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13.2017.16@124282

Numero d'incarto: 13.2017.16

Data decisione, Autorità: 14.09.2017, IIICC

Titolo: Reclamo contro decisione emessa su istanza di segretazione di documenti prodotti in edizione da una parte. Tutela del segreto commerciale. Esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

Incarto n.
13.2017.16

Lugano

14 settembre 2017/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2013.193 (procedura ordinaria - azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 7 ottobre 2013 da

CO 1

patrocinata dall' PA 1

contro

RE 1

patrocinata dall' PA 2

chiedente, nella forma di un'azione parziale ai sensi dell'art. 86 CPC, la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 101'000.– oltre interessi al 5% dal 23 aprile 2008;

e ora sul reclamo 13 febbraio 2017 di RE 1 contro la decisione 30 gennaio 2017 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulla sua istanza di segretazione datata 14 settembre 2015;

Fatti

in fatto: A. CO 1 è stato alle dipendenze di __________ SA in qualità di direttore creativo allo scopo di rilanciare il marchio del gruppo __________. La collaborazione, iniziata il 1° giugno 2000, si è conclusa il 31 dicembre 2002 dopo che con scritto 22 aprile 2002 __________ SA aveva informato l'interessato di non essere più intenzionata a rinnovare il contratto.

CO 1 sostiene che, a titolo di remunerazione, con separato contratto (“Option Agreement”) gli erano fra l'altro stati riconosciuti dei diritti d'opzione sulla società RE 1, ritenuti una durata di 10 anni e un totale di 428'257 azioni al prezzo d'esercizio di fr. 16.3376 ciascuna, prospettandogli un'ipotesi di guadagno complessiva quantificabile in fr. 5/10 milioni. A detta dell'interessato tuttavia, modifiche del capitale azionario in seno a RE 1 e un ridimensionamento unilaterale di quei diritti d'opzione, che sarebbero stati rapportati a 428 azioni al prezzo d'esercizio di fr. 16'337.60 ciascuna, avevano oramai pregiudicato queste sue aspettative.

B. Previa autorizzazione ad agire, con petizione 7 ottobre 2013 proposta quale azione parziale giusta l'art. 86 CPC alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 101'000.– oltre interessi. L'importo risarciva parte del danno patito in conseguenza della violazione contrattuale che egli imputa a RE 1 per non avere ottemperato alla protezione di cui, in applicazione dell'art. 653d cpv. 2 CO, devono beneficiare i titolari di diritti d'opzione. Con risposta 13 ottobre 2014 RE 1 ha postulato la reiezione integrale della pretesa. Le rispettive e antitetiche posizioni sono state mantenute in sede di replica 15 dicembre 2014 e di duplica 3 marzo 2015.

C. All'udienza delle prime arringhe, tenutasi il 22 aprile 2015, l'attore ha fra l'altro chiesto in edizione dalla convenuta i bilanci (comprensivi di note di bilancio e di rapporti di revisione) per gli anni 2007, 2008 e 2009, e i bilanci consolidati del gruppo RE 1 (comprensivi di note di bilancio e di rapporti di revisione) per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. La convenuta vi si è opposta e, nella denegata ipotesi di un accoglimento, ha postulato l'adozione di provvedimenti di tutela giusta l'art. 156 CPC, segnatamente il mantenimento sotto sigillo di tutti i bilanci così prodotti.

Statuendo sulle prove, con ordinanza 10 giugno 2015 il Pretore aggiunto ha disposto l'edizione da RE 1 dei citati bilanci da produrre entro 30 giorni, invitandola a indicare i passaggi da segretare, richiesta su cui egli si sarebbe poi pronunciato. Fino ad allora l'attore non avrebbe avuto alcun accesso ai documenti in questione.

D. Il 14 settembre 2015 la convenuta ha trasmesso quanto richiesto e, contestualmente, con istanza di adozione di provvedimenti a tutela dei propri interessi degni di protezione giusta l'art. 156 CPC, ha specificato i passaggi da segretare. L'attore vi si è opposto con osservazioni 14 ottobre 2015. La convenuta ha ribadito la sua richiesta con replica spontanea del 10 dicembre 2015.

E. Con ordinanza 30 gennaio 2017 il Pretore aggiunto ha statuito sull'istanza di segretazione dei documenti proposta dalla convenuta. Il primo giudice ha respinto la domanda in relazione ai bilanci 2007, 2008 e 2009 e ai bilanci consolidati 2001 e 2002. Invece, con riferimento ai bilanci consolidati 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, il primo giudice ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per circostanziare e distinguere l'elemento da proteggere, il segreto a rischio e il pregiudizio prevedibile per ogni singolo anno contabile, posticipando ogni sua decisione al riguardo.

F. Con reclamo 13 febbraio 2017 RE 1 insorge ora contro questa decisione e, previa concessione dell'effetto sospensivo, ne chiede la riforma nel senso di disporre la segretazione dei bilanci 2007, 2008 e 2009 e dei bilanci consolidati 2001 e 2002, rispettivamente di disporre il rinvio dell'incarto per nuovo giudizio.

Con decisione 14 febbraio 2017 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo.

Con osservazioni 9 marzo 2017 l'attore ha proposto la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sull'istanza di segretazione dei bilanci civilistici e consolidati, trasmessi dalla convenuta in esecuzione dell'ordinanza 10 giugno 2015, è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124, 154 segg. e 156 CPC). In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello nel termine di dieci giorni, valido anche per la risposta al reclamo (art. 322 cpv. 2 CPC).

La decisione 30 gennaio 2017, notificata il 2 febbraio 2017, è pervenuta alla convenuta il giorno seguente. Spedito il 13 febbraio 2017, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. Il gravame è stato poi notificato il 22 febbraio 2017 ed è pervenuto all'attore il 28 febbraio 2017 (cfr. estratto tracciamento degli invii annesso alle osservazioni). Sicché, spedite il 9 marzo 2017, anche le osservazioni al reclamo sono ammissibili.

2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

Il Pretore aggiunto ha negato la segretazione dei bilanci degli anni 2007, 2008 e 2009 poiché non sostanziata, tesa a impedire l'accesso della controparte alle prove e finanche sprovvista di interesse giacché, considerati gli oltre sette anni trascorsi, dal profilo commerciale quei dati non avevano verosimilmente più rilevanza sul mercato attuale (decisione impugnata, pag. 2 verso il basso). Egli ha poi negato la segretazione dei bilanci consolidati degli anni 2001 e 2002 poiché si trattava di dati necessariamente noti all'attore, a quel tempo membro del consiglio di amministrazione della convenuta (decisione impugnata, pag. 2 verso il basso). Sulla segretazione dei bilanci consolidati dal 2003 al 2009 il primo giudice non si è invece ancora espresso (decisione impugnata, pag. 3 in alto).

La reclamante imputa al Pretore aggiunto la violazione dell’art. 152 CPC, per avere ammesso mezzi di prova non attinenti a fatti pertinenti e rilevanti. Di qui il fondamento della sua richiesta di segretazione (reclamo, pag. 11 n. 16 segg.). L'interessata invoca poi la lesione dell'art. 55 CPC poiché, semmai, la domanda di segretazione doveva essere accolta ad eccezione delle tre circostanze di fatto a sostegno di cui l'attore pretendeva i bilanci (reclamo, pag. 12 n. 18).

3. L'impugnabilità delle decisioni in materia di prove non è espressamente prevista dal CPC. Va pertanto reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ed è da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l'enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, pag. 1407 ad art. 319). Il pregiudizio dev'essere concreto, di essenziale rilievo per l'andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.

3.1 Ora, l'errata amministrazione di una prova va di regola contestata tramite l'impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell'11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell'emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l'ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 22.03.2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

3.2 Può invero non essere il caso quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli, obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata la protezione di un segreto o della personalità (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell'11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii): in tal caso va in effetti riconosciuta agli interessati una via ricorsuale indipendente e tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; Trezzini, op. cit., pag. 1406 ad art. 319; Hoffmann-Nowotny, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319).

3.3 In quest'ottica, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile deve considerarsi dato a fronte di un ordine di edizione di documenti, allorquando la parte coinvolta si vede negare dei provvedimenti giusta l'art. 156 CPC richiesti a salvaguardia di propri interessi degni di protezione. Questo perché non è possibile cancellare a posteriori l'avvenuta divulgazione di informazioni in essi contenute: in altre parole, non è possibile ritornare indietro ed eliminare la conoscenza acquisita e che consegue dall'accesso a materiale prodotto in esecuzione ad un ordine di edizione (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.2 con riferimento all'edizione di documenti bancari). A questo proposito la reclamante invoca la tutela di propri segreti d'affari e commerciali (reclamo, pag. 9 n. 14). Ora, il concetto è quello sancito dall'art. 162 CP che qualifica di segreto commerciale ogni informazione riservata atta a influenzare l'utile societario di un'azienda, fra cui vanno annoverati i bilanci (Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 6 ad art. 156; Brönnimann, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 10 ad art. 156; Niggli/Hagenstein, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., 2013, n. 19 ad art. 162 con rinvii). Ne consegue che il libero accesso della controparte ai bilanci 2007, 2008 e 2009, e consolidati 2001 e 2002 riferiti alla reclamante è costitutivo di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile giusta l'art. 319 lett. b cifra 2 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_195/2010 dell'8 giugno 2010 consid. 1.1.2). Il reclamo è quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

Altra è invece la questione a sapere se il pregiudizio così allegato giustifica - diversamente da quanto ritenuto dal Pretore aggiunto - la segretazione di quei bilanci, punto questo che riguarda il merito del reclamo (sentenza del Tribunale federale 4A_195/2010 dell'8 giugno 2010 consid. 1.1.2).

4. La reclamante contesta l'utilità dei bilanci per quanto concerne il cambiamento degli azionisti in seno alla società revisionata e il prezzo di cessione del pacchetto azionario. Riconosce nondimeno la pertinenza dei bilanci consolidati in relazione al numero di opzioni e alle condizioni di esercizio delle stesse, rilevando di non avere appunto chiesto la segretazione di tali informazioni. L'interessata rimprovera pertanto al Pretore aggiunto di avere leso (a contrario) l'art. 152 CPC e chiede che la sua domanda di segretazione sia accolta entro termini da lei proposti con istanza 14 settembre 2015 (reclamo, pag. 11 seg. n. 17). Ma invano.

4.1 Data la stringatezza dei passaggi a cui l'attore avrebbe potuto accedere e, per quelli da segretare, l'assenza di specifiche puntuali e concrete circa l'interesse da tutelare, il Pretore aggiunto ha ritenuto che l'istanza stravolgeva il senso dell'art. 156 CPC poiché la convenuta arrogava a sé il diritto di decidere quali, secondo le prospettazioni dell'attore, erano i fatti probandi affidandosi soltanto alla propria personale e preventiva valutazione (decisione impugnata, pag. 2 verso l'alto). Ora, la reclamante non inficia la conclusione pretorile, per il solo fatto di dolersi di un'errata applicazione dell'art. 152 CPC (reclamo, pag. 11 n. 16). Del resto poi, il diritto alla prova ai sensi di questa norma è leso se mezzi di prova pertinenti non sono assunti, nonostante ne siano dati i presupposti (Schmid, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 11 ad art. 152; Brönnimann, op. cit., n. 64 ad art. 152). E, fino a prova contraria, la reclamante medesima riconosce la pertinenza delle informazioni contenute nei bilanci quantomeno in relazione a “(i) il numero di opzioni e le condizioni di esercizio delle stesse” (reclamo, pag. 12 n. 17 e 18). Sicché l'argomento da lei invocato risulta fuorviante.

4.2 Il Pretore aggiunto ha peraltro evidenziato che, di moto proprio, la stessa convenuta aveva prodotto i propri bilanci dall'anno 2001 all'anno 2007, insieme ai relativi rapporti di revisione (doc. 4), senza alcun limite di accesso ai dati ivi contenuti. Sicché, in assenza di una puntuale giustificazione sul perché fosse ora necessario segretare i bilanci civilistici 2007, 2008 e 2009 chiesti in edizione, risultava eccessivamente generico il mero accenno a informazioni sensibili e confidenziali (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo). Una volta ancora, la reclamante non prova nemmeno a confrontarsi con l'argomentazione così ritenuta dal primo giudice. Di modo che, la conclusione del Pretore aggiunto non può essere criticata per il fatto di avere ritenuto la domanda di segretazione dei bilanci (e annessi) 2007, 2008 e 2009 non sufficientemente sostanziata, e per averla finanche considerata un modo strumentale volto ad ostacolare l'accesso alle prove dell'attore.

4.3 Invero, il Pretore aggiunto ha anche negato la segretazione dei bilanci 2007, 2008 e 2009 perché, trattandosi di informazioni che rispecchiavano la situazione economica e patrimoniale della convenuta di almeno sette anni prima, in ogni caso quei dati non avevano più un interesse attuale e commerciale sfruttabile a danno della convenuta (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo). E, in questo caso ancora, neppure marginalmente la reclamante ha avuto premura di confrontarsi con questa sua argomentazione (reclamo, pag. 5 n. 9).

4.4 Il Pretore aggiunto ha, d'altra parte, respinto la richiesta di segretazione in quanto riferita ai bilanci consolidati per il 2001 e 2002, poiché in quegli anni l'attore era membro del Consiglio di amministrazione della qui convenuta, capogruppo dell'intero complesso societario. A priori quindi, nei suoi confronti, quest'ultima non poteva invocare la tutela di informazioni a cui, in quel contesto, egli aveva pacificamente dovuto avere accesso (decisione impugnata, pag. 2 verso il basso). Ma anche questa circostanza è rimasta incontestata dalla reclamante.

4.5 Alla luce di tutto ciò, in concreto, al Pretore aggiunto non può essere rimproverato né un accertamento manifestamente errato dei fatti, né un'errata applicazione del diritto. Di qui la reiezione del reclamo.

5. La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto la lesione dell'art. 55 CPC per avere respinto in toto la domanda di segretazione della convenuta, anziché decidere l'edizione dei bilanci limitatamente alle tre circostanze di fatto addotte dall'attore: a suo dire, correttamente, egli avrebbe semmai dovuto accogliere la richiesta di segretazione, ad eccezione delle tre tematiche allegate dall'attore (reclamo, pag. 12 n. 18). Tuttavia, la critica risulta una volta di più fuorviante oltre che astratta, giacché non è minimamente rapportata ai motivi ritenuti dal Pretore aggiunto per negare la segretazione dei bilanci (e annessi) 2007, 2008 e 2009 e dei bilanci consolidati (e annessi) 2001 e 2002 (sopra, consid. 4). Giova per il resto ricordare che - come rileva l'attore (osservazioni, pag. 8 ad 18) - sulla domanda di segretazione in quanto riferita ai bilanci consolidati 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, il Pretore aggiunto non si è ancora pronunciato (decisione impugnata, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto e dispositivo n. 3 e 3.1). Una volta ancora il reclamo va quindi respinto poiché infondato.

6. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 800.– ed è già stata anticipata dalla reclamante. Quest'ultima rifonderà all'attore, che ha avversato il reclamo, un'adeguata indennità per ripetibili giusta l'art. 10 segg. del Regolamento sulle ripetibili (Rtar) che remuneri un congruo dispendio di tempo per redigere le osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 13 febbraio 2017 di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

– ;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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