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TAS 2024/A/11046

Tommaso Elettrico c. NADO Italia

English82 min

Source tas-cas.org

TAS 2024/A/11046 Tommaso Elettrico c. NADO Italia

LODO ARBITRALE emanato dal

TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT riunito nella seguente composizione:

Arbitro Unico: Ulrich Haas, Avvocato ad Amburgo, Germania, e Professore a Zurigo, Svizzera

nel procedimento arbitrale tra

Tommaso Elettrico, Matera, Italia Rappresentato dagli Avvocati Salvatore Civale, Gianpaolo Rossini e Priscilla Bortolin, Nocera Inferiore, Italia

- Ricorrente - e

NADO Italia, Roma, Italia Rappresentata dal Procuratore Capo della Procura Nazionale Antidoping, Pierfilippo Laviani, Roma, Italia

- Resistente -

Palais de Beaulieu Av. Bergières 10 CH-1004 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 www.tas-cas.org

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I. PARTI

1. Il sig. Tommaso Elettrico (di seguito anche il “Ricorrente” o l’“Atleta”) è un ciclista nato il 19 settembre 1987. È un’atleta che al momento dei fatti era tesserato con l’Ente di Promozione Sportiva ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero.

2. La Procura Nazionale Antidoping (di seguito anche la “PNA”), istituita presso l’agenzia nazionale antidoping italiana (“NADO Italia” o la “Resistente”), è l’organismo deputato a compiere in via esclusiva tutti gli atti volti all’accertamento di responsabilità dei tesserati o affiliati con federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva italiani, che abbiano tenuto condotte vietate dal Codice Sportivo Antidoping (“CSA”), adottate dalla NADO Italia in ottemperanza al Codice Mondiale Antidoping (“Codice WADA”) e recepite dai menzionati organismi sportivi. La PNA svolge funzioni inquirenti e requirenti per l’intero ordinamento sportivo italiano.

3. L’Atleta e NADO Italia sono anche indicati collettivamente come le “Parti”.

II. FATTI DELLA CONTROVERSIA

4. Quella riportata di seguito è un’illustrazione sommaria dei fatti della controversia basata sulle memorie depositate dalle Parti, nonché i relativi mezzi di prova, e sulle allegazioni formulate in udienza. Ulteriori circostanze di fatto, riconducibili alle fonti ora indicate, potranno essere richiamate in sede di esame del merito della controversia. Si precisa, ad ogni modo, che sebbene l’Arbitro Unico abbia preso in considerazione tutti i fatti, mezzi di prova ed argomentazioni, in fatto ed in diritto, proposti dalle Parti, farà nel presente lodo riferimento soltanto a quelli ritenuti necessari per chiarire le motivazioni su cui esso è basato.

5. L’Atleta è inserito nel Registered Testing Pool (“RTP”) di NADO Italia dal 17 febbraio 2022.

6. In data 18 marzo 2024, la PNA notificava all’Atleta la contestazione della presunta violazione dell’articolo 2.3 CSA, in relazione all’articolo 3.8 del Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (“ISTI”) di NADO Italia. La contestazione mossa all’Atleta era quella di aver effettuato 19 modifiche del luogo di reperibilità e dell’orario dello slot sistema ADAMS nel periodo dal 9 febbraio 2024 al 3 marzo 2024.

7. A seguito della contestazione, l’Atleta ha richiesto un’audizione che veniva concessa dal Procuratore Capo Cons. Pierfilippo Laviani il 20 marzo 2024.

8. La PNA deferiva poi l’incolpato al Tribunale Nazionale Antidoping (“TNA”) per la violazione dell’articolo 2.3 CSA (elusione, rifiuto o mancata presentazione al prelievo del campione biologico), richiedendo una squalifica di 4 anni, una sanzione accessoria di EUR 2.000,00 e la condanna alle spese di giudizio.

9. Con decisione dell’11 luglio 2024, e notificata alle parti il 10 settembre 2024, il TNA

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irrogava all’Atleta una squalifica per 4 anni per la violazione dell’articolo 2.5 CSA, una sanzione economica accessoria di EUR 2.000,00, con condanna alle spese del giudizio.

10. In data 21 settembre 2024, l’Atleta presentava appello avverso la decisione del TNA dinanzi alla Corte Nazionale di Appello Antidoping (“CNAA”).

11. Il 28 ottobre 2024, si svolgeva l’udienza per la trattazione dell’appello davanti alla CNAA, all’esito della quale quest’ultima pronunciava il seguente dispositivo (“Decisione Appellata”):

“respinge l’appello proposto dal sig. Tommaso Elettrico avverso la decisione adottata dal Tribunale Nazionale Antidoping in data 4 aprile 2024, depositata con la motivazione e notificata il 6 maggio 2024; in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Procura Nazionale Antidoping i. afferma la responsabilità del sig. Tommaso Elettrico per la violazione dell’art. 2.3 CSA, e ii. conferma per il resto la decisione impugnata; condanna il sig. Tommaso Elettrico al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in EUR 500; dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, alla Procura Nazionale Antidoping, alla World Anti-Doping Agency, all’Union Cycliste Internationale (UCI) e per conoscenza al Tribunale Nazionale Antidoping nonché, quanto al solo dispositivo, all’ACSI e alla società di appartenenza all’epoca dei fatti”.

12. La motivazione della Decisione Appellata veniva notificata alle parti l’11 novembre 2024 e può essere essenzialmente riassunta come segue:

“27. Oggetto di questo giudizio di appello è la Decisione che, riqualificato l’illecito addebitato all’Atleta dalla PNA, lo ha condannato per la violazione dell’art. 2.5 CSA, ossia per aver compromesso l’organizzazione di un controllo a suo carico, quale disposto dal CCA, attraverso una strategia che aveva di fatto reso impossibile avere contezza della sua localizzazione. …

32. … In altre parole, oggetto del giudizio non è tanto la pronuncia del TNA, ma direttamente la vicenda già giudicata in primo grado. Dunque, la Corte, laddove rilevi che il TNA non abbia correttamente giudicato, non abbia provveduto su tutte le domande proposte, non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti della definizione del procedimento o congruamente motivato il proprio giudizio, non è ‘costretta’ ad un mero giudizio di annullamento della decisione impugnata, ma può, in riforma della stessa, giudicare de novo (e direttamente) il merito della controversia. …

36. Alla luce di quanto precede si tratta di valutare se il comportamento posto in essere dall’Atleta, quale addebitatogli dalla PNA, costituisca una violazione della disciplina antidoping e fondi dunque un giudizio di sua responsabilità. Sul punto il TNA ha dato una risposta positiva, ritenendo che la violazione sia riconducibile all’alveo dell’art. 2.5 CSA. La PNA concorda con il giudizio di responsabilità, ma la fonda sull’art. 2.3 CSA. L’Atleta nega invece ogni responsabilità ai sensi sia dell’art. 2.3 che dell’art. 2.5 CSA.

37. La Corte nota invero come l’art. 2.3 e l’art. 2.5 CSA contengano disposizioni in qualche misura sovrapponibili, laddove venga in rilievo, come nel caso addebitato all’Atleta, un comportamento asseritamente elusivo (ossia uno dei comportamenti in cui si declina la fattispecie descritta dall’art. 2.3 CSA). Tale rilievo, nel sistema antidoping, non appare avere carattere eccezionale o essere il frutto di un cattivo coordinamento tra le norme: in effetti, e ad esempio, anche la fattispecie (classica) della presenza di una sostanza vietata nei

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campioni di un atleta può coincidere con quella riconducibile all’uso della stessa da parte di quell’atleta. Si pone dunque una necessità di coordinamento in via interpretativa in relazione al singolo caso oggetto di giudizio. Bene ha dunque fatto il TNA a porsi il problema e a condurre in siffatta prospettiva un’analisi della fattispecie concreta. …

39. Ma proprio il dato da ultimo menzionato appare essere elemento determinante per discriminare tra le due fattispecie. In effetti, l’art. 2.5 CSA e la correlata definizione di ‘Manomissione’ appare mettere l’accento su (e considerare illeciti) comportamenti che ‘positivamente’ interferiscano con qualsiasi parte del controllo antidoping, mirando ad incidere sulla sua messa in opera e alterandone l’esecuzione. Siffatta situazione può verificarsi, ad esempio, attraverso l’inserimento in ADAMS di false informazioni di reperibilità, e proprio su tale base potrebbe affermarsi la responsabilità di un atleta per violazione dell’art. 2.5 CSA, ritenuta fraudolenta la sequenza di false informazioni da lui fornite, che intralciavano l’operato degli addetti ai controlli antidoping. Di converso, potrebbe non essere ritenuto sussumibile nella fattispecie della ‘Manomissione’ la comunicazione di informazioni formalmente corrette, ma con modalità tali da conseguire un effetto elusivo. …

41. La responsabilità dell’Atleta deve dunque essere valutata, a parere di questa Corte, in riferimento all’art. 2.3 CSA, superando, dal punto di vista sostanziale, la riqualificazione operata dal TNA, nonché, dal punto di vista procedurale, le obiezioni dell’Atleta, riportando il “dibattito” ad un’imputazione dibattuta sin dalla Contestazione, per la quale il diritto di difesa è stato pienamente garantito. …

46. In particolare, deve notarsi che il giorno 9 febbraio 2024 tra le ore 22:23 e le ore 22:25 l’Atleta operava uno spostamento della ‘overnight accomodation’ da Matera (località precedentemente indicata quale “Casa” in sede di compilazione del whereabouts) alle Isole Canarie (Spagna) per i giorni dal 9 al 16 febbraio 2024. Sulla base di una lettura delle informazioni di reperibilità effettuato prima della modifica l’Atleta appariva a Matera per tutto il periodo; dopo la modifica si lasciava indicato il pernottamento di nuovo a Matera a partire dal 16 febbraio 2024. Peraltro, il 16 febbraio 2024 alle ore 19:43 l’Atleta spostava la ‘overnight accomodation’ da Matera alle Canarie per il solo 17 febbraio 2024. Rimaneva dunque l’indicazione della sua presenza a Matera a partire dal 18 febbraio 2024. Senonché, il 18 febbraio 2024, alle ore 17:34, l’Atleta modificava ulteriormente la ‘overnight accomodation’, indicandola alle Canarie, per i giorni dal 18 al 22 febbraio 2024. Così come avvenuto per le precedenti modifiche, si lasciava trasparire che dal 23 febbraio 2024 egli avrebbe pernottato a Matera (luogo da lui originariamente inserito). Tuttavia, il 22 febbraio 2024 l’Atleta tra le 21:03 e le 21:04 portava la ‘overnight accomodation’ alle Canarie per il 23 e il 24 febbraio 2024, e di nuovo il 23 febbraio alle 20:31 modificava l’indicazione di Matera con quella delle Canarie per il 25 febbraio 2024; il 26 febbraio 2024 tra le 17:54 e le 17:55 compiva la stessa operazione per i giorni 26, 27 e 28 febbraio 2024; il 29 febbraio 2024 indicava Lonate Pozzolo (VA) per lo stesso 29 febbraio 2024; il 1° marzo 2024 indicava Certaldo, il 2 marzo 2024 infine inseriva Siena. In tutti questi casi l’Atleta operava modificando la precedente indicazione di Matera quale luogo di ‘overnight accomodation’. Infine il 3 marzo 2024 alle 6:47 introduceva la partecipazione alla gara in Siena.

47. Allo stesso tempo, e in corrispondenza delle modifiche della ‘overnight accomodation’, l’Atleta inseriva in ADAMS anche modifiche ai luoghi e agli slot orari di reperibilità, spostandoli di tempo in tempo da Matera alle lsole Canarie e quindi di nuovo in Italia, a partire dal 1° marzo 2024, con modifica del 29 febbraio 2024 dapprima da Matera (luogo sino al quel momento indicato per la reperibilità) a Lonate Pozzolo (VA); e quindi del 1° marzo 2024 per una reperibilità modificata da Matera (dalle 06:00 alle 07:00) a Certaldo (dalle 05:00 alle 06:00), del 2 marzo 2024 per il 3 marzo 2024 con spostamento dello slot orario da Matera (dalle 06:00 alle 07:00) a Località Barontoli (Siena) dalle 05:00 alle 06:00.

48. Sulla base di tali dati appare evidente come le continue modifiche impedissero di fatto

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agli organi di controllo di effettuare un prelievo a carico dell’Atleta. …

49. Lo si ripete. Quanto precede nulla ha a che vedere con la correttezza formale delle comunicazioni di variazione ai whereabouts o con il fatto in sé che l’Atleta si trovasse all’estero. D’altronde il carattere elusivo di un comportamento si basa proprio su di un comportamento formalmente ineccepibile, ma posto in essere con finalità diverse da quelle cui esso è ordinariamente inteso. E ciò anche considerando che scarsamente credibili sono le motivazioni addotte dall’Atleta per giustificare le ripetute modifiche …

50. Avverso una siffatta conclusione non giovano le deduzioni difensive svolte dall’Atleta. Deve rilevarsi infatti:

(i) quanto alle spiegazioni dei continui cambiamenti, legati all’incertezza del giorno di rientro in Italia e alle continue decisioni di prolungare il soggiorno alle Canarie, che non è stato prodotto nel procedimento antidoping alcun documento (quale una prenotazione aerea o alberghiera e la rispettiva modifica) che indichi: (a) che la decisione di recarsi alle Canarie sia stata assunta solo il 9 febbraio 2024, ossia nell’imminenza della prima sostituzione dell’indicazione di Matera con quella delle Canarie quale luogo di pernottamento e di reperibilità; (b) che tale originaria decisione (con le rispettive prenotazioni) fosse solo per il periodo dal 9 al 16 febbraio 2024; (c) che essa sia stata poi ripetutamente modificata; e (d) che la decisione di rientrare in Italia sia stata assunta solo il 29 febbraio 2024, allorché il luogo di pernottamento e di reperibilità è stato portato a Lonate Pozzolo (VA);

(ii) quanto al numero di cambiamenti, elencati in 19 nella Contestazione, ma da considerare in misura ridotta, alla luce della pluralità di operazioni che ogni cambiamento implicava, che a prescindere da esso (sia 19 o sia 7) i cambiamenti si mostravano idonei a produrre l’effetto di impedire di fatto agli organi di controllo di effettuare un prelievo a carico dell’Atleta;

(iii) quanto alla circostanza che l’indicazione di una reperibilità in Certaldo per il 2 marzo 2023 tra le 5:00 e le 6:00 sia stata affetta da un errore materiale (poiché si era indicato il civico 35 e non il 37 di Via Trento), nulla cambia a quanto precede, e ciò tanto più che nonostante le contestazioni dell’Atleta risulta che il DCO lo abbia cercato al telefono, trovando l’utenza non disponibile;

(iv) quanto al gran numero di controlli, tutti negativi, subiti, compreso quello al quale è stato sottoposto dopo la gara del 3 marzo 2024, che essi non rilevano nel presente giudizio, avente ad oggetto la contestazione di un illecito ex art. 2.3 CSA;

(v) quanto alla natura amatoriale dell’attività sportiva svolta dall’Atleta (e a prescindere dalla sua formale qualifica come ‘Atleta ricreazionale’), che l’Atleta ha notevole esperienza, tanto che il suo sito Internet (www.tommasoelettrico.it) indica la sua partecipazione a ben 367 “gran fondo” con 186 podi; e collega alla propria attività sportiva anche un’attività commerciale, attraverso lo ‘shop’ (teshop.it), gestito dalla ASD Pedale Elettrico, fondata dall’Atleta, raggiungibile tramite il suo sito Internet;

(vi) quanto al carattere ‘improvviso’ della decisione di partecipare alla gara del 3 marzo 2024, in ‘scioglimento di una riserva’ avvenuto solo poche ore prima della indicazione in ADAMS, che esso appare poco credibile, anche in considerazione (a) della ‘marcia di avvicinamento’ a quella competizione (che per la sua importanza era senz’altro ambita dall’Atleta), con una progressione di spostamenti che lo portavano infine a Siena, (b) di una iscrizione risalente

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nel tempo, secondo una prassi ribadita anche all’udienza di fronte a questa Corte, e proprio perciò (c) della possibilità di indicare in ADAMS la partecipazione al momento dell’inserimento dei dati relativi al primo trimestre 2024, ossia ben prima del 3 marzo 2024, salvo cancellazione per motivi sopravvenuti, e (d) dell’assenza di alcuna prova circa i dubbi relativi alla partecipazione o alle ragioni di non partecipazione (pur essendo già a Siena).

51. … Infatti, per ritenere una responsabilità, occorre la prova che le operazioni compiute sui whereabouts fossero preordinate ad eludere un controllo.

52. A tal riguardo, e cioè ai fini di stabilire un intento elusivo, la Corte nota peraltro che (i) non è necessario che l’Atleta sapesse che un controllo era stato disposto a suo carico e (ii) che il dolo è suscettibile di assumere diverse forme. Pertanto, a fronte di una serie di interventi sulle informazioni di reperibilità oggettivamente idonei a creare difficoltà di localizzazione, appare nel caso in esame a questa Corte sussistente (quanto meno) il riconoscimento che siffatte difficoltà si producessero, e che dunque l’Atleta le abbia accettate. …

55. A tal riguardo la Corte nota peraltro come la previsione applicabile per siffatto illecito sia la stessa già applicata dal TNA, che punisce con la squalifica per 4 anni la violazione sia dell’art. 2.3 che dell’art. 2.5 CSA (art. 11.3.1 CSA). Tale sanzione, già imposta dal TNA (ancorché per la violazione dell’art. 2.5 CSA), deve essere confermata anche in riferimento all’art. 2.3 CSA. Non esistono infatti motivi per operare una riduzione di essa ai sensi dell’art. 11.3.1, non trattandosi di caso relativo a ‘Persona Protetta’ o ad ‘Atleta ricreazionale’, né sussistendo ‘eccezionali circostanze’. In particolare non può ritenersi ‘Atleta ricreazionale’ chi, come l’Atleta, è inserito in RTP, come espressamente indicato nella pertinente definizione del CSA (secondo la quale non può essere ritenuto ricreazionale l’atleta che “è stato incluso in RTP o in un altro pool tenuto da una Federazione Internazionale, da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping”). Né appare possibile operare riduzioni al di sotto del minimo sulla base di generiche considerazioni di proporzionalità, già esaurite dalla previsione normativa.

56. La Decisione va dunque modificata in reazione alla violazione ritenuta, ma confermata quanto alla misura della squalifica, alla sua decorrenza e alla sanzione economica”.

III. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

13. In data 2 dicembre 2024, l’Atleta impugnava la Decisione Appellata, depositando apposita dichiarazione presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (“TAS”) ai sensi degli artt. R47 ed R48 del Codice di Arbitrato in Materia di Sport (il “Codice TAS”). Nella dichiarazione di appello, redatta in inglese, l’Atleta indicava come parte appellata NADO Italia. Il Ricorrente richiedeva, altresì, l’adozione dell’italiano come lingua del procedimento e la nomina di un arbitro unico e la sospensione del procedimento fino a quando il TAS avrebbe deciso sulla domanda per assistenza legale. Inoltre, l’Atleta richiedeva al TAS di ordinare a NADO Italia l’esibizione dei tabulati telefonici della sua utenza telefonica relativi alla data del 2 marzo 2024.

14. In data 2 dicembre 2024, il TAS confermava la ricezione del ricorso ed informava le parti che, alla luce della richiesta di assistenza legale presentata dal Ricorrente, il procedimento non avrebbe avuto inizio fino a quando la Commissione Atleti dell'International Council of Arbitration for Sport non avrebbe deciso sulla domanda del

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Ricorrente. La lettera invitava inoltre la Resistente a dichiarare se accettasse la richiesta del Ricorrente di sospendere il termine ai sensi dell'articolo R51 Codice TAS.

15. In data 5 dicembre 2024, la Resistente accettava la richiesta di sospendere il termine ai sensi dell’articolo R51 Codice TAS. La lettera proseguiva affermando che, sebbene non avesse ancora ricevuto la dichiarazione di appello, la Resistente desiderava sottolineare che l’Atleta non era un atleta di livello internazionale e che, pertanto, il TAS non aveva giurisdizione per giudicare sull’appello. La Resistente chiedeva quindi al Presidente della divisione d'appello di rigettare l’appello per mancanza di giurisdizione.

16. Nella stessa data, il Segretariato del TAS sospendeva il termine ai senso dell’articolo R51 Codice TAS in attesa della decisione sulla richiesta per l’assistenza legale ed informava le parti che, in questa fase e fino alla costituzione del tribunale competente per il caso, non sarebbe stata presa alcuna decisione sulla giurisdizione del TAS.

17. In data 11 marzo 2025, il Segretariato del TAS fissava un termine entro il quale il Ricorrente avrebbe dovuto presentare la sua memoria d’appello e revocava, pertanto, la sospensione del termine precedentemente comunicata con effetto immediato. La lettera invitava la Resistente a presentare le sue osservazioni alla richiesta del Ricorrente di sottoporre il presente caso ad un arbitro unico e di condurre il procedimento in lingua italiana.

18. In data 15 marzo 2025, il Ricorrente richiedeva la proroga del termine per il deposito della memoria di appello.

19. In data 17 marzo 2025, il Segretariato del TAS concedeva una proroga del termine di sette giorni.

20. In data 18 marzo 2025, la Resistente informava il Segretariato del TAS di essere d'accordo con la nomina di un arbitro unico.

21. Nella stessa data, il Segretariato del TAS informava le parti dell’adozione dell’italiano come lingua del procedimento.

22. In data 28 marzo 2025, il Ricorrente richiedeva un’altra proroga del termine per il deposito della memoria di appello.

23. Nella stessa data, il Segretariato del TAS confermava la concessione di una proroga di cinque giorni del termine per il deposito della memoria di appello.

24. Il 2 aprile 2025, l’Atleta depositava la propria memoria di appello ai sensi dell’articolo R51 del Codice TAS.

25. Nella medesima data, il Segretariato del TAS invitava la Resistente a depositare la memoria di replica ai sensi dell’articolo R55(1) del Codice TAS.

26. In data 4 aprile 2025, la Resistente richiedeva il differimento del termine per il deposito della memoria di replica.

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27. In data 8 aprile 2025, il Segretario del TAS ha confermato l’estensione del termine per il deposito della memoria di replica.

28. In data 5 maggio 2025, la Resistente depositava la memoria di replica, nella quale sollevava la (rinnovata) eccezione di giurisdizione e richiedeva che la questione di competenza venisse trattata a titolo preliminare.

29. In stessa data, il Segretariarto del TAS invitava il Ricorrente a fornire osservazioni sull’eccezione di giurisdizione e sulla possibile “biforcazione” del procedimento, entro il 15 maggio 2025. Nella lettera, inoltre, si informavano le Parti che il Tribunale arbitrale chiamato a pronunciarsi nella controversia in oggetto era composto come segue:

Arbitro Unico: Prof. Dr. Ulrich Haas, Professore a Zurigo, Svizzera e avvocato ad Amburgo, Germania

30. In data 13 maggio 2025, il Ricorrente richiedeva una proroga del termine di sette giorni per presentare osservazioni sull’eccezione di competenza e sulla questione in merito ad una possibile biforcazione.

31. Nella stessa data, il Segretariato del TAS confermava la proroga del termine.

32. In data 22 maggio 2025, il Ricorrente depositava le sue osservazioni sull’eccezione di competenza e richiedeva al TAS di rigettare la richiesta di biforcazione della procedura.

33. L’11 giugno 2025, il Segretariato del TAS informava le parti che l’Arbitro Unico era disponibile per un’udienza in presenza a Roma il 23 e 24 luglio 2025. Nella lettera il Segretariato del TAS comunicava, altresì, le parti la decisione dell’Arbitro Unico di rigettare la richiesta di biforcazione della procedura.

34. Il 16 giugno 2025, la Resistente confermava la sua disponibilità per queste date.

35. Nella stessa data, il Ricorrente informava il Segretariato del TAS che, a causa di pregressi impegni, non era disponibile per l’udienza né per il 23 né per il 24 luglio 2025.

36. Il 1° luglio 2025, il Segretariato del TAS proponeva nuove date per l’udienza a Roma.

37. Il 2 luglio 2025, la Resistente informava i Segretariato del TAS che la NADO Italia era disponibile per il periodo dal 1° al 4 settembre 2025.

38. Nella stessa data, il Ricorrente confermava la sua disponibilità per le giornate del 3 e 4 settembre 2025 per l’udienza a Roma.

39. L’8 luglio 2025, il Segretariato del TAS informava le Parti che l’udienza si sarebbe tenuta il 4 settembre 2025 (“Udienza”) presso i locali dell’Associazione Italiana Arbitrato (“AIA”). La lettera, inoltre, invitava le Parti a comunicare al TAS entro il 17 luglio 2025 i nomi di tutti i partecipanti all’udienza.

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40. Il 14 luglio 2025, il Ricorrente e la Resistente comunicavano la lista dei partecipanti per l’udienza.

41. In data 1° settembre 2025, il Segretariato del TAS trasmetteva alle Parti l’Ordine di Procedura. Nella stessa lettera il Segretariato del TAS informava le Parti che l’Udienza avrebbe avuto inizio alle ore 10:30 e che l’Arbitro Unico riteneva opportuno invitare le Parti a omettere le consuete dichiarazioni di apertura ed a passare direttamente alla discussione principale (45 minuti per ciascuna Parte), seguita da eventuali repliche (10 minuti per Parte). La lettera precisava, inoltre, che la richiesta di esibizione documentale avanzata dal Ricorrente veniva rigettata per i motivi che verranno illustrati nel Lodo.

42. In data 1° settembre 2025, l’Atleta trasmetteva al Segretariato del TAS l’Ordine di procedura con relativa sottoscrizione.

43. In data 3 settembre 2025, la PNA trasmetteva al Segretariato del TAS l’Ordine di procedura con relativa sottoscrizione.

44. In data 4 settembre 2025, si teneva l’udienza a Roma alle ore 10:30 dinanzi all’Arbitro Unico, assistito dal Consigliere del TAS, Avv. Giovanni Maria Fares, per la discussione della controversia. Hanno partecipato all’udienza:

Per il Ricorrente:

Sig. Tommaso Elettrico; Avv. Salvatore Civale; Avv. Priscilla Bortolin, Avv. Gianpaolo Rossini; Avv. Roberto Terenzio.

Per la Resistente:

Procuratore Capo della PNA Pierfilippo Laviani; Sig.ra Stefania Terenzio (Dirigente dell’Ufficio della PNA); Sig.ra Barbara Isola (Funzionario della PNA).

45. Le Parti non hanno sollevato alcuna obiezione sulla costituzione del Collegio arbitrale, né hanno sollevato altre obiezioni procedurali. Nel corso dell’udienza, il Ricorrente ha rinunciato all’argomento secondo il quale la Decisione Appellata sarebbe nulla a causa della modifica della qualificazione giuridica dell’imputazione (vedi sotto IV. A. c). L’Arbitro Unico non è quindi più tenuto a pronunciarsi su tale argomento nella sua decisione.

46. Al termine del procedimento, le Parti hanno espressamente confermato che il loro diritto al contradittorio era stato rispettato. Nel corso dell'udienza, le Parti hanno inoltre rinunciato al diritto di sentire gli esperti.

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47. In data 8 settembre 2025, l’Arbitro Unico ha informato le Parti che non avrebbe tenuto conto delle questioni legate al passaporto biologico del Ricorrente e del relativo procedimento e che, per questa ragione, non vi era necessità di invitare il Ricorrente ad esprimersi a tal riguardo (per maggiori dettagli cfr par. VII. B.).

IV. LE TESI E LE RICHIESTE DELLE PARTI

48. Quella che si propone di seguito è soltanto una sommaria esposizione delle principali allegazioni delle Parti, basata sulle memorie depositate e sulle argomentazioni difensive presentate in udienza, fatta al solo scopo di illustrare le rispettive posizioni. Per tale motivo, essa non pretende di essere pienamente esaustiva. L’Arbitro Unico, comunque, ha attentamente considerato ogni allegazione delle Parti, anche qualora non ne venga fatta diretta menzione nel presente lodo.

A. Il Ricorrente

49. Nella memoria d’appello, l’Atleta ha richiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“dichiarare ammissibile l’appello proposto dal sig. Tommaso Elettrico avverso NADO Italia Antidoping, confermando, quindi, la propria competenza a decidere la controversia; … a) Accogliere l’appello e annullare la Decisione Appellata emessa dalla Corte Nazionale di Appello Antidoping (CNA) – NADO Italia Antidoping ref n. 13/2024, il 28 ottobre 2024 e notificata con le motivazioni l’11 novembre 2024, e pertanto di non considerare la stessa vincolante nei confronti dell’Appellante; b) In via subordinata, riformare integralmente la Decisione appellata, in quanto la condotta dell’Appellante non può essere considerata di natura intenzionale ma, al massimo, di natura colposa o negligente e pertanto ridurre la squalifica per un periodo di tempo, a decorrere dalla data di sospensione cautelare dell 11 luglio 2024, pari – in via alternativa, sulla scorta del conforme orientamento giurisprudenziale del TAS-CAS a: - mesi 4 (quattro), o quello accertato in via discrezionale dall’Ill.mo Arbitro Unico –comunque non superiore a mesi 8 (otto) - qualora la condotta dell’Appellante venga ritenuta di grado lieve; oppure; - mesi 12 (dodici), o quello accertato in via discrezionale dall’Ill.mo Arbitro Unico – comunque non superiore a mesi 16 (sedici) - qualora la condotta dell’Appellante venga ritenuta di grado normale; oppure - mesi 20 (venti), o quello accertato in via discrezionale dall’Ill.mo Arbitro Unico –comunque non superiore a mesi 24 (ventiquattro) - qualora la condotta dell’Appellante venga ritenuta di grado significativa o considerevole. c) In via ulteriormente subordinata, ai sensi dell’art. 11.3.1 CSA lett. (i) applicare la sanzione di anni 2 (due) in virtù della non intenzionalità della condotta. d) In via gradata, ritenere sproporzionata la sanzione applicata dalla CNA e infliggere una sanzione inferiore considerata equa; e) In ogni caso, ordinare al Convenuto di sostenere integralmente i costi del presente pro- cedimento arbitrale, nonché le spese legali e le spese sostenute in relazione al presente Appello, in un importo da determinare a discrezione dell'Arbitro Unico; f) Concedere qualsiasi altro provvedimento o ordine che ritenga ragionevole e adatto al caso in questione”.

50. L’Atleta si avvale delle seguenti argomentazioni a sostegno delle sue conclusioni:

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a) L’Atleta afferma la competenza del TAS: - Al tal proposito il Ricorrente si referisce all’articolo 18.2.3 CSA (analogamente a quanto disposto nell’articolo 13.2.1 del Codice WADA); - L’Appellante deve essere considerato come atleta di carattere internazionale in considerazione del suo curriculum. L’Atleta ha vinto il titolo di Campione del Mondo UCI Gran Fondo 2018 e ha partecipato a numerose gare di livello internazionale come Maratona delle Dolomiti, G.F. Strade Bianche, G.F. Nove Colli. Inoltre, a far data dal 17 febbraio 2022, l’Atleta è inserito nel RTP nazionale con obbligo di utilizzo della piattaforma ADAMS risultando l’unico atleta italiano, tesserato con un ente di promozione sportiva, ad esser inserito nel già menzionato elenco di NADO Italia; - L’articolo 18.2.2 CSA (che corrisponde all’articolo 13.2.3.2 Codice WADA), riguarda i casi in cui siano coinvolti atleti di carattere non internazionale. L’articolo è composto di due parti. La prima parte riguarda gli appelli di secondo grado a livello nazionale e la seconda riguarda, invece gli appelli al TAS avverso la decisione emanata dall’istanza di secondo grado a livello nazionale. In questa seconda parte si prevede che tale appello possa essere proposto “anche” da una serie di soggetti che vengono ivi indicati, dovendosi pertanto ritenere ricompresi sia i soggetti indicati nella prima parte della norma che quelli indicati nella seconda; - Una diversa interpretazione della norma comporterebbe una violazione del diritto della difesa, al contradittorio e alla uguaglianza tra le parti. - Le “norme procedurali” della CNAA non prevedono espressamente nei confronti dell’Atleta la non impugnabilità della Decisione Appellata: b) Il diritto applicabile, secondo l’Atleta, sono i regolamenti CSA, i regolamenti Procedura per la Gestione del Risultato (“PGR”) e il Codice WADA. c) Il Ricorrente sostiene che la Decisione Appellata è nulla: - Il 4 aprile 2024, la PNA deferiva l’Atleta al TNA per la violazione dell’articolo 2.3 CSA, richiedendo una squalifica di 4 anni ai sensi dell’articolo 11.3.1 CSA; - Il 10 settembre 2024, l’Atleta ha appreso di essere stato squalificato ai sensi dell’articolo 2.5 CSA, a seguito della riqualificazione della contestazione da parte del TNA; - Con sentenza del 9 novembre 2023 (causa C-175/22) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è occupata della questione del diverso atteggiarsi del diritto di difesa degli ordinamenti nazionali di fronte alla modifica dell’imputazione in fatto o in diritto. Secondo questa decisione, il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza e non risulti attribuito alla cognizione di un diverso tribunale. Tuttavia, se il giudice accerta che il fatto è diverso da come descritto nell’impugnazione originaria, deve disporre la restituzione degli atti all’accusa;

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- Si evince da questa decisione che qualsiasi modifica della qualificazione giuridica dell’imputazione, sia che incida sugli elementi costitutivi del fatto, sia che non incida sugli stessi, anche se comporta una pena meno severa, deve essere tempestivamente comunicata all’imputato prima della decisione, per consentirgli di predisporre efficacemente la propria difesa, presentare osservazioni e formulare richieste istruttorie; - Alla luce del diritto dell’Unione Europea, non “vi è ragione di distinguere tra modifiche dell’imputazione relative agli elementi costitutivi del fatto e modifiche della loro qualificazione giuridica. In ogni caso devono essere assicurati i medesimi diritti difensivi”; - Purtroppo, nonostante la errata applicazione delle norme applicabili al caso di specie dal TNA, la CNAA ha ritenuto di procedere ad un pieno di riesame del merito della vicenda a essa sottoposta, non limitato ad una mera valutazione di legittimità della decisione impugnata. d) L’Atleta non ha violato l’articolo 2.5 CSA: - L’ISTI non impone alcuna limitazione alla modifica del luogo di reperibilità, né all’uso delle voci ‘slot orario’ e ‘overnight accomodation’. Una interpretazione diversa della norma applicabile porgerebbe un limite assurdo, ingiustificato ed inaccettabile agli spostamenti di un atleta ed alla sua libertà di movimento; - Nel caso di specie, l’Atleta ha comunicato minuziosamente ogni singola variazione di reperibilità sulla piattaforma ADAMS. In più, l’Atleta ha pienamente rispettato la normativa CSA, che non pone “limiti alle modifiche degli slot ma prevede solo la responsabilità dell’Atleta in cui non si renda disponibile lo slot orario indicato nel luogo specificato per tale fascia oraria in quel giorno”; - Per quanto riguarda le modifiche (19) nel periodo dal 9 febbraio 2024 al 3 marzo 2024, l’Atleta fornisce i seguenti dettagli: o Il cambiamento di reperibilità comunicato il 9 febbraio 2024 per i controlli dal 10 febbraio al 17 febbraio 2024 è stato fatto un giorno prima; o Il cambiamento di reperibilità comunicato il 16 febbraio 2024 per i controlli dal 18 febbraio al 23 febbraio 2024 è stato fatto due giorni prima; o Il cambiamento di reperibilità comunicato il 22 febbraio 2024 per i controlli dal 24 febbraio al 26 febbraio 2024 è stato fatto due giorni prima; o Il cambiamento di reperibilità comunicato il 26 febbraio 2024 per i controlli dal 27 febbraio al 29 febbraio 2024 è stato fatto un giorno prima; o Il cambiamento di reperibilità comunicato il 29 febbraio 2024 per i

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controlli dal 1° marzo 2024 è stato fatto un giorno prima; o Il cambiamento di reperibilità comunicato il 1° marzo 2024 per i controlli dal 2 marzo è stato fatto un giorno prima; o Il cambiamento di reperibilità comunicato il 2 marzo 2024 per i controlli dal 3 marzo 2024 è stato fatto un giorno prima. - Ogni cambiamento di reperibilità rispetto a quelli inseriti nel trimestre prevede la modifica obbligatoria di almeno due voci (‘Timeslot’ e ‘Overnight Accomodation’), rispetto alle sei voci presenti sullo schermo della piattaforma, e questi due campi devono necessariamente coincidere; - Le modifiche sulla reperibilità risultano essere solo 7, e non 19 come riportato dalla PNA; - Già nel passato l’Atleta aveva fatto modifiche analoghe in relazione al suo viaggio in Colombia, senza che tuttavia vi fosse alcuna contestazione dalla parte della PNA; - L’Atleta non ha mai saputo che doveva essere sottoposto a controlli antidoping fuori competizione. Pertanto, non aveva alcun interesse o volontà di operare una manomissione, anche per quanto riguarda il giorno seguente al controllo del 2 marzo 2024, quando effettuava una gara al termine della quale veniva sottoposto a controllo antidoping, risultato negativo. L’Atleta durante il suo soggiorno a Tenerife non è mai stato raggiunto da alcun commissario di NADO Italia; - L’obbligo a inserire gli spostamenti con cadenza trimestrale non può impedire all’Atleta di avere un “imprevisto” e di modificare i propri programmi. - L’Atleta non ha simulato spostamenti tra località diverse in nazioni diverse mentre si trovava già nei luoghi indicati nelle modifiche: o L’Atleta ha comunicato il suo spostamento da Matera alle Isole Canarie dal 10 febbraio 2024 al 29 febbraio 2024, con comunicazioni successive per prolungare la permanenza; o La comparsa della voce Matera negli slot modificati è dovuta al fatto che tale dicitura compare di “default” sulla piattaforma ADAMS in seguito al cambiamento dello slot e dell’overnight, essendo Matera l’indirizzo di residenza abituale inserito dall’Atleta; - Per quanto riguarda la modifica inserita per la competizione Strade Bianche a Siena, l’Atleta ha inserito la sua partecipazione alla manifestazione solo dopo aver avuto la certezza di poter partecipare. Al termine di questa gara, l’Atleta è stato sottoposto a un controllo antidoping con esito negativo. e) L’Atleta non ha violato l’articolo 2.3 CSA: - Si deve tener conto del carattere amatoriale dell’Atleta; - Non può intendersi integrata la condotta ‘dell’elusione’ in quanto non può ritenersi valida l’interpretazione operata sulla lettura dei dati inseriti

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nell’ADAMS; - Anche in merito al controllo del 2 marzo 2024 in località Certaldo (FI) occorre far chiarezza. Da un attento scrutinio delle emergenze in atti ed alla luce della previgente normativa sportiva in materia di antidoping, alcuna violazione intenzionale risulta essere provata in capo all’Atleta. Il 1° marzo 2024, l’Atleta aggiornava sulla piattaforma ADAMS le voci ‘Timeslot’ e ‘Overnight Accomodation’ per il 2 marzo 2024. In questa occasione l’Atleta commetteva un errore di trascrizione nel riportare come numero civico dell’abitazione il n. 35 al posto del n. 37. Nessuna chiamata telefonica veniva ricevuta dal Doping Control Officer (“DCO”) incaricato negli orari indicati; - La buona fede dell’Atleta è confermata dal fatto che all’esito della competizione veniva regolarmente sottoposto ad un controllo antidoping; - Nell’ipotesi in cui si ritenessero effettuate le telefonate nei confronti dell’Atleta, con telefono spento, il DCO avrebbe potuto contattarlo successivamente. Non si comprende come mai nell’arco di tempo contestato, ed in ogni caso il 2 marzo 2024, non siano state effettuate telefonate al fine di eseguire il controllo sorpresa. Una presunta telefonata dalla quale sarebbe risultato il telefono spento non può essere utilizzata come prova sufficiente per ritenere un atleta colpevole di aver manomesso un controllo antidoping. f) Il grado necessario della prova non è stato raggiunto: - Il grado di prova richiesto è superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio; - Manca dalla parte della PNA un’indicazione concreta di eventuali elementi di prova tali da poter configurare le ipotesi di violazioni contestate. g) L’Atleta ha agito senza colpa oppure senza colpa o negligenza significativa: - Per il Ricorrente era impossibile essere a conoscenza e, quindi, eludere il controllo antidoping programmato nei suoi confronti; - È possibile prendere in considerazione il Lodo TAS (2019/A/6443 & 6593) ed applicarlo in via analogica al caso di specie in relazione all’impossibilità di sapere e/o sospettare del controllo antidoping. h) In ogni caso la condotta dell’Atleta non può essere considerata intenzionale ma al massimo colposa o negligente. Per valutare il grado di colpa, l’Arbitro Unico deve valutare tutte le peculiarità e circostanze del caso specifico. Si devono valutare elementi oggettivi e soggettivi: - In relazione all’elemento oggettivo, l’Atleta ha posto in essere tutte le condotte al fine di evitare una propria colpa-responsabilità, comunicando tempestivamente tutte i propri spostamenti; - In relazione all’elemento soggettivo, si deve ritenere che l’Atleta sia un atleta amatoriale, che non ha violato la normativa antidoping, che si è reso immediatamente disponibile a rendere chiarimenti dinanzi alla PNA, che ha puntualmente aggiornato in ADAMS la propria posizione, che ha cercato di

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tutelare i propri diritti in tutte le sedi, nazionali e internazionali, con ingente esborso economico e che non aveva alcun interesse a sottrarsi al controllo antidoping; i) Qualora si ritenga sussista la colpa grave, si richiede l’applicazione di una sanzione pari a 20 mesi e comunque non superiore a 24 mesi.

B. La Resistente

51. Nella Memoria di Risposta, NADO Italia ha richiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“a) biforcare la procedura così da consentire all’organo arbitrale di emettere un lodo preliminare sulla carenza di giurisdizione del TAS nel giudicare sull’appello tra l’Atleta e la NADO Italia avverso la Decisione Appellata; … b) rigettare integralmente l’appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la Decisione Appellata; … c) porre a carico [dell’Atleta], ai sensi dell’art. R64.5 del Codice TAS, le spese, le competenze e gli onorari affrontate dalla NADO Italia”.

52. A sostegno delle richieste formulate al TAS, NADO Italia adduce le seguenti argomentazioni:

a) Contesto La PNA svolge funzioni inquirenti e requirenti per tutto l’ordinamento sportivo italiano, deferendo i tesserati o affiliati all’organo giudicante TNA e rappresentando NADO Italia innanzi alla CNAA. Nelle date 7 e 8 marzo 2024, il Comitato Controlli Antidoping (“CCA”) ha trasmesso delle informazioni alla PNA dalle quali risultavano anomalie ripetute nella gestione delle informazioni dei Whereabouts da parte dell’Atleta. Dalla documentazione si evinceva che l’Atleta avesse effettuato 19 modifiche nel sistema ADAMS, relative sia allo slot orario di reperibilità che al luogo di “overnight accomodation”, in un arco temporale tra il 9 febbraio e il 3 marzo 2024. b) L’Atleta è di livello nazionale La PNA contesta la giurisdizione del TAS sostenendo che: - L’Atleta non è di livello internazionale, bensì nazionale. Dinanzi al TNA e alla CNAA, l’Atleta ha sostenuto di essere un atleta ricreazionale. Nella sua Memoria di appello l’Atleta oggi sostiene essere un atleta di livello internazionale; - Il concetto di atleta di livello nazionale è definito nel CSA. Secondo questa definizione è qualificato come atleta di livello nazionale – tra l’altro – un atleta inserito nel registro RTP nazionale. Orbene l’Atleta è inscritto nel RTP nazionale dal 17 febbraio 2022. La contradditoria posizione dell’Atleta circa il proprio status è in violazione del principio del venire contra factum proprium ed è incompatibile con le norme CSA;

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c) Siccome l’Atleta è di livello nazionale non ha diritto a presentare appello al TAS secondo l’articolo 18 CSA, l’articolo 18 della PGR di NADO Italia e l’articolo 8.9 delle norme procedurali della CNAA: - L’Atleta non ha sollevato obiezioni sulla giurisdizione dinanzi alla CNAA; - L’Atleta si basa su delle norme della CSA non più in vigore da anni. La Memoria d’Appello dell’Atleta si referisce a delle norme in vigore nel 2020, ben prima dell’adozione del Codice WADA 2021 e del relativo Standard Internazionale sul Result Management (“ISRM”); - Le norme rilevanti del CSA per questo caso sono le seguenti: articolo 18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3.2. Le suddette norme non fanno altro che riflettere il contenuto dell’articolo 13.2.3.2 del Codice WADA; - La Resistente si riferisce anche all’articolo 9.1.1 lett. e ISRM che prevede che “[t]he decision shall indicate whether the Athlete is an International-Level- Athlete for the purposes of the appeal route under Code Article 13 … The decision shall then set out the appropriate appeal route ….”. La CNAA nella Decisione Appellata ha espressamente indicato che la decisione si sarebbe potuta impugnare “al … TAS …, ai sensi degli articoli 4.4. e 8.9 delle Norme Procedurali dell’Organismo di Appello Antidoping, dalla WADA, dalla Federazione Internazionale competente, dal Comitato Internazionale Olimpico o dal Comitato Internazionale Paralimpico”; - L’articolo 8.9 delle Norme procedurali della CNAA dispone – similmente – che “la WADA, il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Internazionale Paralimpico e la Federazione Internazionale competente hanno anche il diritto di presentare ricorso contro la decisione di appello dinanzi al TAS”. L’articolo non menziona l’Atleta, la sua NADO di appartenenza oppure la PNA; - Alla luce di quanto precede, solo l’Agenzia Mondiale Anti-Doping (“WADA”), il Comitato Olimpico Internazionale (“CIO”), il Comitato Paralimpico Internazionale (“CIP”) e la federazione internazionale competente possono ricorrere al TAS per decisioni della CNAA. d) Sulla riqualificazione della condotta (dall’articolo 2.5 all’articolo 2.3 CSA): deve ritenersi che non ci sia nullità, ma corretta applicazione della norma originariamente contestata dalla PNA. La CNAA ha legittimamente modificato il capo d’imputazione: - Va rimarcato che la PNA ha contestato all’Atleta da subito la violazione dell’articolo 2.3 CSA; - La qualificazione giuridica data dal TNA era errata e la CNAA, organo di secondo grado, ha giustamente inquadrato la condotta nella corretta cornice normativa dell’articolo 2.3 CSA; - Così facendo, la CNAA ha accolto l’appello incidentale della PNA. Facendo

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così, la CNAA ha applicato l’articolo 8.5 delle proprie Norme Procedurali che dispone che “[n]el caso in cui l’Organismo d’Appello … laddove valuti diversamente, in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito”. e) Nel caso in esame non si tratta dell'ammissibilità astratta di modifiche apportate nel sistema ADAMS, ma alla loro strumentalità e alla evidente elusività del comportamento dell’Atleta nel suo complesso: - L’Atleta ha effettuato 19 modifiche nel sistema ADAMS in pochi giorni, frazionando un soggiorno continuativo di 20 giorni alle Isole Canarie in una sequenza artificiosa. L’Atleta ha alternato la località (Matera / Isole Canarie) per confondere i controllori. Questa strategia ha prodotto un effetto di incertezza, ostacolando la pianificazione dei controlli e contravvenendo allo scopo del sistema Whereabouts; - Non è sufficiente di rispettare formalmente le tempistiche di aggiornamento. Piuttosto, l’Atleta è tenuto ad assicurare la coerenza e veridicità delle informazioni inserite, e non può invocare presunti automatismi di sistema per giustificare una gestione opaca e frazionata del proprio Whereabouts; - Lo scopo del sistema Whereabouts è quello di garantire una finestra certa e continua di reperibilità. Ogni aggiornamento, per quanto tecnicamente ammesso, deve rispettare i principi di trasparenza, tracciabilità e cooperazione. L’Atleta ha violato questi principi alternando continuamente le informazioni con finalità elusive, così da impedire la sua effettiva localizzazione; - Inoltre, l’inserimento della gara “Strade Bianche” nel sistema è avvenuto solo un’ora prima della partenza, in violazione delle regole di trasparenza. L’Atleta ha l’obbligo di indicare con congruo anticipo tutte le manifestazioni sportive a cui intende partecipare. Lo scopo della regola è di rendere possibili controlli fuori competizione proprio nella fase cruciale di preparazione all’evento; - Nel caso preciso è pacifico che la partecipazione dell’Atleta alla gara “Strade Bianche” era già stata decisa con largo anticipo, come dimostrato dall’avvenuta iscrizione effettuata entro il 18 febbraio 2024. L’obbligo di indicare la partecipazione a questa manifestazione sportiva nel sistema ADAMS esisteva – quindi – da quel momento; - Il fatto che il controllo sia poi avvenuto a gara conclusa non cambia nulla riguardo alla violazione degli obblighi, sinché il controllo di competizione non è in grado di sostituire quello fuori competizione quanto a capacità deterrente e a rilevanza sportiva; - Sono irrilevanti anche le altre giustificazioni fornite dall’Atleta, in particolare l’incertezza sulla partecipazione o da prassi consolidate nel circuito amatoriale. L’obbligo di trasparenza e collaborazione è pienamente applicabile anche agli eventi amatoriali. d) La condotta appare finalizzata, reiterata e sistematica. Il comportamento dimostra volontà elusiva, non semplici errori. L’uso distorto delle informazioni di reperibilità

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è incompatibile con la buona fede: - La condotta dell’Atleta nel suo complesso deve essere qualificata come un comportamento preordinato a impedire l’effettuazione di un controllo fuori competizione; - L’articolo 2.3 CSA non richiede la prova di un rifiuto esplicito, essendo il rifiuto una condotta diversa. Infatti, l’elusione si configura laddove la condotta dell’Atleta impedisca, in modo sostanziale, la realizzazione del controllo antidoping; - Qualsiasi condotta che impedisca la possibilità di controllare gli atleti in ogni fase della loro preparazione – ancorché non qualificabile come rifiuto formale – costituisce una violazione dell’articolo 2.3 CSA. e) Sull’onere della prova: il livello probatorio richiesto è quello del “comfortable satisfaction”, pienamente raggiunto secondo la PNA. La giustificazione dell’Atleta (problemi tecnici, buona fede, confusione) è priva di riscontri oggettivi. f) Parallelamente a questo procedimento, l’Atleta è stato sanzionato in un secondo procedimento per anomalie nel passaporto biologico (articolo 2.2 CSA), con ulteriore squalifica di 4 anni (2028–2032), rafforzando l’ipotesi di condotta dolosa. g) La Resistente si oppone alla richiesta del Ricorrente di produrre i tabulati telefonici del DCO relativi al numero di telefono 3286910732 alla data del 2 marzo 2024. Detta richiesta è superflua perché (i) è in atti la documentazione degli screenshot relativi alle chiamate fatte dal DCO al numero inserito nel Whereabouts (3286910732), avvenute alle ore 5:55 e 5:58; (ii) il DCO non aveva alcun obbligo di chiamare, essendo pacifico che l’Atleta avesse indicato un indirizzo non veritiero, il che s’inquadra perfettamente nell’intenzionalità di non farsi trovare.

V. GIURISDIZIONE DEL TAS

53. L’articolo R47 del Codice TAS prevede quanto segue:

“An appeal against the decision of a federation, association or sports-related body may be filed with CAS if the statutes or regulations of the said body so provide or if the parties have concluded a specific arbitration agreement and if the Appellant has exhausted the legal remedies available to it prior to the appeal, in accordance with the statutes or regulations of that body”.

Traduzione libera: È possibile presentare ricorso contro una decisione di una federazione, associazione o ente sportivo al CAS se lo statuto o il regolamento di tale ente lo prevedono o se le parti hanno stipulato un accordo arbitrale specifico e se il ricorrente ha esaurito i rimedi giuridici a sua disposizione prima del ricorso, in conformità con lo statuto o il regolamento di tale ente.

54. L’articolo 18.2.3.2 del CSA prevede come segue: “Nei casi di cui all’articolo 18.2.2, le seguenti parti avranno il diritto di ricorrere in appello dinanzi alla Corte Nazionale d’Appello antidoping: (a) l’Atleta o altra Persona soggetto della decisione appellata; (b) la PNA; (c) la Federazione Internazionale di riferimento; (d)

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NADO Italia e l’Organizzazione nazionale antidoping del Paese di residenza della Persona o dei Paesi di cui sia cittadino o presso cui abbia una licenza, se diversi da NADO Italia; (e) il Comitato Olimpico Internazionale o Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, ove la decisione possa avere effetti sui Giochi Olimpici o Paralimpici, comprese le decisioni che riguardino il diritto di partecipare ai Giochi Olimpici o Paralimpici; e (f) la WADA.

Nei casi di cui all’articolo 18.2.2, la WADA, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale e la Federazione Internazionale interessata avranno anche il diritto di appellare dinanzi al TAS le decisioni della Corte Nazionale d’Appello antidoping” (grassetto e sottolineatura aggiunti).

55. L'articolo 18.2.3.2 CSA serve all’attuazione dell'articolo 13.2.3.2 del Codice WADA. Quest'ultimo dispone quanto segue: “In cases under Article 13.2.2, the parties having the right to appeal to the appellate body shall be as provided in the National Anti-Doping Organization’s rules but, at a minimum, shall include the following parties: (a) the Athlete or other Person who is the subject of the decision being appealed; (b) the other party to the case in which the decision was rendered; (c) the relevant International Federation; (d) the National Anti-Doping Organization of the Person’s country of residence or countries where the Person is a national or license holder; (e) the International Olympic Committee or International Paralympic Committee, as applicable, where the decision may have an effect in relation to the Olympic Games or Paralympic Games, including decisions affecting eligibility for the Olympic Games or Paralympic Games, and (f) WADA. For cases under Article 13.2.2, WADA, the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, and the relevant International Federation shall also have the right to appeal to CAS with respect to the decision of the appellate body …” (grassetto e sottolineatura aggiunti).

56. Confrontando le due disposizioni, si nota che esse coincidono nel principio. L'unica differenza consiste nel fatto che l'articolo 18 CSA suddivide l'articolo 13.2.3.2 del Codice WADA in due paragrafi.

57. Nella giurisprudenza del TAS è controversa l'interpretazione della detta disposizione. La controversia interpretativa verte sul termine “anche” / “also”. In alcuni casi questo termine viene inteso nel senso che, oltre alle parti del procedimento di appello, anche la WADA, il CIO, il CIP o la federazione sportiva internazionale competente hanno il diritto di presentare ricorso al TAS. Questo diritto di presentare ricorso al TAS dovrebbe spettare a queste organizzazioni sportive “internazionali” anche se non avevano lo status di parti in causa nella precedente istanza. Secondo questa interpretazione, il termine “anche” o “also” dovrebbe quindi esprimere il fatto che, oltre alle parti del procedimento dinanzi al CNAA, “anche” questi “attori internazionali della lotta contro il doping” sono autorizzati a impugnare la decisione nazionale di ultimo grado davanti al TAS.

58. Secondo un altro punto di vista, invece, il termine “anche” / “also” dovrebbe semplicemente esprimere il fatto che i suddetti “attori internazionali” non solo hanno il diritto di impugnare la decisione di primo grado dinanzi al tribunale nazionale di appello, ma “anche” la decisione del tribunale nazionale di secondo grado dinanzi al TAS.

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59. Entrambe le interpretazioni comportano dei problemi. Seguendo la prima opinione, si avrebbe una disparità di trattamento tra gli atleti di livello nazionale e quelli di livello internazionale. Gli atleti di livello nazionale avrebbero due possibilità di ricorso (al tribunale nazionale di appello e al TAS), mentre gli atleti di livello internazionale avrebbero solo una possibilità di ricorso, ovvero al TAS (cf. articolo 13.2.3.1 Codice WADA oppure articolo 18.2.3.1 CSA).

60. Anche se si seguisse la seconda opinione, si avrebbe e una disparità di trattamento, poiché in questo caso le organizzazioni antidoping – considerate nel loro insieme – avrebbero due possibilità di ricorso (al tribunale nazionale di appello e al TAS), mentre l'atleta interessato di livello nazionale ne avrebbe solo una (al tribunale nazionale di appello).

61. L’Arbitro Unico ritiene che già sulla base di un'interpretazione letterale vi siano molti elementi a favore della prima opinione. In questo senso ha deciso e affermato quanto segue il TAS nel procedimento TAS 2022/A/9319 (no. 87):

“In secondo luogo, l’articolo 18.2.3.2 CSA prevede che contro la decisione della Corte Nazionale d'Appello

‘la WADA, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale e la Federazione Internazionale interessata avranno anche il diritto di appellarsi al CAS’.

Dalla parola “anche” si evince che, oltre a quanto sopra, anche le parti del procedimento in questione hanno tale diritto di appello al TAS contro la decisione della Corte Nazionale d’Appello antidoping (in questo senso TAS 2019/A/6295, no. 38 ss)”.

62. Il lodo TAS 2019/A/6295, a cui si fa riferimento nella sentenza sopra citata, afferma quanto segue (no. 38 ss): “In aggiunta a quanto appena rilevato, ed in applicazione di quel principio di armonizzazione riportato nella premessa della NSA ed innanzi dichiarato, deve farsi altresì riferimento all’articolo 13.2.3 del Codice WADA, il quale prevede, tra l’altro, che:

‘In cases [di appello riguardanti atleti di livello non internazionale], the parties having the right to appeal to the national-level appeal body shall be as provided in the National Anti-Doping Organization’s rules but, at a minimum, shall include the following parties: (a) the Athlete or other Person who is the subject of the decision being appealed; (b) the other party to the case in which the decision was rendered; (c) the relevant International Federation; (d) the National Anti-Doping Organization of the Person’s country of residence; (e) the International Olympic Committee or International Paralympic Committee, as applicable, where the decision may have an effect in relation to the Olympic Games or Paralympic Games, including decisions affecting eligibility for the Olympic Games or Paralympic Games, and (f) WADA. For cases under Article 13.2.2 [ovvero casi di appello riguardanti atleti di livello non internazionale], WADA, the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, and the relevant International Federation shall also have the right to appeal to CAS with respect to the decision of the national level appeal body. Any party filing an appeal shall be entitled to assistance from CAS to obtain all relevant information from the Anti-Doping Organization whose decision is being appealed and the information shall be provided if CAS so directs” (grassetto e sottolineatura aggiunta).

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La norma appena richiamata, che riguarda i casi (come quello di cui ci si occupa) in cui siano coinvolti atleti di livello non internazionale, si compone di due parti di cui la prima concernente appelli presso l’istanza di secondo grado a livello nazionale e la seconda concernente, invece, appelli al TAS avverso la decisione emanata dalla menzionata l’istanza di secondo grado a livello nazionale. Nella prima parte di tale disposizione si elencano una serie di soggetti a cui viene conferito il diritto a proporre l’appello a livello nazionale, tra cui gli atleti nei cui confronti la decisione di primo grado è stata emanata. Nella seconda parte della norma si prevede che l’appello al TAS avverso le decisioni di secondo grado a livello nazionale possano essere proposti “anche” (“also”) da una serie di ulteriori soggetti ivi elencati. Deve ritenersi (anche per i motivi richiamati sopra al par. 37) che la parola “anche” sia utilizzata nel contesto in esame per indicare che il diritto di appello spetti sia ad i soggetti indicati nella prima parte della norma, come anche a quelli indicati nella seconda parte di essa.

Per tale ragione, quindi, e tenendo in considerazione la necessità stabilita nelle stesse NSA (si veda quanto riportato sopra al par. 36) di interpretare queste ultime o colmare le loro eventuali lacune alla luce e con l’ausilio del Codice WADA, il diritto di proporre appello avverso le decisioni emanate dalla II Sezione del TNA in secondo grado spetti anche agli atleti nei cui confronti pende il procedimento e quindi, per quanto qui di interesse, anche all’Atleta”.

63. Inoltre, nel decidere quale interpretazione privilegiare, occorre tenere conto anche del quadro giuridico in cui si inserisce il Codice WADA. Quest'ultimo (e quindi anche il CSA) tiene conto dei diritti umani, con la conseguenza che le disposizioni devono essere interpretate alla luce di tali diritti fondamentali. A pagina 10 del Codice WADA si legge quanto segue:

“The Code has been drafted giving consideration to the principles of proportionality and human rights”. Traduzione libera: Il Codice è stato redatto tenendo conto dei principi di proporzionalità e dei diritti umani.

64. Analogamente, a pagina 17/18 del Codice WADA si legge:

“These sport-specific rules and procedures, aimed at enforcing anti-doping rules in a global and harmonized way, are distinct in nature from criminal and civil proceedings. They are not intended to be subject to or limited by any national requirements and legal standards applicable to such proceedings, although they are intended to be applied in a manner which respects the principles of proportionality and human rights”. Traduzione libera: Queste norme e procedure specifiche per lo sport, volte ad applicare le norme antidoping in modo globale e armonizzato, sono di natura diversa dai procedimenti penali e civili. Esse non sono soggette né limitate da alcun requisito nazionale o norma giuridica applicabile a tali procedimenti, sebbene siano destinate ad essere applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità e dei diritti umani.

65. Inoltre, nella nota 52 il Codice WADA fa esplicito riferimento all'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (“CEDU”).

66. L’Arbitro Unico ritiene pertanto che, in caso di dubbio, debba essere privilegiata l'interpretazione più compatibile con i diritti umani e, in particolare, con i principi dell'articolo 6 CEDU. È indiscutibile che il principio della parità delle armi procedurali sia un’espressione importante e fondamentale del principio del giusto processo ai sensi

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dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (FROWEIN/PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, 4ª edizione 2024, Art. 6 no. 140; GRABENWARTER, European Convention on Human Rights, 2014, Art. 6 no. 81). Tale principio richiede un giusto equilibrio (fair balance; juste équilibre) tra le parti (CEDU 27.10.1993, Domnbo Beheer B.V. c/ Netherlands, No. 14448, § 33):

“Nevertheless, certain principles concerning the notion of a ‘fair hearing’ in cases concerning civil rights and obligations emerge from the Court’s case-law. Most significantly for the present case, it is clear that the requirement of ‘equality of arms’, in the sense of a ‘fair balance’ between the parties, applies in principle to such cases as well as to criminal cases (see the Feldbrugge v. the Netherlands judgment of 26 May 1986, Series A no. 99, p. 17, para. 44). The Court agrees with the Commission that as regards litigation involving opposing private interests, ‘equality of arms’ implies that each party must be afforded a reasonable opportunity to present his case - including his evidence - under conditions that do not place him at a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent”. Traduzione libera: Ciononostante, dalla giurisprudenza della Corte emergono alcuni principi relativi al concetto di “giusto processo” nei casi riguardanti i diritti e gli obblighi civili. Per quanto riguarda il caso in esame, è chiaro che il requisito della “parità delle armi”, inteso come “equo equilibrio” tra le parti, si applica in linea di principio sia a tali casi che ai casi penali (cfr. la sentenza Feldbrugge c. Paesi Bassi del 26 maggio 1986, serie A n. 99, pag. 17, paragrafo 44). La Corte concorda con la Commissione sul fatto che, nei contenziosi che coinvolgono interessi privati contrapposti, la «parità delle armi» implica che a ciascuna parte debba essere concessa una ragionevole opportunità di presentare la propria causa – comprese le proprie prove – in condizioni che non la pongano in una situazione di sostanziale svantaggio rispetto alla controparte.

67. Secondo la giurisprudenza citata, ciascuna parte deve avere un’adeguata possibilità di presentare il proprio caso in condizioni che non la mettano in una posizione sostanzialmente svantaggiata rispetto alla controparte. Le parti contrapposte devono essere trattate in modo sostanzialmente uguale dal punto di vista procedurale. Il procedimento deve garantire alle parti in causa, nell’ambito del regolamento procedurale, la possibilità di presentare tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione giudiziaria e di far valere autonomamente tutti i mezzi di difesa procedurali necessari per respingere l'attacco della controparte. Secondo l’Arbitro Unico, tra i mezzi di difesa procedurali rientra anche la possibilità di impugnare una decisione. Se una delle parti ha a disposizione più istanze per impugnare una decisione sgradita rispetto all'altra parte, ciò costituisce in linea di principio una violazione del principio della parità delle armi. Lo stesso vale se una delle parti ha la possibilità di impugnare una decisione dinanzi alla corte suprema (in questo caso il TAS) e all’altra parte viene negata tale possibilità.

68. Ora, non ogni violazione dei principi dell’articolo 6 della CEDU comporta automaticamente l'illegittimità di una disposizione. Piuttosto, una disparità di trattamento delle parti può essere giustificata in singoli casi. Tali motivi non sono tuttavia evidenti né sono stati addotti nel caso di specie, con la conseguenza che l’Arbitro Unico ritiene preferibile l’opinione secondo cui anche l’atleta di livello nazionale può impugnare la decisione dell’istanza di appello nazionale dinanzi al TAS.

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69. Pertanto, la questione dello status dell’atleta (livello nazionale o livello internazionale) può essere lasciata aperta; in ogni caso, infatti, esiste la possibilità di ricorrere al TAS, con la conseguenza che spetta all’Arbitro Unico decidere in merito alla controversia.

VI. PROCEDIBILITÀ

70. L’articolo R49 del Codice TAS prevede quanto segue:

“In the absence of a time limit set in the statutes or regulations of the federation, association or sports-related body concerned, or in a previous agreement, the time limit for appeal shall be twenty-one days from the receipt of the decision appealed against”. Traduzione libera: In assenza di un termine stabilito negli statuti o nei regolamenti della federazione, dell'associazione o dell'organismo sportivo interessato, o in un accordo precedente, il termine per presentare ricorso è di ventuno giorni dalla ricezione della decisione impugnata.

71. L’articolo 18.5.1 CSA stabilisce che:

“Il termine per presentare appello dinanzi al TAS è di ventuno (21) giorni dalla data di ricezione della decisione da parte del soggetto appellante …”.

72. Le motivazioni della Decisione Appellata sono state notificate all’Atleta in data 11 novembre 2024. L’Atleta ha depositato presso il TAS la propria Dichiarazione di Appello avverso detta decisione in data 2 dicembre 2024, osservando, quindi, il termine previsto dal combinato disposto agli articoli R49 del Codice TAS e 18.5.1 CSA.

73. La Decisione Appellata non è suscettibile di ulteriori ricorsi o appelli e, di conseguenza, l’appello è procedibile.

VII. ALTRE QUESTIONI PROCEDURALI — A. I Tabulati Telefonici

74. L’Atleta ha richiesto nella sua Dichiarazione di Appello che il TAS ordinasse a NADO Italia di esibire i tabulati telefonici del’utenza telefonica del DCO relativi alla data del 2 marzo 2024. La PNA si è opposta a questa richiesta e l’Arbitro Unico ha informato le Parti in data 1° settembre 2025 che la richiesta di esibizione avanzata dal Ricorrente era stata rigettata.

75. L’articolo R44.3(1) del Codice TAS, che è anche applicabile nelle procedure d’appello (articolo R57(3) Codice TAS) prevede quanto segue: “A party may request the Panel to order the other party to produce documents in its custody or under its control. The party seeking such production shall demonstrate that such documents are likely to exist and to be relevant”. Traduzione libera: Una parte può chiedere al collegio arbitrale di ordinare all'altra parte di produrre i documenti in suo possesso o sotto il suo controllo. La parte che richiede tale produzione deve dimostrare che tali documenti sono verosimilmente esistenti e pertinenti.

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76. Nel caso di specie, i documenti non sono rilevanti, poiché l’appello del Ricorrente deve essere accolto per altri motivi.

B. Il Passaporto Biologico

77. La Resistente ha sottolineato nella fase scritta della procedura ed in udienza che è pendente un altro procedimento per doping nei confronti dell’Atleta. Tale procedimento riguarda una presunta violazione dell’articolo 2.2 CSA (relativo all’ “Uso o Tentato Uso da parte di un Atleta di una sostanza o di un metodo proibiti”) da parte dell'Atleta in relazione a un passaporto biologico. L’incidente dimostrerebbe che l’Atleta aveva “qualcosa da nascondere” e che tale circostanza dovrebbe essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione delle prove. Il Ricorrente contesta la tesi della Resistente e sottolinea che la nuova accusa costituisce oggetto di un procedimento separato. Inoltre, egli non avrebbe avuto alcuna possibilità di prendere posizione in merito a tale argomentazione, poiché l’accusa era stata sollevata per la prima volta nella memoria di replica e gli erano del tutto sconosciuti i fatti alla base della stessa. Egli si oppone pertanto all’inclusione di tale esposizione dei fatti nel presente procedimento. Tuttavia, nel caso in cui l’Arbitro Unico non accolga la sua obiezione, chiede che gli venga concesso un termine per presentare una memoria, in modo da poter prendere posizione sull’accusa, non disponendo di documenti relativi a tale accusa e non potendo, quindi, esprimersi in merito durante l’udienza.

78. In data 8 settembre 2025, l’Arbitro Unico ha rifiutato di prendere in considerazione, nel presente procedimento, le circostanze relative al passaporto biologico dell’Atleta. Queste ultime costituiscono oggetto di un procedimento autonomo pendente e non devono essere prese in considerazione in questa sede.

VIII. DIRITTO APPLICABILE

79. L’articolo R58 del Codice TAS prevede quanto segue:

“The Panel shall decide the dispute according to the applicable regulations and, subsidiarily, to the rules of law chosen by the parties or, in the absence of such a choice, according to the law of the country in which the federation, association or sports-related body which has issued the challenged decision is domiciled or according to the rules of law the Panel deems appropriate. In the latter case, the Panel shall give reasons for its decision”.

Traduzione libera: Il Collegio decide la controversia in base alle norme applicabili e, in via sussidiaria, alle norme giuridiche scelte dalle parti o, in mancanza di tale scelta, in base alla legge del paese in cui ha sede la federazione, l'associazione o l'organismo sportivo che ha emesso la decisione impugnata o in base alle norme giuridiche che il Collegio ritiene appropriate. In quest'ultimo caso, il Collegio motiva la propria decisione.

80. In considerazione del disposto dell’articolo R58 del Codice TAS, dunque, alla controversia risultano essere applicabili la normativa ed i regolamenti di NADO Italia

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e, in particolare, il CSA, nonché, vista la mancanza di una scelta ad opera delle Parti, e qualora necessario ed in via sussidiaria, il diritto italiano.

IX. MANDATO DEL ARBITRO UNICO

81. Prima di entrare nel merito della controversia, giova ricordare la portata dei poteri dell'Arbitro Unico.

82. Ai sensi dell’articolo R57 Codice TAS, l’organo arbitrale TAS ha pieni poteri di verifica delle questioni di fatto e di diritto in discussione; a tal fine può, anche di propria iniziativa, chiedere al tribunale disciplinare che ha emanato la decisione impugnata copia del fascicolo ad essa relativo. Inoltre, l’organo arbitrale può emanare una nuova decisione che sostituisce la decisione impugnata o rinviare la controversia all’organo che la ha emanata, per una nuova pronuncia. Per effetto dell’articolo R57 Codice TAS, i poteri dell’organo arbitrale non sono limitati ad un mero giudizio di regolarità formale o di “legittimità” del provvedimento impugnato, avendo lo stesso organo arbitrale pieno potere di conoscere nuovamente dei fatti che hanno portato al provvedimento, i quali potranno essere esaminati de novo.

83. A tal riguardo l’Arbitro Unico conferma comunque che la definizione, in senso ampio, dei poteri dell’organo arbitrale non comporta alcuna deviazione dalla natura arbitrale del presente procedimento. Pertanto, all’organo arbitrale non è consentito pronunciarsi al di là di quanto richiesto dalle parti ovvero al di fuori della controversia insorta tra le parti, quale definita dalla decisione oggetto di impugnazione.

X. MERITO

84. Il caso in esame riguarda la valutazione giuridica di un comportamento dell’Atleta in relazione ai cosiddetti “Whereabouts”.

A. Gli obblighi dell’Atleta relativi ai Whereabouts

85. L'Atleta è registrato nel RTP di NADO Italia dal 17 febbraio 2022. È quindi indiscutibilmente soggetto agli obblighi di cui all’articolo 6.5.4 CSA. Tale disposizione prevede quanto segue:

“In conformità con l’ISTI e con il DT_CI di NADO Italia, ogni Atleta in RTP nazionale deve comunque fare quanto segue: (a) comunicare trimestralmente a NADO Italia I luoghi in cui è reperibile; (b) aggiornare tali informazioni, se necessario, in modo che rimangano accurate e complete in ogni momento; e (c) rendersi disponibile per i controlli nei vari luoghi”.

86. L’ISTI specifica gli obblighi dell’atleta come segue:

“3.3 Le informazioni richieste includono i seguenti dati per ciascun giorno del trimestre successivo: a) dati anagrafici;

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b) indirizzo postale completo e l’indirizzo e-mail personale cui inviare la corrispondenza destinata all’Atleta ai fini della notifica formale. Qualsiasi comunicazione o altro documento spedito al suddetto indirizzo si considera ricevuto dall’Atleta dopo sette (7) giorni lavorativi dal suo invio e, immediatamente, quando viene generata/ottenuta la comunicazione di avvenuta consegna della comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata; resta inteso che NADO Italia trasmette le comunicazioni formali sulla casella di posta elettronica certificata assegnata all’Atleta ai sensi dell’art. 2.6; c) che sia consapevole che i suoi whereabouts potranno essere condivisi con altre Organizzazioni Antidoping che hanno l’autorità a disporre controlli antidoping su di lui/lei; d) nome e indirizzo del luogo di pernottamento (ad es. casa, alloggio temporaneo, albergo, ecc.); e) nome e indirizzo di ogni luogo in cui si allenerà, lavorerà o condurrà qualsiasi altra attività con regolarità (ad es. la scuola), indicando i relativi orari; f) programma degli eventi sportivi, ivi compreso nome e indirizzo del luogo di svolgimento delle gare cui intenda partecipare; g) riferimenti ad un’eventuale disabilità, per l’adeguamento delle procedure ai fini dell’idoneo espletamento della sessione di prelievo del campione biologico. 3.4 In aggiunta alle informazioni che precedono, l’Atleta sarà altresì tenuto a indicare uno specifico intervallo temporale di sessanta (60) minuti tra le ore 05.00 e le ore 23.00 per ogni giorno del trimestre nel quale si renderà disponibile e raggiungibile in un luogo indicato per essere sottoposto ai controlli. Spetta all’Atleta garantire l’accessibilità al luogo prescelto nello slot orario indicato di sessanta (60) minuti per l’esecuzione del controllo antidoping senza preavviso (ad es., il luogo deve essere facilmente accessibile per il personale addetto al prelievo dei campioni biologici, mediante l’indicazione del numero civico e ogni altro elemento che identifichi il luogo, il nome dell’Atleta dovrà essere indicato sul citofono/campanello e/o comunicato ad eventuali servizi di portierato/reception all’interno dell’edificio/hotel, ecc.). In nessun caso la fascia oraria di sessanta (60) minuti limiterà l’obbligo dell’Atleta a rendersi disponibile per i controlli antidoping in qualsiasi altro momento e luogo. …

3.10 Se un mutamento delle circostanze renda le informazioni sulla reperibilità fornite non più accurate o complete, l’Atleta deve aggiornare sul sistema informatico ADAMS i dati forniti al fine di rendere le informazioni accurate e complete. L’Atleta deve sempre aggiornare le proprie informazioni sulla reperibilità per segnalare ogni eventuale variazione di reperibilità in qualsiasi giorno del trimestre, in particolare con riferimento: (a) all’ora o al luogo dello slot orario di sessanta (60) minuti; e/o (b) al luogo di pernottamento. L’Atleta deve inviare l’aggiornamento subito dopo essere venuto a conoscenza del mutamento delle circostanze e comunque prima dell’inizio della fascia oraria di sessanta (60) minuti già indicata per il giorno in questione. In particolari circostanze, tuttavia, possono considerarsi come possibili violazioni del CSA gli aggiornamenti eventualmente effettuati dall’Atleta immediatamente prima dell’inizio della fascia oraria. Il mancato adempimento potrà essere perseguito come Mancata Comunicazione e/o (se le circostanze lo giustifichino) un’elusione del controllo antidoping ai sensi dell’art. 2.3 del CSA, e/o una manomissione o un tentativo di manomissione in relazione a qualsiasi fase del controllo antidoping ai sensi dell’art. 2.5 del CSA. In ogni caso, NADO Italia valuterà se condurre ulteriori controlli mirati sull’Atleta”.

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B. Il Comportamento dell’Atleta

87. Il comportamento dell’Atleta riguarda le informazioni da lui fornite sulla piattaforma ADAMS nel periodo compreso tra il 9 febbraio 2024 e il 3 marzo 2024. Il CNAA ha giustamente riassunto tali informazioni come segue: n. Data / ora Tipologia di modifica Indicazione pre- Indicazione post-modifica della modificata modifica

1 09.02.2024, Overnight Accomodation (articolo 3.3 let. d Matera (Italia) Canarie per i giorni 09.- h. 22:23 ISTI) 16.02.2024

2 09.02.2024 Time Slot (articolo 3.4 ISTI) 10.02.2024 h. 06:00- 10.02.2024 h. 21:00-22:00 h. 22:24 07:00 Matera (Italia) Canarie (Spagna)

3 09.02.2024 Time Slot (articolo 3.4 ISTI) 11.02.-16.02.2024 h. 11.02.-16.02.2024 h. 06:00- h. 22:27 06:00-07:00 Matera 07:00 Canarie (Spagna) (Italia)

4 16.02.2024 Time Slot (articolo 3.4 ISTI) 17.02.2024 h. 06:00- 17.02.2024 h. 06:00-07:00 h. 19:42 07:00 Matera (Italia) Canarie (Spagna)

5 16.02.2024 Time Slot (articolo 3.4 ISTI) 18.02.2024 h. 06:00- 18.02.2024 h. 06:00-07:00 h. 19:42 07:00 Matera (Italia) Canarie (Spagna)

6 16.02.2024 Overnight Accomodation (articolo 3.3 let. d Matera (Italia) Canarie (Spagna) per il giorno h. 19:43 ISTI) 17.02.2024

7 18.02.2024 Overnight Accomodation (articolo 3.3 let. d Matera (Italia) Canarie (Spagna) per i giorni h. 17:32 ISTI) 18.-22.02.2024

8 18.02.2024 Time Slot (articolo 3.4 ISTI) 19.02.2024 h. 06:00- 19.02.-22.02.2024 h. 06:00- h. 17:36 07:00 Matera (Italia) 07:00 Canarie (Spagna)

9 22.02.2024 Time Slot (articolo 3.4 ISTI) 23.02.2024 h. 06:00- 23.02.2024 h. 06:00-07:00 h. 21:03 07:00 Matera (Italia) Canarie (Spagna)

10 22.02.2024 Overnight Accomodation (articolo 3.3 let. d Matera (Italia) Canarie (Spagna) per i giorni h. 21:03 ISTI) 23.-24.02. 2024

11 22.02.2024 Time Slot (articolo 3.4 ISTI) 24.02.2024 h. 06:00- 24.02.2024 h. 06:00-07:00 h. 21:04 07:00 Matera (Italia) Canarie (Spagna)

12 26.02.2024 Overnight Accomodation (articolo 3.3 let. d Matera (Italia) Canarie (Spagna) per i giorni h. 17:54 ISTI) 26.02-27.02.2024

13 26.02.2024 Time Slot (articolo 3.4 ISTI) 27.02.2024 h. 06:00- 27.02.2024 h. 06:00-07:00 h. 17:54 07:00 Matera (Italia) Canarie (Spagna)

14 26.02.2024 Time Slot (articolo 3.4 ISTI) 28.02.2024 h. 06:00- 28.02.2024 h. 06:00-07:00 h. 17:55 07:00 Matera (Italia) Canarie (Spagna)

15 26.02.2024 Overnight Accomodation (articolo 3.3 let. d Matera (Italia) Canarie (Spagna) per il giorno h. 17:55 ISTI) 28.02.2024

16 29.02.2024 Overnight Accomodation (articolo 3.3 let. d Matera (Italia) Lonate Pozzolo (VA) per il h. 21:56 ISTI) giorno 29.2.2024

TAS 2024/A/11046 – pag. 28

17 29.02.2024 Time Slot (articolo 3.4 ISTI) 01.03.2024 h. 06:00- 01.03.2024 h. 05:00-06:00 h. 21:56 07:00 Matera (Italia) Località Lonate Pozzolo (VA)

18 01.03.2024 Overnight Accomodation (articolo 3.3 let. d Matera (Italia) Certaldo (FI) per il giorno h. 20:59 ISTI) 01.03.2024

19 01.03.2024 Time Slot (articolo 3.4 ISTI) 02.03.2024 h. 06:00- 02.03.2024 h. 05:00-06:00 h. 21:00 07:00 Matera (Italia) Località Certaldo (FI)

20 02.03.2024 Overnight Accomodation (articolo 3.3 let. d Matera (Italia) Località Barantoli (SI) per il h. 20:54 ISTI) giorno 03.03.2024

21 2.03.2024 Time Slot (articolo 3.4 ISTI) 03.03.2024 h. 06:00- 03.03.2024 h. 05:00-06:00 h. 20:55 07:00 Matera (Italia) Località Barantoli (SI)

22 03.03.2024 Competition (articolo 3.3 let. f ISTI) Siena, Strade Bianche h. 06:47

C. Le Posizioni delle Parti

88. È pacifico tra le Parti che l’Atleta, dal punto di vista formale, abbia sostanzialmente rispettato le disposizioni dell’articolo 6.5.4 CSA in combinato disposto con l’articolo 3 ISTI. La Resistente non intende tuttavia limitarsi a una visione formale. Essa ritiene che l’Atleta, con le numerose e spesso improvvise modifiche nel sistema ADAMS, abbia perseguito l’obiettivo di impedire i controlli da parte di NADO Italia. Secondo la Resistente, anche un comportamento formalmente lecito potrebbe essere sanzionato in determinate circostanze ai sensi degli articoli 2.3 e 2.5 CSA. Questo deriva, tra l’altro, dall’articolo 3.8 ISTI. Tale disposizione recita quanto segue:

“Se l’Atleta non è disponibile per il controllo antidoping all’inizio dello slot orario di sessanta (60) minuti, ma lo diventa successivamente sempre nel medesimo intervallo temporale, il DCO deve prelevare il campione biologico e non deve considerare il prelievo come tentativo non riuscito, ma deve comunicare i dettagli della ritardata disponibilità al controllo da parte dell’Atleta. Comportamenti di questo tipo possono essere oggetto di successive indagini in relazione a potenziale violazione della normativa antidoping ai sensi degli articoli 2.3 o 2.5 del CSA, ovvero determinare la disposizione di altri controlli mirati sull’Atleta. Se un Atleta non è disponibile per il controllo antidoping durante lo slot orario indicato di sessanta (60) minuti, nel luogo specificato per tale fascia oraria in quel giorno, sarà responsabile di un Mancato Controllo anche qualora dovesse rendersi disponibile più tardi in quello stesso giorno e venisse prelevato un campione biologico dell’Atleta” (grassetto e sottolineatura aggiunti).

89. Il Ricorrente ritiene invece di aver agito in modo legittimo e di non aver mai avuto l’intenzione di sottrarsi ai controlli fuori competizione.

D. Il Quadro Normativo Applicabile

90. Nel caso in esame, ci si chiede quale sia il quadro normativo applicabile per valutare il comportamento dell’Atleta. L’articolo 3.8 ISTI rimanda in proposito sia all’articolo 2.3 che all’articolo 2.5 CSA. Tali disposizioni prevedono quanto segue:

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“2.3 Elusione, rifiuto o mancata presentazione da parte dell’Atleta a sottoporsi al prelievo del campione biologico Eludere la raccolta del campione biologico o rifiutarsi di sottoporsi o non presentarsi al prelievo del campione biologico senza una valida giustificazione a seguito della notifica da parte di una Persona specificamente autorizzata”. “2.5 Manomissione o tentata manomissione di qualsiasi parte del controllo antidoping da parte di un Atleta o di altra Persona”.

91. Il termine “Manomissione” viene definito nel CSA come segue:

“Manomissione: comportamento intenzionale che altera l’esecuzione del controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di Metodi Proibiti. La manomissione comprende, a titolo esemplificativo, l’offerta o l’accettazione di una tangente per eseguire o non eseguire un atto, impedire il prelievo di un campione biologico, influenzare o rendere impossibile l’analisi di un campione biologico, falsificare i documenti presentati ad un’Organizzazione Antidoping o ad un Comitato TUE o a un Organo giudicante, fornire falsa testimonianza, commettere qualsiasi altro atto fraudolento nei confronti dell’Organizzazione Antidoping o dell’Organo giudicante al fine di compromettere la gestione dei risultati o l’imposizione delle sanzioni, e qualsiasi altra simile interferenza intenzionale o tentativo di interferenza inerente a qualsiasi fase del controllo antidoping”.

92. Può discutersi su come distinguere le disposizioni dell’articolo 2.3 dall’articolo 2.5 CSA. La CNAA ha espresso il seguente parere al riguardo:

“37. La Corte nota invero come l’art. 2.3 e l’art. 2.5 CSA contengano disposizioni in qualche misura sovrapponibili, laddove venga in rilievo, come nel caso addebitato all’Atleta, un comportamento asseritamente elusivo (ossia uno dei comportamenti in cui si declina la fattispecie descritta dall’art. 2.3 CSA). Tale rilievo, nel sistema antidoping, non appare avere carattere eccezionale o essere il frutto di un cattivo coordinamento tra le norme: in effetti, e ad esempio, anche la fattispecie (classica) della presenza di una sostanza vietata nei campioni di un atleta può coincidere con quella riconducibile all’uso della stessa da parte di quell’atleta. Si pone dunque una necessità di coordinamento in via interpretativa in relazione al singolo caso oggetto di giudizio. Bene ha dunque fatto il TNA a porsi il problema e a condurre in siffatta prospettiva un’analisi della fattispecie concreta. 38. Ora, la Corte nota come senz’altro un comportamento tenuto da un atleta in relazione alla gestione da parte sua delle informazioni di reperibilità possa essere in astratto ricondotto all’una (art. 2.3 CSA) o all’altra (art. 2.5 CSA) violazione. Ciò risulta testualmente dagli art. 3.8 e 3.10 DTCI, che richiamano entrambe le norme. E ciò di per sé esclude (si noti) che un siffatto comportamento possa solo e necessariamente essere ricondotto nell’alveo degli inadempimenti (meramente) amministrativi e dar luogo solo ad una violazione dell’art. 2.4 CSA alle condizioni ivi previste. E ciò risulta dalla giurisprudenza TAS, che pure ha indicato come sussumibile nella fattispecie dell’art. 2.5 CSA un comportamento illecito dell’atleta che avesse fornito informazioni “errate” circa la sua reperibilità (cfr., ad es., CAS 2022/ADD/49, IWF v/ Yunder Beytula; CAS 2021/A/7983, McNeal v/ WA). 39. Ma proprio il dato da ultimo menzionato appare essere elemento determinante per discriminare tra le due fattispecie. In effetti, l’art. 2.5 CSA e la correlata definizione di ‘Manomissione’ appare mettere l’accento su (e considerare illeciti) comportamenti che ‘positivamente’ interferiscano con qualsiasi parte del controllo antidoping, mirando ad incidere sulla sua messa in opera e alterandone l’esecuzione. Siffatta situazione può verificarsi, ad esempio, attraverso l’inserimento in ADAMS di false informazioni di reperibilità, e proprio su tale base potrebbe affermarsi la responsabilità di un atleta per violazione dell’art. 2.5 CSA, ritenuta fraudolenta la sequenza di false informazioni da lui

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fornite, che intralciavano l’operato degli addetti ai controlli antidoping. Di converso, potrebbe non essere ritenuto sussumibile nella fattispecie della ‘Manomissione’ la comunicazione di informazioni formalmente corrette, ma con modalità tali da conseguire un effetto elusivo. 40. Non decisivo appare invece l’elemento valorizzato dal TNA che ha fatto leva sul riferimento espresso contenuto nell’art. 2.3 CSA alla fase del ‘prelievo del campione biologico’ quale limitativo della portata della norma e sulla circostanza che l’Atleta non ha eluso tout court il controllo, ma l’organizzazione finalizzata ai controlli, che la violazione della ‘Manomissione o tentata manomissione di qualsiasi parte del controllo antidoping da parte di un Atleta o di altra Persona’ di cui all’art. 2.5 CSA mira a tutelare nel suo complesso, sin dalla fase della pianificazione. Ed invero basti il rilievo che un comportamento elusivo, che interferisca “a monte” con la pianificazione del controllo, finisce inevitabilmente per incidere “a valle” anche sul ‘prelievo del campione biologico’, essendo questo, all’evidenza, che un atleta (che ponga in essere un comportamento elusivo) mira ad evitare. 41. La responsabilità dell’Atleta deve dunque essere valutata, a parere di questa Corte, in riferimento all’art. 2.3 CSA, superando, dal punto di vista sostanziale, la riqualificazione operata dal TNA, nonché, dal punto di vista procedurale, le obiezioni dell’Atleta, riportando il ‘dibattito’ ad un’imputazione dibattuta sin dalla Contestazione, per la quale il diritto di difesa è stato pienamente garantito”.

93. L’Arbitro Unico ritiene convincenti sotto ogni punto di vista tali argomentazioni e le accoglie. Pertanto, il quadro giuridico determinante per il caso in esame è l'articolo 2.3 CSA.

E. Gli elementi Oggettivi e Soggettivi costitutivi del Articolo 2.3 CSA

94. L’articolo 2.3 CSA corrisponde all’articolo 2.3 del Codice WADA. A differenza dell’articolo 2.3 CSA, l’articolo 2.3 del Codice WADA contiene una nota a piè di pagina (n. 11) che indica quanto segue:

“11 [Comment to Article 2.3: For example, it would be an anti-doping rule violation of ‘evading Sample collection’ if it were established that an Athlete was deliberately avoiding a Doping Control official to evade notification or Testing. A violation of ‘failing to submit to Sample collection’ may be based on either intentional or negligent conduct of the Athlete, while ‘evading’ or ‘refusing’ Sample collection contemplates intentional conduct by the Athlete]” (grassetto e sottolineatura aggiunta). Traduzione libera: 11 [Commento all'articolo 2.3: Ad esempio, sarebbe una violazione delle norme antidoping di ‘elusione del prelievo di campioni’ se fosse accertato che un atleta ha deliberatamente evitato un Doping Control Officer per eludere la notifica o il prelievo. Una violazione del ‘non presentarsi al prelievo di campioni’ può essere basata su un comportamento intenzionale o negligente dell'atleta, mentre ‘eludere’ o ‘rifiutare’ il prelievo di campioni contempla un comportamento intenzionale da parte dell'atleta].

95. È pacifico tra le Parti, ed è chiaro alla luce della nota 11 del Codice WADA, che l’adempimento della violazione ai sensi dell’articolo 2.3 CSA presuppone dal punto di vista soggettivo l’intenzionalità dell'Atleta.

96. Per precisare il concetto di “intenzionalità”, non è possibile ricorrere all’articolo 11.2.3 CSA. Tale disposizione definisce infatti il termine “intenzionale”, ma solo “[a]i fini

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dell’applicazione dell’articolo 11.2”. Le conseguenze giuridiche di una violazione dell’articolo 2.3 CSA derivano invece dall’articolo 11.3.1 CSA, con la conseguenza che non è possibile fare riferimento alla definizione nel articolo 11.2.3 CSA.

97. Per l’interpretazione del termine “intenzionale” occorre quindi fare riferimento alla disposizione generale di cui all’articolo 24 CSA. Secondo tale disposizione, i termini utilizzati nel CSA sono autonomi (articolo 24.3 CSA) e devono essere interpretati alla luce del Codice WADA (articolo 24.4 CSA). Nell’interpretazione occorre inoltre tenere conto delle definizioni e dei commenti (articolo 24.5 CSA). Nell’ambito dell’interpretazione autonoma occorre tenere conto soprattutto del testo, del senso e dello scopo, nonché della giurisprudenza.

98. Dall’applicazione dei principi interpretativi sopra citati, consegue che il termine “intenzionalità” ai sensi dell’articolo 2.3 CSA richiede precisamente un intento volto in maniera deliberata all’elusione del controllo, quindi una malafede da parte dell’atleta (vedi TAYLOR/LEWIS, in Jonathan Taylor/Adam Lewis (ed.), Sport: Law and Practice, 4th ed. 2021, C8.2):

“… it is necessary to prove that … [the athlete] intended to evade the sample collection, which means proving that he was aware that an Anti-Doping Organization wanted to conduct a test on him, and took steps that were intended to avoid being tested” (grassetto e sottolineatura aggiunta). Traduzione libera: è necessario dimostrare che ... [l'atleta] intendeva sottrarsi al prelievo del campione, il che significa dimostrare che era a conoscenza del fatto che un'organizzazione antidoping voleva sottoporlo a un test e che ha adottato misure volte a evitare di essere sottoposto al test.

99. Nella nota 12, il contributo di TAYLOR/LEWIS precisa inoltre che: “The violation of ‘otherwise evading Sample collection’, like that of tampering, is an offence of specific intent, in that there must [be] a deliberate intention to avoid being tested. That is inherent in the verb ‘evading’. The Tribunal described this requirement as one of ‘bad faith’ (…)” (grassetto e sottolineatura aggiunti). Traduzione libera: La violazione consistente nell'’eludere in altro modo il prelievo di campioni’, come quella della manomissione, è un reato doloso, in quanto deve esserci l'intenzione deliberata di evitare di sottoporsi al test. Ciò è insito nel verbo ‘eludere’. Il Tribunale ha descritto tale requisito come un requisito di ‘malafede’(...).

100. Da un punto di vista oggettivo, il reato di “elusione” richiede, come risulta dalla giurisprudenza del CAS (cfr. CAS 2021/A/7998, n. 91), quanto segue:

“the act of avoiding somebody or of avoiding something that you are supposed to do”, “to find a way of not doing something, especially something that legally or morally you should do”, or “doing something to escape from somebody/something or avoid meeting somebody”. Traduzione libera: ‘l'atto di evitare qualcuno o di evitare qualcosa che si dovrebbe fare’, ‘trovare un modo per non fare qualcosa, specialmente qualcosa che si dovrebbe fare dal punto di vista legale o morale’, o ‘fare qualcosa per sfuggire a qualcuno/qualcosa o evitare di incontrare qualcuno’.

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F. L’Onere della Prova e il Grado di Prova

101. Occorre quindi stabilire su chi incombe l’onere della prova e, successivamente, identificare quale grado o standard di prova sia applicabile nel caso di specie. Le Parti sono concordi nell’affermare che l’onere della prova sia in capo a NADO Italia. Ciò deriva dall’articolo 4.1 CSA, che stabilisce quanto segue:

“4.1 Onere e grado della prova NADO Italia ha l’onere di provare se sia stata commessa una violazione della normativa antidoping. Lo standard della prova si fonda sul confortevole convincimento del collegio giudicante rispetto all’accertamento della violazione condotto da NADO Italia, tenendo conto la gravità dell’accusa formulata. Il grado della prova in tutti i casi è superiore ad un equilibrio delle probabilità valutate ma inferiore alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Qualora il presente CSA ponga l’onere della prova a carico dell’Atleta o di altra Persona che si presume abbia commesso una violazione della normativa antidoping per confutare una presunzione o stabilire fatti o circostanze specifiche, salvo quanto previsto dagli articoli 4.2.2 e 4.2.3, lo standard della prova è costituito da un equilibrio delle probabilità”.

102. Quindi, l’onere della prova in merito alla potenziale violazione dell’articolo 2.3 CSA, ed in particolare riguardo all’intenzionalità dell’Atleta, è a carico di NADO Italia.

103. L'articolo 4.1 CSA determina anche il grado di prova richiesto:

“Onere e grado della prova

Lo standard della prova si fonda sul confortevole convincimento del collegio giudicante rispetto all’accertamento della violazione condotto da NADO Italia, tenendo conto la gravità dell’accusa formulata. Il grado della prova in tutti i casi è superiore ad un equilibrio delle probabilità valutate ma inferiore alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio” (grassetto e sottolineatura aggiunti).

104. Lo standard probatorio da osservare da parte dell’Arbitro Unico nella presente procedura arbitrale è dunque quello del confortevole convincimento (“comfortable satisfaction”) in merito alla prova degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della violazione antidoping in questione.

105. Il grado di prova del confortevole convincimento è in ogni caso superiore al criterio del “più probabile che non” o della “preponderanza delle prove”. Dunque, non è sufficiente dimostrare che la tesi della violazione (intenzionale) sia più probabile o plausibile rispetto a tutte le altre ipotesi. Nel contempo non viene presupposto che non sussistano dubbi residui alcuni circa l’assenza d’intenzionalità. Ed infatti, la soglia di convincimento che deve essere raggiunta dall'autorità giudicante non è quella del criterio dello “oltre ogni ragionevole dubbio”.

106. Secondo la costante giurisprudenza del TAS, occorre tenere in considerazione le circostanze specifiche del caso, tra cui: “the paramount importance of fighting corruption of any kind in sport and also considering the nature and restricted powers of the investigation authorities of the governing bodies of

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sport as compared to national formal interrogation authorities” (CAS 2017/A/5432, no. 677 with reference to CAS 2009/A/1920 and CAS 2013/A/3258). Traduzione libera: l'importanza fondamentale di combattere qualsiasi forma di corruzione nello sport, tenendo conto anche della natura e dei poteri limitati delle autorità investigative degli organi di governo dello sport rispetto alle autorità nazionali incaricate degli interrogatori formali (CAS 2017/A/5432, no. 677 con riferimento a CAS 2009/A/1920 e CAS 2013/A/3258)

107. Altrettanto rilevante è la gravità del presunto illecito e delle sue conseguenze. Infatti in CAS 2017/A/5432, no. 678 (con riferimento a CAS 2014/A/3625) il Collegio Arbitrale sottolinea che:

“the more serious the allegation and its consequences, the higher certainty (level of proof) the Panel would require to be ‘comfortable satisfied’ [sic]”. Traduzione libera: più grave è l’accusa e le sue conseguenze, maggiore è la certezza (livello di prova) che il Panel richiederà per essere ‘confortevole soddisfatto’.

108. È tuttavia importante evidenziare che lo standard di prova in sé rimane immutato. Semplicemente, ciò significa che più seria è la violazione imputata, e più grave è l’accusa, più convincenti devono essere le prove a sostegno affinché l’accusa sia ritenuta comprovata (CAS 2017/A/5432, no. 679):

“It is important to be clear, however, that the standard of proof itself is not a variable one. The standard remains constant, but inherent within that immutable standard is a requirement that the more serious the allegation, the more cogent the supporting evidence must be in order for the allegation to be found proven”. Traduzione libera: È importante chiarire, tuttavia, che lo standard di prova in sé non è variabile. Lo standard rimane costante, ma intrinseco a tale standard immutabile vi è il requisito che più grave è l’accusa, più convincenti devono essere le prove a sostegno affinché l’accusa possa essere ritenuta provata.

109. Si richiama inoltre la teoria del peso cumulativo delle prove (“cumulative weight of the evidence”), secondo la quale la presenza di prove circostanziali, che se prese singolarmente non forniscono una dimostrazione sufficiente della colpevolezza, bensì sollevano semplicemente il sospetto, possono – se considerate nell’insieme – fornire un forte convincimento della colpevolezza (vedi CAS 2021/A/784, no. 104):

“It is in the nature of circumstantial evidence that single items of evidence may each be capable of an innocent explanation but, taken together, establish guilt beyond reasonable doubt”; “One strand of the cord might be insufficient to sustain the weight, but three stranded together may be quite of sufficient strength. Thus it may be in circumstantial evidence - there may be a combination of circumstances, no one of which would raise a reasonable conviction, or more than a mere suspicion: but the whole taken together, may create a strong conclusion of guilt, that is, with as much certainty as human affairs can require or admit of” (grassetto e sottolineatura aggiunta). Traduzione libera: È nella natura delle prove indiziarie che singoli elementi di prova possano essere spiegati in modo innocente, ma che, presi nel loro insieme, dimostrino la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio;

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Un singolo filo della corda potrebbe essere insufficiente a sostenere il peso, ma tre fili intrecciati insieme potrebbero essere abbastanza resistenti. Così può essere nelle prove indiziarie: può esserci una combinazione di circostanze, nessuna delle quali darebbe luogo a una condanna ragionevole, o a qualcosa di più di un semplice sospetto, ma l'insieme, preso nel suo complesso, può portare a una forte conclusione di colpevolezza, cioè con tutta la certezza che le vicende umane possono richiedere o ammettere.

G. La Valutazione delle Prove

110. Può discutersi sul fatto che il comportamento dell’Atleta soddisfi oggettivamente i requisiti di cui all'articolo 2.3 CSA. La Decisione Appellata descrive il comportamento dell’Atleta in modo piuttosto diverso. In alcuni punti della decisione si afferma che il comportamento dell’Atleta ha reso “fattualmente impossibile” l’esecuzione dei controlli antidoping. In altri punti, invece, si afferma che il comportamento dell’Atleta ha semplicemente “reso più difficile” la sua localizzazione.

111. Non tutte le difficoltà sono sinonimo di una impossibilità fattuale. Certamente, le numerose modifiche apportate in ADAMS dall’Atleta hanno reso più difficile la pianificazione e l’esecuzione dei controlli. Tuttavia, non hanno reso i controlli fattualmente impossibili. Ciò vale in particolare per le modifiche apportate il 9 febbraio 2024 (che coprono il periodo dal 9 febbraio al 16 febbraio 2024) o per le modifiche del 18 febbraio 2024 (che coprono il periodo dal 18 febbraio al 22 febbraio 2024). Nei periodi coperti da tali modifiche, i controlli antidoping sarebbero stati effettuabili. In ogni caso, la tesi contraria sostenuta da NADO Italia non è suffragata da prove concrete.

112. L’Arbitro Unico ritiene che non tutti i comportamenti che rendono più difficile la pianificazione e l’esecuzione dei controlli soddisfino già i requisiti oggettivi dell’elusione ai sensi dell’articolo 2.3 CSA. Ciò vale a maggior ragione se il comportamento in questione dell’Atleta è, dal punto di vista formale, del tutto lecito. Altrimenti, infatti, la fattispecie oggettiva dell’articolo 2.3 CSA sarebbe sempre soddisfatta quando l’atleta si reca all’estero, poiché ciò comporta sempre difficoltà per l’organizzazione antidoping competente. Tuttavia, secondo il parere qui espresso, le “normali” difficoltà e inconvenienti connessi ad una modifica ammissibile dell’ “overnight accommodation” o del “time slot” non soddisfano la fattispecie oggettiva dell’articolo 2.3 CSA. Le difficoltà derivanti dal comportamento dell’Atleta devono piuttosto superare nettamente il “livello normale”, ovvero essere di “peso sostanziale” e inoltre essere tali da consentire all’atleta di sottrarsi ai controlli antidoping. Questa soglia non deve essere fissata a un livello troppo basso, poiché nell’interpretazione dell’articolo 2.3 CSA occorre tenere conto del fatto che il tentativo di sottrarsi a un controllo antidoping non è ancora punibile. In assenza di prove concrete presentate da NADO Italia, sembra dubbio che nel caso in esame sia stata raggiunta la soglia necessaria. Tuttavia, alla luce degli elementi soggettivi, non c’è bisogno stabilire se tale soglia sia stata raggiunta nel caso in esame.

113. La Decisione Appellata e, successivamente, NADO Italia deducono l’“intenzionalità” dell'Atleta dal fatto che questo avrebbe segmentato artificialmente un soggiorno programmato di 20 giorni alle Isole Canarie attraverso numerose modifiche apportate al sistema ADAMS. Questo comportamento – secondo NADO Italia – può essere

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interpretato solo nel senso che l’Atleta aveva l’intenzione di sottrarsi ai controlli antidoping. NADO Italia sostiene inoltre che l’Atleta abbia omesso di presentare qualsiasi prova che consentisse un’interpretazione diversa del suo comportamento.

114. Questa argomentazione non tiene conto dell’onere della prova nel caso di specie. Non spetta all’Atleta dimostrare e provare di non aver agito intenzionalmente. L’onere della prova in merito agli elementi oggettivi e soggettivi di cui all’articolo 2.3 CSA spetta esclusivamente a NADO Italia (cfr. sopra).

115. È certamente vero che l’esistenza dell’elemento soggettivo non può essere provato direttamente. L’atteggiamento dell’Atleta può essere dedotto solo da circostanze oggettive, cioè indirettamente. NADO Italia ritiene che l’Atleta avesse pianificato da tempo di partecipare alla gara Strade Bianche. Per prepararsi alla competizione, l’Atleta si sarebbe quindi recato alle Isole Canarie per sottoporsi a un regime di doping. Ciò avrebbe reso necessario sottrarsi ai controlli di NADO Italia. Secondo NADO Italia, proprio a questo scopo sarebbero servite le numerose modifiche apportate dall’Atleta nel sistema ADAMS, il cui unico scopo era quello di rendere più difficile a NADO Italia la pianificazione e l’esecuzione dei controlli antidoping.

116. L’Atleta ha affermato, tra l’altro, di aver ripetutamente consultato la moglie, rimasta a casa, per sapere se potesse prolungare il suo soggiorno alle Isole Canarie. Questo sarebbe stato anche il motivo per cui avrebbe apportato modifiche a breve termine e in parte di breve durata nel sistema ADAMS. Tale affermazione non è stata contestata in modo sostanziale da parte di NADO Italia. NADO Italia ha inoltre omesso di citare come testimone e di ascoltare la moglie dell’Atleta o di richiedere prove delle comunicazioni con la moglie. NADO Italia non ha nemmeno richiesto la presentazione di documenti relativi, ad esempio, alla data di prenotazione del volo di andata e ritorno per le Isole Canarie o al periodo per il quale era stata originariamente prenotata la camera d’albergo nelle Isole Canarie. Inoltre, l’Atleta ha affermato di aver già effettuato in precedenza, in altre occasioni, una serie di modifiche a breve termine in ADAMS, senza che NADO Italia avesse avviato un procedimento nei suoi confronti o gli avesse inviato un richiamo.

117. Il caso in esame è un caso limite. La tesi di NADO Italia va oltre la pura speculazione. Esistono indizi oggettivi che indicano una potenziale elusione da parte dell’Atleta. Tuttavia, occorre anche tenere presente che l’Arbitro Unico nella propria analisi degli elementi di prova deve rispettare il livello di prova. In tale contesto, l’Arbitro Unico deve tenere in debita considerazione anche la gravità della violazione contestata all’Atleta e la portata delle conseguenze correlate. Infatti, il caso di cui all’articolo 2.3 CSA è un caso che denota, secondo il legislatore stesso, un’elevata gravità, comportando una squalifica di quattro anni. L’Arbitro Unico, considerando la totalità degli elementi del caso di specie e tutte le prove offerte dalle Parti, non ritiene raggiunta la soglia necessaria del confortevole convincimento che l’Atleta abbia intenzionalmente eluso i controlli antidoping.

118. Alla luce di tale gravità, l’entità delle prove apportata nel caso di specie non è sufficiente a condurre l’Arbitro Unico oltre la soglia del confortevole convincimento in merito alla violazione intenzionale dell’articolo 2.3 CSA da parte dell'Atleta.

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XI. CONCLUSIONI

119. Riassumendo, secondo l'Arbitro Unico non sussiste una violazione dell’articolo 2.3 CSA da parte dell’Atleta. Pertanto, all’Arbitro Unico non resta che accogliere l’Appello proposto dall’Atleta ed annullare la Decisione Appellata.

XII. COSTI

(…)

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PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale Arbitrale dello Sport così statuisce:

1. Il ricorso interposto dal Signor Tommaso Elettrico avverso la decisione emanata dalla Corte Nazionale di Appello Antidoping il 28 ottobre 2024 è accolto.

2. La decisione emanata dalla Corte Nazionale di Appello Antidoping il 28 ottobre 2024 è annullata.

3. (…).

4. (…).

5. Ogni altra istanza proposta dalle Parti è respinta.

Losanna, 8 dicembre 2025

IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

Ulrich Haas Arbitro Unico