Beatrice Carletti v. NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping)
TAS 2023/A/9845 Beatrice Carletti v. NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping)
LODO ARBITRALE emanato dal
TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT riunito nella seguente composizione:
Arbitro Unico: Jacopo Tognon, Avvocato a Padova, Italia
tra
Beatrice Carletti, Monte Terlago (Trento), Italia Rappresentata legalmente dall’Avv. Guido Gallovich, Milano, Italia - Appellante -
e
NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping), Roma, Italia
Rappresentata legalmente dal Procuratore Capo Pierfilippo Laviani, PNA, Roma, Italia - Appellata -
v. NADO Italia – pag. 2
I. PARTI
1. L’Appellante Beatrice Carletti, nata a Trento (Italia) il 25 novembre 2000, è un’atleta praticante la disciplina del pattinaggio artistico sincronizzato attualmente tesserata con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Pattinatori Artistici Trento affiliata alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) a sua volta affiliata alla International Skating Union (ISU).
2. La Procura Nazionale Antidoping (“PNA”), stabilita presso NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping), è l’organismo che si occupa di condurre le attività di indagine necessarie a verificare che i membri registrati o affiliati a federazioni sportive, discipline sportive ed organizzazioni di promozione di attività sportive non abbiano violato alcuna previsione inclusa nelle Norme Sportive Antidoping, adottate da NADO Italia conformemente al World Anti-Doping Code (il “Codice”).
3. L’Appellante e la PNA sono di seguito indicati come le “Parti”.
II. INQUADRAMENTO IN FATTO E IN DIRITTO
A. Inquadramento fattuale
4. Si procede di seguito a riassumere i fatti principali e le argomentazioni sulla base delle dichiarazioni scritte delle Parti, delle loro richieste e del materiale probatorio prodotto nonché delle dichiarazioni effettuate nel corso dell’udienza del 25 ottobre 2023. Fatti e dichiarazioni aggiuntive identificati nelle dichiarazioni scritte delle Parti, nelle loro richieste e nel materiale probatorio prodotto potrebbero essere indicati, laddove rilevanti, con riferimento alla discussione che segue. L’Arbitro Unico ha valutato attentamente tutti i fatti, le richieste, le argomentazioni legali e il materiale probatorio prodotto dalle Parti nel presente caso, tuttavia, nel presente Lodo Arbitrale, i riferimenti saranno circoscritti alle dichiarazioni e al materiale probatorio che l’Arbitro Unico considera necessari al fine di motivare la propria decisione.
5. Il 4 febbraio 2023, al termine della competizione “Campionati Italiani Sincronizzati Senior” (“Competizione”) svoltasi il medesimo giorno in Italia, a Trento, l’Atleta veniva sottoposta ad analisi tramite campione urinario.
6. In data 17 febbraio 2023, la PNA notificava all’Atleta l’esito avverso delle analisi per presenza del Clostebol metabolita, sostanza non specificata vietata inserita nella Lista WADA 2023 nella categoria S1 Agenti anabolizzanti, nella categoria S1.1 Anabolic Androgenic Steroids (AAS), imputando alla stessa la violazione degli Articoli 2.1 e 2.2 del Codice.
7. In pari data, la Procura Nazionale Anti-Doping (“PNA”) ne richiedeva l’immediata sospensione cautelare, che veniva contestualmente disposta dal Tribunale Nazionale Anti-Doping (“TNA”).
8. Il 24 febbraio 2023 l’Atleta faceva pervenire alla PNA delle Osservazioni scritte, ai sensi dell’art. 2.1.5, lett. f) Procedura Gestione Risultati (PGR NADO), mediante cui
v. NADO Italia – pag. 3
veniva descritta la dinamica e la natura del contatto con la sostanza riscontrata nel proprio campione biologico (ossia per comprovare la c.d. route of ingestion), evidenziando conseguentemente l’assenza di qualsivoglia responsabilità, anche solo di natura colposa, per la positività accertata. Nello specifico, l’Atleta rappresentava:
• “[…] Posto che l’odierna incolpata è sempre stata certa di non aver mai assunto alcuna sostanza di natura vietata, al ricevimento dell’esito avverso, la stessa si è immediatamente premurata di indagare se, tra i propri congiunti, vi fosse qualcuno che - nel periodo temporale di riferimento avesse utilizzato farmaci o preparazioni contenenti Clostebol.
• A fronte di ciò, è venuta a conoscenza che – a seguito di un intervento di asportazione di condilomi vulvari e perianali – alla propria sorella maggiore con essa convivente, signora Giulia Carletti, è stato prescritto, con referto del 13 gennaio 2023 sottoscritto dalla dott.ssa Giulia Azzalini. un trattamento terapeutico a base di Trofodermin Spray (farmaco a base di Clostebol) consistente in 2 applicazioni giornaliere per 10 giorni consecutivi.
• [l]a signora Giulia Carletti ha iniziato la terapia qualche giorno dopo aver ritirato la prescrizione medica, la quale è consistita nella vaporizzazione del farmaco sulla parte esterna della vagina, del perineo e dell’ano;
• [n]on avendo alcuna contezza della normativa antidoping, né dei connessi oneri gravanti sulla sorella Beatrice, la stessa non si è minimamente preoccupata di informare quest'ultima della propria terapia, né del farmaco a tal fine prescrittole;
• il trattamento terapeutico è proseguito fino ad una data immediatamente anteriore a quella in cui l'odierna incolpata è stata sottoposta al controllo antidoping oggetto di contestazione;
• dovendo trattare con il Trofodermin le proprie parti intime, la signora Giulia Carletti ha sempre proceduto alla relativa applicazione in corrispondenza dei sanitari (bidet e wc) dell’unico bagno a disposizione delle sorelle conviventi;
• le due applicazioni giornaliere sono sempre avvenute una al mattino (appena svegliata) ed una alla sera (prima di coricarsi), ossia in momenti temporali in cui l’unico bagno dell’abitazione veniva pressoché contestualmente utilizzato anche dalla sorella Beatrice;
• per le medesime ragioni sopra esposte, la signora Giulia Carletti non si è nemmeno mai posta il problema di sanificare le superfici esterne dei sanitari dopo l’utilizzo del farmaco, né di differenziare l'uso degli asciugamani rispetto a quelli utilizzati anche dalla sorella Beatrice.
• È quindi ragionevole concludere che l’incolpata – usufruendo dei medesimi sanitari (e degli stessi asciugamani) utilizzati dalla sorella in occasione dell’applicazione del Trofodermin – sia venuta, in modo del tutto inconsapevole,
v. NADO Italia – pag. 4
ripetutamente a contatto con la sostanza vaporizzata dalla sorella Giulia per un prolungato periodo di tempo immediatamente ravvicinato a quello in cui si è svolto il controllo antidoping qui considerato.
• Su tali presupposti, non avendo mai avuto alcun consapevole contatto “diretto” con il farmaco contenente Clostebol – il cui flacone, a differenza della scatola esterna (immediatamente gettata dalla sorella), non reca peraltro alcuna “avvertenza antidoping”) – né essendo mai stata a conoscenza del suo utilizzo da parte della sorella (se non dopo la notifica dell’esito avverso), si ritiene che nessuna responsabilità, nemmeno di natura meramente colposa, possa essere addebitabile all’atleta Beatrice Carletti, non ravvisandosi alcuna condotta della medesima contraria a qualsivoglia norma cautelare”.
9. In data 6 marzo 2023 veniva trasmessa all’Atleta copia della documentazione analitica riferita al campione A, come da espressa richiesta della stessa.
10. In data 14 marzo 2023 la PNA deferiva l’Atleta al TNA, confermando la violazione degli Articoli 2.1 e 2.2 del Codice e chiedendo al TNA di irrogare la sanzione della squalifica per un periodo di 2 anni, ai sensi dell’Articolo 11.2.2 del Codice, nonché di adottare le dovute sanzioni economiche accessorie e, ai sensi dell’art. 11.2 delle ISU Anti-Doping Rules, annullare i risultati sportivi ed eventuali punteggi e premi riconosciuti all’esito della Competizione.
11. In data 21 aprile 2023, aveva luogo l’udienza dinanzi al TNA.
12. Il 1° giugno 2023, il TNA depositava la decisione n. 23/2023 (“Decisione Appellata”) affermando quanto segue:
“Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico della Sig.ra Beatrice Carletti, tesserata FISG, visti gli artt. 2.2, 2.2, 11.2.1, 11.2.2 e 11.6.2 del CSA 2023, afferma la responsabilità della stessa in ordine agli addebiti ascritti e le infligge la sanzione della squalifica per anni 1 (uno), a decorrere dal 17 febbraio 2023 e con scadenza al 16 febbraio 2024.”
13. Nella sua decisione, il TNA specificava quanto segue.
- Ai sensi dell’art. 2.1 del Codice, la mera presenza di una sostanza vietata quale il Clostebol metabolita nel campione biologico prelevato a un atleta costituisce violazione della normativa antidoping.
- Ai fini dell’accertamento della violazione della normativa antidoping, non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’atleta poiché l’elemento di rimproverabilità della condotta non attiene alla fattispecie oggettiva della violazione ma solo al trattamento delle conseguenze sul piano sanzionatorio.
- In base alle dichiarazioni dell’allenatrice-capo e della team manager della squadra di pattinaggio sincronizzato risultava che l’Atleta non avesse “subito infortuni,
v. NADO Italia – pag. 5
lesioni o escoriazioni cutanee di alcun genere”, anche in considerazione del fatto che tale circostanza viene monitorata “con estrema attenzione, perché un eventuale aggravamento potrebbe comportare l’indisponibilità dell’Atleta per una gara con grave pregiudizio per la performance della squadra”.
- Riteneva invece verosimile l’ipotesi del contatto con oggetti contaminati con Clostebol metabolita ed altamente probabile che il termine ultimo per la contaminazione fosse intervenuto “in una data che risulta compatibile con la permanenza del metabolita nelle urine dell’Atleta nel giorno del prelievo”.
- Se dunque ciò che rileva ai fini di una violazione della normativa antidoping non è l’esito della condotta, bensì la condotta stessa dell’Atleta e le sue intenzioni, risulta irrilevante che la condotta abbia effettivamente danneggiato un bene giuridico protetto dall’ordinamento (nel caso di specie, concorrenza leale e tutela della salute degli atleti). È invero sufficiente che si sia verificato un tentato utilizzo di sostanze o di metodi vietati affinché venga integrata la violazione degli Articoli 2.1 e 2.2 del Codice.
In parziale accoglimento del deferimento, il TNA irrogava all’Atleta la sanzione della squalifica per 1 anno a decorrere dalla sospensione cautelare del 17 febbraio 2023.
III. PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT (“TAS”)
14. Il 21 giugno 2023, l’Atleta ha depositato la sua Dichiarazione di Appello conformemente agli Articoli R47 e R48 del Codice d’Arbitrato in Materia di Sport (“Codice TAS”).
15. Il 22 giugno 2023, il TAS ha confermato la ricezione della Dichiarazione di Appello dell’Atleta, informando che quest’ultima ha presentato anche una richiesta di gratuito patrocinio, nonché la richiesta di esenzione dal pagamento della tassa di deposito del TAS.
16. Di conseguenza, il TAS ha informato le Parti che per tale motivo la procedura arbitrale non sarebbe stata avviata fino a quando l’“Athletes’ Commission of the International Council of Arbitration for Sport” non avesse deciso in merito alla richiesta di gratuito patrocinio presentata dall’Atleta, informando l’Appellata che non avrebbe avuto il diritto di ricevere una copia della memoria prima dell’avvio ufficiale della procedura arbitrale.
17. Il TAS ha inoltre osservato che l’Atleta aveva richiesto la sospensione del termine per depositare l’Atto di Appello fino alla pronuncia della decisione sul gratuito patrocinio. Tuttavia, il TAS ha informato l’Appellante che non esiste alcuna base giuridica, né nel Codice TAS né nelle Linee guida sul gratuito patrocinio davanti al TAS (le “Linee guida”), per accogliere tale richiesta. Ciò premesso, il TAS ha informato che questa sarebbe stata comunque trattata ai sensi dell’Articolo R31 del Codice.
v. NADO Italia – pag. 6
Infine, il TAS ha invitato l’Appellata a dichiarare entro il 23 giugno 2023 se intendesse accogliere la richiesta dell’Appellante in merito alla sospensione del termine per il deposito dell’Atto di Appello.
18. Il 23 giugno 2023, NADO Italia ha riscontrato la richiesta dell’Atleta accettando che il termine per il deposito dell’Atto di Appello rimanesse sospeso fino alla decisione relativa alla richiesta di gratuito patrocinio presentata dall’Appellante, a condizione che analoga proroga venisse concessa anche per il deposito della Memoria di costituzione e di replica.
19. In pari data, il TAS ha informato le Parti che il termine per il deposito dell’Atto di Appello rimaneva sospeso fino a nuovo avviso.
20. Il 24 agosto 2023, il TAS ha informato le Parti che la Dichiarazione di Appello dell’Atleta veniva allegata per conoscenza dell’Appellata.
21. Il TAS ha rilevato inoltre che l’Appellante aveva presentato richiesta per la procedura accelerata, invitando l’Appellata a informare, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione, se fosse d’accordo con tale richiesta. Il TAS ha inoltre comunicato alle Parti che la sospensione del termine spettante all’Appellante per depositare il proprio Atto di Appello veniva revocata a partire dalla data della presente lettera.
22. Infine, il TAS ha informato che all’Atleta era stato concesso il gratuito patrocinio e l’Appellata è stata invitata a comunicare, entro cinque giorni, se intendesse versare la propria quota di anticipo sulle spese.
23. Allo stesso modo, l’Appellante ha chiesto che il presente ricorso venisse sottoposto ad un Arbitro Unico, avvisando l’Appellata di essere tenuta a comunicare, entro cinque giorni, se fosse d’accordo con tale richiesta. L’Appellante proponeva inoltre che la procedura venisse trattata in lingua italiana e l’Appellata veniva pertanto invitata ad accettare espressamente tale richiesta entro tre giorni. Infine, l’Appellante ha chiesto provvedimenti cautelari, concedendo all’Appellato un termine di dieci giorni per esprimere la propria posizione in merito a detta istanza.
24. Il 25 agosto 2023, l’Appellata ha risposto alla comunicazione di cui sopra consentendo alla sospensione del termine a favore dell’Appellante per il deposito dell’Atto di Appello a condizione che analoga proroga venisse concessa alla medesima per il deposito della Memoria di replica. Quest’ultima ha pertanto confermato di non condividere la richiesta di procedura accelerata presentata dall’Appellante e ha dichiarato che non avrebbe pagato la propria quota di spese. NADO Italia ha infine acconsentito alla nomina dell’Arbitro Unico e alla trattazione della procedura in lingua italiana.
25. Il 31 agosto 2023, l’Atleta ha depositato il suo Atto di Appello conformemente all’articolo R51 del Codice TAS.
v. NADO Italia – pag. 7
26. In data 1 settembre 2023, NADO Italia ha espresso il suo dissenso alla concessione della misura provvisoria richiesta dall’Atleta, nello specifico la sospensione della Decisione Appellata e della relativa sanzione.
27. In particolare, secondo NADO Italia l’Atleta non ha fornito elementi idonei per soddisfare tale richiesta, tra cui in sintesi:
− quanto al fumus boni iuris, la Decisione Appellata non risulta censurabile e, anzi, deve considerarsi oltremodo benevola nel ritenere provata la tesi dell’assunzione “da contatto” tramite materiali e superfici con le quali era venuta a contatto la sorella dell’Atleta;
− in relazione al periculum in mora, invece, l’Appellata ha rilevato che l’esigenza segnalata dall’Atleta – ossia allenarsi con le compagne di squadra dall’inizio di agosto 2023 – non può costituire un elemento idoneo a determinare un pericolo irreparabile in quanto lo scopo di una squalifica è proprio quello di non consentire all’atleta sanzionato di svolgere attività sportiva per il relativo periodo;
− quanto infine al bilanciamento di interessi, secondo NADO Italia l’Appellante non ha motivato alcunché e pertanto non si è ritenuto necessario argomentare in merito a tale punto.
28. In pari data, il TAS ha confermato la ricezione dell’Atto di Appello e ha invitato l’Appellata a depositare la propria Memoria di Replica entro venti giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
29. Il TAS ha confermato la ricezione dei commenti di NADO Italia in merito alla richiesta di sospensione cautelare della Decisione Appellata presentata dall’Appellante, attribuendo all’Appellata la facoltà di depositare entro il 4 settembre 2023 eventuali commenti aggiuntivi.
30. Il 15 settembre 2023, il TAS ha informato le Parti che il Collegio Arbitrale sarebbe stato composto come segue:
Arbitro Unico: Jacopo Tognon, Avvocato presso l’Ordine degli Avvocati di Padova, Italia.
31. Il 21 settembre 2023, la PNA ha depositato la propria Comparsa di Risposta conformemente all’Articolo R55 del Codice TAS.
32. Tramite lettera del 22 settembre 2023, il TAS ha richiesto alle Parti di esprimere una preferenza in merito alla possibilità di fissare un’udienza. Tramite e-mail del 25 settembre 2023, la PNA ha manifestato la propria preferenza affinché il Collegio Arbitrale adottasse il lodo arbitrale alla luce del materiale istruttorio. Tramite e-mail del 29 settembre 2023, l’Atleta si rimetteva alla decisione dell’Arbitro Unico chiedendo, nel caso in cui un’udienza fosse fissata, che si celebrasse nel più breve tempo possibile.
v. NADO Italia – pag. 8
33. Tramite lettera del 2 ottobre 2023, il TAS ha informato le Parti della decisione dell’Arbitro Unico di fissare un’udienza per discutere il procedimento, invitando le parti a comunicare le proprie disponibilità.
34. Tramite e-mail del 3 ottobre 2023, le Parti hanno riferito le rispettive disponibilità.
35. Il 10 ottobre 2023, previa disponibilità della Parti, il TAS ha confermato che l’udienza si sarebbe tenuta in data 25 ottobre 2023 in modalità videoconferenza. Le Parti sono state invitate pertanto a comunicare, entro il 16 ottobre 2023, i nominativi di tutte le persone che intendessero partecipare a detta udienza.
36. Il 16 ottobre 2023, le Parti hanno comunicato al TAS i nominativi dei partecipanti all’udienza.
37. Il 24 ottobre 2023, il TAS ha confermato la ricezione degli Ordini di Procedura sottoscritti dalle Parti.
38. L’udienza ha avuto luogo il 25 ottobre 2023, tramite collegamento in videoconferenza. L’Appellante ha partecipato personalmente all’udienza, assistita dall’avvocato Guido Gallovich. La PNA era rappresenta dal Procuratore Pierfilippo Laviani, Procuratore Generale presso NADO Italia.
39. Sentita l’Appellante liberamente, a domande specifiche dell’Arbitro Unico, l’Atleta forniva i seguenti chiarimenti.
40. L’Appellante ha praticato questa disciplina sportiva dall’età di 14 anni. Dopo la pandemia da Covid-19 ha partecipato ai mondiali di Hamilton (Canada) nel 2022, unica manifestazione all’estero dove la stessa ha gareggiato. Tuttavia, la sua è una attività meramente dilettantistica, poiché Beatrice Carletti gareggia solo per la ASD presso cui è tesserata, pagandosi ogni attrezzatura e la logistica per le trasferte. La qualificazione al mondiale è avvenuta a titolo personale perché non esiste un team nazionale né tantomeno tecnici federali che coordinano la selezione.
41. L’Atleta ha altresì specificato di non essere minimamente a conoscenza della patologia sofferta dalla sorella e durante l’intervento non era a casa. È venuta a conoscenza della patologia solo il 17 febbraio del 2023 data in cui ha avuto conoscenza della positività e si è quindi premurata di capire cosa in concreto fosse accaduto.
42. L’Atleta ha ribadito che tra le due sorelle non vi è particolare intimità, poiché frequentano amicizie e ambienti diversi, pur abitando nella stessa casa. Per quanto riguarda la contaminazione indiretta, conferma la possibilità che sia avvenuta per utilizzo erroneo dell’asciugamano della sorella ma specifica altresì che in realtà le due sorelle non utilizzano un unico asciugamano comune.
43. Prima della conclusione dell’udienza, entrambe le Parti hanno dichiarato espressamente di non avere obiezioni riguardo alla procedura adottata dall’Arbitro Unico. Le Parti hanno inoltre confermato che il loro diritto ad una difesa adeguata fosse stato osservato.
v. NADO Italia – pag. 9
44. L’Arbitro Unico conferma di aver attentamente preso in considerazione nel suo lodo arbitrale tutte le dichiarazioni, prove e argomentazioni presentate dalle Parti, anche se non tutte sono state specificamente riassunte o menzionate nel presente lodo arbitrale.
IV. OSSERVAZIONI DELLE PARTI
A. Osservazioni dell’Atleta
45. Nel suo ricorso in appello, l’Atleta chiede l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
• In ragione di tutto quanto sopra argomentato e dedotto, l’atleta Beatrice Carletti, ut supra rappresentata e difesa, chiede all’intestato TAS, contrariis reiectis,
- IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE
- di sospendere l’efficacia della Decisione impugnata;
- NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
• di dichiarare la nullità della Decisione impugnata per la violazione dei diritti di difesa dell’atleta nel procedimento di prima istanza con conseguente proscioglimento dell’Appellante;
• NEL MERITO, IN SUBORDINE
• di annullare la Decisione impugnata e, conseguentemente, di prosciogliere l’Appellante da ogni addebito in quanto nessuna colpa o negligenza può essere imputata all’atleta per essere risultata positiva al Clostebol al termine della gara svoltasi a Trento il 4 febbraio 2023;
• NEL MERITO, IN ULTERIORE SUBORDINE
• di annullare la Decisione impugnata e, conseguentemente, tenuto altresì conto di tutte le circostanze attenuanti, di ridurre la squalifica dell’Appellante nella minor misura ritenuta di giustizia;
[…].
46. Le argomentazioni dell’Atleta possono essere riassunte come segue.
- L’Atleta è sempre stata certa di non aver mai assunto direttamente alcuna sostanza vietata, né è mai risultata positiva ad un test antidoping, rappresentando di essere ripetutamente entrata in contatto con Clostebol metabolita nel periodo di durata della cura farmacologica alla quale si era sottoposta la sorella Giulia Carletti, in modo del tutto accidentale e inconsapevole.
v. NADO Italia – pag. 10
- La capacità decisionale del TNA è stata viziata dal presupposto che l’Atleta fosse colpevole, ribaltando uno dei principi fondamentali di ciascun ordinamento giuridico, i.e., in dubio pro reo. L’applicazione del principio per cui nei casi di diritto sportivo la soglia probatoria debba essere quella del confortevole convincimento (“comfortable satisfaction”), in base alla quale non è necessario dimostrare la colpa al di là di ogni ragionevole dubbio, non implica che la asserita colpevolezza dell’Atleta possa basarsi su fatti dubbi ma prevede in ogni caso l’applicazione di un rigoroso standard probatorio.
- Il TNA ha ricostruito in maniera errata i fatti avvenuti ed erroneamente condannato l’Atleta per utilizzo di sostanze vietate.
o Non sussiste alcuna evidenza in merito alla circostanza che la sostanza vietata fosse destinata all’Atleta, dal momento che la ricostruzione della c.d. route of ingestion della sostanza oggetto di positività si giustificasse in ragione di un mero contatto accidentale, inconsapevole e imprevedibile; inoltre, il farmaco che conteneva la sostanza vietata è stato assunto dalla sorella dell’Atleta dietro prescrizione medica, in un periodo temporale compatibile con il test antidoping eseguito il 4 febbraio 2023.
o L’Atleta ha anche prodotto una consulenza tecnica a firma del Dott. Pieraccini per provare come la concentrazione di Clostebol metabolita rilevata nel campione fosse compatibile con una assunzione accidentale, senza fini dopanti.
o Quanto poi allo status internazionale, l’Atleta ha chiarito che la circostanza di aver partecipato con la propria società sportiva dilettantistica ad un evento internazionale non ha inciso sulla natura meramente dilettantistica della propria attività sportiva, per la quale mai ha percepito alcuna remunerazione.
o Il TNA ha ritenuto verosimile l’ipotesi del contatto con oggetti contaminati con Clostebol metabolita ma ha erroneamente sostenuto che l’Atleta non abbia prestato la dovuta attenzione nei confronti della terapia farmacologica assunta dalla sorella, non facendo ogni sforzo necessario per evitare di entrare in contatto con la sostanza vietata.
o Tuttavia, il TNA concludeva osservando che la carenza di diligenza dimostrata dall’Atleta appariva non significativa per la sua giovane età, la scarsa informazione antidoping e le modalità di contaminazione.
- Il TNA ha travisato i fatti e applicato erroneamente le norme e i principi sottostanti l’accertamento della colpevolezza dell’Atleta.
o Il soggetto che realizza la condotta eziologicamente causativa dell’evento non può essere sempre responsabile per il solo fatto che questo si sia verificato, con la conseguenza che l’evento verrebbe attribuito al medesimo a titolo di responsabilità oggettiva.
v. NADO Italia – pag. 11
o Nel caso di specie, anche se l’Atleta avesse sollecitato i propri congiunti chiedendo di essere avvisata ogniqualvolta assumessero una terapia potenzialmente “contaminante”, sarebbe irrealistico ritenere che l’Atleta percepisse il rischio di una positività per assunzione indiretta di sostanze vietate per mero contatto con superfici di uso quotidiano.
o L’Atleta osservava poi di non aver mai fatto uso di sostanze vietate e che il TNA non avesse valutato, in subordine, l’applicazione dell’attenuante di cui all’Articolo 11.6.1.2 del Codice.
o Chiedeva in ogni caso che la sanzione fosse modulata tenendo conto di tutte le attenuanti possibili nel caso di specie.
B. Osservazioni di NADO Italia
47. Nella sua memoria di costituzione e replica, NADO Italia chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
- rigettare l’appello proposto dalla sig.ra Beatrice Carletti, in quanto infondato in fatto e in diritto;
- porre a carico della sig.ra Beatrice Carletti, ai sensi dell’art. R64.5 del Codice TAS, le spese, le competenze e gli onorari affrontate dalla NADO Italia.
48. Le osservazioni di NADO Italia sono riassumibili come segue.
- Innanzitutto, non si sarebbe verificata alcuna asserita lesione del diritto di difesa dell’Atleta, posto che il TNA ha dato credito alla tesi della stessa relativamente alle modalità di assunzione, evidenziando che l’impossibilità di condividere il contenuto delle decisioni degli organi di giustizia italiani in materia di doping non è una scelta della PNA, quanto piuttosto derivante dal rispetto della normativa privacy e dalle varie interlocuzioni avvenute in questi anni tra la NADO italiana e il Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano.
- Quanto al merito della vicenda, NADO Italia individua una serie di elementi che dimostrano la superficialità della condotta dell’Atleta.
- La resistente non ritiene credibile la circostanza secondo cui le due sorelle utilizzassero il medesimo asciugamani per il bidet, che avrebbe portato l’Atleta ad esporsi agli stessi problemi di “condilomi vulvari e perianali” della sorella e, comunque, facendo ciò, avrebbe palesato la condotta del tutto illogica e irresponsabile ascrivibile alla sorella stessa e alla madre dell’Atleta, la quale ultima sicuramente sapeva della problematica cutanea della figlia.
- Quanto all’asserita inconsapevolezza sia della situazione patologica della sorella sia del conseguente intervento chirurgico sostenuto dalla stessa, affermando di trovarsi in quel periodo all’estero per una gara, l’Appellata evidenzia che la “discussione preoperatoria” riguardante Giulia Carletti avvenne diversi giorni prima, il 30 dicembre 2022, quando non risulta che l’Atleta fosse fuori casa.
v. NADO Italia – pag. 12
- NADO Italia non ritiene, quindi, credibile che l’Atleta nulla sapesse né dell’intervento né del successivo trattamento terapeutico, e comunque che la sua colpa risiede sicuramente “a monte” di tutto ciò, ossia nel momento in cui ha deciso di condividere gli asciugamani con la sorella e di non premurarsi di avvertire i propri familiari conviventi – specie la sorella convivente e co-utilizzatrice del bagno – di evitare condotte a rischio per la sua carriera sportiva.
- Nel caso di specie, pertanto, NADO Italia ritiene non vi sia alcuna prova che l’Atleta abbia mai approntato misure di “utmost care” per evitare episodi come quello che il TNA ha considerato quale credibile spiegazione sull’assunzione della sostanza. Se l’avesse fatto, probabilmente non avrebbe condiviso gli asciugamani con la sorella e quest’ultima, debitamente avvisata del dover evitare situazioni a rischio per la sorella sportiva, non avrebbe posto in essere tutta una serie di azioni che quel rischio l’hanno acuito e non certo diminuito.
- Non risulta che l’Atleta abbia fatto alcunché di tutto ciò e se la sorella convivente era priva di qualsivoglia competenza in materia di doping è anche colpa dell’Atleta stessa che non si è premurata di avvertirla che la condotta di persone conviventi poteva costituire un rischio per la sua attività sportiva.
- NADO Italia evidenzia inoltre la contraddittorietà di alcune affermazioni dell’Atleta: da un lato dichiara che è chiaro che uno spray sia ad alto rischio contaminante per superfici e tessuti quali asciugamani; dall’altro afferma che l’aver notato la presenza di un farmaco spray nel proprio bagno non le ha fatto pensare che il suo utilizzo potesse farla entrare in contatto con la relativa sostanza.
- L’Appellata non ritiene quindi plausibile sostenere che l’Atleta non dovesse prestare attenzione al flacone perché (a suo dire) non era “sospetto” e non vi era certezza che fosse “utilizzato” da qualcuno.
- In relazione agli argomenti dedotti dall’Appellante in merito alle circostanze attenuanti (es. giovane età), NADO Italia evidenzia che queste le sono già state ampiamente riconosciute con l’applicazione della sanzione minima per negligenza significativa, pari a 1 anno.
- Quanto all’invocata applicazione dell’art. 11.6.1.2 CSA relativa all’assunzione della sostanza tramite prodotto contaminato, NADO Italia ritiene che sia stata ponderata dal TNA che non l’ha ritenuta pertinente in considerazione della definizione di prodotto contaminato, ossia “un prodotto che contiene una sostanza proibita non indicata nell'etichettatura esposta sul prodotto o non dichiarata tra le informazioni fornite se acquisito tramite una ricerca da Internet”.
- Non viene ritenuto applicabile al caso di specie nemmeno l’art. 11.5 CSA alla luce della palese assenza della “utmost care” da parte dell’Atleta, la quale risponde anche per i comportamenti – comunque frutto della sua mancata avvertenza – dei propri familiari conviventi.
v. NADO Italia – pag. 13
- Alla luce di quanto dedotto e del quadro probatorio emerso, l’Appellata ritiene pacificamente provata la violazione del CSA ascritta all’Atleta e che tale condotta non possa considerarsi commessa in assenza di colpa. A tal riguardo, sostiene che la Decisione del TNA sia stata già benevola riconoscendo l’assenza di colpa e negligenza significativa nel grado massimo (considerando la natura di sostanza non specificata del Clostebol).
V. GIURISDIZIONE
49. L’articolo R47 del Codice TAS (nella traduzione italiana) prevede quanto segue:
Può presentarsi ricorso avverso la decisione di una federazione, associazione o ente legato allo sport dinanzi al CAS nella misura in cui lo statuto o il regolamento di detto organo lo prevedano o quando le parti hanno concluso un accordo arbitrale specifico e nella misura in cui il ricorrente abbia esaurito gli strumenti di ricorso a sua disposizione prima dell’appello al CAS, in conformità agli statuti o ai regolamenti di detto ente sportivo.
50. Nel caso oggetto del presente lodo, la giurisdizione del CAS, confermata dalla comunicazione ISU del 27 febbraio 2023, trova il suo fondamento nell’articolo 13.2.3 del Codice. Tale Articolo prevede quanto segue:
Nei casi di cui all'articolo 13.2.1, le seguenti parti hanno il diritto di presentare ricorso al CAS: a) l'atleta o altro soggetto destinatario della decisione impugnata; [...].
51. Ai sensi dell’Articolo R57 del Codice TAS, l’Arbitro Unico ha pieni poteri ai fini del riesame dei fatti e delle questioni legali nonché dell’analisi del caso de novo. In virtù di quest’ultimo aspetto, occorre peraltro notare che ogni difetto di procedimento intercorso in precedenza viene assorbito. Inoltre, l’Arbitro Unico può adottare una nuova decisione che sostituisce la decisione impugnata o può annullare la decisione e rinviare il caso all’istanza di revisione precedente. Come sottolineato da una precedente decisione del CAS: “il collegio arbitrale non è vincolato dalle conclusioni del giudice nazionale, per quanto ben motivate. In particolare, il collegio ha pieni poteri ai fini del riesame de novo della condotta dell’atleta e delle prove ad essa relative, al fine di verificare se l’eccezione sollevata dall’atleta [No Significant Fault], rigettata dal giudice nazionale, sia fondata o meno.” (CAS 2016/A/4643, Sharapova v. ITF, paragrafo 63).
52. L’Arbitro Unico trova tuttavia il limite dei suoi poteri nel principio per cui ne eat iudex ultra petita partium, secondo il quale egli non può decidere al di là delle richieste delle parti.
VI. AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
53. L’Articolo R49 del Codice TAS (nella traduzione italiana) prevede quanto segue:
v. NADO Italia – pag. 14
In mancanza di un termine stabilito nello statuto o nei regolamenti della federazione, associazione o ente sportivo interessato o di un precedente accordo, il termine per il ricorso è di ventuno giorni dal ricevimento della decisione impugnata. Dopo aver consultato le parti, il presidente del collegio può rifiutare di accettare un ricorso se manifestamente in ritardo.
54. L’Atleta ha depositato la Dichiarazione di Appello attestante la sua intenzione di presentare ricorso dinanzi al CAS il 21 giugno 2023. Tale Appello sarebbe stato presentato avverso la decisione adottata dal TNA in data 21 aprile 2023, notificata all’Atleta il 1° giugno 2023.
55. Il 22 giugno 2023, il TAS notificava alle Parti l’avvenuta ricezione della Dichiarazione di Appello e informava le Parti che l’Appellante aveva presentato una richiesta di gratuito patrocinio. Pertanto, il TAS informava le Parti che la procedura arbitrale non sarebbe stata avviata fino a quando l’“Athletes’ Commission of the International Council of Arbitration for Sport” non avrebbe deciso in merito alla richiesta dell’Atleta per il gratuito patrocinio.
56. Il TAS osservava inoltre che l’Atleta aveva richiesto che il termine per depositare l’Atto di Appello venisse sospeso fino alla pronuncia della decisione sul gratuito patrocinio. Il TAS ha quindi invitato l’Appellata a dichiarare, entro il 23 giugno 2023, se avesse accolto la richiesta dell’Appellante di sospendere il termine per il deposito dell’Atto di Appello.
57. A seguito dell’accettazione da parte dell’Appellata della suddetta richiesta, il TAS confermava che il termine dell’Appellante per il deposito dell’Atto di Appello rimaneva sospeso fino a nuovo avviso.
58. Una volta accolta la richiesta di gratuito patrocinio dell’Appellante, il 24 agosto 2023 il TAS informava le Parti di aver inviato una copia della Dichiarazione di Appello dell’Atleta all’Appellata. Inoltre, l’Appellante veniva invitata a depositare l’Atto di Appello entro dieci giorni dal ricevimento di tale lettera, precisando che la sospensione del termine per il deposito di tale atto era revocato a partire da tale giorno.
59. L’Atleta ha depositato il suo Atto di Appello dinanzi al TAS in data 31 agosto 2023.
60. Da quanto precede l’Arbitro Unico ha confermato che l’Atto di Appello è ricevibile in quanto depositato entro il termine legale.
VII. LEGGE APPLICABILE
61. L’Articolo R58 del Codice TAS (nella sua traduzione italiana) prevede quanto segue:
Il collegio arbitrale decide in merito alla controversia in base ai regolamenti applicabili e alle norme di legge scelti dalle parti o, in mancanza di tale scelta, in base alla legge del paese in cui la federazione, l’associazione o l’ente sportivo che ha adottato la decisione impugnata è domiciliato o secondo le norme di
v. NADO Italia – pag. 15
legge, la cui applicazione il Collegio Arbitrale ritiene appropriata. In quest’ultimo caso, il Collegio Arbitrale deve motivare la sua decisione.
62. Nel caso di specie, le norme applicabili ai fini dell’Articolo R58 del Codice TAS sono quelle contenute nel Codice (il Wada Code), come replicato nelle Norme Nazionali Antidoping. L’Appello, infatti, è diretto contro una decisione adottata dal Tribunale Nazionale Antidoping secondo le norme del Codice e le Norme Nazionali Antidoping e la legge del Paese in cui è domiciliato il Tribunale Nazionale Antidoping, i.e., la legge italiana.
VIII. MERITO
63. Va in primo luogo disattesa l’eccezione sollevava dall’Appellante e relativa alla asserita nullità del deferimento per violazione del diritto di difesa dell’incolpata perché infondata sia in fatto che in diritto.
64. Secondo parte appellante, in sintesi, la mancata trasmissione da parte del TNA di due decisioni (specificamente la n. 175/2022 e la n. 187/2020) avrebbe pregiudicato il diritto di difesa e della “parità delle armi” tra le parti nel procedimento stesso, e questo anche a mente dell’art. 111 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (quale violazione del principio del contraddittorio).
65. La censura, seppure di certo suggestiva, non coglie nel segno.
66. È pur vero che in effetti la Resistente ha addotto motivazioni abbastanza generiche relative alla violazione di un diritto alla “privacy” degli incolpati in quelle decisioni senza spiegare il motivo per cui non fosse agevolmente possibile “anonimizzare” i dati delle decisioni poi non inoltrate; ma è altrettanto vero che la decisione appellata non pare avere utilizzato in alcun modo detti precedenti – non noti alla Carletti – e di cui comunque nulla si sa neppure nel presente procedimento.
67. Una violazione del principio del contraddittorio di siffatta natura, ammesso e non concesso che si possa in effetti parlare di detta violazione, ove rimanga solo potenziale ma non si concretizzi in alcuna effettiva lesione non può dare luogo ad una violazione del diritto di difesa.
68. E questo è ancora più vero ove si osservi che l’Appellante non ha in ogni caso dimostrato specificamente quali danni processuali avrebbe subito in assenza di ricezione delle due decisioni del TNA sopra menzionate che, lo si ripete, non costituiscono la base della decisione appellata né tantomeno fanno parte del presente procedimento.
69. Sia come sia, anche qualora si dovesse accettare che vi sia stata una violazione del diritto di difesa dell’Appellante (quod non), non vi sarebbero in ogni caso gli estremi per annullare la Decisione Appellata. Infatti, l’Arbitro Unico osserva che, secondo costante giurisprudenza del TAS, eventuali vizi procedurali occorsi nelle more del precedente procedimento verrebbero in ogni caso sanate davanti al TAS, la cui procedura prevede piena cognizione in fatto e in diritto e di amministrare de novo l’oggetto del contenzioso
v. NADO Italia – pag. 16
celebrato di fronte all’istanza inferiore (cf., ex plurimis, CAS 2022/A/9078). Pertanto, eventuali vizi intervenuti nella procedura dinnanzi al TNA (in ogni caso, come esposto in precedenza, non ravvisabili) vengono sanati in questa sede.
70. Ne consegue che essendo rimasta solo in ipotesi detta asserita violazione, in ogni caso sanata tramite il presente procedimento de novo, l’eccezione di nullità del deferimento – che avrebbe immancabilmente travolto il procedimento di fronte al TNA – deve essere rigettata.
71. Fatta questa osservazione preliminare, l’Arbitro Unico volge ora la propria attenzione al merito vero e proprio dell’Appello dell’Atleta.
72. Come è noto, ai sensi dell’Articolo 2.1 del Codice:
2.1.1 È responsabilità personale dell’Atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita. Gli Atleti sono responsabili di qualsiasi sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers siano riscontrati nei propri campioni biologici. Di conseguenza, ai fini dell’accertamento della violazione dell’articolo 2.1 non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’Atleta.
2.1.2 Uno dei seguenti casi costituisce prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell’articolo 2.1: presenza nel campione biologico A dell’Atleta di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers, nel caso in cui l’Atleta rinunci alle analisi del campione biologico B e quest’ultimo non venga analizzato; […]
73. Per dimostrare una violazione delle regole antidoping di cui all’Articolo 2.1 del Codice (Presenza di una Sostanza Vietata o dei suoi Metaboliti o Marcatori a seguito di test antidoping dell’Atleta), l’uso o il tentato uso può essere provato tramite i mezzi probatori di cui all’art. 2.1.2.
74. Il commento all’Articolo 2.1.1 del Codice chiarisce che relativamente alla presenza di una sostanza proibita (o dei suoi metaboliti o markers) nel campione biologico di un Atleta si applica il rigoroso principio di responsabilità, con la conseguenza che non sarà necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’Atleta ma si dovranno esaminare solamente le conseguenze sanzionatorie della commissione dell’illecito, determinando il grado della colpa dell’Atleta.
75. Ai sensi dell’Articolo 11.2.1.1, la durata della squalifica sarà pari a quattro anni se la violazione del Codice riguardi, come nel caso de quo, una sostanza o metodo non- specificati e l’Atleta non dimostri che la violazione non sia stata commessa intenzionalmente. Diversamente, ai sensi dell’Articolo 11.2.2, la squalifica sarà pari a due anni.
76. Ai sensi dell’Articolo 11.5 il periodo di squalifica teoricamente applicabile può tuttavia essere eliminato “per assenza di colpa o negligenza”, ovvero ridotto sino ad un richiamo con nota di biasimo “per assenza di colpa o negligenza significativa”, ai sensi
v. NADO Italia – pag. 17
dell’Articolo 11.6. Risultano anche le attenuanti che comportano riduzione in caso di prodotti contaminati (11.6.1.2) e per le persone protette e gli atleti c.d. ricreazionali (11.6.1.3). Infine, per le sostanze non specificate vale anche il principio stabilito dall’art. 11.6.2.
77. Posto che, come indicato, l’assunzione non intenzionale della sostanza proibita, nonché la positività a tale sostanza, siano elementi accettati e acquisiti in quanto non contestati né dall’Atleta né da NADO Italia, la quale non ha impugnato la decisione del TNA, la questione che si pone alll’Arbitro Unico è unicamente quella di determinare il grado di responsabilità dell’Atleta e, quindi, determinare la corretta sanzione, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi (e, se del caso e in maniera ancillare, soggettivi) del caso. A tal proposito, l’Arbitro Unico osserva la tesi di NADO Italia secondo cui sarebbe impossibile scendere sotto un anno di sospensione poiché questo, in assenza di colpa o negligenza significativa, sarebbe il minimo edittale previsto dall’art. 11.6.2.
78. Prima di entrare nel merito di tale analisi, è utile ricordare che ai sensi dell’Articolo 11.2 del Codice (Squalifica per presenza, uso o tentato uso oppure possesso di sostanze o metodi proibiti):
11.2.1 La durata della squalifica, ai sensi dell’articolo 11.2.4, sarà di (4) quattro anni:
11.2.1.1 se la violazione delle norme antidoping non riguarda una Sostanza Specificata o Metodo Specificato, salvo il caso in cui l’Atleta o l’altra Persona siano in grado di dimostrare che la violazione non sia intenzionale.
11.2.1.2 se la violazione delle norme antidoping riguarda una Sostanza Specificata o Metodo Specificato e NADO Italia sia in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale.
79. Ai sensi dell’Articolo 11.6 del Codice (Riduzione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza significativa):
11.6.1 Riduzione delle sanzioni comminate in particolari circostanze relative a violazioni degli articoli 2.1, 2.2 o 2.6
Tutte le riduzioni previste all’articolo 11.6.1 si escludono a vicenda e non sono cumulabili tra loro.
11.6.1.1 Sostanze specificate o Metodi specificati
Qualora una violazione delle norme antidoping riguardi una sostanza specificata (diversa da una Sostanza di abuso) o un Metodo specificato e l’Atleta o altra Persona siano in grado di dimostrare l’assenza di colpa o negligenza grave, il periodo di squalifica corrisponde a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell’Atleta o di altra Persona.
v. NADO Italia – pag. 18
11.6.1.2 Prodotti contaminati
Nei casi in cui l’Atleta o altra Persona riescano a dimostrare sia l’assenza di colpa o negligenza grave sia che la Sostanza proibita rilevata (diversa da una Sostanza di abuso) siano riconducibili ad un prodotto contaminato, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell’Atleta o dell’altra Persona.
11.6.1.3 Persone protette e Atleti ricreazionali
Qualora una violazione delle norme antidoping non riguardi una Sostanza di abuso e sia commessa da una Persona protetta o da un Atleta ricreazionale e questi ultimi siano in grado di dimostrare l’assenza di colpa o negligenza grave, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa della Persona protetta o dell’Atleta ricreazionale.
E infine, nel caso di sostanza non specificata, quale di certo è il Clostebol, secondo il giudice italiano trova applicazione l’art. 11.6.2 che così testualmente recita:
11.6.2 Applicazione dell’assenza di colpa o negligenza oltre all’applicazione
Nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 11.6.1, qualora un Atleta o altra Persona dimostrino di non aver agito con colpa o negligenza significativa, e quindi ciò possa determinare ulteriore riduzione o eliminazione con riferimento a quanto previsto al successivo articolo 2.7, il periodo di squalifica altrimenti applicabile può essere ridotto a seconda del grado di colpa dell’Atleta o di altra Persona nella misura massima della metà del periodo di squalifica previsto dalla norma. Ove quest’ultimo corrisponda a una squalifica a vita il periodo ridotto non potrà essere inferiore a otto (8) anni.
80. La questione sottoposta all’attenzione dell’Arbitro Unico è pertanto quella di indagare se l’Atleta, considerando gli elementi oggettivi a disposizione, sia responsabile di una violazione al Codice tenuto conto che – per quanto attiene le modalità di assunzione della sostanza – il TNA ha confermato la versione dell’Atleta (e quindi l’assunzione accidentale del Clostebol) senza che sul punto sia intervenuta impugnazione da parte della NADO. Sulla questione quindi si è formato il giudicato, cosa che esime l’Arbitro Unico dal dover nuovamente prendere in esame le modalità di assunzione del Trofodermin e la relativa contaminazione.
81. Pertanto l’indagine di questo Tribunale Arbitrale, sarà limitata esclusivamente al grado di attenzione che era lecito attendersi da parte di Beatrice Carletti in tutta la vicenda in oggetto. E cioè, in altre parole, se la diligenza usata dalla stessa sia in concreto sufficiente per escludere una responsabilità dell’atleta nella positività de quo.
v. NADO Italia – pag. 19
82. Per determinare nello specifico la colpa ascrivibile all’Atleta dovrà quindi farsi riferimento sia a quanto sarebbe ragionevole aspettarsi da chiunque si trovasse nella condizione dell’Atleta, sia, più in particolare, a quanto ci si attende dalla stessa Atleta, a fronte delle sue personali capacità e/o conoscenze.
83. Nel caso di specie, se appare provato che non sussista un’assunzione intenzionale del farmaco contenente Clostebol da parte dell’Atleta, esistono tuttavia diversi elementi in base ai quali è da ritenersi che la condotta della Carletti non possa ritenersi totalmente esente da colpa.
84. Va innanzitutto osservato come dalla storia descritta dall’Appellante, seppur accettata da NADO Italia e non oggetto di ulteriore disamina, rilevino dei comportamenti dell’Atleta che non possono essere esenti da biasimo.
85. In primo luogo, appare certamente irragionevole pensare che due sorelle conviventi – così in intimità da utilizzare persino in via promiscua gli asciugamani e i sanitari del bagno – non si fossero parlate della situazione medica e della patologia sofferta da Giulia Carletti.
86. Al di là del fatto che la circostanza stessa risulta altamente inverosimile, non è contestato il fatto che la discussione preoperatoria fosse avvenuta ancora il 30 dicembre 2022, quando cioè Beatrice Carletti era ancora in casa. Ora, per quanto si possa avere simpatia per le tesi dell’Atleta, è impensabile che le due sorelle non si fossero minimamente parlate di questa situazione. Lo ripetiamo: parliamo di due sorelle conviventi, con soli due anni di differenza di età e che usavano lo stesso bagno e gli stessi asciugamani.
87. Ma vi è di più. All’oscuro sempre dell’Appellante, sarebbe accaduto che Giulia Carletti avesse utilizzato di nascosto un farmaco con chiara indicazione di doping sulla scatola, che si utilizza mediante inalazione, normalmente con applicazione in prossimità dei sanitari (tipo bidet). Nonostante tutto questo, la sorella non si sarebbe neppure preoccupata di cambiare detti asciugamani o di pulire le superfici contaminate.
88. Orbene, al di là di quanto appena affermato, che lo ripetiamo appare del tutto senza senso logico, il problema principale sta di certo nelle scelte compiute dall’incolpata prima ancora del verificarsi della contaminazione.
89. Per essere più chiari. È l’aver accettato un uso promiscuo così invasivo che, persino a prescindere dalla conoscenza o dalla conoscibilità da parte di Beatrice Carletti dell’intervento e della patologia della sorella, la esponeva – come l’ha esposta – a un serio rischio di contaminazione: cosa poi purtroppo verificatasi.
90. In altre parole: nel comportamento complessivo dell’Appellante non trova questo Arbitro Unico elementi tale da escludere una sua responsabilità perché in ragione delle proprie scelte aprioristiche (eccesso di promiscuità nell’uso di sanitari e asciugamani) e del comportamento successivo (ignorare il prodotto utilizzato in un bagno condiviso, che è stato nel minimo usato due volte al giorno per dieci giorni, nella più ottimistica previsione) non risultano integrate quelle cautele minime e necessarie tali da escludere la sua responsabilità.
v. NADO Italia – pag. 20
91. A ben vedere, sarebbe bastato un comportamento assolutamente banale quale è quello di cambiare gli asciugamani o comunque di non utilizzare gli stessi in comune, per evitare una contaminazione indiretta.
92. E in ogni caso era preciso dovere della stessa appellante avvertire la sorella e i familiari di essere informata in caso di utilizzo di farmaci quali spray o creme da parte dei suddetti; o comunque controllare il contenuto del flaconcino, la cui confezione, come sempre viene riferito in questi casi, era stata immediatamente smaltita.
93. Nonostante quanto precede e l’indubbia negligenza dell’Atleta nel non rispettare le norme di igiene basilari che imporrebbero un uso meno promiscuo dei servizi igienici e asciugamani, specialmente nel caso d’ispecie, in cui, come rilevato, appare inverosimile che l’Atleta non fosse a conoscenza della patologia della sorella e il suo decorso post- operatorio, non vi è alcun dubbio per questo Tribunale Arbitrale che sussistano in ogni caso anche diversi elementi esimenti tali per cui si possa dire che è assente una colpa o negligenza significativa in capo all’Atleta.
94. Ma non sembra però che il giudice di prime cure abbia preso in debita considerazione alcune di queste circostanze ai fini della corretta applicazione della sanzione.
95. Si osservi, in particolare, quanto segue.
₋ L’Atleta poco più che ventenne, tesserata con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Pattinatori Artistici Trento, affiliata alla FISG, pratica la disciplina del pattinaggio artistico sincronizzato;
₋ Beatrice Carletti non è mai risultata positiva ad un test antidoping, al quale prima d’ora era stata sottoposta solamente in un’unica occasione.
₋ L’Arbitro Unico tiene inoltre in dovuta considerazione la circostanza per cui, da un lato, l’Atleta, in virtù di una partecipazione, a livello prettamente amatoriale, ad una gara internazionale, sembra rivestire lo status di “internazionale” ai sensi delle disposizioni ISU (su cui meglio infra), ma non ha mai percepito alcuna remunerazione per l’attività sportiva svolta in considerazione del fatto che l’Associazione Sportiva di appartenenza altro non è che un “circolo” di natura ricreazionale, la cui vita sociale cresce per “ore ed ore di volontariato”1.
₋ Parimenti, attesa la sostanziale parificazione con un “dilettante”, l’Atleta ha ricevuto una scarsa informazione medico-sanitaria in ambito di antidoping.
₋ L’Arbitro Unico ritiene, dunque, comprensibile che l’Atleta, giudizialmente accertata la positività da mero contatto occasionale “indiretto” e inconsapevole con il farmaco (Trofodermin Spray) assunto dalla sorella per comprovate ragioni terapeutiche, possa aver sottovalutato – o, alla luce della sua inesperienza, addirittura ignorato – la possibilità che tale sostanza avrebbe potuto causare la
v. NADO Italia – pag. 21
sua positività ad un test antidoping (il che peraltro, come già detto, non la esime affatto da responsabilità)
₋ L’Arbitro Unico osserva poi la consulenza tecnica del dottor Pieraccini, il quale, consultata la letteratura scientifica in relazione all’assunzione accidentale nonché al tempo di permanenza del Clostebol nell’organismo umano, affermava che:
o “la concentrazione di M1 scenda in un intervallo di tempo molto ampio” e lo spray ne riduca “l'assorbimento sistemico e quindi i tempi di eliminazione dall'organismo”;
o “Le analisi [del capello] hanno evidenziato la presenza del clostebol acetato in concentrazione stimata intorno a 6 pg/mg solo nel tratto 0-2.5 cm del capello di Giulia, mentre il clostebol acetato non è stato rilevato nel secondo segmento e in tutti e due i segmenti prelevati a Beatrice” fatto che è “evidente dimostrazione di una presenza di clostebol assolutamente non riconducibile a un uso a fini dopanti”.
₋ L’Arbitro Unico ritiene inoltre che il TNA non abbia adeguatamente tenuto in considerazione quelle che la difesa dell’Atleta considera “circostanze attenuanti”, ovvero che questa sia:
o un’Atleta poco più che ventenne, priva di elevato grado di esperienza sportiva;
o tesserata per un’Associazione Sportiva Dilettantistica, priva di alcuna remunerazione derivante dalla pratica sportiva;
o stata sottoposta in passato ad un solo altro controllo antidoping;
o alla quale non sono state forniteadeguate informazioni medico-sanitarie ed educazione in ambito antidoping riguardo potenziali condotte “a rischio”, tali da consentirle di prestare la dovuta attenzione per evitare anche solamente di venire in contatto con sostanze dopanti.
96. Ora, l’Arbitro Unico è ben conscio del fatto che il sistema sanzionatorio del Codice, derivante da quello del Codice WADA, è calibrato in maniera tale da tenere debitamente conto dei livelli di responsabilità di un’atleta incorso in una violazione anti-doping, ragione per cui questioni quali la proporzionalità della sanzione non debbano essere prese in considerazione dai collegi giudicanti (vedi, ex multis, CAS 2018/A/5546), in quanto il regime anti-doping include già ogni possibile scenario in grado di ridurre una eventuale sanzione. Tuttavia, nel caso d’ispecie, l’Arbitro Unico, alla luce delle particolari e uniche circostanze del presente caso (atleta de facto dilettante, ritrovatasi classificata come atleta internazionale unicamente per aver partecipato ad una gara di livello internazionale, ma comunque in un contesto prettamente amatoriale, e senza alcuna vera educazione anti-doping), considera che una sanzione irrogata secondo il minimo edittale di un anno risulti estremamente incisiva e disproporzionata. Perciò,
v. NADO Italia – pag. 22
l’Arbitro Unico ritiene di poter determinare la sanzione in concreto valutando le circostanze – tanto aggravanti quanto, nello specifico, attenuanti – e aumentando notevolmente o, come nel caso de quo, diminuendo anche al di sotto del minimo la sanzione concretamente applicabile.
97. Orbene, il Codice prevede una sanzione pari a un periodo di quattro anni di squalifica per presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico di un Atleta, qualora la Sostanza o il Metodo siano specificati e NADO Italia dimostri l’intenzionalità della violazione.
98. Diversamente, nel caso in cui tali elementi non siano ravvisabili, la pena base è ridotta a due anni di squalifica (come previsto dall’Articolo 11.2.2), a sua volta riducibile per assenza di colpa o negligenza significativa.
99. Nel caso soggetto all’esame dell’Arbitro Unico, provata la violazione del Codice, è stata esclusa la sussistenza di intenzionalità dell’Atleta ed è stato accertato che la presenza della Sostanza vietata sul campione biologico prelevato il 4 febbraio 2023, al termine della competizione “Campionati Italiani Sincronizzati Senior”, fosse dovuta ad una contaminazione.
100. L’Arbitro Unico ha ritenuto quindi, in considerazione delle particolarità del caso di specie, che il periodo di squalifica possa essere ulteriormente ridotto per assenza di colpa o negligenza significativa dell’Atleta. La colpa dell’Atleta è davvero di grado minimo, considerate le circostanze soggettive della giovane età dell’Atleta, dell’assenza di esperienza ed educazione in ambito di anti-doping e, ultimo ma non ultimo, del suo status di fatto di dilettante. Ciò comporta che la sanzione irrogata venga proporzionalmente ridotta rispetto al fatto posto in essere dall’Atleta.
101. Quanto alla possibilità di scendere sotto il parametro previsto dall’art. 11.6.2 questo Arbitro Unico ritiene che sia possibile derogare a tale limite essendo il caso di specie connotato da due elementi di fatto che paiono non essere stati compresi e valorizzati dal giudice nazionale.
102. Il primo riguarda la c.d. natura internazionale dell’Atleta e il secondo la natura ricreazionale dell’attività svolta dall’Atleta che è stata per errore esclusa dal Tribunale Nazionale Antidoping in un inciso contenuto nel penultimo capoverso di pag. 6 della decisione impugnata dove si dice che la Signora Carletti “non può essere considerata atleta ricreazione avendo la stesa partecipato ad eventi sportivi internazionali”.
103. Per quanto riguarda la natura internazionale dell’Atleta, questo Arbitro Unico osserva che l’Atleta – di anni 20 al momento dei fatti – ha in effetti partecipato a una sola competizione internazionale. Se si vede con attenzione, però, il documento allegato alla memoria della resistente sub 2 il World Synchronised Skating Championship 2022 non figura nell’elenco allegato dall’ISU (nel minimo, non è espressamente ricompreso): per cui il voler conferire lo status di atleta internazionale sulla semplice scorta di una dichiarazione dell’ISU non chiara appare assai discutibile.
v. NADO Italia – pag. 23
104. Non solo. Non è stato smentito quanto dichiarato dall’Atleta stessa (e cioè che si era qualificata a titolo personale e non esiste un team Italia di questa disciplina) per cui è ancor di più discutibile che l’Atleta si potesse considerare di livello internazionale.
105. Il dubbio sulla dimensione dell’Atleta (che lo ribadiamo ha gareggiato in una sola gara all’estero ma rimane discutibile se in ragione di tale sola partecipazione si possa considerare di “natura internazionale”) apre poi un’ulteriore riflessione sulla natura dell’attività espletata, anche qui non oggetto di contestazione da parte di NADO Italia a seguito anche di specifiche dichiarazioni rese in udienza dall’Atleta.
106. È risultato, cioè, dimostrato che Beatrice Carletti svolge attività ludica, di natura prettamente dilettantistica, sopportando tutte le relative spese delle trasferte.
107. In sintesi appare possibile, stante la natura prettamente ricreazionale della prestazione sportiva dell’Atleta, applicare al presente caso, almeno per analogia, la previsione dell’art. 11.6.1.3, essendo lo status dell’Atleta più vicino a questa costellazione, che a quella di un atleta di livello internazionale.
108. Va altresì precisato che il tema era stato dibattuto in primo grado da parte del TNA ma aprioristicamente escluso sull’assunto di una partecipazione a una competizione internazionale (che però non pare potersi dire aver dato alla stessa Atleta lo status internazionale e fermo restando che non si coglie il significato di detta esclusione in sé); e che la stessa Appellante, seppure si fosse concentrata sulla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 11.6.1.2 (prodotto contaminato, attenuante però non fondata condividendo il Tribunale Arbitrale dello Sport quanto sul punto affermato da NADO Italia), aveva chiesto (cfr. par. 11.1 a pag. 35 dell’appello) di “contenere l’eventuale sanzione nella minor misura ritenuta di giustizia alla luce di tutte le possibili attenuanti”.
109. Su questa premessa, quindi, la peculiarità e specificità del caso in oggetto nel quale un primo requisito (l’acquisizione dello status internazionale dell’atleta) risulta fortemente in dubbio e un secondo requisito (la natura ricreazionale dell’attività) risulta immotivatamente pretermesso, consentono a questo Arbitro Unico di tenere in considerazione anche l’art. 11.6.1.3, altrimenti non applicabile ad un atleta considerato di livello internazionale,e quindi di poter graduare la sanzione applicata in 9 mesi (in luogo dei 12 mesi originariamente applicati).
110. Inoltre, l’Arbitro Unico è conformtato nella sua decisione di commisurazione della sanzione al di sotto del minimo di un anno anche in base alle seguenti considerazioni.
111. Infatti, l’Arbitro Unico, pur consapevole della definizione attuale di “Contaminated Product” ai sensi del Codice WADA, che ne confinerebbe l’applicazione a casi di positività causata dall’assunzione diretta di prodotti che presentano contaminazione da sostanze proibite, nota che la futura versione del Codice WADA, che entrerà in vigore nel 2027 e che si trova nella sua fase di consultazione e di redazione, amplierà, verosimilmente, il campo di applicazione dei casi di “contaminazione”. Allo stato stato attuale, la WADA ha rilasciato un primo documento volto ad ottenere il parere dei diversi stakeholders in merito alle diverse novità che il Codice WADA 2027 potrebbe
v. NADO Italia – pag. 24
introdurre, tra cui, appunto, un regime più favorevole per i casi di contaminazione. A tal proposito, l’Arbitro Unico nota il seguente passaggio (enfasi aggiunta dallo scrivente):
“Currently, circumstances in which a period of ineligibility can be reduced below one year (between a reprimand and two years) based on no significant fault or negligence are listed at Code Article 10.6 and are limited to specified substances/methods, contaminated products, as well as protected persons/recreational athletes. Provided an athlete can establish no significant fault or negligence, the Code Drafting Team intends to consider the addition of the following categories:
- For therapeutic use cases, regardless of the nature of the prohibited substance and/or prohibited method but subject to the satisfaction of the criteria for obtaining a TUE described in Article 4.2 of the International Standard for Therapeutic Use Exemptions.
- For contamination cases not covered by contaminated products”.
112. Seppur successivo alla pronuncia del dispositivo del lodo, giova in ogni caso notare che l’attuale versione del progetto del Codice WADA 2027 contiene la seguente definizione (enfasi aggiunta dallo scrivente):
“Contaminated Source: An unforeseeable source of a Prohibited Substance, such as: ingestion of a medication that contains a Prohibited Substance that is not disclosed on the product label or in information available at a reasonable Internet search; consumption of a food or drink, such as contaminated meat or water, that contains Prohibited Substance with no advance warning, disclosure or other basis to be aware of the possibility that it may contain a Prohibited Substance; exposure to a Prohibited Substance that was Used or possessed by a third person, either through the Athlete’s direct physical contact with the third person or physical contact with objects touched or handled by the third person; or environmental contamination”
113. Il nuovo articolo 10.6.1.2 (“Contaminated Source”), stabilirà quanto segue:
“In cases where the Athlete or other Person can establish both No Significant Fault or Negligence and that the detected Prohibited Substance came from a Contaminated Source, then the period of Ineligibility shall be, at a minimum, a reprimand and no period of Ineligibility, and at a maximum, two (2) years Ineligibility, depending on the Athlete or other Person’s degree of Fault.”
114. Alla luce di quanto sopra appare quindi altamente verosimile che in futuro, quindi, casi in cui la positività sia stata causata da una plausibile esposizione alla sostanza proibita utilizzata da una terza persona (come nel caso della sorella dell’Atleta), potranno essere sanzionati, anche in caso di sostanza non specificata, come nel caso in esame, al di sotto del minimo previsto attualmente (un anno).
115. Nonostante ovviamente la massima tempus regit actum imporrebbe di attuare la versione attuale del Codice WADA e, di riflesso, del Codice, l’Arbitro Unico è confortato nella sua conclusione che il presente caso, viste le sue eccezionali
v. NADO Italia – pag. 25
particolarità, meriti in ogni caso una applicazione più clemente del regime sanzionatorio attualmente previsto, in mancanza della quale il risultato sarebbe profondamento iniquo e non terrebbe debitamente conto delle uniche circostanze che hanno contraddistinto la positività dell’Atleta.
116. Alla luce di tale conclusione, il ricorso in appello è parzialmente accolto rideterminando la sanzione come in parte motiva in ragione delle specifiche e peculiari caratteristiche del caso in oggetto. Ne consegue che ogni altra mozione è respinta.
IX. COSTI
(…)
v. NADO Italia – pag. 26
PER I SUDDETTI MOTIVI
Il Tribunale Arbitrale dello Sport così statuisce:
1. Il ricorso interposto dalla Sig.ra Beatrice Carletti avverso la Decisione n. 23/2023 resa dal Tribunale Nazionale Antidoping del 1° giugno 2023, è parzialmente accolto.
2. La Decisione pronunciata dal Tribunale Nazionale Antidoping il 1° giugno 2023 è riformata e la sanzione irrogata nei confronti della Sig.ra Beatrice Carletti è ridotta a mesi nove (9) di squalifica, a decorrere dal 17 febbraio 2023.
3. (…).
4. (…).
5. Ogni altra istanza proposta dalle Parti è respinta.
Losanna, 21 novembre 2023 Motivi depositati in data 14 maggio 2025
IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT
Jacopo Tognon Arbitro Unico