C-4279/2026
Rubrum
Corte III
Sentenza del 4 settembre 2026
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 21 maggio 2026).
Considerandi
1. Con decisione su opposizione del 21 maggio 2026, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha dichiarato irricevibile, poiché non adempiva i requisiti formali di cui all’art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA (RS 830.11), l’opposizione presentata il 10 aprile 2026 dall’interessato contro la decisione resa il 24 dicembre 2025.
2. Il 21 giugno 2026, l’interessato ha inoltrato, per posta elettronica, uno scritto dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione del 21 maggio 2026 della CSC mediante il quale ha segnalato “per evitar più costi e noie richiedo via e-mail quanto chiesi in Apr. alquanto chiaramente, perciò non ripeto; solo persi i conti paga, scordai nomi, indirizzi interi d’ogni ditta, ma voi li avrete” e chiesto “allor p.f. fate riveder presto alla CSC il mio stato contributivo” (doc. TAF 1).
3.
3.1. Questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
3.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
4.
4.1. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
4.2. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma (in originale) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA).
4.3. Benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso occorre comunque, da un lato, che nel ricorso si spieghi, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede in caso d'accoglimento del ricorso stesso (conclusioni).
4.1. Inoltre, invii per fax, posta elettronica (e-mail) o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta necessaria per la validità di un ricorso (cfr. DTF 145 V 90; 142 V 152 consid. 2.2 con rinvii; cfr. pure sentenza del TF 9C_404/2020 del 24 giugno 2020).
5. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 PA, un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA). Inoltre, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 22a cpv. 1 lett. b PA).
6.
6.1. Ritenuto che nello scritto di posta elettronica del 21 giugno 2026 i surriferiti requisiti di legge – forma scritta necessaria, motivi e conclusioni chiare (con riferimento alla ragione per cui la CSC nella decisione su opposizione del 21 maggio 2026 ha dichiarato irricevibile, poiché non adempiva i requisiti formali di cui all’art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA, l’opposizione dell’interessato) nonché, in particolare, la firma manoscritta in originale del ricorso – non erano adempiti, il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 29 giugno 2026 (doc. TAF 3), ha invitato l’insorgente a presentare, nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, un atto ricorsuale in forma scritta comprendente motivi e conclusioni chiare (riferiti alla decisione di irricevibilità dell’opposizione resa il 21 maggio 2026) nonché la propria firma manoscritta in originale, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
6.2. Secondo l’estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera, la menzionata decisione incidentale del 29 giugno 2026 di questo Tribunale è stata notificata al ricorrente il 1° agosto 2026. Il termine di 5 giorni per presentare un atto di ricorso che adempisse i requisiti di legge, come indicato nella decisione incidentale del 29 giugno 2026, ha iniziato a decorrere, in virtù delle ferie giudiziarie (art. 22a cpv. 1 lett. b PA), il 16 agosto 2026 ed è scaduto il 20 agosto 2020. Il 10 agosto 2026, l’interessato ha trasmesso, per posta elettronica, a questo Tribunale uno scritto, intitolato “reclamo a CSC e TAF”, in cui, per quanto attiene al suo ricorso, si è limitato a segnalare “in breve tutt’e due solo per dir poiché mai ovviò (per la CSC), fu appieno formale, chiaro, minuzioso chiuda/eremo il caso” (scritto che è stato inoltrato, per posta elettronica, anche dinanzi alla CSC). Ciò premesso, il messaggio di posta elettronica del 10 agosto 2026 non può essere considerato una valida regolarizzazione del ricorso del 21 giugno 2026, non essendo adempiuto il presupposto della forma scritta necessaria per la validità di un ricorso (cfr., in particolare, il consid. 4.4 della presente sentenza) e non essendo stato inoltrato un ricorso comprendente motivi, conclusioni chiare – riferiti alla decisione di irricevibilità dell’opposizione resa il 21 maggio 2026 dalla CSC – e firma manoscritta in originale. Per conseguenza, il ricorso del 21 giugno 2026 è inammissibile (art. 23 PA).
7. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
8.
8.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
8.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 20).
(dispositivo alla pagina seguente)
Dispositivo
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all’autorità inferiore e all’UFAS.
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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