Lexipedia

15.2025.44@140567

Numero d'incarto: 15.2025.44

Data decisione, Autorità: 13.01.2026, CEF

Titolo: Rogatorie di pignoramento di fondi. Pignoramento e sequestro delle pigioni. Avviso di pignoramento e validità del pignoramento

Incarti n.
15.2025.44

15.2025.65

Lugano

13 gennaio 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Bellotti, presidente

Jaques e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sui ricorsi 11 aprile 2025 (n. registro UE: 38/2025) e 19 maggio 2025 (n. registro UE: 59/2025) di

RI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro le 16 rogatorie di pignoramento del 28 marzo 2025 e il verbale di pignoramento del 6 maggio 2025, tutti i provvedimenti emessi nelle sedici esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ (esecuzione n. __________)

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________)

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

Canton Basilea Campagna, Liestal (n. __________)

(rappresentato dalla sua Amministrazione fiscale, Liestal)

Comune di PI 8, __________ (n. __________)

(rappresentato dalla sua Amministrazione comunale, __________)

Canton Soletta, Soletta (n. __________)

(rappresentato dalla Cassa centrale del Tribunale, Soletta)

Comune di PI 3, __________ (n. __________)

(rappresentato dal Canton Berna, Inkassostelle Region Jura bernois-Seeland, Moutier)

Comune di PI 7, __________ (n. __________)

(rappresentato dalla sua Amministrazione comunale, __________)

Comune di PI 9, __________ (n. __________ e __________)

(rappresentato dalla sua Amministrazione comunale, __________)

PI 6, __________ (n. __________ e __________)

Fatti

in fatto: A. RI 1 è proprietario dei fondi n. __________3 e __________9 RF __________, siti nel circondario del Betreibungsamt (Ufficio d’esecuzione) di __________ (Canton Soletta); il primo fondo è locato.

B. La sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha sequestrato i fondi due volte: la prima, a favore della Confederazione Svizzera e del Canton Soletta, nella misura di (attuali) fr. 2'030'551.60, la seconda, a favore di due Comuni, nella misura di fr. 347'528.40. Il Betreibungsamt ha cominciato a incassare le pigioni derivanti dal­la locazione del fondo n. __________3.

C. Nelle 16 esecuzioni indicate nel rubrum, promosse nei confronti di RI 1 dai creditori pure ivi indicati, mediante altrettanti avvisi del 9 febbraio e 23 febbraio, 22 aprile, 10 maggio, 28 agosto, 26 settembre, nonché 27 novembre 2024, come pure del 24 gennaio, 12 febbraio e 10 marzo 2025, l’UE ha comunicato all’escus­­so l’imminente pignoramento.

D. Tramite 16 rogatorie del 28 marzo 2025 l’Ufficio ha chiesto assistenza al Betreibungsamt per eseguire il pignoramento dei fondi.

E. Con un primo ricorso dell’11 aprile 2025 (inc. 15.2025.44), RI 1 si è aggravato contro le rogatorie, chiedendone l’annullamento.

F. Il 6 maggio 2025, l’UE ha emesso il verbale di pignoramento dei due fondi.

G. Con un secondo ricorso del 19 maggio 2025 (inc. 15.2025.65), RI 1 ha impugnato il verbale di pignoramento, chieden­do in via principale di accertarne la nullità e in via subordinata di annullarlo.

H. Mediante ordinanze del 14 maggio e del 30 giugno 2025, il Presidente della Camera ha dichiarato irricevibili le istanze di concessione dell’effetto sospensivo contenute in ambedue i ricorsi.

I. Con due memorie di osservazioni dell’11 agosto 2025, l’UE ha postulato la reiezione sia del primo, sia del secondo ricorso. Nessu­no dei creditori ha presentato osservazioni, se non il Canton Soletta nell’inc. 15.2025.44 con un brevissimo scritto del 2 giugno 2025 non riferito alle tematiche sollevate con il gravame (“Nessuna obiezione è stata sollevata alla decisione del 20 novembre 2023. L’apertura legale è in corso.”) e che non verrà considerato nell’ambito della presente decisione.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’i­struzione o della decisione delle altre. Nel caso in esame, i ricorsi vertono sulle stesse esecuzioni, sia pure in fasi diverse. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur man­tenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (tra tante: CEF 15.2024.50 del 15 novembre 2024, consid. 1).

2. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati – le 16 rogatorie di pignoramento e il verbale di pignoramento – emessi il 28 marzo 2025 e il 6 maggio 2025 dall’UE, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

3. Da una verifica effettuata d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR) risulta che ben 10 delle 16 esecuzioni in oggetto, ovvero le n. 3466139, 3466173, 3466174, 3466175, 3512510 e 3512515 promosse dallo Stato del Cantone Ticino, la n. 3626543 promossa dal Comune di Tavannes, la n. 3642208 del Comune di Niederdorf e le n. 3694731 e 3694733 dell’PI 6 sono state pagate o ritirate già nel mese di settembre 2025. Nella misura in cui riguardano tali esecuzioni, i due ricorsi, per quanto è dato vedere, risultano pertanto privi d’oggetto (art. 24b LPR). Comunque sia, vertendo i due ricorsi anche su altre esecuzioni, nel merito si osserva quanto segue.

4. Nel primo ricorso, RI 1 ricorda anzitutto che il pignoramento di un fondo che si trova in un circondario diverso da quello dell’ufficio d’esecuzione dev’essere eseguito, su istanza di que­st’ultimo, dall’ufficio in cui il fondo si trova (art. 24 RFF), come pure che l’ufficio non può pignorare direttamente un fondo, ma deve dapprima accertare se esistono altri beni pignorabili, quindi pignorare il fondo solo se non esistono beni mobili o crediti sufficienti (art. 95 cpv. 1 e 2 LEF). Ciò posto, sostiene che “l’Ufficio esecuzio­ni di Locarno non ha ancora effettuato alcun pignoramento vero e proprio, ovvero regolare, il che già di per sé giustifica la revoca della relativa richiesta di assistenza giudiziaria”. Sostiene inoltre che il pignoramento dei fondi n. __________3 e __________9 RF __________ non sia (ancora) possibile, giacché le pigioni derivanti dalla locazione del fondo n. __________3, depositate sul conto dell’amministratore incaricato dal Betreibungsamt, sono sufficienti a soddisfare gli escutenti; asserisce infatti che le pigioni possono essere pignorate, sebbene (già) sequestrate insieme ai fondi a favore della Confederazione Svizzera, del Canton Soletta e dei due Comuni, giacché il sequestro non conferisce al sequestrante il diritto di soddisfarsi con precedenza sui beni “bloccati”, ma solo di partecipare provvisoriamente al pignoramento degli stessi (art. 281 cpv. 1 LEF). Chiede pertanto l’annullamento delle rogatorie.

5. Il pignoramento si considera eseguito quando l’ufficio d’esecuzio­ne, giusta l’art. 96 cpv. 1 LEF, ha esplicitamente vietato al debitore di disporre, senza autorizzazione dell’ufficiale esecutivo, dei beni pignorati e l’ha avvisato della pena prevista per la violazione del divieto (art. 169 CP), o de visu, se il debitore era presente al pignoramento, o con il verbale di pignoramento, se egli era assente (DTF 130 III 661 consid. 1.2).

5.1 Giusta l’art. 89 LEF, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, ricevuta la domanda di continuazione dell’ese­cuzione, l’ufficio d’esecuzione esegue senza indugio il pignoramento o lo fa eseguire all’ufficio nel cui circondario si trovano i beni da pignorare. La competenza di emanare la decisione di pignoramento (cioè di disporre il provvedimento) spetta all’ufficio d’esecuzione del foro esecutivo; la competenza per eseguire il pignoramento (cioè la decisione che lo ha disposto), se verte su una cosa, incombe, per l’appunto, all’ufficio nel cui circondario si trova la cosa (DTF 145 III 487 consid. 3.4.2), mentre per i crediti non incorporati in una cartavalore spetta all’ufficio del foro esecutivo (DTF 140 III 512 consid. 3.2; tra tante: CEF 15.2023.95/96 del 27 dicembre 2023, consid. 4 e gli altri riferimenti). Un ufficio fa eseguire il pignoramento a un altro ufficio mediante una richiesta di assistenza (cosiddetta rogatoria: art. 4 cpv. 2 LEF e 24 cpv. 1 RFF [RS 281.42]) in cui deve fornire tutte le informazioni rilevanti per l’esecuzione del provvedimento, segnatamente, l’importo per cui pignorare il bene (cfr. art. 24 cpv. 1 RFF nel caso di un fondo). L’ufficio richiedente continua a dirigere la procedura esecutiva, mentre quello richiesto esegue il pignoramento nel rispetto degli art. 89 e 90 LEF e, nel caso di un fondo, anche degli art. 8-11, 14 e 15 RFF (art. 24 cpv. 2 RFF; DTF 145 III 487 consid. 3.4.2 e i riferimenti); l’ufficio richiesto procede altresì alla stima del bene pignorato (DTF 145 III 487 consid. 3.4.4 e il riferimento; citata 15.2023.95/96 del 27 dicembre 2023, consid. 4.1 e gli altri riferimenti).

5.2 Ciò posto, nella fattispecie è pertanto inesatto dire che al momen­to di trasmettere le 16 rogatorie al Betreibungsamt “l’Ufficio esecuzioni di Locarno non [aveva] ancora effettuato alcun pignoramento vero e proprio”. In realtà, l’UE aveva già emesso la decisio­ne di pignoramento, che appunto ha trasmesso per rogatoria al Betreibungsamt per esecuzione. Incombeva poi a quest’ultimo avvisare l’escusso del pignoramento (art. 90 LEF e 24 cpv. 2 RFF), eseguirlo, notificargli, se presente, il divieto di disporre dei beni pi­gnorati con la relativa comminatoria penale e allestire il verbale di pignoramento, riportante anche siffatti divieto e comminatoria (cfr. sopra consid. 5), da poi inviare all’ufficio rogante (art. 24 cpv. 2 RFF). Dal profilo formale le rogatorie impugnate sono pertanto perfettamente valide. Nella misura in cui non è privo d’oggetto, al riguardo il ricorso va pertanto respinto.

6. Giusta l’art. 102 cpv. 1 LEF, il pignoramento di un fondo si esten­de, di diritto, ai suoi “frutti” (dettinaturali) e ai suoi “altri redditi”, ossia in particolare alle pigioni e ai fitti (cosiddetti frutti civili) (sentenza del Tribunale federale 4A_507/2024 del 4 febbraio 2025 con­sid. 4.5; Jeandin/Sabeti Lange in: Commentaire romand, Poursui­te et faillite, 2ª ed. 2025, n. 1 e 5 ad art. 102 LEF; Zopfi in: Kurzkommentar, SchKG, 3ª ed. 2025, n. 1 e 10 ad art. 102 LEF), fatti salvi i diritti dei creditori pignoratizi. I frutti naturali e civili menzionati all’art. 102 cpv. 1 LEF sono, rispettivamente, quelli “pendenti” e quelli “correnti” (art. 14 cpv. 1, 1° periodo RFF). Essi non possono essere pignorati come beni a sé stanti (cpv. 1, 2° periodo), se e finché il fondo è pignorato (cpv. 1, 2° periodo), sicché posso­no esserlo (cpv. 2), solo se e finché il fondo non è pignorato (DTF 94 III 8 consid. 2; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 1 ad art. 102 LEF; Zopfi, op. cit., n. 1 ad art. 102). Per il rinvio dell’art. 275 LEF, gli art. 102 cpv. 1 LEF e 14 RFF sono applicabili anche al sequestro (DTF 83 III 108 consid. 1; sentenza della CEF 15.2016.115 del 6 giugno 2016 consid. 2.1).

Ora, nella fattispecie il sequestro dei fondi n. __________3 e __________9 RFD __________ si è quindi esteso per legge anche alle pigioni derivanti dalla locazione del primo fondo (art. 102 cpv. 1 LEF e 14 cpv. 1, 1° pe­-riodo RFF) per l’intera durata del provvedimento (DTF 83 III 108; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 3ª ed. 2021, n. 69 ad art. 275 LEF), sicché dopo il loro sequestro le pigioni non potevano più essere pignorate in maniera indipendente (art. 14 cpv. 1, 2° periodo RFF) finché esso era in corso. Con le 16 rogatorie impugna­te l’UE non poteva pertanto che chiedere di pignorare i fondi con le relative pigioni, giacché RI 1 non pretende che entras­se in linea di conto il pignoramento di altri beni. Ai sequestranti non ne viene alcun privilegio particolare dal momento che i sequestri e il pignoramento vertono sugli stessi beni. Ne segue che il primo ricorso è infondato anche su questo punto, ciò che ne segna l’esito.

7. Nel secondo ricorso, RI 1 si duole di non aver mai ricevuto alcun avviso del pignoramento verbalizzato dall’UE il 6 maggio 2025 e asserisce che per questo motivo non ha potuto essere presente e “neppure dare indicazioni circa i suoi beni (per esempio autovetture, ecc.)”, sicché a mente sua l’UE ha violato l’ordine di pignoramento (art. 95 LEF).

RI 1 pare però dimenticare che con il primo ricorso avverso le rogatorie di pignoramento egli ha dichiarato di avere ricevuto il 1° aprile 2025 una comunicazione dal Betreibungsamt con cui gli veniva ingiunto di presentarsi presso tale ufficio l’11 aprile 2025 per procedere al pignoramento. Tale convocazione (“Vorladung im Requisitionsverfahren”), annessa al ricorso (quale doc. B), indicava esplicitamente che il pignoramento avrebbe riguardato i due noti fondi e conteneva tutte le informazioni previste per gli avvisi di pignoramento. Per i fondi in questione tale scritto configura un avviso di pignoramento, la cui emissione spetta per legge all’ufficio di esecuzione rogato (art. 24 cpv. 2 RFF e sopra consid. 5.1). Il ricorrente ha pertanto avuto la possibilità di presenziare al pignoramento o di farvisi rappresentare e avrebbe altresì potuto sollecitare chiarimenti in proposito così come informare l’UE di Locarno oppure il Betreibungsamt dell’esistenza di eventuali altri suoi beni pignorabili, fornendo loro le dovute indicazioni, ciò che peraltro non ha neppure fatto con il ricorso. Che egli abbia o no ricevuto avvisi di pignoramento dall’UE è poi senza rilievo ai fini del giudizio odierno poiché non sono stati pignorati beni localizzati nel suo circondario (ovvero in Ticino). Nella misura in cui non è senza oggetto, anche il secondo ricorso va pertanto respinto.

8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, il ricorso dell’11 aprile 2025 (inc. 15.2025.44) è respinto.

2. Nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, il ricorso del 19 maggio 2025 (inc. 15.2025.65) è respinto.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________,

__________;

– avv. PA 2, __________, __________;

– Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;

– Canton Basilea Campagna, Steuerverwaltung, Rheinstrasse 33, Liestal;

– Comune di PI 8, __________, __________, __________;

– Canton Soletta, Zentrale Gerichtskasse, Amthaus 2, Soletta;

– Comune di PI 9, __________, __________, __________;

– Canton Berna, Inkassostelle Region Jura bernois-Seeland,

Moutier;

– Comune di Niederdorf, Gemeindeverwaltung, Kilchmattstrasse 5, Niederdorf;

– PI 6, Inkasso & Betreibungswesen Postfach, Gottstattstrasse 4, Biel/Bienne.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

15.2025.44@140567 | Lexipedia | Lexipedia