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BGE 7 I 127

BGE 7 I 127

January 1, 1881German24 min

Source fallrecht.ch

126 B. Civilreehtspflege. V. Civilstrertigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. No 15. 127

megriffe rr internationale ~r~enftrafie/l heigelegt ~at, heAUl. Uleld)e @inUlenbung beg menagten, baf3 bie 6trauenunter~aftungßj>flid)t, emAefnen 6trafien er mit biefem ~ußbrude ~at veöeid)nen unb für Ule1d)e Der stHigerin ber meAug beß in ~rage jlef}enben ?meg· /" in bie meftimmung beß ~rt. 30 ber muubeß\)erfaffung eiuvesie~ gefbeg fonhcDirt wurbe, baf}ingefallen fei, arg übe;flülfig. . ~eu wollen. s;,ienad) faun eg aber mit müdftd)t auf bie mot, 5. ?mag enbHd) ben ~nf\,rud) aug ungered)tferhgter meretd)e· fd)aft beg munbegrat~eß \)om 7. ~ebruar 1872, bmu m:ugfü~· tung anbelangt, fo fann 3unlid)jl bal>on, bau ber metfagte für rungen ber ~eftfe§ung ber auuerorbentlid)en @ut[d)libigung an bie ~uff}ebung beg ber SWigerin ~ugeftanbenen ?megge1'Deg \lom bie ~n~eufantone SU @runbe gelegt wmben, unb auf bie \)on munDe einen @ntfd)äbigunggbetrag nod) gegenwärtig beAief}c, bem meffagteu angefü~rten tantonafgefc§1id)en mejlimmuugen burd) beffen .8urüd6e~alten er fid) auf stoften ber @emeinbe burd)auß nid)t sweifef~aft fein, bau arg internationale m:l~en· mrufio bereid)ere, nad) bem ~u~gefü~rten nid)t bie mebe fein. ftrauen, weld)e an bem in ~rt. 30 ber munt:eg\)erfaffung aug· @benfowenig tft nud) bie mef}auj>tung begrünDet, bau eine unge~ geworfenen munbeßbeitrag j)artilslj)iren, \)on ben graubünbueri,: red)tfertigte mereid)erung beg metragten barin liege I bau er fd)eu ~r~enftraf3en lebigüd) bie @S~fügen~, mern~arbiu~, Suliw beim maue bel: neuen mrufioftraf3e im Sa~re 1865 ~Qeile ber uub imaloiaftraf3e Cfog. stommeröiafftraf3en) in metrad)t fommeu, \lon ber @emeinbe gebauten alten @?straf3e benu§t unb ba'ourd) wä~renb bie merninaftrafie ~u benfe!ben uid)t gmd)uet werben eine stojlenerfj>arniu eqiert ~abe, o~ne bie @emeinbe bafür AU fann. Ec§tm geQört \'ielme~r, nad) ber ~ermiuo{ogie ber grau· entfd)äbigen. ~enn ~lUeifeffoß ~at ber stanton bie fragfid)en bünbnerifd)en @efe§gehuug, 3u ben iunern merbinbungßftrafien; ~f}ei1e ber alten 6tra13e \id) nid)t Uli'oerred)t1id) angeeignet, eß ~at überbem ber munb au beren @rftrllung burd) mefd)lufJ fott'oern biefetbe in l>offem @in\1erftänbniffe mit ber @emein'De, l,)om 26. s;,eumonat 1861 birett eineu meitrag geleijlet, fo baU. wdd)er bie meforgung ber @~j)ro~tiationen für ben 6traf3enbau fid) aud) Qierauß edllirt, bau biefefbe unter bie in ~rage jle· l)b!ag, für ben neuen 6trauenbau benu§t, fo bau fd)ott aug ~enbe meftimmung beg ~rt. 30 ber munbeß\)erfaffung nid)t ein" biefem @runbe IJon einer wiberred>t1id)en ober uttge~ötigen ~e· beAogen wurbe. ?menn fid) stfligeriu Dem gegenüber auf eiue reid)enmg nid)t gefl>rod)eu werbelt fann. .8ufd)rift beg munbeßrat~eß an Me megieruug beg stantonß ~emnad) ~at bag multbeggerid)t @raubünben l>om 22. SuH 1874 beruft, worin erfterer anregt, edannt: baf3 bie merninaftraae mit müdfid)t aUf H)re mebeutung für ben merfe~r mit me~ug auf bie Dffen~aHung im ?!Binter ben fog. ~ie strage ift abgeUliefen. stommerbiafftra13en gteid)geftellt werbe, fo fann biefer .8ufd)rift Flr bie Qier ftreitige ~rage itgenb weld)e meDeutung offenbar" nid)t beigemeffen Werben. ~enn bie ~rage, inUliefern gegenüber bem munbe eine merj)flid)tung beg stantong @raubünben in 16. Sentenza del11 [ebbraio 1881 nella causa Vanini meAie~ung auf Unter~altung unb Dffen~anung l,)on }Serbin: contro il Canlone Ticino. bunggjlrauen begrünbet fein rollte, ift für Die IJorliegenbe @Streit; frage l>öllig uner~ebnd) unb ift benn aud) im gegeUil)lirtigm .4. Con sentenza eonlumaeiale del 20 maggio 1863 la Corte 5ßro3effe, in wefd)em ber munb in feiner ?meije al~ ~artei auf# d'assise deI eireolo di Bergamo (Italia) diehiarava Giuseppe getreten tft, nid)t öu erörtern. Vanini eolpevole deI reato di ferimento susseguito da morle,

4. Sjl fomit bie sttage, infoweit fte auf ben mutrag IJom- a danno di eerto Pietro DenteHa, e 10 eondannava aHa pena

14. Dftober 1850 gejlü§t Ulitb, fd)on auß ben angefüf}rten dei lavOl'i forzali a vita. Saputo nel giugno 1877 le autoritä @rünben 3U \)erwerfen, 10 erfd)eint bie ~rüfung ber weitem. italiane ehe il Vanini soggiornava nel Tieino, ne ottenevano la

128 B. Civilrechtspflege. Y. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. '129

eareerazione e facevano quindi istanza venisse dai tribunali stessa causa, ma questa volta contro 10 8tato deI Cantone Ti- ticinesi a sensi deI Trattato internazionale (art. 5) giudicatü. dno, ehiedendo il Vanini : « venisse quest' ultimo eondannato Una domanda dei Vanini tendente a far dichiarare ehe ogni a pagargli franehi dieei mila a titolo d'indennizzo per la ingiu- azione penale conlr' esso in eonseguenza di detto ferimenlo sta e vessatoria prigionia di quasi die ci mesi, da Iui subita in era preserilta e non potersi piü promuovere in suo odio nes., <:ausa di illegali perseeuzioni da parte dell'autorita giudiziaria suna procedura penale nel canlone per il falto medesimo, re- tieinese. » spingeva la Camera d'aecusa ticinese eon suo decrelo deI 9 ot- 8iffatta eonclusione, sulla quale .appunto i1 Tribunale fede- tobre 1877, partendo essa dal principio ehe la prescrizione rale deve in oggi prolare il suo giudizio, si appoggia per dovesse misurarsi e desumersi dal Codice italiano anziehe da sommieapi alle eonsiderazioni ehe seguono : tieinese. Aggravatosene il Vanini al Tribunale federale, una « 1° Il rieorrente fu imprigionato senza alcun titolo legale sentenza 20 dicembre 1877 di quest' ultimo annullava iI de- addl 16 giugno '1877 in attesa di una domanda d'estradizione creto della Camera d' Accusa ed ordinava nel IIIo dispositivo la da parte dall' autorita italiana, la quale non pervenne al Con- immediata scarcerazione deI rieorrente, a menü eh' egli fosse siglio federale ehe il 5 deI suecessivo luglio. per altra causa trattenuto in arreslo. Ad analoga domanda » 2° Avendo il rieorrente eon istanza 24 luglio 1877 dimo- della presidenza deI Tribunale feder ale l'ispondeva la Camera strato aHa Camera d' Accusa essere deeorsa dal giorno dei fatti d' Accusa eon telegramma dei 22 stesso dicembre diehiarando di Bergamo la prescrizione deU' azione penale deI cui favüre dovere infaUi il Vanini rimanere « per altre eause » in pri- egli era in diritto di fruire in forza degli art. 76, 288 et 6 gione. § 4 deI Codiee penale tieinese, detta Camera emano dopo due B. Opinando il Vanini che la prigionia da llli subita, dal intefi mesi un decreto ehe, violando i diritti costituzionali del- 16 giugno al 20 dieembre 1877 et da quest' ultima data in I' istante sottoponeva lui, ticinese, aHa Iegge italiana, seeondo poi, dovesse eonsiderarsi eome arbitraria et vessatoria, costi- 1a quale la prescrizione non era avvenuta. tutiva quindi d'una violazione dei diritti garantiLi dall' art. '10 » ;j0 Deferendo il Vanini aHa corte d' Assise tieinese la Ca- dello Statuto tieinese e tale da mettere i magistrati, ehe 1'01'- mera d'Aeeusa ha sostituito al titolo della imputazione'risul- dinarono, in obbligo di sopportarne tutte le eiviIi conseg'uenze, tante degli atti dei proeesso queHo molto piu grave di omicidio domandava al Tribunale federale , mediante petitorio deI ~;olontario. 28 gennaio 1878, giudieasse : » 4° Inveee di laseiarlo immediatamente libero, com' era » 1 Doversi immediatamente scareerare esso istante; 0 stato ingiunto daHa sentenza deI Tribunale federale la detta J) 2° Essere la Camera d'Aceusa e quindi i membri della Camera ritenne il Vanini nuovamente prigione senza speeia- medesima solidariamente tenuti verso di lui al pagamento di lizzarne la vera cagione. franehi venti giornalieri duranle tuUo il tempo della sua pri- » 5° A norma deli' art. 49 della legge tieinese di riforma gionia, eee. » - Il Tribunale federale si dichiarava perö, eon della procedura penale, l' autorita giudiziaria avrebbe dovuto giudizio deli' 8 giugno slesso anno, ineompetente ad oeeuparsi cumulare in un solo atto d' aceusa tutte le imputazioni ehe po- deI litigio, perehe non promosso eontro un canlol1e, siccome tevano invocarsi contro il ricorrente; essa tenne inveee in avrebbe voluto 1'art. 27 N° 4 della legge organiea giudiziaria. serbo una denuneia deHa Munieipalita di Morbio per avere - La prigionia deI Vanini aveva durato sino al primo d'aprile argomento di eolpirlo nuovamente di prigionia; denuncia per dei 1878. tumulti, minaccie, eee., eh' era stata messa in dimentieanza C. Una memoria deI 20 luglio 1879 faeeva poi rivivere la <:ome cosa di nessun rilievo e non diede Iuogo ad inehiesta se VII - i881 9

i i30 B. Civilrechtspflege. \ V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 131

non nel Iuglio 77, eioe 9 mesi dopo il fatto; il proeuratore giorno 20 stesso dicembre (data del giudizio deI Tribunale pubblico feee il suo preavviso soltanto ai 20 di dicembre e il 22 federale) pendevano sul capo deI Vanini altre gravi imputa- detto mese il decreto d'aceusa era gia redatto! Occorsero al- zioni penali, eome quelle di omieidio volontario sulla persona l' incontro ancora tre me si (durante i quali eome gia prima di certo Montini delle Taverne, - di provocazione e minaecia Vanini era detenuto e i suoi co-imputati a piede libero) per di morte a danno di Giuseppe Rezzonico, - di aggressione approdare ad un verdetto deI tribunale di Mendrisio, ehe con- armata contro Filippo Crivelli di Mezzana, - di tentato omi- dannava il Vanini a Fr. 45 di multa! cidio volontario a danno di tre persone di Morbio-Superiore, )) 60 Ammessi anehe p~r veri i tumulti, le minaeeie, ecc., - di perturbazione della pubblica quiete dei comuni di Mor- narrati in delta denuncia, gli imputati non potevano esse re bio e Sagno ; - ehe aneora nel settembre 1879 esso travavasi soggetti a prigionia preventiva, poiehe il Codice penale clas- detenuto sotto Ia grave imputazione di ferimento pericoloso siea tali atti fra lr.s trasgressioni giudieabili dal giudice di eommesso a Giornieo. pace et passibili di tutt' al piu 3 giorni di prigionia. D'onde a carico deI Vanini la vaga e generica imputazione di tentato In diritto : 1° La incompetenza del Tribunale {ederale sulla omicidio, tentate lesioni persona li , eee., affine di porlo nella base deI seguente ragionamento «l'attore V. imputa ad alcuni condizione di non poter fruire deI benefieio della liberta prov- funzionari giudiziari ticinesi e specialmente alla Camera d' Ae- visoria. cusa i delitti contemplati dagli art. 103 e 127 deI Codiee pe- » 7° Per il fatto di questa illegale prigionia di dieci mesi nale di questo Cantone, e l'indennizzo ehe dimanda non po- ridondarono al Vanini rilevantissimi danni, avendo egli do- trebbe essergli aeeordato ehe ritenendo gli stessi funzionari vuto chiudere, durante la medesima, il suo negozio di macel- realmente colpevoli di siffatti delitti (attentato aHa liberta lajo e vendere tutti gli attrezzi deI me stiere per sopperire ai individuaIe, abuso di pubbliea autorita e denegata justizia) ; bisogni della famiglia, per poi trovarsi all' useire di prigione ma il Tribunale federale non puil istrurre e giudicare il pro- letteralmente rovinato ed in miserevoIe stato de salute. eesso sui fatti ai quali il ricorrente appoggia la sua azione di » 80 Questi danni vogliono essere compensati e 10 Slato, risarcimento, perche non puo sostituire il suo giudizio a come ogni privato che arrechi nocumento ad altri, ha l'ob- quello dei tribunal i cantonali in materia penale non eontem- bligo di risarcirli, perchß in lui si riassumono la risponsabi- plata ne dalla costituzione federale (art. 1'12), ne dalla Iegge lita degli atti imputabili alle magistrature ehe hanno da Iui organieo-giudiziaria federale (art. 32 e 33); Vanini deve piut- emanazione e forza. ») tosto presentare formale denuncia eontro i funzionari di eui D. Nella sua risposta deI 15 settembre 1879 oppone il go- si Iagna innanzi alle eompetenti magistrature deI Cantone, ehe verno ticinese alle eonclusioni e ragioni di cui sopra : sono il giudiee naturale ad essi garantito dalle costituzioni In fatto : che l'arresto deI Vanini ai 16 di giugno deI 1877 federale e eantonale, et eid tanto piu perche in eonereto si era di natura provvisoria soltanto e stato ordinato in previ- tratta d'un indennizzo chiesto non per un arresto ordinato in sione della domanda di estradizione dipendentemente dai fatti via amministrativa e rieonosciuto erroneo dall'autorita ehe 10 di Bergamo, domanda ehe venne infatti e provo co l' ordine deeretava, ma sibbene per una carcerazione regolarmente d'imprigionamento immediato per parte deI Consiglio fede- ordinata dai funzionari dell' ordine giudiziario eantonale ed rale; - che addi 22 dicembre detto anno la Camera d'Aeeusa anehe dall' autorita federale per fatti su eui ebbe luogo for- si limitö a mantenere in vigore un ordine d' arresto gia ema- male processo, che flni eon una eondanna anziehe eon una nato assai tempo prima dal giudice istruttore; - ehe nel assoluzione deI prevenuto. »

132 B. Civilreehtspflege.

11° La mancanza assoluta di fondamento degli argumenti r V. Clvilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 133

Ia liberia provvisol'ia, sendoehe maneassero a tale effetto i addotti deU' instante anche nel merito. A quest' effetto si requisiti dalla Iegge (art. 12 della procedura penale riveduta) espone : tassativamente preseritti; trattavasi invero di grave delitto pu- a) In quanta risguarda il primo periodo della lamentata nibile con pena oltrepassante di molto il primo grado di de- prigionia deI Vanini, eioe dal16 giugno ai 20 dieembre '1877 tenzione e di un imputato non di buona ma di pessima fama. (pei fatti di Bergamo), la domanda d'indennizzo - ove fosse c) Anehe illamento - non essersi cumulate in un solo pro- attendibile - dovrebb' essere rivolta eontro il Consiglio fede- cesso tutte le imputazioni a carico dei Vanini - non ha nes- rale 0 contro il governo italiano, perehe da queste autoritil suna ragion d'essere; i fatti di Morbio non poterono compren- venne l'arresto deI rieorrente richiesto ed ordinato e perebe dersi nel deereto d'aecusa concernente qu.::lli di Bergamo, per le autoritlt tieinesi erano in dovere di eontinuario fino a tanto hl ragione ehe per quest' ultimi si· procedeva ad istanza deI ehe il proeesso in di Iu! odio avviato avesse avuto i1 regolare governo italiano edel Consiglio federale e dovevasi quindi suo eorso e compimento : tanto piu ehe si trattava di gravis- procedere in via distinta e separata, anche per aecelerare il simo reato pel quale era gia stata dalle eompetenti autorita compimento deI processo. I crimini di Bergamo essendo deI pronuneiata grave eondanna e ehe Ia Camera cl' Accusa non era resto i piu gravi, era a prevedersi per essi una forte eondanna, guari d' avviso ehe il eondannato avesse diritto al benefieio che avrebbe fatto eadere gli altri processi, sebbene non com- della preseriz!one eonsentito da une Iegge posteriore aHa per- presi neUo stesso deereto d'aeeusa. E fu eziandio questa per- petrazione deI erimine. NuUa dunque d' illegale, nulla di arbi- suasione ehe puö aver cagionato i ritardi nella processjlra pei trario e di vessatorio nell' arresto deI 16 giugno 1877; rispon- fatti di Morbio, senza contare che il Ministero pubblieo ver- sabile non ne sarebbero in ogni easo i funzionari tieinesi. sava in quel giro in eondizioni eeeezionali d'impedimento e b) Relativamente al seconc/o periodo, ossia dal 20 dieembre che la difesa deI Vanini non ha mai chiesto si solleeitasse. '1877 al1° aprile '1878, la domanda d'indennizzo e deI pari d} La proeedura penale ticinese (art. 132) rieonosee un di· insostenibile, perehe l' eseareerazione ordinata daI Tribunale ritto a risarcimento solo nel caso di assoluzione eompleta federale era vineolata aHa eondizione ehe non si avesse a mante- den' imputato : per i fatti di Morbio il Vanini ha inveee subito, nere in arreslo il Vanini per aUra causa, e perehe quest' all ra quantunque lieve, una condanna. causa sussisteva di fatti ed era il deel'et.o d'arresto gilt emesso e) Si contesta ehe il Vanini useisse dal carcere rovinato assai prima deI 20 dicembre dall'Istruttore giudiziario pei mi- nelle finanze e nelta salute; gia prima deI suo arresto egli sfaUi eommessi dal V. ed altri suoi so ci a MOl'bio-Superiore nel viveva in misere circostanze eeonomiche, avendo gilt eonsu- 25 settembre 1876, mentre la Camera d' Accusa (22 dicembre mato quasi tutto quanta possedeva; la sua salute si e nel eor- 1877) non feee ehe ordinare fosse l' arresto medesimo mantenuto. cere piuttosto rinvigorita che affievolita. • La gravitA dell'imputazione rendeva siffatta misura non che op- f) Infine non si puo ammeUere ehe 10 Stato sia responsa- portuna, necessaria; ne mon ta che successivamente il Tribu- bile degli atti delle magistature che hanno da lui emanazione. nale di Mendrisio abbia assolto il V. dalla medesima e con- Seeondo l' art. 1095 deI Codice civile ticinese eiaseuno erespon- dannatolo soltanto ad una multa, avvegnaehe la legitimita del- sabile anche pel danno arreeato col fatto delle persone delle I' arresto debba essere giudicata aHa stregua dell' inehiesta e quali dev' essere garante; ma tale articolo, ioterpretato aHa delle relative risultanze e non possa essere scossa neppure da stregua deI Codiee napoleonico da eui e desunto, non ha per un susseguente verdetto di completa assoluzione. - Il ricor- etfetto di rendere 10 Stato in via assoluta garante pel danno rente ha pure torto di lagnarsi ehe non g'li sia stata coneessa arrecato dai funzionari pubblici. Sussistesse perö anehe una

134 B. Civilrechtspfiege.

tale garanzia, non potrebbe appliearsi in eonereto, pereM 10 r V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 135

dall'art. 59 lett. a dena legge organica giudiziaria federale e Stato non era in situazione da impedire il faUo da eui deriv6 il ricorso medesimo come tardivamente insinuato e quindi il danno. -- Molto meno pUD ammettersi la responsabilitil precluso, perocche porti Ia data deI 20 luglio 1879 mentre gli deHo Stato per fatti eommessi dai funzionari fuori dei limiti atti contro cui e rivolto sono deI 22 dicembre 1877 0 deI dei lor.o poteri e mediante abuso di quest' ultimi (art. 1079 1 0 aprile 1878 al piiI tardi. - Il Consiglio di Stato, dice piiI C~d .. ClV.); a?uso, ehe neUa fattispecie costituirebbe un vero oltre la parte convenuta, non era punto in dovere di procedere cnmme prevlsto dal Codiee penale. - Tale responsabilita non d'ufficio contro Ia camera d'Accusa in dipendenza daHa sen- potrebb' essere in ogni modo che suecessiva ad un giudizio di tenza 20 dicembre 1877 deI Tribunale federate, avvegnache la ?onda?na de~ funzio~ario prevaricante e sussidiaria pel caso medesima non sia mai stata comunicata ~ Iui come parte in 1~ eu~ quesb fosse fIconosciuto insolvibile, ineapaee eioe al causa e non siagli nepp ur venuta prima d'ora a cognizione. rISarCImento dei danni. - Nei rimanente, ii governo si limita a ripetere, rivestendoli E. Replieando, l'attore ribatte suecintamente i vari argo- d'altra forma, gli argomenti gift prima addotti, ribattendo ad menti di fatto e di diritto dal governo aecampati e osserva fra un tempo gli avversari. altro : per eiö che coneerne il processo JJlontini, non essere il G. Chiuso il contradditorio scritto dalle Parti, il giudice medesimo ehe un' arma vuota colla quale si minaeeia eonti- istruttore dichiarava, con suo decreto deI 12 novembre 1880, nuament~ il Vanini, - esserne prova il fatto ehe, riaperta il chiusa Ia procedura preparatoria e rassegnava gli atti per i 18 gennalO 1877 Ia relativa inchiesta, il proeesso medesimo dibattimenti aHa presidenza deI Tribunale federale. non e ancora ultimato (aUa fine deI 1879) ; - riguardo ai fatti H. Chiamate, eon regolari citazioni, le Parti a comparire di Morbio, ehe se l'arresto deI V. fosse veramente stata una neUa udienza d' oggi davanti l' intera Corte onde procedere ~i~ura ~osi neeessaria, non si avrebbe soprasseduto per un- agl' incombenti deHa proeedura principale, l' attore Vanini, dlel meSI aHa sua eseeuzione; - eirca la eceezione di compe- appoggiandosi ad analogo certificato 7 febbraio 1881 deI Mu- tenza : essere Ia medesima g'ia stata implicitamente respinta nicipio di Mendrisio, col quale si dichiara essere egli « nulla daHa sentenza 28 giugno 1878 deI Tribunale federale tro- tenente e povero, » notifica - con atto 25 gennajo 8 febbrajo J varsi il Vanini di fronte ad un intero sistema di oppre~sione anno corrente - trovarsi egli nella impossibilita di farsi rap- tollerato e consentito dalle superiori autorita amministrative presentare ai dibattimenti odierni, rimettersene quindi sem- che rappresentano 10 Stato, aver egli quindi il diritto di ehia- plicemente agli allegati di causa gia introdotti nel corso della mare. quest' ultimo a rispondere dei danni che gli derivano procedura e confidare neHa sapienza, rettitudine ed equitä. dalla msuffieenza di garanzie ond' es so 10 cireonda contro i so- deI Tribunale federale, ecc. - Anehe il governo ticinese non p.r?si d~i funzionari da lui nomina ti ; essere poi una vera de- ha creduto opportuno di farsi rappresentare. rJSIOne Jl pretendere che nelle attuali condizioni il Vanini si Premessi in fatto ed in diritto in segttenti ragionamenti : diriga alle autorita giudiziarie ticinesi, a quelle medesime 1° L'eecezione di preclusione che Ia parte convenuta ac- autorita che 10 hanno arbitrariamente perseguitato e contro <:ampa soltanto in duplica e desume dell' art. 59 lett. adelta cui invoea appunto giustizia. legge organico-giudiziaria federale, quando sia a c?nside~arsi F. L'allegato di duplica chiama l'attenzione della Corte su come seriamente proposta, non regge per Ia semphce ragIOne ci6, che, lagnandosi it Vanini d'una pretesa violazione di legge ehe il petitorio Vanini non e punto rivolto contro determinate e di ~ostitttzione, illitigio promosso dal suo ricorso deve rig;;r- decisioni di autorita cantonali neUo intendimento di provo- darsl quale una controversia di diritto pttbblic() contempiata earne l'annullazione, ma riveste la forma ed i caratteri di una

136 B. Civilrechtspfiege.

vera azione civile, introdotta in virtu delI' art. 27 N° 4 di r V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 16. 137

ha parimenti gilt diehiarato (vedansi le sue sentenze dei 10 feb- quella medesima legge e avente per oggetti di eonseguire un brajo, 16 giugno e 24 novembre 1877 a pag. 147, 417 e 819 indennizzo per asserti pregiudizi da quelle stesse deeisioni, deI vol. IIIo della Raccolta officiale, eon le quali armonizzano ehe formano il fondamento .deH'azione, eausati. Il termine dei altreslle disposizioni eonsegnate negli art. 71 e 123 deI pro- sessanta giorni fissato per l' inoitro dei rieorsi di diritto pub- getto di legge federale sulle obbligazioni e sul diritto eom- blico non trova quindi applieazione al easo di eui si tratta. mereiale) spettare ai Cantoni la faeolta di statuire per legge (Vedi Ia sentenza deI 16 giugno 1877 nella eausa Sitnmen eon- se intendano 0 meno di assumere un obbligo di siffatta na- tro Berna a pag. 417 deI IIIo vol. della Raccolta officiale.) tura , torna manifesto, segnatamente in eonfronto deI ehiaro.. 2° DeI pari inattendibile e Ia sollevata declinatoria di foro, disposto aU' art. 3 della Iegge federale di proeedura elVlle, in quanto eHa si fondi sulla pretesa inapplieabilita in eonereto ehe sarebbe stato preeiso ineombente delI' aUore quello di dell' invoeato art. 27 Na 4 di eui sopra. Trattasi in fatto di provare ehe il diritto ossia Ia legis!azione e la pra~iea ~iei­ una eontestazione ehe verte fra un cantone ed un privato, nese ehe deve dunque fare stato m eonereta matena, neo- presenta un aflermato valore eapitale di diecimila franehi ed nose~ - eom' egli pretende - la responsabilita primaria ha per base, eome si egiä visto, una domanda civile di risarei- dello Stato per i danni cagionali a terzi dai pu~bli.ei ,runz~o­ mento per trattamenti illegali ed arbitrari, ne la Iegge riehiede nari mediante abuso e violazione delle loro manSlOm d offielO. - da questi in fuori - altri estremi ad assodare Ia eompe- Ma questo non feee l'istante e non ba neppur ten~ato .di fare; tenza deI Tribunale federale. d' altra parte poi eonsta: a) ebe mentre la .eOSfJ..tuzIO~e deI 3° Fondata e inveee, nel merito, l'argomentazione deI eon- eantone Tieino non raeebiude, come quella dl van aHn ean- venuto governo ehe eonsiste a dire - non essere, in eonfronto· toni, una disposizione ehe guarentisea (i~ aggiunt~ aHa gene- , della dottrina edella vigente legislazione ]0 Slato deI eantone riea deU' art. 10 ibidem) a cbiunque SIR stato Illegalmente Tieino tenuto a rispondere dei danni derivanti dagli atti impu- arrestato 0 trattenuto in arresto un diritto di risareimento; tabili aUe magistrature ebe hanno da Iui emanazione, b) il Codiee tieinese di proeedura penal.e ~ontiene bensi ~n Si eonsideri Ia quistione dal punto di vista deI diritto rede- artieolo (132) autorizzante Ia Camera enmmale a eonsentIre rale e la pratiea eostante sia dei Consiglio edelI'Assemblea un indennizzo al prevenuto ebe. sia stato assolto dall~ aecusa, federale (leggansi : Ulimer Diritto [Yubblico svizzero, vol. II<> ma redatto in forma tanto vaga e meramente faeoltatIva, an- N° 1298; Foglio (ederale deI 1873, vol. lIla pag. 369 dell' e- ziehe imperativa, da non potersene indurre, a ?arieo de!l~ dizione tedesea; gli art. 2 e 3 della legge federale sulla re- Stato, un obbligo diretto, eategorieo e applica~Ile a tuttI I sponsabilita dei funzionari), sia deI Tribunale federale [(sen- easi. Stanno quindi a pieno gli argomenti addottl da~l~ eor:- tenze dell' 8 gennajo 1861 (Ullmer, vol. Ho N° 955) edel troparte aU' uopo di dimostrare - non esistere nel ~1?mO dl- 10 febbrajo 1877 (Raccolta officiale, vol. IIIo pag. 147)1, in- sposizione veruna ehe sanzioni l'anzidetta responsablht~ - e segna ehe nella Confederazione 10 Stato non ha punto l'obbligo se ne deve necessariamente inferire per natural corollarlO ehe di rifare, almenD in via principale, i danni eausati dagli ani il diritto ticinese conforme in questo al federale, a quello deI iIIeeiti di eui si rendono eolpevoli i suoi funzionari e ehe un maggior numero' degli altri eantoni ed al!a pr~dominant~ dot- tale obbligo non gIi potrebbe venire imposto se non da una trina non ammette ehe 10 Stato possa vemr chIRmato a flspon- esplieita preserizione deI Iegislatore, della quale non esiste dere 'dei danni deI genere di quelli onde l'attore si la?na. peraneo traeeia veruna. L'avanzata istanza di risareimento dev' essere dl eonse- Che se dal federale si seende al cantonale, e questa Corte guenza respinta, senza ehe oecorra indagare deI resto se ella

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sia in se medesima fondata, se cioe sussistano realmente ~li r V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen tl. Privaten etc. N° 17. 139

4. ID1ai 1879, am 10. ~e%'tembet 1879 ~daffenen merorbuung asserti danni ed i soprusi che le servono di base. v betreffenb 'oie Unterfu~ung getfttger @etränfe, mona~ 'eie ~i·

4. L' attore ha bensi cercato di motivare, per via d'analo- xenion be~ 3nnern befugt ift, \)on geiftigen GJetränfen, hlelcl)e gia, la responsabilitä. della convenuta nel ca~o particolare col an .\illirt~e un'o anbere im Stanton wo~nen'oe medäufer a'orei< dire, che· a sensi deli' art. 1095 di quel Codice civiIe il prin- fitt finD, an 'oer Stanton!3gren~e tel%'. bei ben D~mgelbbureau~ cipale 0 committente dev' essere garante de' suoi commessi 0 ID1ufter et~e6en unb biefelben unterfu~en ~u laffen, ~atte nun dipendenti per gli aui ehe questi commettono in tale qualita; bie ::;Direfthm beg 3nnem be~ Stanton~ ~ern, mit stüdft~t auf ~a o1tre~he neHa sua generica enunziar.ione simile principio e ben maffen1)aften 3m%,ort llon mit ~uel)fin gefälfel)ten Ungar,,: In parte mesatto, esso non fa d'altro canto pel ca so concreto, weinen, bie m:nor'onung getroffen, bau bie (1)mgeIbeinne~mer, avvegnache il rapporto in discorso fra iI funzionario e 10 Stato ~unä~ft biejenigen ber ~au~titationen, in einem llon ::;Dr. ~~r. n?n sia: ~ome quello deI commesso verso iJ principale di mero ID1üller, m:%,otQefer in mern, geleiteten eintägigen 3nftruftionl5: gm re clVlIe, ma appartenga invece essenzialmente al diritto furie m:nleitung 'oaöu erQieHen, bte einlangenDen .\illeine einer pubblico e non si possano quindi applicare gli stessi principi ~orfäufigen el)emiiel)en Unterfuel)ung bU untermerfen unb i1)nen ehe reggono la responsabilita deI committente pei crimini 0 'oer ~uftrag ert~eiIt wur'oe, biefe Unterfucl)ung jeinenen llor" delitti de' suoi dipendenti anche quando si tratti della respon- buneQmen unb ~erna~ gegebenen ~allg bag in 'oer genann= s~bilita deHo Stato per i pubblici funzionari. (Sentenza gi:i ten merorbnung llom 10. ~e%'tember 1879 in me~ug auf ge: cltata deI 10 febbralO 1877 nella causa Kestenholz contro Ba- fälf~te beAm. llerbä~tige .\illeine llorgef~riebene merf(1)ren ein~u: silea Citta). leiten. ::;Da in fllnmen'oung bieret morf~tiften bet ::;Direftion beg Conseguentemente, -S'nnern bie an ben StUiger abreffirten, im ::;DeAember 1879 im n Tribunale federale maQn~ofe ~1;lUn angelangten Ungarmeine al~ ber ~älfel)ung mit pronuncia: ~u~fin lInb mit einem an'oermeiten blauen ~arbfloff llerbä~tig Il petitorio 20 Iuglio 1879 deI signor Giuseppe Vanini con- feiten~ ber DQmgelDllermaltung beAei~net morben maren, 10 tro 10 Stato e governo deI Cantone Ticino e respinto in con- ert~eHte bie genannte ::;Direftion burel) ~cl)reiben an 'oa~ stegie" formit:i dei suesposti considerandi. xung~ftattQalteramt in ~Qun \)om 23. ::;DeAember 1879 letterem ben m:uftrag: "affe an ~errn G>erber abreffitten ungarif~en 11 stot1)meine, fomo~{ 'oiejenigen, hlel~e bereitg lll>m ma~n~ofe

"weg auf Eager gebra~t wurben, al!3 auel) fol~e, wel~e noel)

17. Utt~eH lll>m 12. ~ebruar 1881 in ~a~en "auf 'oem G>üter:6aQn~ofe fi~ befinben, \>otläufig mit mef~lag G>er6er gegen memo "aU belegen unb \>erfiegeln AU laffen, nacl)'oem llorerft llon jebem "eiuöelnen ~afi biefet stotQweine je ein genau numtnetideg un\) A .. ~~riftian G>er6e~, ~anbeHlmann in ~teffH~6urg' 6ei ~~un, "etiquettitteg ID1ufler llon 1/2 ~itet entnommen murbe. ::;Diefe ~ntte tm ~er6ft 1879 tn Ungarn gröuere ~uantitäten lIngarifel)et ID1ufter finb fo'oann bem SJerrn m:vot~efer ~rog in ~f>un aur stot~meine angefauft,. tl)el~e in me~rmn ~enbungen im ~aufe ::~emifcf)en Unterfu~uug AU übergeben, wel~em wir ~ieAu f.\)e~ 'oe!3 ID1onate13 ::;Deöember 1879 auf bem ma~n~ofe in ~~un an. lI~ieffe -S'nftruttion ertf>etren merben. 11 ::;Dabei mir'o beigefügt, bau langten. G>eflü§t auf § 10 Iier llom stegierunggtat~e be!3 Stan. baß nämli~e merfa~ren au~ für 'oie bemnä~ft ermarteten ~en= to~g ~etn, in m:u~fü~rllng beg § 41 lie!3 G>efe§e!3 über 'oa13 bungen \)on nngarifel)en stot1)meinen in m:nmenbung ~u bringen .\illtd1)f~aftgmefen linD ben ~anbel mit geiftigen @etränfen llom lei. ::;Diefe ~eifung Wur'oe \)om megierunggftatt~alteramte ~~un