Asilo ed allontanamento
Rubrum
Corte IV
Sentenza del 17 agosto 2026
Composizione
Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliere Miroslav Vuckovic.
Parti
A._______, nato il (…), Turchia, patrocinato dalla MLaw Elisabetta Luda, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 settembre 2025 / N (…).
Regesto
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 settembre 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');
Fatti
A.
A.a. Il richiedente ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il 31 maggio 2022. Il 26 ottobre 2022, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con lo stesso un’approfondita audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31). Il richiedente, cittadino turco di etnia curda originario di B._______, ha dichiarato di essere espatriato poiché avrebbe fondato nel 2021 un movimento studentesco universitario. In seguito a ciò sarebbe stato malmenato dalla degli agenti di polizia e successivamente più volte minacciato sia dalla sicurezza dell’università che da poliziotti in borghese. Il (…) 2022, quest’ultimi avrebbero fatto irruzione nella sua abitazione, lo avrebbero ammanettato e posto in custodia cautelare con l’accusa di aver commesso il reato di propaganda per l’organizzazione terroristica, rilasciandolo cinque ore dopo. Visto il timore di non poter più ricevere un’istruzione adeguata e di non avere alcuna vita sociale in Turchia, egli ha infine deciso di espatriare legalmente il (…) 2022. In seguito al suo arrivo in Svizzera – date le sue condivisioni sui social media – le autorità turche avrebbero aperto nei suoi confronti un procedimento penale per il reato di insulto al Presidente della Repubblica.
A.b. Il 28 ottobre 2022, la procedura d’asilo concernente il richiedente è stata assegnata alla procedura ampliata, mentre il 7 novembre seguente, egli è stato attribuito al Cantone C._______ (cfr. atti SEM n. […]-23 e 27).
A.c. A sostegno della propria domanda, oltre al passaporto “verde” ed alla carta d’identità in originale, il richiedente ha versato agli atti i seguenti mezzi di prova in copia (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-13), tra i quali:
verbale d’interrogatorio con la Direzione Antiterrorismo di D._______ del (…) (mdp SEM n. 1);
mandato di accompagnamento coattivo (Yakalama Emri) del Giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito: GPC) di D._______ del (…) (n. 3);
decisione di non luogo a procedere della Procura generale di D._______ del (…) (n. 6);
mandato di accompagnamento coattivo (Yakalama Emri) del GPC di D._______ del (…) (n. 11);
atto di accusa (Iddianame) della Procura generale di D._______ del (…) (n. 12);
decisione di ammissione della Pretura Penale di D._______ del (…) (n. 13).
B. Con decisione del 4 settembre 2025, notificata il medesimo giorno, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo e ne ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone C._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.
C. Con ricorso del 2 ottobre 2025, l’interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando principalmente l’annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subordine, egli postula l’ammissione provvisoria in Svizzera, data l’inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Sul piano procedurale, chiede gli venga concessa l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché il gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. Inoltre, il ricorrente acclude al gravame nuova documentazione, segnatamente uno scritto di intervento di causa del Presidente turco Erdoğan e diverse lettere di referenza.
D. Con decisione incidentale del 7 ottobre 2025, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata dall’insorgente invitandolo a versare – entro il 22 ottobre 2025 – un anticipo di CHF 1’000.– a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto (cfr. atti TAF n. 3 e 4).
E. Con scritto del 20 maggio 2025 (recte: 20 maggio 2026), l’interessato ha richiesto informazioni in merito allo stato della procedura che lo concerne, ricevendo risposta dal Tribunale con scritto del 26 maggio seguente (cfr. atti TAF n. 5 e 6).
Considerandi
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi).
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Nella decisione impugnata, la SEM ha escluso la sussistenza di un fondato timore di persecuzione ex art. 3 LAsi nell’ambito di procedimenti giudiziari in caso di ritorno del ricorrente in Turchia. Da una parte, egli sarebbe stato unicamente imputato in un processo presso la Pretura penale iniziato nel (…) 2024 e non avrebbe precedenti giudiziari; dall’altra, i mezzi di prova versati agli atti – che peraltro non presenterebbero caratteristiche di sicurezza verificabili – indicherebbero un’assenza di interesse persecutorio da parte delle autorità turche prima dell’espatrio, circostanza confermata dalle modalità legali dello stesso. Inoltre, non sarebbe presente alcun politmalus nel loro operato considerato che, sebbene egli sia stato posto in custodia cautelare ed interrogato nell’(…) 2022, il procedimento per propaganda per l’organizzazione terroristica avviato nei suoi confronti si è concluso con un decreto di non luogo a procedere. In merito al procedimento avviato in seguito all’espatrio (insulto al Presidente), questo non rappresenterebbe una persecuzione illegittima. In assenza, infine, di un profilo politico rilevante, nulla indicherebbe che egli verrà con certezza arrestato e condannato arbitrariamente in caso di rientro in Turchia. Da ultimo, l’esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
4. Nel proprio gravame, il ricorrente sostiene che, al momento dell’espatrio, egli aveva certamente un timore fondato di subire seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Egli sarebbe stato infatti prelevato e trattenuto in custodia cautelare con l’accusa di fare propaganda ed essere membro di un’organizzazione terroristica scioltasi nel 1972. Nonostante il successivo decreto di non luogo a procedere, egli sostiene di essere comunque rimasto nel collimatore delle autorità e di essere riuscito ad espatriare unicamente grazie al passaporto “verde”, che gli avrebbe consentito di organizzare rapidamente la partenza prima dell’eventuale emissione di un divieto di espatrio. Nello specifico, il procedimento per il reato di insulto al Presidente, avviato dopo lo stesso, sarebbe tutt’ora pendente ed avrebbe avuto peraltro quale interveniente in corso di causa il Presidente turco, secondo quanto emergerebbe dalla documentazione prodotta con il gravame. Il ricorrente ritiene altresì di dover essere qualificato come attivista, atteso che sarebbe stato ripetutamente percosso, fermato e interrogato, nonché sollecitato a svolgere attività di spionaggio, circostanze che lo collocherebbero in un profilo di rischio. Quanto ai mezzi di prova forniti, non vi sarebbero elementi concreti per sostenere che gli stessi non siano autentici, in quanto non è stata esperita alcuna perizia in merito. Le condivisioni sui social media che avrebbero causato l’apertura del procedimento per insulto al presidente, sarebbero poi da inquadrare nella libertà di espressione del ricorrente. Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, essa sarebbe inammissibile, in quanto sussisterebbe un elevato rischio che l’interessato venga sottoposto a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU e all’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Essa sarebbe inoltre inesigibile, poiché, sebbene possa contare su una rete sociale in Turchia, quella sviluppata in Svizzera sarebbe di particolare rilievo, come attestato dalle lettere di referenza prodotte in allegato al gravame.
5.
5.1 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
5.2 Nella sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). Il Tribunale ha poi ritenuto che tali inchieste penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. consid. 8.2). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (sulla rilevanza di una procedura penale per la qualità di rifugiato, cfr. fra le tante DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2 con riferimenti). Per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre quindi procedere ad un esame del caso concreto considerando, in
particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).
5.3
5.3.1 Nel caso in esame, il Tribunale non ritiene possa essere prestata adesione alle tesi ricorsuali dell’insorgente, non essendovi quindi fondamenti per discostarsi dalle conclusioni dell’autorità inferiore. Quanto da lui affermato, così come i mezzi di prova forniti, non è da considerarsi – per i motivi che seguono – rilevante per un eventuale riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi.
5.3.2 In concreto, dalla documentazione agli atti si evince che egli sarebbe stato soggetto a due procedimenti di natura penale per i reati di propaganda per l’organizzazione terroristica ed insulto al Presidente della Repubblica turca. Nel primo caso, le accuse non sarebbero mai state formalmente formulate e sarebbe stata emanata una decisione di non luogo a procedere già il (…) 2022 (cfr. mdp SEM n. 6), ossia pochi giorni prima del suo espatrio (cfr. atto SEM n. […]-22/11, D24), avvenuto peraltro legalmente (cfr. idem, D37). Egli era dunque ben consapevole dell’assenza di elementi che potessero anche solo ipoteticamente condurre a una sua condanna in tale procedimento. Nondimeno, il (…) 2023 il GPC di D._______ ha emesso, con riferimento ai medesimi fatti, un mandato di accompagnamento coattivo (cfr. mdp SEM n. 11), provvedimento che sembrerebbe porsi in contrasto con il precedente decreto di non luogo a procedere. Tale circostanza non solo appare difficilmente conciliabile con quanto precedentemente deciso dall’autorità di perseguimento penale, ma solleva altresì seri dubbi circa l’autenticità dei mezzi di prova prodotti, peraltro versati agli atti unicamente in copia. Ciò posto, nei confronti dell’interessato è stato successivamente promosso un ulteriore procedimento penale per il reato di insulto al Presidente, in ragione di alcune pubblicazioni condivise sui social media, nelle quali egli avrebbe ingiuriato il Presidente turco (cfr. mdp SEM n. 7). Con riferimento a quest’ultimo procedimento, la Procura generale ha promosso l’azione penale mediante atto d’accusa del (…) 2023, successivamente ammesso dalla Pretura penale di D._______ con decisione del (…) 2024 (cfr. mdp SEM n. 12 e 13).
5.3.3 In casu, anche volendo ritenere autentici i mezzi di prova versati agli atti, l’unico documento suscettibile di assumere rilievo ai fini del presente giudizio sarebbe l’atto d’accusa concernente il reato di insulto al Presidente della Repubblica. Quanto invece al reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, risulterebbe essere stato emanato unicamente un mandato di accompagnamento coattivo (cfr. mdp SEM n. 11), il quale si limiterebbe ad indicare un eventuale interrogatorio al rimpatrio ed eventualmente un fermo, con la conseguenza che è possibile ragionevolmente escludere un rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo.
Come statuito nella succitata sentenza di riferimento, il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati di propaganda terroristica o insulto al Presidente non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi. Tali inchieste assumono rilevanza unicamente se sono date le suddette condizioni cumulative, delle quali, nel caso del reato di insulto al Presidente, sarebbe adempiuta solamente la prima, e meglio l’apertura di una procedura giudiziaria fondata su un atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico. Ciò detto, allo stato attuale – considerato anche il ragguardevole tempo trascorso dall’ultimo documento giudiziario versato agli atti e l’assenza di aggiornamenti in merito – non si può affermare che vi sia una preponderante probabilità che l’interessato venga condannato per tale reato in un futuro prossimo e – soprattutto – che questa condanna si fondi su un motivo di persecuzione ex art. 3 cpv. 1 LAsi. Invero, considerata la natura delle pubblicazioni sui social media, il ricorrente sembrerebbe avere ingiuriato la figura del Presidente della Repubblica turca definendolo “dittatore”, “ladro” e “assassino” (cfr. mdp SEM n. 12). Non si può escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del CP; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza, non è pertanto ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus.
Di conseguenza, né la documentazione già agli atti né quella successivamente prodotta sono idonee a modificare la valutazione in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato.
5.3.4 Va inoltre esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). Infatti, il ricorrente stesso ha dichiarato di aver fondato un movimento studentesco con l’obiettivo di dare appoggio agli studenti sulla questione dell’alloggio e del nutrimento (cfr. atto SEM n. 22, D6), conseguentemente non è mai stato attivo politicamente al di fuori dall’ambito universitario (cfr. anche atto SEM n. 22, D42), tantomeno ha ricoperto incarichi di responsabilità o di rilievo pubblico. Quanto alle pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), il Tribunale osserva inoltre che l’inchiesta poggia unicamente su un commento ad un post di terzi su Twitter, sicché tale attività sarebbe pressoché irrilevante da un punto di vista politico (cfr. mdp SEM n. 7 e 12).
5.3.5 In queste circostanze, il timore di persecuzione espresso dal ricorrente si rivela infondato sotto il profilo dell'art. 3 LAsi.
6. Da ultimo, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 consid. 12.4). Per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Conv. tortura. Rispetto all’esigibilità, il ricorrente ha dichiarato di essere sano (cfr. atto SEM n. 22, D5), in patria gode inoltre di un’ampia rete familiare (i genitori, la sorella maggiore e la compagna), dispone di una buona istruzione di base e potrebbe senz’altro continuare la propria formazione universitaria (cfr. decisione avversata, pag. 8; cfr. atto SEM n. 22). Pertanto, considerato il tutto, è verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale. Da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento risulta essere possibile, essendo l’interessato in possesso di una valida carta d’identità turca (cfr. mdp SEM ID-002).
7. Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
8. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento pronunciata. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata.
9. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1’000.– sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono integralmente prelevate dall’anticipo spese, di eguale importo, versato il 20 ottobre 2025.
10. La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Dispositivo
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 1’000.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo viene prelevato dall’anticipo spese versato il 20 ottobre 2025.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Miroslav Vuckovic
Data di spedizione:
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata) – SEM, per l'incarto N (…) (in copia) – Autorità cantonale competente (in copia)