr. esposta in sede cantonale.

It Tribunale federale pronuncia :

Tl ricorso è respinto per quanto concerne l’impostæa per la difesa nazionale ed è accolto per quanto attiene al nuovo sacrificio per la difesa nazionale.

84. Extrait de l’arrét du 10 décembre 1948 dans la cause

B.

contre Commission cantonale genevoise de recours Cn matière d'impôt et de sacrifice pour la défense nationale.

Art. 30 et 34 AIN : Détermination de la valeur imposable de titres blogués aux Etats-Unis en vertu de l’embargo décrété par ce pays sur les avoirs suisses.

Wekhropfer : Bewertung in den Vereinigten Staaten blockierter Wertpapiere (Art. 30 und 34 WStB).

Art. 30 e 34 DIN : Determinazione del valore imponibile di titoli bloccati negli Stati Uniti d’Ameriea.

85. Dans sa déclaration en vue du nouveau sacrifice pour la défense nationale, B. a indiqué une fortune nette de …. fr., comprenant un portefeuille de titres dans lequel figuraient notamment des actions Nestlé déposées à New-York. En vertu du décret du Président des EtatsUnis d’Amérique mettant l’embargo sur les avoirs SUÍSSCS aux USA avec effet à partir du 14 juin 1941, ces actions ge trouvaient bloquées au 1e? janvier 1945, date de l’estimation des biens en vue du nouveau sacrifce, En raison de cette circonstance, le contribuable a tenu compte d’un disagio de 40 % dans l’évaluation de ses actions Nestlé. L'autorité de taxation n’a pas admis ce disagio et a fixé la valeur imposable des titres au cours de la cote en bourse SUÍSsO.

B.

a présenté contre cette taxation une réclamation, faisant valoir que l’application d’un disagio de 40 % au minimum était justifiée pour l’estimation de ses titres. Dans sa décision gur réclamation, l’autorité de taxation

A.

refusé d’admettre un disagio sur les actions Nestlé.

B.

a porté cette décision devant la Commission cantonale