1C_275/2026
1C_275/2026
Rubrum
Sentenza del 19 agosto 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Chaix, Kneubühler, Müller, Mecca, Giudice supplente,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________ SA,
patrocinata da A.________,
ricorrenti,
contro
Municipio di Mendrisio,
via Municipio 13, 6850 Mendrisio,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia; legittimazione a ricorrere; formalismo eccessivo,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 aprile 2026
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2026.124).
Fatti
A.
A.________ è proprietario dei fondi xxx e yyy di Mendrisio, sui quali è presente una discarica di tipo A la cui gestrice è la B.________ SA, società di cui A.________ è presidente del consiglio di amministrazione (con firma individuale). Il 3 giugno 2025, la B.________ SA ha chiesto al Municipio di Mendrisio il permesso per l'ampliamento della categoria di materiale ammesso nella discarica, includendo la possibilità di depositare materiali di categoria B (variante in corso d'opera di una precedente licenza edilizia rilasciata a A.________ nel novembre 2017 per la sistemazione finale della discarica). Preso atto dell'avviso negativo dei Servizi generali del Dipartimento cantonale del territorio, con decisione del 14 gennaio 2026 il Municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia.
B.
Avverso tale risoluzione municipale, A.________ è insorto dinanzi al Consiglio di Stato che, con risoluzione del 25 febbraio 2026 (n. 889), ha dichiarato il ricorso irricevibile. Esso ha sostanzialmente ritenuto che, in virtù dell'art. 21 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100), da intendere quale lex specialis rispetto all'art. 65 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), la legittimazione a ricorrere spettasse unicamente all'istante in licenza, ossia alla B.________ SA, e non a A.________, che aveva agito in nome proprio senza menzionare la società. Con sentenza del 13 aprile 2026, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso interposto da A.________ e dalla B.________ SA contro la succitata risoluzione governativa.
C.
A.________ e la B.________ SA presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, postulando l'annullamento della suddetta sentenza e il rinvio degli atti "all'autorità cantonale affinché entri nel merito del ricorso". In via subordinata, chiedono di "accertare la violazione degli artt. 29, 29a, 5 cpv. 3 e 9 Cost.", nonché di ordinare "la sanatoria del vizio formale relativo alla designazione della parte ricorrente".
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Considerandi
1.
1.1
Presentato tempestivamente contro una decisione finale (art. 90 LTF) dell'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di principio ammissibile (art. 82 segg. LTF). La legittimazione dei ricorrenti è inoltre data giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF.
1.2
Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far segnatamente valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere tuttavia motivato in modo sufficiente, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale tratta di principio solo le censure sollevate; le censure meramente appellatorie sono inammissibili (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 150 V 340 consid. 2). Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi quest'ultima lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Quando viene invocata la violazione di diritti costituzionali, come in concreto, il Tribunale federale vaglia le censure solo se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, rispettando le rigorose esigenze di motivazione accresciuta dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).
1.3
Nella misura in cui la vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, tali disposizioni sono esaminate dal Tribunale federale soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 151 I 354 consid. 2.1; 150 I 80 consid. 2.1). Esso si scosta dalla soluzione adottata dall'autorità cantonale di ultima istanza solo se risulta manifestamente insostenibile, in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità, in contraddizione palese con la situazione effettiva oppure gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico. Una decisione non è arbitraria solo perché appare discutibile o addirittura criticabile; la stessa deve essere manifestamente insostenibile, non solo nella motivazione ma anche nel suo risultato (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 151 II 850 consid. 4.3; 150 I 50 consid. 3.2.7).
1.4
II Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Giusta l'art. 97 LTF, l'accertamento dei fatti può essere censurato soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 151 I 41 consid. 3.4; 150 II 537 consid. 3.1), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2.
2.1
Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale ha confermato la decisione con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato irricevibile il ricorso del 9 febbraio 2026. Richiamando l'art. 21 cpv. 2 LE, secondo cui contro la decisione del Municipio "sono legittimati a ricorrere l'istante, le persone che hanno fatto opposizione, il Dipartimento e, in seconda istanza, il Comune", ha rilevato che il gravame era stato presentato da A.________ in nome proprio e non dalla B.________ SA, unica istante in licenza. Ha poi accertato che nell'impugnativa in questione non figurava alcun riferimento alla società o alla circostanza che l'insorgente agisse quale suo rappresentante. Ne ha dedotto che A.________, unicamente quale proprietario dei fondi interessati dal progetto, non disponeva della legittimazione a ricorrere stabilita dalla succitata disposizione. La Corte cantonale ha inoltre ritenuto irrilevante il fatto ch'egli rivestisse la carica di presidente del consiglio di amministrazione (con firma individuale) e fosse azionista unico della suddetta società, dotata di personalità giuridica propria. Essa ha infine escluso che il Governo fosse incorso in un formalismo eccessivo. Ha infatti giudicato che il vizio riscontrato non concerneva un semplice difetto formale, quale la mancanza della firma o della procura, bensì un presupposto sostanziale di ricevibilità, ossia la legittimazione attiva. In assenza di qualsiasi riferimento nel ricorso alla B.________ SA, ha quindi concluso che il Governo non fosse tenuto a impartire un termine per sanare il preteso vizio di rappresentanza poiché, ammettere il contrario, significherebbe attribuire all'autorità di ricorso il compito di supplire anche a carenze sostanziali dell'impugnativa e, di riflesso, di procedere ad "accertamenti di non immediata risoluzione".
2.2
I ricorrenti rimproverano anzitutto alle "autorità cantonali" di essere incorse in un formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.). Affermano, senza ulteriori riferimenti, che nella fattispecie non vi era alcuna incertezza "sull'interesse giuridico tutelato", che "il firmatario coincideva con l'organo rappresentativo della società", che "non sussisteva alcun conflitto di interessi tra persona fisica e società" e che "nessun pregiudizio è derivato a terzi o all'autorità". Sostengono inoltre che "la sanzione dell'irricevibilità assoluta risulta manifestamente sproporzionata rispetto alla natura del vizio rilevato" e che quest'ultimo riguardava soltanto "una mera imprecisione nella designazione formale [...] facilmente identificabile e immediatamente sanabile". Gli insorgenti lamentano poi una violazione della garanzia alla via giudiziaria (art. 29a Cost.), adducendo che "l'identità sostanziale tra il firmatario del ricorso e la società istante" sarebbe stata manifesta e che "l'autorità disponeva di tutti gli elementi necessari per comprendere la reale volontà ricorsuale". Ritengono infine arbitrario che la Corte cantonale, pur avendo accertato che A.________ fosse presidente e azionista unico della B.________ SA, abbia negato "qualsiasi continuità sostanziale tra il ricorrente e la società".
3.
3.1
Con queste critiche, gli insorgenti non si confrontano compiutamente con le motivazioni dell'autorità inferiore (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1) e non tentano di dimostrare l'applicazione arbitraria del diritto cantonale, che neppure richiamano, sul quale si fonda la sentenza avversata (DTF 150 I 80 consid. 2.1). In particolare, essi disattendono la principale motivazione fondata sull'art. 21 cpv. 2 LE, secondo la quale in materia edilizia la legittimazione a ricorrere è segnatamente riconosciuta all'istante in licenza, ma non al proprietario del fondo. Non contestano inoltre che il vizio rilevato in relazione al ricorso presentato al Consiglio di Stato non fosse di natura meramente formale e quindi suscettibile di sanatoria, bensì sostanziale poiché attinente alla legittimazione attiva (sentenza 1C_160/2018 del 24 aprile 2018 consid. 2.2 e 2.3). Non si esprimono nemmeno sulla considerazione secondo cui il ruolo di A.________ quale presidente del consiglio di amministrazione e azionista unico della B.________ SA non permetteva di prescindere dalla distinta personalità giuridica della società né dalla cerchia dei soggetti legittimati a ricorrere definita dalla succitata disposizione. Va quindi osservato che, nel lamentare un formalismo eccessivo, gli insorgenti non discutono minimamente la disposizione cantonale determinante, dalla cui rigorosa applicazione pretendono tuttavia di dedurre la violazione costituzionale invocata.
3.2
3.2.1
Sul preteso formalismo eccessivo, che costituisce una forma particolare di diniego di giustizia dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. (sulla definizione, cfr. DTF 151 I 294 consid. 4.2; 144 II 184 consid. 3.1), va comunque rilevato ch'esso si realizza soltanto quando la rigorosa applicazione di regole di procedura non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa, complica in modo insostenibile l'attuazione del diritto materiale o ostacola in maniera inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 149 III 12 consid. 3.3.1; 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1).
3.2.2
In concreto, tali presupposti non sono adempiuti. Anzitutto, nella misura in cui insistono sul fatto che il firmatario del gravame al Consiglio di Stato coinciderebbe con l'organo rappresentativo della società, i ricorrenti trascurano l'accertamento decisivo della Corte cantonale, secondo cui la B.________ SA non era nemmeno menzionata nell'atto ricorsuale e che quest'ultimo non conteneva alcuna indicazione dalla quale si potesse desumere la volontà di A.________ di agire in nome e per conto della società. Poiché essi non tentano di dimostrarne l'arbitrarietà, sostenendo segnatamente che l'autorità inferiore avrebbe omesso senza valida ragione di tenere conto di un elemento probatorio decisivo suscettibile di modificare l'esito della vertenza oppure accertato un fatto in aperto contrasto con gli atti di causa, questi fatti vincolano il Tribunale federale nell'ambito del proprio giudizio (art. 105 LTF; DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; cfr. consid. 1.4).
3.2.3
Ciò posto, risulta determinante che, come rilevato dalla Corte cantonale, l'art. 21 cpv. 2 LE definisce in maniera precisa la cerchia dei soggetti legittimati a ricorrere in materia edilizia. Nella fattispecie, A.________ e la B.________ SA costituiscono due persone distinte, anche se il primo ne è l'unico azionista e detiene l'intero capitale sociale (cfr. DTF 144 III 541 consid. 8.3.1; 128 II 329 consid. 2.4). Non può quindi essere rimproverato all'autorità inferiore di aver applicato rigorosamente i requisiti concernenti la legittimazione a ricorrere, il cui rispetto non configura, di principio, un formalismo eccessivo (cfr. ATHOS MECCA/DANIEL PONTI, Legge edilizia annotata, 2a ed. 2006, pag. 65 seg.; sentenza 1C_160/2018, citata, consid. 2.2). Poiché la B.________ SA non era menzionata nel ricorso presentato al Governo (cfr. consid. 3.2.2), essa poteva ragionevolmente ritenere che il gravame fosse stato interposto esclusivamente da A.________, escludendo di riflesso la sua legittimazione ricorsuale. I ricorrenti sostengono comprensibilmente che il Consiglio di Stato avrebbe potuto adottare un approccio più flessibile, chiarendo previamente tale aspetto con A.________; la soluzione adottata non risulta tuttavia eccessivamente formalista. Infatti, la concreta applicazione dell'art. 21 cpv. 2 LE risponde a un interesse procedurale oggettivo, consistente nel delimitare con certezza la cerchia dei soggetti legittimati a ricorrere, e non risulta fine a sé stessa, poiché considera il ruolo specifico attribuito ai diversi soggetti della procedura edilizia (cfr. art. 4 cpv. 1 e 10 cpv. 2 LE). Ciò vale a maggior ragione ove si consideri che A.________, quale presidente del consiglio di amministrazione della B.________ SA, era tenuto ad agire con la diligenza richiesta dalla sua funzione (cfr. art. 717 cpv. 1 CO [RS 220]; DTF 139 III 24 consid. 3.2), in ragione della quale non poteva ignorare la distinta personalità giuridica della società rispetto alla propria.
Tale conclusione trova peraltro ulteriore riscontro negli atti dell'incarto che, senza assumere rilievo decisivo, è opportuno richiamare per completezza. Si osservi segnatamente che la domanda di costruzione presentata dalla B.________ SA reca una firma diversa da quella di A.________, apparentemente riconducibile a un altro organo della società dotato di firma individuale. A ciò si aggiunge che, dinanzi al Consiglio di Stato, il ricorrente ha dichiarato espressamente di impugnare la decisione notificata il 15 gennaio 2026, ossia verosimilmente quella trasmessagli in copia, mentre la busta indirizzata alla B.________ SA, allegata al relativo gravame, reca una notifica del 21 gennaio 2026. Assume infine rilievo il fatto che l'impugnativa non sia stata redatta su carta intestata della società, benché quest'ultima avesse in precedenza corrisposto con il Comune proprio in questa forma. Anche questi elementi depongono quindi nel senso che A.________, sebbene non giurista né patrocinato da un legale, fosse sufficientemente consapevole della distinzione in esame. Il giudizio impugnato, non criticabile sotto il profilo dell'arbitrio, non viola pertanto il divieto di formalismo eccessivo.
3.3
Per gli stessi motivi, va pure esclusa la violazione della garanzia alla via giudiziaria. È infatti sufficiente ricordare che l'art. 29a Cost. non impedisce, di principio, di subordinare l'entrata in materia di un ricorso al rispetto delle usuali condizioni di ammissibilità (DTF 139 II 185 consid. 12.4; cfr. BERNHARD WALDMANN, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2a ed. 2025, n. 11 e 28 ad art. 29a Cost.). Per il resto, la generica censura di violazione del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), con la quale i ricorrenti rimproverano al Consiglio di Stato di non aver richiesto chiarimenti o impartito un termine di rettifica, si fonda sulla medesima premessa già disattesa, secondo cui nel relativo ricorso fosse indicato che A.________ agiva per conto della B.________ SA. La Corte cantonale poteva quindi ritenere che il Governo non fosse tenuto a richiedere chiarimenti o invitare il ricorrente a rettificare il gravame. Infatti, la questione litigiosa non concerne un mero difetto formale, bensì la stessa legittimazione a ricorrere. In questo senso, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 5 cpv. 3 Cost. che, sotto questo profilo, persegue lo stesso scopo del divieto del formalismo eccessivo (DTF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1). In quanto ammissibili, le censure sono quindi infondate.
4.
Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di Mendrisio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 19 agosto 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti