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5A_276/2016

5A_276/2016

Rubrum

Sentenza del 18 aprile 2016

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

ricorrente,

contro

B.________SA,

opponente.

Oggetto

effetto sospensivo (annullamento di un fallimento),

ricorso contro il decreto emanato il 1° aprile 2016

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerandi

che, adita dalla A.________SA con un reclamo contro la decisione emanata dalla Pretura del distretto di Lugano in materia di fallimento nella procedura promossa dalla B.________SA, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda tendente al conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio esperito;

che la Corte cantonale ha rimproverato all'istante di non aver reso verosimile a quel momento un motivo di annullamento del fallimento ai sensi degli art. 172 o 174 LEF né la sua solvibilità;

che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso 13 aprile 2016 postulando la riforma della predetta decisione nel senso di un annullamento o di una revoca della decisione pretorile, la concessione di un termine di 90 giorni per completare il rimedio e "il trattamento della lite in lingua tedesca";

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che la ricorrente ha prodotto con il gravame una dichiarazione, datata 5 aprile 2016, con cui la B.________SA dichiara di ritirare la richiesta di apertura del fallimento;

che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge di regola nella lingua della decisione impugnata, ragione per cui la presente sentenza viene redatta in lingua italiana;

che in virtù dell'art. 47 cpv. 1 LTF una proroga del termine di ricorso non entra in linea di conto;

che il predetto documento prodotto con il ricorso, posteriore al decreto impugnato, costituisce un inammissibile novum (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; art. 99 cpv. 1 LTF);

che la decisione attaccata è una decisione cautelare nel senso dell'art. 98 LTF, ragione per cui il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2);

che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie;

che infatti nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato, la ricorrente non confrontandosi invero con la motivazione della decisione cantonale;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Dispositivo

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti del distretto di Lugano e all'Ufficio di esecuzione di Lugano.

Losanna, 18 aprile 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

Il Cancelliere: Piatti

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 47, Art. 54, Art. 66, Art. 98, Art. 99, Art. 106, and Art. 108 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.

Cited in