Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

19960708_i_ti_o_00

08. Juli 1996 Tessin Italienisch

Rubrum

urt7496.doc Tribunale d’appello del Cantone Ticino, 8 luglio 1996, F. c. Unione Svizzera, Compagnia di assicurazione, Genève

Fatti

Il 27 giugno 1992 ignoti sono penetrati nell'abitazione dell'attore provocando danni al mobilio e alle suppellettili stimati in fr. 33'600.--. La convenuta, assicuratrice dell'attore in virtù della polizza .. di "Assicurazione casalinga", ha rifiutato la copertura di detto danno, il quale è perciò oggetto della presente causa. La convenuta ha giustificato la propria resistenza alla pretesa attorea con il fatto che l'attore non avrebbe subito alcun furto, ma solo danni materiali riconducibili ad atti vandalici, rischio questo non previsto dal contratto stipulato dalle parti. Il Pretore ha ritenuto che dalla clausola B2 11 dell'appendice alle CGA emerga chiaramente, senza bisogno di interpretazione, la volontà delle parti di escludere dalla copertura assicurativa gli atti di puro vandalismo, quali sarebbero in specie quelli commessi a danno dell'attore. Spettava all'attore, che non vi sarebbe riuscito, dimostrare che gli autori intendevano commettere furto con scasso. Da ciò la reiezione della petizione. Questa Camera, accogliendo l'appello dell'attore, ha ritenuto che la clausola contrattuale contestata includesse anche il danno conseguente ad atti vandalici commessi nell'ambito di un tentato furto nel quale nulla viene rubato. Essendo siffatta fattispecie indistinguibile da quella dell'atto vandalico puro e semplice, in applicazione dell'art. 33 LCA dovrebbe essere la convenuta e non l'attore a sopportare le conseguenze dell'equivoca formulazione della clausola contrattuale. Il Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso per riforma della convenuta, ha stabilito che l'autorità cantonale, dopo avere correttamente eruito il senso della clausola contrattuale applicabile, avrebbe omesso di vagliare in concreto le circostanze di fatto poste a fondamento delle reciproche pretese delle parti, rinviandole perciò la causa per un nuovo giudizio dopo l'effettuazione dei necessari accertamenti.

Motivi: Richiamate le norme applicabili in materia di onere della prova, il Tribunale federale ha imposto alla scrivente Camera di accertare se l'attore ha saputo rendere altamente verosimile il realizzarsi di un furto con scasso, e se la convenuta ha dimostrato con pari verosimiglianza la sussistenza di elementi e circostanze che escludono il predetto evento. A mente del giudizio di rinvio, la forzatura di un'entrata (porta o finestra) o l'uso di oggetti trovati in casa per provocare danneggiamenti, o ancora la messa a soqquadro dell'appartamento bastano per ritenere con alta verosimiglianza l'ipotesi di un furto. Almeno due di questi elementi si sono in concreto verificati: hanno infatti avuto luogo sia la forzatura della porta di entrata per mezzo di un cacciavite che l'uso di oggetti trovati in loco per arrecare danni (in concreto una sciabola che era appesa alla parete, cfr. doc. 1, pag. 1 e 2). Null'altro depone però a favore della tesi del tentativo di furto, e a questi elementi se ne contrappongono altri che depongono invece per la tesi del puro evento vandalico. E' in particolare assai significativo il fatto che non vi sia traccia alcuna che indichi che l'autore (o gli autori) abbia cercato degli oggetti di valore: non sono stati spostati mobili, non sono stati svuotati i cassetti, non si è in complesso trovata evidenza del frenetico rovistare di un ladro alla ricerca di oggetti da asportare (cfr. Ie deposizioni dei testi Cimbri e Castellani; le foto in atti doc.M). Non potendosi nemmeno ammettere che un'eventuale azione furtiva abbia dovuto essere interrotta per il sopraggiungere dei proprietari o di terze persone, ma dovendosi al contrario ritenere che vi sia stato modo di portare a compimento l'azione dolosa, anche il fatto che nulla sia stato rubato è - in simili circostanze - elemento oggettivo contrario alla tesi del tentato furto. Del resto, quella del vandalismo e non del furto è stata la prima soggettiva deduzione, oltre che degli inquirenti, anche dell'attore medesimo in base ai riscontri oggettivi in suo possesso: nel corso del predetto interrogatorio egli si è dichiarato certo, dopo controllo approfondito, che nulla era stato asportato, e che "I'autore è entrato in casa nostra solo per causare intenzionalmente dei danneggiamenti .... in quanto nulla è stato toccato nei cassetti...".

La valutazione degli elementi in favore delle contrapposte tesi conduce questa Camera a ritenere fondata l'alta verosimiglianza del verificarsi di un evento vandalico, piuttosto che di un tentativo di furto con scasso. Tolta la forzatura della porta di entrata, la quale è premessa indispensabile per il verificarsi di entrambe le ipotesi e perciò elemento da solo non decisivo, I'utilizzo di una sciabola e di bibite trovate in loco per arrecare danno non prevale, nelle concrete circostanze, sull'accertamento dell'assenza del caotico disordine che segnala che il mancato ladro ha rovistato alla ricerca di oggetti di valore, che pure c'erano (p. es. I'impianto stereofonico), ma che non sono stati asportati. Nulla cambia il fatto che l'attore, dopo aver ripetutamente espresso certezza del fatto che nulla mancava e che si trattava di incursione vandalica, abbia tentato mesi dopo di accreditare la tesi del furto con la pretesa sparizione di un fermacravatte del valore di fr. 92.--, oggetto che peraltro per la sua natura si presta ad essere facilmente smarrito. Se ne deve concludere per la mancanza di fondamento della pretesa attorea, e di conseguenza per la reiezione del gravame. Le spese della causa seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L'appello 19 settembre 1994 di L. F. è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 580.- b) b) spese fr. 20.- Totale fr. 600.-

già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. L'attore rifonderà alla convenuta fr. 19500.-- per ripetibili di appello.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 148 — the act was consolidated again on January 1, 2001, July 1, 2004, January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Art. 33 — the act was consolidated again on January 1, 2001, January 1, 2006, January 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2009, July 1, 2009, January 1, 2011, January 1, 2022, September 1, 2023, and January 1, 2024.