Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

19960704_i_ti_u_00

04. Juli 1996 Tessin Italienisch

Rubrum

urt7896.doc

Il Pretore del Distretto di Lugano, 4 luglio 1996, E.M. c. Allianz Continentale, Zurigo

In nome della Repubblica e Cantone

Il Pretore del Distretto di Lugano Avv. M. P.

In via principale La petizione è accolta e di conseguenza la Allianz Continentale. Compagnia generale di assicurazioni SA in Zurigo è condannata a pagare in solido ai signori E L e S M in B. la somma di fr. 8'000.-- oltre interessi al 5% dal 14 giugno 1994. Inoltre la Allianz Continentale, Compagnia generale di assicurazioni SA in Zurigo è condannata a rifondere in solido a E L e S M la somma di fr. (l’importo verrà precisato in sede di conclusioni) per spese di patrocinio. Protestate le spese di causa e la tassa di giustizia, nella misura in cui non fossero già state considerate nella nota di patrocinio. In via subordinata La petizione è accolta e, di conseguenza, la Allianz Continentale, Compagnia generale di assicurazione SA Zurigo è condannata a pagare in solido ai signori E, L e S M in B. la somma di fr. 8'000.-- oltre interessi al 5% dal 14 giugno 1994. Le spese e tasse di giustizia sono a carico della convenuta, che rifonderà agli attori in solido l'importo di fr. (verrà precisato in sede di conclusioni) a titolo di ripetibili. Mentre la parte convenuta postula la reiezione integrale della petizione con protesta di spese, tasse e ripetibili Citate la parti all'udienza pretiminare del 18 maggio 1995, contestualmente alla quale si è proceduto al dibattimento finale, non essendoci prove da assumere. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa. Posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Dev'essere accolta la suddetta petizione? 2. Il giudizio su tassa, spese di giustizia e ripetibili.

Fatti

Nel maggio 1993 E. M i stipulò con la convenuta Allianz Continentale Compagnia Generale di assicurazioni SA, Zurigo (di seguito Allianz), un'assicurazione mobilia domestica di base - somma assicurata fr. 140'000.-- - con un'assicurazione complementare contro il furto semplice - limite per sinistro fr. 2'000.-- -per la mobilia domestica temporaneamente fuori casa. Nel pomeriggio del 20 marzo 1994 i figli di E M L e S, entrambi maggiorenni ma ancora in comunione domestica con i genitori e dai quali dipendevano economicamente, furono oggetto di un furto a N. Parcheggiata la loro vettura, una Alfa Romeo 33 di proprietà della madre F M, sulla pubblica via e chiusala a chiave, si allontanarono per recarsi in un esercizio pubblico. Ritornati dopo circa mezz'ora al parcheggio constatarono che la portiera anteriore destra della vettura era stata scassinata e che era stato asportato tutto il contenuto in particolare effetti di viaggio e documenti. L M denunciò l'accaduto alla polizia francese e al rientro in Svizzera anche alla polizia cantonale.

Gli attori notificarono poi all'assicurazione convenuta un danno per un ammontare complessivo di fr. 9'746.--. L'Allianz propose e versò una liquidazione del sinistro di fr. 2'000.--, ritenendo tale importo come il massimo dovuto contrattualmente, per un furto come quello subito dagli attori che è stato considerato "furto semplice" anziché "furto con scasso". Tale liquidazione non è stata accettata dagli attori, che sostengono di avere avuto un danno di importo superiore, ed inoltre ritengono che il furto da loro subito si debba qualificare come furto con scasso. A seguito della divergenza di opinione degli attori sull'interpretazione del furto in questione e conseguentemente sull'importo di liquidazione è stata promossa la presente causa, con la quale gli attori postolano la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'000.-- a saldo del risarcimento dovuto. Secondo gli attori le clausole dell'assicurazione mobilia domestica contenute nelle condizioni generali, edizione 1990 D, da loro ricevute contestualmente alla sottoscrizione della polizza, sarebbero in taluni punti oscure, equivoche e contraddittorie. In ragione di tale mancanza di chiarezza queste condizioni andrebbero pertanto interpretate applicando il principio in virtù del quale i contratti proposti da una parte all'altra vanno interpretati secondo quanto quest'ultima è in buona fede autorizzata a capire, tenendo conto del grado di comprensione di una persona normale e di normale intelletto. Gli attori si ritengono quindi legittimati ad interpretare la nozione di "furto con scasso" contenuta nelle CGA della convenuta nell'accezione corrente del termine, che a loro dire sarebbe l'unica possibile. Il furto subito sarebbe quindi da qualificare come "furto con scasso" per il quale l'assicurazione convenuta dovrebbe rispondere con una compertura assicurativa massima di fr. 10'000 -. ln risposta Allianz contesta che gli attori possano essere stati indotti in errore dale clausole contrattuali contenute nelle CGA, che, contrariamente a quanto essi sostengono, sarebbero invece chiare, lineari e pienamente comprensibili senza particolari interpretazioni anche per una persona di media intelligenza, priva di conoscenze assicurative e giuridiche. Gli attori fonderebbero la loro pretesa su un'errata accezione della nozione di "furto con

scasso", errata in quanto divergente dalla definizione di "furto con scasso" così come esaustivamente indicata nelle CGA. Il furto di cui S e L M furono vittime non rientrerebbe in questa categoria, bensì in quella di "furto semplice" pure definito dalle CGA, per il quale all'assicurato è stata garantita una copertura massima di fr. 2'000.--, somma già versata a liquidazione del sinistro. Con tale versamento la convenuta ritiene di avere adempiuto i suoi obblighi contrattuali. Il problema giuridico che si pone nel presente giudizio è quello di sapere se il furto dall'auto degli attori parcheggiata sulla pubblica via, quindi all'aperto, avvenuto mediante la forzatura della portiera anteriore destra del veicolo, si possa o meno qualificare come "furto con scasso" oppure come "furto semplice" ai sensi delle clausole contenute nelle CGA dell'assicurazione mobilia domestica stipulata da E. M - con l'Allianz. Appurato ciò si potrà determinare in quale misura la convenuta era tenuta a coprire il summenzionato sinistro e quindi di riflesso se le pretese creditorie degli attori sono fondate Le CGA qui da analizzare prevedono al punto A2 alla voce "Dove vale l'assicurazione" la seguente clausola: "L'assicurazione vale 1. a casa, cioè nei luoghi di rischio designati nella polizza 2. fuori casa, nei limiti indicati sotto A 4 3, vale a dire nel mondo intero per la mobilia domestica che si trova temporaneamente, ma non oltre la durata di un anno, in qualsiasi altro luogo del mondo, nonché le spese. La mobilia domestica che si trova permanentemente fuori di casa (cioè nella casa o nell'appartamento di vacanza, nell'appartamento secondario o simili) non cade invece sotto questa assicurazione esterna." 3 ..... " Il punto A 4.3 cui rinvia la causola A.2.2 stabilisce le limitazioni della garanzia fuori casa e più precisamente: "in caso di danni causati da incendio, furto con scasso, rapina e dalle acque, la garanzia per la mobilia domestica è limitata a fr. 10'000.--. In caso di furto semplice, la garanzia per la mobilia domestica è limitata alla somma indicata sulla polizza per questa copertura". Infine al punto A3 CGA vengono elencati quali rischi e danni sono assicurati con le relative definizioni. Il furto è definito al punto A 3.2.1 nelle tre accezioni "furto con scasso", "rapina" e "furto semplice".

Secondo le CGA è considerato "furto con scasso" (punto A 3.2.1.11) "il furto perpetrato da persone che si introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore che vi si trova. (...), mentre per "furto semplice" (punto A 3.2.1.13) si intende, per esclusione, "furto non dovuto a scasso e a rapina" In virtù dell'art. 33 LCA l'assicuratore risponde, salvo disposizione contraria della legge stessa, di tutti gli avvenimenti che presentano i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione è stata conclusa, a meno che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. La dottrina ha precisato in merito che "freilich muss dieser Satzteil - entgegen seinem zu engen Wortlaut - nicht nur für Ausschlüsse, sondern auch dann gelten, wenn die versicherte Gefahr im geschilderten Sinn einschränkend umschrieben wird" (A. MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Berna, 1995, pag. 247) In caso di dubbio, cioè quando il senso o la portata della clausola di esclusione non può essere determinata con sicurezza, I'assicuratore non può prevalersene, dovendo valere il principio "in dubio contra stipulatorem" secondo cui una clausola, nel dubbio, va interpretata a sfavore di chi l'ha redatta (REP 1993, pag. 216, DTF 97 II 76, 113 II 50,115 II 268, A. MAURER, op. cit., pag. 161 ss). Questo principio, in tedesco più conosciuto come "Unkiarheitsregel", va però applicato solamente quando gli altri metodi interpretativi non offrono alcuna soluzione e il dubbio non può essere altrimenti risolto (DTF 99 II 292, A. MAURER. op. cit. pag. 160 ss). Più in generale l'art. 110 LCA stabilisce che le regole sull'interpretazione dei contratti previste dagli art. 2 CCS e 18 CO si applicano anche ai contratti di assicurazione (DTF 97 II 76, 11211 253). Quindi un contratto di assicurazione deve essere interpretato, come qualsiasi altro, in considerazione della reale e concorde volontà delle parti. Se tale volontà non può essere stabilita, si deve stabilire quantomeno la volontà presumibile, in applicazione del principio dell'affidamento o della buona fede, considerando tutte le circostanze e i fattori in relazione alla conclusione del contratto (DTF 118 II 344, 112 II 253, 115 II 268, REP 1990, p. 256 s, REP 1993, A. MAURER, op. cit., pag. 247).

L'interpretazione di un contratto di assicurazione deve essere attuata, qualora non sia possibile accertare la volontà delle parti, sulla base del principio della buona fede, motivo per cui una clausola relativa alla limitazione del rischio assicurato va valutata in considerazione del significato che le espressioni usate nel contratto assumono nell'uso quotidiano e abituale della lingua (DTF 116 II 345 ss), tenendo però presente, come ha indicato il Tribunale Federale che "soll jedoch ein Ausdruck, der in den aligemeinen Versicherungsbedingungen verwendet wird, in einem besonderem, versicherungstechnischem Sinne verstanden werden der sich mit dem gewohnlichen Sprachgebrauch nicht deckt, muss sich diesbezüglich aus dem auszulegendem Text selber ergeben. Anderenfalis hat sich die Auslegung an den allgemein üblichen Sinn der Worte zu halten, auf den sich die Versicherungsnehmer sollen verlassen können" (DTF 97 II 76).

Ciò premesso, occorre ora applicare questi principi di interpretazione indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla nozione di "furto con scasso" contenuto nelle CGA in oggetto e di riflesso analizzare se l'evento dannoso per il quale gli attori rivendicano una copertura assicurativa fino a fr. 10'000.-- rientri in questa categoria di rischio. Come si è già detto in precedenza il furto con scasso viene definito al punto A.3.2.1.11 delle CGA. A mente di questo Pretore, contrariamente a quanto sostengono gli attori, tale definizione ha chiaramente carattere limitativo relativamente all'evento descritto, e non già carattere esemplificativo. Piu concretamente il punto A.3.2.1.11 pone l'accento sul concetto dello scasso come uso della forza per accedere ad uno stabile o uno dei suoi locali o a un contenitore che vi si trova con l'intenzione di compiere un furto. Orbene è proprio questo concetto a qualificare e di riflesso a limitare il furto con scasso da altri tipi di furto. La definizione riportata al punto A.3.2.1.11 e la descrizione di scasso cui si limita la copertura assicurativa garantita contrattualmente dall'assicuratore, e non un esempio di scasso, fra altri possibili. In virtù di queste ultime considerazioni, tenuto pure conto delle indicazioni della giurisprudenza citate nel considerando precedente (in particolare DTF 96 II 76), nella fattispecie concreta non è necessario stabilire quale è l'accezione corrente dell'espressione "furto con scasso", tale espressione risultando di fatto già contrattualmente definita alla clausola A. 3.2.1.11 C G A, a giudizio di questo Pretore in modo esauriente, sufficientemente chiaro e preciso anche per un profano. E' pertanto questa espressione e non qualsiasi altra di uso quotidiano, che va ritenuta per interpretare i rischi coperti dal contratto assicurativo concluso da E. M. con la convenuta Allianz. Il furto all'autovettura degli attori in un parcheggio all'aperto di N. il 20 marzo 1994 non può quindi essere considerato "furto con scasso" nei significato indicato alla clausola A.3.2.11 del contratto, indipendentemente dai fatto che gli autori dello stesso hanno forzato una serratura per potere impossessarsi dei bagegli e degli oggetti all'interno dell'abitacolo, il punto

A.3.2.11 considerando unicamente quale scasso quello perpetrato per introdursi "in uno stabile o in uno dei suoi locali" o per accedere "ad un contenitore che vi si trova." Gli attori propongono anche altre argomentazion' a fondamento della loro tesi. A loro giudizio da una lettura congiunta delle clausole A:3.2.1.11 CGA ("furto con scasso”) e A3-2-1-13 ("furto semplice") si evidenzierebbe l'esistenza di due concetti, cioe quello di "furto con scasso" e quello di "furto dovuto a scasso"; il primo corrispondente al furto con scasso tutelato dall'assicurazione, mentre il secondo al furto con scasso nell'accezione corrente del termine. Le due clausole A 3.2.1.11 e A 3.2.1.13 sarebbero in contraddizione fra di loro, nella misura in cui, pur contrapponendo i due concetti di furto semplice e furto con scasso, determinerebbero in modo diverso la distinzione tra gli stessi concetti. Tuttavia gli attori, applicando quale criterio di distinzione tra furto semplice e furto con scasso quello della clausola A.3.2.1.13, che definisce quale furto semplice quello non dovuto a scasso, senza più precisare se in vani chiusi e di abitazione o meno, si considerano legittimati a ritenere che per furto con scasso si consideri ogni furto dovuto a scasso. Questa tesi degli attori non può essere accolta. Da una semplice lettura della clausole A.3.2.1.11 (furto con scasso) e A.3.2.1.12 (rapina) e A.3.2.1.13 (furto semplice) risulta chiaro che il furto semplice è definito in modo negativo rispetto agli altri due, cioè vi è furto semplice ai sensi della CGA in questione ogni qualvolta non risultano adempiuti i presupposti del furto con scasso o della rapina nell'accezione di significato indicata nelle CGA. Questo Pretore ritiene invece che tra le clausole assicurative non c'è alcuna contraddizione. D'altro canto una ripetizione - così come vorrebbero gli attoridel concetto di furto con scasso nell'ambito della definizione di furto semplice non sarebbe assolutamente necessaria per una migliore comprensione di quest'ultima nozione. In caso le parti sottoscrivendo il con- tratto di assicurazione hanno accettato la definizione di furto con scasso contenuta nella clausola A.3.2.1.11 che deve essere considerata valida per l'intero contratto. Per contro la ripetizione del concetto di furto con scasso nell'ambito della definizione contrattuale di furto

semplice non renderebbe più intelleggibile quest'ultimo, ma anzi provocherebbe verosimilmente difficoltà di lettura e malintesi. (K. SPIRP/R. GASS, Einbruchdiebstahl oder einfacher Diebstahl? - Anmerkungen zur Frage des Versicherungsschutzes aus Hausratsversicherung bei Diebstählen aus im Freien stehenden aufgebrochenen Automobilen, in BJM, 3, 1992, p. 126). Infine, sempre a giudizio degli attori, la scarsa chiarezza ed il carattere equivoco del concetto di furto con scasso contenuto nelle CGA risulterebbe altresi da un'analisi della clausola A.4.3. in relazione con la clausola A.2.2. Da una lettura congiunta delle due clausole si potrebbe concludere che nella definizione di furto con scasso sia compreso pure quello commesso "fuori casa, cioè all'esterno di uno stabile". Anche questo punto di vista non può essere condiviso. Le clausole A 4.3 e A 2.2 hanno per oggetto ia questione dei rischi e dei danni assicurati e nemmeno la nozione di "a casa fuori casa" ivi contenuta può essere parificata al concetto di "interno-esterno ad uno stabile", come preteso dagli attori. Alla clausola A.2.2 viene infatti specificato che l'assicurazione vale "fuori casa, nei limiti indicati sotto A.4.3, vale a dire nel mondo intero (...). La mobilia domestica che si trova permanentemente fuori di casa (cioè nella casa o nell'appartamento di vacanza, nell'appartamento secondario e simili ( ..). Da ciò deriva chiaramente che l'espressione "fuori casa" nell CGA in oggetto non possa in alcun modo essere interpretata nel senso di "all'esterno di uno stabile".

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 2 cpv. 1 CCS, 18 CO, 33 e 100 LCA e sulle spese l'art. 148 CPC e sulle spese l'art. 148 CPC e la vigente TG

DICHIARA E PRONUNCIA

1. La petizione è respinta 2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese, da anticiparsi come di rito, sono poste a carico di E L e S M, Breganzona, in solido, con l'obbligo di rifondere all'Allianz Continentale; Compagnia generale di assicurazioni SA, Zurigo, fr. 800.-- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 18 — the act was consolidated again on January 1, 2000, May 1, 2000, January 1, 2001, May 1, 2001, June 1, 2001, June 1, 2002, July 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, June 1, 2003, January 1, 2004, May 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, July 1, 2005, December 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, March 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, May 28, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, July 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Code, Art. 2 — the act was consolidated again on January 1, 2000, January 1, 2001, March 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 148 — the act was consolidated again on January 1, 2001, July 1, 2004, January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Art. 33, Art. 100, and Art. 110 — the act was consolidated again on January 1, 2001, January 1, 2006, January 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2009, July 1, 2009, January 1, 2011, January 1, 2022, September 1, 2023, and January 1, 2024.