Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

20041123_i_ti_o_01

23. November 2004 Tessin Italienisch

Rubrum

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.115 Lugano 23 novembre 2004 t In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 3 settembre 2004 interposta da

Y A ssicurazioni S A, 3000 Perna 1 5

contro

XXX, rappr. da: XXX XXX,

in materia di assicurazione complementare all'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

considerato, in fatto ed in diritto

- che con petizione 3/6 settembre 2004 la Y Assicurazioni SA di Berna ha convenuto in causa XXX di per l'incasso di premi per le assicurazioni complementari contratte, premi riferiti ai mesi da gennaio a giugno 2003;

che, più specificatamente, la signora XXX ha concluso – ai sensi della LCA – le seguenti coperture complementari all'assicurazione obbligatoria: ambulatoriale classe II, complementare classe II, ospedale semi-privata, cura a domicilia e di lunga durata, assicurazione infortuni sotto forma di capitale;

che, come evidenziabile dal doc. A (polizza anno 2003), il premio dovuto mensilmente per le sole coperture complementari è di CHF 286,85;

90855986.doc

II giudice delegato del Incarto n. Lugano Tribunale cantonale delle assicurazioni 36.2004.115 23 novembre 2004

- che i premi relativi al primo semestre 2003 sono scaduti il 1 °dicembre 2003;

che non essendo stati pagati nonostante il sollecito del 15 dicembre 2003 la debitrice è stata diffidata con lettera 27 gennaio 2004;

che, visto il mancato pagamento, Y ha fatto spiccare il PE emesso il 29 marzo 2004 per i premi dovuti e le spese contrattualmente stabilite;

- che l'assicurata ha interposto opposizione all'atto esecutivo per il tramite della figlia XXX;

- che, con la petizione qui in esame, y Assicurazioni SA chiede la condanna di XXX al pagamento di CHF 1'721.10, più interessi al 5°!o dal 1 dicembre 2003, oltre alle spese cifrate in CHF 250.- complessivi;

- che la convenuta, con il patrocinio della figlia XXX non ha nella sostanza contestato il credito di Y Assicurazioni SA chiedendo unicamente di sospendere la procedura a fronte delle difficoltà economiche della madre.

che Y ha osservato, con lettera 12 ottobre 2004, che il debito non è stato contestato e che una sospensione della procedura è esclusa;

che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). II TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT 1-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

- che, nel merito, le pretese di y appaiono pienamente dimostrate e giustificate e non sono – nel fondo –

U giudice delegato del Incarto n. Lugano Tribunale cantonale delle assicurazioni 36.2004.115 23 novembre 2004

sostanzialmente contestate dalla signora XXX che ha, nei fatti, ammesso il credito dell'assicuratore;

che la richiesta di sospensione della trattazione della procedura non può invece essere accolta non essendo fondata sulla legge o sul contratto;

che le difficoltà economiche del debitore escusso e convenuto in causa non permettono al giudice di sospendere la procedura;

che il merito della vertenza è indipendente dalla concessione di prestazioni complementari in favore della signora XXX;

che la petizione va allora accolta con la condanna dell'assicurata al pagamento dell'importo dei premi dovuti oltre alle spese rammentate ed agli interessi protestati;

- che l'opposizione interposta al PL Ÿa rigettata;

che non si caricano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili;

che seconda l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;

- che con lettera del 14 agosto 2003 I'UFAP ha rammentato la TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'ufficio federale delle assicurazioni p ri vate non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse;

che alla luce della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica anche della presente sentenza all'autorità di sorveglianza;

che la presente decisione non è impugnabile mediante ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna non essendo realizzati gli estremi di cui all'art. 43 OG.;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione 3 settembre 2004 formulata dalla y Assicurazioni SA, Berna é accolta,

II giudice delegato del Incarto n. Lugano Tribunale cantonale delle assicurazioni 36.2004.115 23 novembre 2004

Di conseguenza:

1.1

XXX, è condannata al pagamento alla Y Assicurazioni SA, Berna dell'importo di CHF 1'721.10 oltre interessi al 5% dal V' dicembre 2003 ed al pagamento di ulteriori CHF 250.- di spese.

1.2

È rigettata, per gli importi di cui sub. 1.1. l'opposizione interposta al PE del 29 marzo 2004.

2.- Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.- Intimazione alle parti ed all'UFAP.

Per il Tr uvale cantonale delle assicurazioni II giudic delegato li e retario Ivano qan;ariici FabioZocchetti i

INTIMAZ1ONE

2 3 NOV , 2004

TRIBUNALE CANTONALE DELLE ASSICURAZ;0NI

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen, Art. 47 — read in the version of July 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2009, January 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2013, January 1, 2015, July 1, 2015, January 1, 2016, March 15, 2016, January 1, 2020, January 1, 2023, January 1, 2024, and September 1, 2024.