Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

4A_305/2015

4A_305/2015

Rubrum

Sentenza del 15 giugno 2015

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Stefano Peduzzi,

ricorrente,

contro

Fondazione B.________,

patrocinata dall'avv. Giovanni Poma,

opponente.

Oggetto

cauzione per spese ripetibili,

ricorso contro la decisione emanata il 5 maggio 2015

dal Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerandi

che con sentenza 29 settembre 2014 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto la petizione presentata da A.________ nei confronti della Fondazione B.________ volta ad ottenere fr. 54'893,10 a titolo di rimunerazione dell'attività lavorativa;

che il 3 novembre 2014 l'attrice ha attaccato il giudizio pretorile, chiedendo alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino di accogliere la petizione;

che la convenuta ha chiesto con istanza 21 gennaio 2015 la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili, l'attrice essendo rientrata in Marocco dove è domiciliata;

che con decisione 5 maggio 2015 il Vicepresidente della Camera adita ha accolto l'istanza e ha fissato in fr. 2'500.-- la cauzione in favore della convenuta;

che, dopo aver richiamato l'art. 99 cpv. 1 CPC, l'autorità inferiore ha constatato il domicilio all'estero dell'attrice, la reiezione (con la sentenza 16 gennaio 2015) della sua domanda di assistenza giudiziaria e l'assenza di un esonero dal versamento della cauzione previsto in una convenzione internazionale o in un accordo bilaterale con il Marocco;

che essa ha poi fissato l'ammontare delle garanzie in base al valore delle pretese di appello;

che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso del 6 giugno 2015 postulando l'annullamento della predetta decisione e domandando il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale;

che la ricorrente afferma di essere stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal Pretore e ritiene "sprovvisto di fondamento" l'accertamento in base al quale ella sarebbe in grado di versare una cauzione di fr. 2'500.--;

che ella lamenta pure una violazione dell'art. 6 CEDU, la decisione impugnata impedendole di accedere a un tribunale;

che giusta l'art. 42cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie;

che infatti la prima doglianza ricorsuale è del tutto inconferente, l'autorità inferiore non avendo in alcun modo accertato la possibilità della ricorrente di versare fr. 2'500.--;

che la ricorrente non spiega poi per quale motivo l'art. 6 CEDU esonererebbe una parte, la cui domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta, dal dover prestare una cauzione processuale;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale indigenza della ricorrente;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Dispositivo

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 giugno 2015

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 64, Art. 66, Art. 106, and Art. 108 — read in the version of August 1, 2014; the act was consolidated again on November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 99 — read in the version of July 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — read in the version of February 23, 2012; the act was consolidated again on August 1, 2021, February 1, 2022, and September 16, 2022.

Cited in