20041123_i_ti_o_01
23. November 2004 Tessin Italienisch
Rubrum
Raccomandata
Incarto n. 36.2004.115 Lugano 23 novembre 2004 t In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 3 settembre 2004 interposta da
Y A ssicurazioni S A, 3000 Perna 1 5
contro
XXX, rappr. da: XXX XXX,
in materia di assicurazione complementare all'assicurazione obbligatoria contro le malattie;
considerato, in fatto ed in diritto
- che con petizione 3/6 settembre 2004 la Y Assicurazioni SA di Berna ha convenuto in causa XXX di per l'incasso di premi per le assicurazioni complementari contratte, premi riferiti ai mesi da gennaio a giugno 2003;
che, più specificatamente, la signora XXX ha concluso – ai sensi della LCA – le seguenti coperture complementari all'assicurazione obbligatoria: ambulatoriale classe II, complementare classe II, ospedale semi-privata, cura a domicilia e di lunga durata, assicurazione infortuni sotto forma di capitale;
che, come evidenziabile dal doc. A (polizza anno 2003), il premio dovuto mensilmente per le sole coperture complementari è di CHF 286,85;
90855986.doc
II giudice delegato del Incarto n. Lugano Tribunale cantonale delle assicurazioni 36.2004.115 23 novembre 2004
- che i premi relativi al primo semestre 2003 sono scaduti il 1 °dicembre 2003;
che non essendo stati pagati nonostante il sollecito del 15 dicembre 2003 la debitrice è stata diffidata con lettera 27 gennaio 2004;
che, visto il mancato pagamento, Y ha fatto spiccare il PE emesso il 29 marzo 2004 per i premi dovuti e le spese contrattualmente stabilite;
- che l'assicurata ha interposto opposizione all'atto esecutivo per il tramite della figlia XXX;
- che, con la petizione qui in esame, y Assicurazioni SA chiede la condanna di XXX al pagamento di CHF 1'721.10, più interessi al 5°!o dal 1 dicembre 2003, oltre alle spese cifrate in CHF 250.- complessivi;
- che la convenuta, con il patrocinio della figlia XXX non ha nella sostanza contestato il credito di Y Assicurazioni SA chiedendo unicamente di sospendere la procedura a fronte delle difficoltà economiche della madre.
che Y ha osservato, con lettera 12 ottobre 2004, che il debito non è stato contestato e che una sospensione della procedura è esclusa;
che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). II TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT 1-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che, nel merito, le pretese di y appaiono pienamente dimostrate e giustificate e non sono – nel fondo –
U giudice delegato del Incarto n. Lugano Tribunale cantonale delle assicurazioni 36.2004.115 23 novembre 2004
sostanzialmente contestate dalla signora XXX che ha, nei fatti, ammesso il credito dell'assicuratore;
che la richiesta di sospensione della trattazione della procedura non può invece essere accolta non essendo fondata sulla legge o sul contratto;
che le difficoltà economiche del debitore escusso e convenuto in causa non permettono al giudice di sospendere la procedura;
che il merito della vertenza è indipendente dalla concessione di prestazioni complementari in favore della signora XXX;
che la petizione va allora accolta con la condanna dell'assicurata al pagamento dell'importo dei premi dovuti oltre alle spese rammentate ed agli interessi protestati;
- che l'opposizione interposta al PL Ÿa rigettata;
che non si caricano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili;
che seconda l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;
- che con lettera del 14 agosto 2003 I'UFAP ha rammentato la TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'ufficio federale delle assicurazioni p ri vate non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse;
che alla luce della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica anche della presente sentenza all'autorità di sorveglianza;
che la presente decisione non è impugnabile mediante ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna non essendo realizzati gli estremi di cui all'art. 43 OG.;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione 3 settembre 2004 formulata dalla y Assicurazioni SA, Berna é accolta,
II giudice delegato del Incarto n. Lugano Tribunale cantonale delle assicurazioni 36.2004.115 23 novembre 2004
Di conseguenza:
1.1
XXX, è condannata al pagamento alla Y Assicurazioni SA, Berna dell'importo di CHF 1'721.10 oltre interessi al 5% dal V' dicembre 2003 ed al pagamento di ulteriori CHF 250.- di spese.
1.2
È rigettata, per gli importi di cui sub. 1.1. l'opposizione interposta al PE del 29 marzo 2004.
2.- Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione alle parti ed all'UFAP.
Per il Tr uvale cantonale delle assicurazioni II giudic delegato li e retario Ivano qan;ariici FabioZocchetti i
INTIMAZ1ONE
2 3 NOV , 2004
TRIBUNALE CANTONALE DELLE ASSICURAZ;0NI