Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

5A_518/2021

5A_518/2021

Rubrum

Decreto del 12 luglio 2021

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. Associazione A.________,

2. B.________ SA,

patrocinate dall'avv. Ignazio Maria Clemente,

ricorrenti,

contro

Ufficio di esecuzione di Mendrisio,

Banca C.________,

patrocinata dall'avv. Patrick Bianco.

Oggetto

condizioni d'asta e elenco oneri,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 giugno 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2021.54).

Considerandi

1.

Con sentenza 21 giugno 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso 17 maggio 2021 inoltrato dall'Associazione A.________ contro le condizioni d'asta e l'elenco oneri (relativi al fondo n. 1352 RFD di X.________) depositati il 10 maggio 2021 dall'Ufficio di esecuzione di Mendrisio nell'esecuzione promossa dalla Banca C.________ nei confronti della B.________ SA.

Contro la sentenza cantonale, l'Associazione A.________ e la B.________ SA sono insorte dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile 24 giugno 2021. Mediante decreto 28 giugno 2021 il Tribunale federale ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, subordinatamente di adozione di misure cautelari.

2.

Con scritto 2 luglio 2021 le ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso in materia civile.

In tali condizioni, la Giudice presidente della Corte adita, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC).

Le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso (art. 66 cpv. 1 LTF; v. decreto 5A_568/2016 del 31 gennaio 2017).

Dispositivo

Per questi motivi, la Giudice presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico delle ricorrenti.

3.

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 12 luglio 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 32, Art. 66, and Art. 71 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 73 — read in the version of May 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2023 and July 1, 2023.

Cited in