Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 9 citing decisions has been analysed.

5A_229/2008

5A_229/2008

Rubrum

{T 0/2}

5A_229/2008 /biz

Decreto del 24 giugno 2008

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,

Cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Luisa De Palatis Keller,

contro

B.________,

opponente, patrocinata dall'avv. Rosella Chiesa Lehmann.

Oggetto

protezione dell'unione coniugale,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Visto:

che in data 11/14 aprile 2008 A.________ ha presentato ricorso in materia civile contro la sentenza 10/12 marzo 2008 della I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino;

che con decreto 7 maggio 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e ha sospeso la trattazione della procedura ricorsuale fino ad evasione della domanda di revisione cantonale;

che con scritto 29 maggio 2008, il ricorrente ha comunicato essere in corso trattative sulle conseguenze accessorie del divorzio, chiedendo di prorogare la sospensione del procedimento;

che con scritto 17 giugno 2008, il ricorrente comunica l'avvenuta sottoscrizione di una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, dichiarando pertanto il ritiro del gravame, con conseguente stralcio della procedura;

Considerandi

che il Giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (artt. 71 LTF e 73 PC combin.);

che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico del ricorrente , mentre si compensano le ripetibili per la procedura attinente alle misure d'urgenza in ragione della reciproca soccombenza (art. 5 cpv. 2 PC, su rinvio dell'art. 71 LTF; artt. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

Dispositivo

per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 giugno 2008

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Marazzi Piatti

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 32, Art. 66, Art. 68, and Art. 71 — read in the version of April 1, 2007; the act was consolidated again on August 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2011, April 1, 2011, December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 5 and Art. 73 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2010, May 1, 2013, January 1, 2023, and July 1, 2023.

Cited in