30.2025.20@140804
Numero d'incarto: 30.2025.20
Data decisione, Autorità: 23.02.2026, TCA
Ricorso: TF, 9C_213/2026, 03.06.2026
Titolo: Ripresa spese forfettarie nella misura del 33% confermata, in assenza di pezze giustificative. Nessuna violazione della parità di trattamento. Non ci sono i presupposti per ritenere la buona fede del datore di lavoro
Raccomandata
Incarto n.
30.2025.20
cs/sc
Lugano
23 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2025 di
RI1, ______
rappr. da: avv. RA1, ______
contro
la decisione su opposizione dell’11 settembre 2025 emanata da
Cassa CO1, ______
in materia di contributi AVS
1. _________
chiamati in causa: 1. TERZ1, ______
2. TERZ2, ______
3. TERZ3, ______
4. TERZ4, ______
5. TERZ5, ______
Fatti
1.1. Con decisione di tassazione d’ufficio del 15 luglio 2025 (doc. A4), confermata dalla decisione su opposizione dell’11 settembre 2025 (doc. 2), la Cassa CO1 ha effettuato una ripresa di parte delle spese forfetarie versate a 5 dipendenti di ______ per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, ritenendole salario determinante, per complessivi fr. 88'017 ed un totale di contributi dovuti pari a fr. 15'023.75 (doc. 1 e 2).
1.2. ______, rappresentata dall’avv. RA1, ha inoltrato un ricorso al TCA> contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento nella parte in cui assoggetta a contribuzione AVS/AI/IPG una quota di indennità forfettaria per spese generali versate ai collaboratori del ricorrente. L’insorgente chiede che la Cassa sia condannata ad emettere una nuova decisione nel rispetto dei principi giuridici esposti nel ricorso ed in particolare tenendo conto dell’esistenza e della validità dell’ordinamento delle indennità per agenti principali e del regolamento di lavoro e retribuzione, motivando in modo chiaro, coerente e verificabile la ripartizione tra rimborso spese e salario determinante, rispettando il principio della parità di trattamento con altri casi analoghi e di conseguenza accettare il 100% delle spese forfettarie. Il ricorrente chiede di eventualmente rinviare la causa alla Cassa per una nuova decisione e di disporre la sospensione dell’esecuzione forzata della decisione impugnata nella parte relativa ai contributi pretesi sulle indennità contestate, fino alla pronuncia definitiva del ricorso (art. 55 PA).
1.3. Con risposta del 7 novembre 2025 la Cassa CO1 ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.4. Il 17 novembre 2025 il <TCA> ha trasmesso all’avv. RA1 i documenti trasmessi con la risposta di causa (doc. V).
1.5. Il 17 novembre 2025 il Giudice delegato del <TCA> ha chiamato in causa TERZ1, TERZ2, TERZ3, TERZ4e TERZ5, mettendo loro a disposizione in visione, a crescita in giudicato del decreto, gli atti ed assegnando loro un termine scadente il 2 febbraio 2026 per l’esame degli atti e per determinarsi in merito alla procedura postulando l’acquisizione di eventuali prove. Contestualmente l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo è stata dichiarata priva di oggetto (doc. VI).
1.6. Il 28 novembre 2025 il ricorrente ha prodotto una replica (doc. VIII), sulla quale la Cassa ha preso posizione il 9 dicembre 2025 (doc. X). In particolare l’insorgente sostiene che nell’ambito della revisione aveva percepito un atteggiamento istituzionale fortemente assertivo, volto ad ottenere un adeguamento acritico delle pretese contributive, senza lasciare sufficiente spazio ad una valutazione imparziale degli elementi giuridici e fattuali rilevanti. A ciò si aggiunge che dopo l’opposizione un funzionario della Cassa ha contattato il legale del ricorrente ed in occasione di un colloquio telefonico sarebbero state espresse osservazioni critiche e insistentemente assertive in merito al contenuto dell’opposizione, accompagnate da considerazioni che lasciavano intendere l’eventualità di conseguenze peggiorative in caso di persistenza delle contestazioni. Pur nella consapevolezza che una certa dialettica tra le parti sia fisiologica, il ricorrente ritiene che simili interventi possano contribuire ad un indebito squilibrio nel rapporto tra autorità e contribuente, compromettendo il clima di fiducia e il principio della buona fede che dovrebbe caratterizzare ogni procedimento amministrativo. Secondo l’insorgente anche nei testi redatti dalla Cassa nell’ambito del presente procedimento si rileva un tono insolitamente polemico che traspare dall’uso frequente di esclamazioni e da formulazioni che denotano una forte intenzionalità difensiva più che una valutazione oggettiva.
Considerandi
in ordine
2.1. Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021.
Nel caso di specie, oggetto del contendere è una ripresa di parte delle spese forfetarie versate a 5 dipendenti di ______ per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.
Rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1), nel caso di specie, in assenza di disposizioni transitorie su questo tema (cfr. le lettere da a ad e delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021), trovano applicazione le norme in vigore fino al 31 dicembre 2023 per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 e le nuove norme per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3 aprile 2025, consid. 3.2).
2.2. Il ricorrente afferma che sebbene nella decisione su opposizione figura che viene ripresa una parte delle spese forfettarie, la Cassa non espone alcun criterio oggettivo, quantitativo o qualitativo in base al quale una parte delle spese è stata assoggettata a contribuzione ed un’altra parte è stata esclusa. Non vengono indicate percentuali, franchigie, valori soglia o analoghi parametri di riferimento. L’insorgente sostiene che questo modo di agire le impedisce di comprendere appieno le ragioni del provvedimento e di verificarne la correttezza giuridica e fattuale, configurando una violazione del dovere di motivazione e del principio della trasparenza procedurale. Secondo l’insorgente anche l’assenza di indicazioni circa la mancata presa in considerazione del regolamento di lavoro e retribuzione adottati dal ricorrente costituisce una violazione dell’obbligo di motivazione.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 8C_174/2024 del 10 settembre 2024, consid. 6.4.2, con rinvio a DTF 149 V 156, consid. 6.1; DTF 147 IV 409, consid. 5.3.4 e DTF 146 II 335, consid. 5.1).
2.3. Per quanto concerne la censura secondo cui la Cassa non avrebbe esposto alcun criterio oggettivo, quantitativo o qualitativo in base al quale una parte delle spese è stata assoggettata a contribuzione ed un’altra parte è stata esclusa e non vengono indicate percentuali, franchigie, valori soglia o analoghi parametri di riferimento, impedendo all’insorgente di comprendere appieno le ragioni del provvedimento e di verificarne la correttezza giuridica e fattuale, questo Tribunale evidenzia che nella decisione di tassazione d’ufficio del 15 luglio 2025 l’amministrazione aveva esposto l’ammontare degli importi annui ripresi ai dipendenti, precisando che “come per le revisioni precedenti vengono riprese parte delle spese forfetarie versate ai dipendenti” (doc. 1).
In sede di decisione su opposizione la Cassa ha poi precisato che sono state riprese 1/3 delle spese forfettarie non giustificate, che le spese forfetarie per commessi viaggiatori, rappresentanti di commercio e persone esercitanti una professione analoga sono state soppresse dall’UFAS dal 1° gennaio 2010, che le informazioni generali sul sistema delle indennità, esplicitate dal ricorrente in occasione del controllo del 16 aprile 2021 sono in palese contrasto con le disposizioni AVS, ivi elencate e che la Cassa ha agito ammettendo i forfait entro limiti ragionevoli, in via estimativa, riconoscendo una parte importante degli importi forfettari (il 67%) versati dall’______ ai propri dipendenti. La ripresa è stata effettuata come per il periodo precedente (doc. 43-44, periodo 1.1.2016-31.12.2019).
L’amministrazione ha pertanto motivato le ragioni della ripresa di parte delle spese forfettarie, indicandone cifre e percentuali e parametri di riferimento, permettendo in questo modo al ricorrente di comprendere le ragioni del provvedimento e di verificarne la correttezza giuridica e fattuale.
L’insorgente ha potuto esprimersi e prendere posizione senza che il suo diritto ad una decisione motivata sia stato violato. Egli ha infatti prodotto un ricorso di 14 pagine, approfondito e motivato, dove ha fatto valere diffusamente le sue censure.
Inoltre, dopo aver ricevuto la risposta di causa nella quale la Cassa ha nuovamente esposto le sue ragioni ed ha preso posizione sulla seconda censura, precisando che l’ordinamento delle indennità per agenti principali e il regolamento di lavoro e retribuzione da lui citato non sarebbero mai stati presentati e quindi approvati, elencando per esteso dalle pagine da 8 a 14 i calcoli delle riprese effettuate, il ricorrente ha prodotto una replica di 11 pagine, facendo valere nuovamente le sue lagnanze in modo puntuale e circostanziato.
Non vi è pertanto stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentito.
Non va poi dimenticato che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In concreto, il <TCA> dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il <TCA> può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.4. I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,35% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020).
Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.
L'art. 5 cpv. 4 LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.
Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.
Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.
2.5. Conformemente al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, configurano, di norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 2 OAVS; v. anche marginali 3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr. anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali da parte del salariato e le spese di formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale didattico) che sono in stretta relazione con l’attività professionale del salariato.
Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).
Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (STF 9C_70/2022, 9C_76/2022 del 16 febbraio 2023, consid. 12.1, non pubblicato in DTF 149 V 57; Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).
Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).
Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà.
A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili.
Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).
2.6. Per il marginale 3010 DSD le spese generali vanno considerate per principio nel loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o i salariati devono comprovarle.
Ai sensi del marginale 3011 DSD il riconoscimento delle spese generali da parte dell’autorità fiscale non è vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro conteggiano le spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro importo non deve essere dichiarato nell’ambito del certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di salario e il N. 52 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), esse possono essere accettate anche dalle casse di compensazione.
Se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese, le casse di compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive (3012 DSD).
Ove non fosse possibile documentare le spese effettive mediante giustificativi e non vi fosse un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale, va considerato l’importo forfettario indicato sul certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.2 del certificato di salario e il N. 55 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), a meno che questo forfait non sia evidentemente eccessivo. Il rimborso forfettario può essere utilizzato per le spese per l’automobile, le spese di rappresentanza, piccole spese ed altre spese effettive (3013 DSD).
Gli importi forfettari devono corrispondere alle spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere adeguati alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà della situazione concreta. I forfait possono essere fissati per es. in occasione di un controllo del datore di lavoro (3014 DSD).
Se le prestazioni designate quali indennità per le spese generali sembrano eccessive, la cassa di compensazione deve esaminare se corrispondono alle spese effettive. In caso contrario si deve procedere alla correzione (3015 DSD).
Se non esiste un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale e i datori di lavoro conteggiano le spese generali ai fini della dichiarazione d’imposta né sulla base di giustificativi o sotto forma di singoli forfait (N. 3011) né sotto forma di importi forfettari (v. N. 3013), ma risulta evidente che siano state sostenute spese generali senza che queste possano essere comprovate in modo preciso, la cassa di compensazione deve stimarle (3016 DSD).
Sul tema cfr. anche la STF 9C_228/2024 del 23 settembre 2024, in particolare consid. 4.
2.7. Nel caso di specie la Cassa di compensazione ha operato una ripresa per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, ritenendo quale salario determinante una parte delle indennità forfettarie per spese generali versate ai propri collaboratori per complessivi fr. 88'017 ed un contributo di fr. 15'023.75.
L’amministrazione ha ripreso per TERZ1 fr. 1'208 (fr. 800 nel 2020 e fr. 408 nel 2021), per TERZ2 fr. 39'811 (fr. 8'000 nel 2020, nel 2021, nel 2022 e nel 2024 e fr. 7'811 nel 2023), per TERZ3 fr. 15'054 (fr. 4'800 nel 2021, fr. 5'017 nel 2022, fr. 3'135 nel 2023, fr. 2'102 nel 2024), per TERZ4 fr. 4'500 (nel 2020) e per TERZ5 fr. 27'444 (fr. 4'726 nel 2020, fr. 6'101 nel 2021 e nel 2022, fr. 5'409 nel 2023 e fr. 5'107 nel 2024).
Gli importi ripresi corrispondono al 33% delle spese forfettarie versate ai 5 dipendenti negli anni litigiosi (cfr. anche doc. III, pag. 8-14).
2.7.1. L’insorgente afferma di aver fondato il proprio assetto retributivo su un ordinamento delle indennità per agenti principali e un regolamento di lavoro e retribuzione formalmente adottati, trasparenti e allegati ai contratti individuali di lavoro, conformi alle direttive amministrative e alle prassi aziendali riconosciute nel settore assicurativo. Secondo il ricorrente tali documenti non sono stati minimamente valutati né menzionati nella decisione su opposizione impugnata, configurando un vizio nell’accertamento dei fatti e una violazione del principio di legalità (su questo punto cfr. consid. 2.2 e 2.3).
Nello specifico l’insorgente evidenzia che le DSD riconoscono che in determinati contesti professionali l’utilizzo di spese forfettarie è ammissibile a condizione che risultino verosimilmente proporzionate alle spese effettive e non siano manifestamente eccessive. Per il ricorrente la posizione della Cassa secondo cui le spese forfetarie per commessi viaggiatori, rappresentanti di commercio e professioni analoghe sarebbero state soppresse dall’UFAS con il 1° gennaio 2010 non troverebbe alcun riscontro normativo. Il marginale 3013 DSD stabilisce che in assenza di documenti giustificativi può essere considerato un rimborso spese forfettario purché commisurato alle spese verosimilmente sostenute e venga stabilito in base ad un importo specifico riferito al singolo caso concreto e non come semplice percentuale fissa del salario.
Tale interpretazione avrebbe condotto la Cassa a disattendere l’ordinamento delle indennità e il regolamento di lavoro e retribuzione conforme alle DSD e ad assimilare al salario determinante importi che invece avrebbero dovuto essere riconosciuti come rimborsi spese non contributivi.
In concreto un regolamento interno ben formulato ed applicato uniformemente, secondo la ricorrente, ha un peso decisivo come criterio di verifica. La Cassa è tenuta a prenderlo in considerazione e a motivare eventuali scostamenti. Allo stesso modo il riconoscimento fiscale del regolamento, sebbene non vincoli la Cassa, costituisce un elemento interpretativo rilevante che rafforza l’aspettativa legittima del datore di lavoro di vedere trattate le indennità in conformità con la prassi fiscale.
Nello specifico il ricorrente afferma che da anni dispone di un sistema interno strutturato di regolamentazione delle indennità, composto dall’ordinamento delle indennità per agenti principali e dal regolamento di lavoro e retribuzione, allegati ai contratti individuali di lavoro e che ne costituiscono parte integrante. Essi disciplinano in modo preciso le categorie di spese professionali riconoscibili, i limiti massimi mensili e le modalità di determinazione degli importi. Vengono fissati importi predeterminati per le spese di rappresentanza, l’utilizzo dell’auto privata per motivi di servizio, i pasti in occasione di incontri professionali e altri costi direttamente connessi all’attività di vendita e consulenza sul campo. L’entità delle spese è correlata al reddito prodotto dal collaboratore, partendo dalla considerazione che chi genera volume d’affari più elevato è anche colui che sostiene maggiori oneri operativi (trasferte, clientela, rappresentanza). Ad esempio, TERZ2 nel 2022 ha conseguito un reddito lordo di fr. 126'151, per spese forfettarie riconosciute di fr. 24'000; TERZ3 un reddito lordo di fr. 81'180 per spese riconosciute di fr. 15'051 nel 2022 e un reddito di fr. 60'431 e spese riconosciute di fr. 9'406 nel 2023.
Secondo il ricorrente tale schema collima con le DSD e con la comunicazione n. 220 del Dipartimento federale dell’Interno che ammettono l’utilizzo di importi forfettari determinati per singoli casi quando le spese effettive non possono essere documentate in dettaglio. Esso esclude l’ipotesi di dissimulazione retributiva o abuso. La mancata considerazione del regolamento, secondo l’insorgente, costituisce una violazione dell’obbligo istruttorio e dell’obbligo di motivazione. Si tratta di una misura amministrativa razionale conformemente al marginale 3013 DSD.
Tale regolamento si inserisce inoltre in una struttura nazionale unificata promossa da _______ di cui il ricorrente fa parte e trova riflesso presso altre _______ spesso in Cantoni che accettano tali regolamenti anche ai fini retributivi. L’esame della Cassa non può avvenire astrattamente ma in concreto. L’amministrazione, non applicando il regolamento si sarebbe avvalsa del suo potere di tassazione d’ufficio senza applicare una metodologia trasparente e proporzionata.
2.7.2. Le censure del ricorrente vanno respinte.
Nel caso di specie l’insorgente non ha comprovato, neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali per l’apprezzamento delle prove (cfr. STF 9C_353/2024 del 25 febbraio 2025, consid. 4.2.1 con rinvio alle DTF 150 II 321 consid. 3.6.3, DTF 148 V 427, consid. 3.2 e DTF 144 V 427, consid. 3.2), che le spese forfettarie riconosciute ai suoi dipendenti corrispondono nella loro globalità alle spese da loro effettivamente sostenute.
Ora, come visto (consid. 2.5.-2.6.), per costante giurisprudenza, di principio, il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Gli importi forfettari devono coincidere con le spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere adeguati alla realtà del caso (cfr. la già citata marginale 3014 DSD).
Questi principi valgono anche per i commessi viaggiatori, rappresentanti di commercio e professioni analoghe, per i quali fino al 31 dicembre 2009 erano invece ammesse spese forfettarie in ragione del 25% del salario (cfr. doc. 3). L’UFAS ha deciso di mettere fine a tale prassi perché non teneva sufficientemente conto dei casi concreti e una percentuale fissa poteva essere o troppo elevata o troppo bassa a dipendenza della fattispecie (doc. 3).
Già in occasione del precedente controllo presso il medesimo ricorrente, effettuato il 16 aprile 2021, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 (doc. 43), la Cassa aveva proceduto ad una ripresa di parte delle spese forfettarie versate a 5 dipendenti (______, ______, TERZ1, TERZ4 e TERZ5) nella medesima percentuale oggi oggetto di discussione (33%) e con l’avallo del medesimo insorgente (doc. 44).
Da un’email del 18 maggio 2021 del fiduciario del datore di lavoro figura che l’ispettore aveva rilevato che il rimborso spese forfetario per km era stato calcolato in cts. 0.80 invece di 0.70, che in nessuna tabella risultavano delle date di trasferta effettiva, che il totale dei km non era corretto, che la trasferta tra casa e posto di lavoro non poteva essere riconosciuta, che il rimborso del telefono privato non era accettato, che le spese per i pasti fuori casa (forfait fiscale), il leasing delle auto ed il rimborso della benzina non erano riconosciuti (doc. 44). Il 18 maggio 2021 RI1 ha confermato di accettare le riprese (doc. 44).
Il 16 febbraio 2023 la Cassa ha scritto al ricorrente in relazione con le spese generali, ricordandogli i principi, ed in particolare che le spese rimborsate a titolo forfettario devono corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate. La Cassa ha aggiunto che rimborsi spese forfettari per trasferte non sono accettati e che l’interessato è tenuto ad allestire un conteggio mensile delle spese di trasferta per i singoli dipendenti (tabella con l’indicazione dei giorni in cui l’interessato ha effettuato dei viaggi di lavoro, dei chilometri che ha percorso e delle sue destinazioni ed ha citato la STCA 30.2004.93 del 17 marzo 2005; allegato doc. 3). Già in occasione del controllo del 16 aprile 2013, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 la Cassa aveva espresso il medesimo concetto (cfr. doc. 23, pag. 4; cfr. anche doc. 24).
Nell’ambito dell’ultimo controllo del 14 luglio 2025, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, la situazione non è tuttavia cambiata e l’insorgente non ha prodotto pezze giustificative atte a comprovare che le spese forfettarie corrispondono globalmente alle spese effettivamente sostenute dai suoi dipendenti.
Già solo per questo motivo, la ripresa è giustificata.
Nello specifico, considerato che il precedente controllo era stato effettuato il 16 aprile 2021, per l’anno 2020 le modalità di rimborso spese sono rimaste le medesime di quelle riscontrate in occasione della pregressa revisione che portava dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.
Per TERZ1 le spese forfettarie sono rimaste a fr. 2'400 nel 2019 e nel 2020 (cfr. doc. III, pag. 9 e doc. 43), così come per TERZ2 sono restate a fr. 24'000 all’anno (cfr. doc. III, pag. 10 e doc. 43).
Per TERZ4 sono aumentate da fr. 12'183 nel 2019 a fr. 13'500 nel 2020 (cfr. doc. III, pag. 10 e doc. 43) e per TERZ5 da fr. 12'183 nel 2019 a fr. 14'179.20 (cfr. doc. III, pag. 10 e doc. 43). TERZ3 è arrivato nel 2021.
Per TERZ2, a parte nel 2023 (fr. 7'811), l’importo delle spese non è mutato, così come per TERZ1 che ha lavorato ancora da gennaio a giugno 2021, ricevendo sempre fr. 200 di rimborso spese, eccetto nel mese di febbraio dove ha ottenuto fr. 226.75.
TERZ4 dal 2021 non ha più lavorato per il ricorrente, mentre solo TERZ5 (fr. 4'726 nel 2020, fr. 6'101 nel 2021 e 2022, fr. 5'409 nel 2023 e fr. 5'107 nel 2024) e TERZ3 (fr. 4'800 nel 2021, fr. 5’017 nel 2022, fr. 3'135 nel 2023 e fr. 2'102 nel 2024), hanno ottenuto degli importi variabili nel tempo.
Oltre alla mancanza di pezze giustificative, nella maggior parte dei casi, con l’eccezione di TERZ1 (per la quale comunque le spese complessive non sono state comprovate), si aggiunge la circostanza che le spese riconosciute sono elevate rispetto al salario conseguito dai collaboratori, superando di gran lunga il 10% (cfr. doc. III, pag. 9-14; nel 2024 da marzo a dicembre TERZ3 ha beneficiato di fr. 625.70 di spese come il suo stipendio, mentre percepiva indennità giornaliere per malattia, verosimilmente al 50%, oltre alle provvigioni: doc. III, pag. 13).
Dalla dichiarazione dei salari prodotta in sede di ricorso (cfr. allegati doc. A8), emerge ad esempio che nel 2022 TERZ2 ha percepito un reddito lordo di fr. 131'158, per un importo netto di fr. 115'386, oltre a spese per fr. 24'000. Aggiungendo le spese al reddito lordo si ottiene una percentuale di circa il 15% di spese riconosciute rispetto all’importo percepito complessivamente (24'000 : 155'158). TERZ3 nel 2022 ha conseguito un reddito lordo di fr. 82'557 (cfr. allegati al doc. A8), per un ammontare netto di fr. 65'154 e spese per fr. 15'051, ossia una percentuale di circa il 15% (15'051 : 97'608).
Si tratta di importi percentualmente elevati, che vanno ritenuti eccessivi, a maggior ragione se non sono sufficientemente documentati.
I forfait corretti, in assenza di una loro dimostrazione, possono essere fissati dalla Cassa in occasione di un controllo del datore di lavoro, come in concreto (cfr. marg. 3014 DSD).
Il datore di lavoro, malgrado fosse stato avvisato nel corso delle revisioni anteriori che le sue modalità di riconoscimento delle spese forfettarie non potevano essere accettate, in quanto eccessive, e reso nuovamente attento nel corso del 2023 delle modalità di rimborso delle spese generali e della necessità di tenere traccia delle trasferte effettuate dai propri dipendenti, non ha apportato alcuna prova che le spese forfettarie versate ai propri dipendenti corrispondono globalmente alle spese effettivamente sostenute.
Considerato che già nell’ambito del pregresso controllo all’insorgente era stato fatto presente che le spese erano eccessive e che per questo motivo la Cassa aveva effettuato una ripresa del 33%, da lui accettata (doc. 44), la sola circostanza che esse figurano nella dichiarazione salariale dei dipendenti e che, secondo il ricorrente, sono state accettate dal fisco, non permette all’interessato di sfuggire alla ripresa salariale, ritenuto che, a giusta ragione, sono state considerate eccessive della Cassa (cfr. marginale 3013 e 3014 DSD).
Il citato marginale 3013 DSD, secondo il quale ove non fosse possibile documentare le spese effettive mediante giustificativi e non vi fosse un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale, va considerato l’importo forfettario indicato sul certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta, a meno che questo forfait non sia evidentemente eccessivo, non è pertanto d’aiuto al ricorrente, ma supporta semmai la decisione della Cassa.
L’amministrazione ha spiegato di non essersi allineata a quanto effettuato in sede fiscale, non prendendo in considerazione quanto figura nel certificato di salario a titolo di indennità per le spese forfettarie, poiché ha accertato che almeno una parte di tali spese non corrispondeva a spese effettivamente sostenute e che tale forfait era eccessivo.
La presenza dell’ordinamento delle indennità per agenti principali e del regolamento di lavoro e retribuzione (dove figura che “sia la retribuzione fissa che l’indennità forfettaria per le spese vengono ricalcolate all’inizio di ogni anno e ammontano ciascuna al 15% del reddito dell’anno precedente”; cfr. doc. A6, pag. 3), allegati ai contratti individuali di lavoro, non modifica l’esito della procedura. Il solo fatto che il datore di lavoro ed il dipendente si siano accordati circa l’ammontare delle spese forfettarie non è un motivo per derogare alle norme della LAVS.
Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).
Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
Un accordo interno tra datore di lavoro e lavoratore non è sufficiente.
A maggior ragione nel caso concreto, ritenuto che il datore di lavoro era stato espressamente reso attento nel corso del precedente controllo delle lacune emerse in relazione alle modalità di rimborso delle spese forfettarie ai propri dipendenti.
Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi: STF 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti; DTF 145 V 90, consid. 3.2) non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni.
In concreto, spettava al ricorrente apportare le prove necessarie (in particolare pezze giustificative) a sostegno della sua tesi secondo la quale le spese forfettarie sarebbero giustificate.
Nel caso di specie non è stata portata alcuna prova in relazione alle spese avute dai propri dipendenti. La circostanza che esse sono correlate al reddito prodotto dal collaboratore, partendo dalla considerazione che chi genera volume d’affari più elevato è anche colui che sostiene maggiori oneri operativi (trasferte, clientela, rappresentanza), non è sufficiente a comprovare le spese effettivamente sostenute (cfr. anche doc. 3 con le ragioni che hanno portato l’UFAS ad abolire le spese forfettarie del 15% per i commessi viaggiatori, rappresentanti di commercio e professioni analoghe).
Del resto non necessariamente chi guadagna di più incorre in spese maggiori. È infatti possibile che alcune trasferte vadano “a vuoto” e non permettano di concludere contratti, mentre con un solo viaggio si riesca concludere più affari.
A cospetto di spese che superano ampiamente il 10% circa del salario lordo, una loro riduzione del 33% rientra nel margine di apprezzamento della Cassa, giacché l’insorgente non è stato in grado di documentarne la loro effettiva entità.
Alla luce di quanto precede, in assenza di qualsiasi documentazione atta a dimostrare la presenza effettiva delle spese forfettarie versate ai propri dipendenti, a giusta ragione la Cassa ha proceduto ad una stima delle medesime, fondandosi su quanto già deciso nell’ambito della precedente revisione ed accettato dal ricorrente.
2.8.
2.8.1. Con un’ulteriore censura il ricorrente afferma che l’esame di decisioni adottate dalla medesima Cassa in casi analoghi mostrerebbe una prassi oscillante e contraddittoria, in cui le indennità forfettarie vengono talvolta pienamente accettate, talvolta solo in parte e in altri casi rigettate, senza che vi siano differenze oggettive tra casi né adeguate motivazioni. Tale disomogeneità, secondo l’insorgente, configura un comportamento arbitrario e lesivo del principio di uguaglianza giuridica garantito dall’art. 8 Cost. e ribadito dalla giurisprudenza federale (DTF 131 I 1, consid. 4.2).
Il ricorrente afferma che vi sarebbe un’arbitrarietà nella prassi amministrativa adottata dalla Cassa in casi del tutto analoghi, come già descritto nell’opposizione del 14 agosto 2025. Emergerebbe un quadro di estrema disomogeneità decisionale che mina la coerenza del sistema, la fiducia degli assicurati e, più in generale, la certezza del diritto.
L’insorgente afferma che nel caso “M” la Cassa ha riconosciuto integralmente un’indennità mensile forfettaria di fr. 1'000 a titolo di rimborso spese non assoggettato a contribuzione AVS, pur in assenza di giustificativi analitici, fondandosi per analogia su una documentazione prodotta dallo stesso datore di lavoro e concernente un altro dipendente. La decisione è stata motivata da una valutazione settoriale e sistemica, in cui l’analogia è stata ritenuta idonea a fondare una franchigia mensile di riferimento, senza esigere una rendicontazione dettagliata e retroattiva da parte del datore di lavoro stesso.
Nel caso “MO” la Cassa ha ritenuto non imponibile il 75% delle spese forfettarie, assoggettando ai contributi solo il 25% dei forfait. Anche in questo caso la decisione è stata assunta in un’ottica di valutazione proporzionata, pur in presenza di indennità strutturalmente simili a quelle versate dalla ricorrente.
Infine, nel caso “S”, al contrario, la Cassa ha adottato una posizione più restrittiva, riconoscendo solo le spese chilometriche, rifiutando ogni altra voce forfettaria prevista dal regolamento aziendale.
Il ricorrente afferma che tutti gli esempi si riferiscono ad agenti _______ operanti nella medesima realtà professionale e secondo schemi contrattuali pressoché identici.
Anche questa censura va respinta.
La Cassa ha infatti spiegato, nella decisione su opposizione, le differenze tra i casi esposti dall’insorgente e quello in esame, affermando:
" (…)
4. Infine, per quanto attiene alla presunta incoerenza all’interno della nostra Cassa teniamo a precisare quanto segue:
· Caso “M”: la Cassa ha riconosciuto l’esenzione AVS per un forfait mensile di CHF 1’000, senza chiedere documentazione analitica. Solo la parte eccedente è stata considerata salario. Ciò implica un riconoscimento implicito di ragionevolezza e giustificabilità dell’importo fino a CHF 1'000, anche in assenza di giustificativi dettagliati.
Basterebbe leggere quanto indicato nel rapporto di revisione “M”: del 15.06.2022 (primo controllo!) per capire che le affermazioni dell’opponente non sono corrette:
“Nel caso in esame, considerato che per il Signor ______. non sono stati prodotti giustificativi atti a comprovare le spese sostenute e come da voi comunicato l’attività è parificata a quella del Signor ______., vengono ripresi gli importi forfetari superiori a fr. 1'000.- mensili versati al sig. L., ritenuti integrazione di salario”.
Ma se per quanto precede non fosse abbastanza chiaro specifichiamo che il signor ______. ha presentato delle pezze giustificative per un importo di CHF 1'000 mensili, mentre al signor ______. veniva versato un forfait mensile senza la presentazione di giustificativi.
Ora ritenuto che il DL ha dichiarato in forma scritta che l’attività di ______. è parificata a quella di ______., abbiamo riconosciuto anche ad ______. un importo di CHF 1'000 di spese giustificate. La differenza che gli è stata versata è stata considerata salario determinante.
La fattispecie in esame è ben differente da quella della società opponente che di pezze giustificative non ne ha presentate.
L’accusa di incoerenza – priva di qualsiasi fondamento – è quindi rimandata al mittente.
· Caso “S”: la cassa ha riconosciuto solo i rimborsi chilometrici documentati, mentre tutte le altre indennità forfettarie sono state in larga misura riqualificate come salario.
In questo caso dai giustificativi totali presentati (chilometri e diversi) ne è stata ripresa una parte, come si evince dall’esempio, che riproduciamo di seguito, inerente all’anno 2021:
km
diversi
Totale
Ripresa
12’500
6’299
18’799
4’746
15’154
4’327
19’481
4’294
7’399
2’990
10’389
2’932
16’170
11’562
27’732
9’116
Anche in questo caso la fattispecie in esame è ben differente da quella della società opponente che di giustificativi non ne ha presentati.
Non possiamo quindi che rimandare al mittente l’accusa di incoerenza, poiché priva di qualsiasi fondamento.
· Caso “______”: la Cassa ha considerato solo il 25% delle spese come salario, esentando il 75% quale rimborso spese.
Il caso citato riguarda il primo controllo (!) della “______.” Avvenuto in data 11.10.2024.
Ora da un confronto non approfondito tra il caso “______.” e la società opponente, in cui la Cassa ha considerato il 33% (e non il 25%) delle spese come salario, esentando il 66% (e non il 75%) quale rimborso spese potrebbe sembrare che la Cassa abbia adottato una soluzione che andrebbe a svantaggiare l’opponente.
Non è così, come possiamo vedere da un esame approfondito della fattispecie che l’opponente dovrebbe conoscere visto che la riguarda direttamente:
n La Cassa ha eseguito il primo controllo della ______ – ______ il 26 agosto 2009 (!).
Non è stata effettuata alcuna ripresa poiché la società operava secondo quanto previsto dal marg. N. 4030 delle DSD.
Teniamo a sottolineare che nelle nostre osservazioni abbiamo fatto comunque presente che:
A decorrere dal 1° gennaio 2010, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali procederà alla soppressione dei rimborsi spese forfetari autorizzati per le seguenti categorie di salariati:
- commessi viaggiatori, rappresentanti di commercio e persone esercitanti una professione analoga (marg. 4030 DSD);
- …
n Anche nel secondo controllo, datato 16.04.2013, non sono state effettuate delle riprese: inizialmente la situazione era la medesima, poi anche se in forma sommaria sono stati presentati dei conteggi spese a giustificazione degli importi forfetari, come si evince dalle nostre note interne che riproduciamo:
Vengono versati dei rimborsi a forfait fissi che corrispondono circa al 10% del salario. Fino al 2009 non ci sono problemi. Dal 2010 accetto comunque (ma provvisoriamente) questa situazione in quanto ho visto un conteggio sommario annuale delle spese per uso auto, pasti, telefoni (che non sono caricati in società), ecc. che andavano a coprire l’importo percepito. Metto annotazione che dal 2013 questo modo di procedere deve essere consono alle disposizioni di legge e quindi tali rimborsi spese saranno accettati solo se interamente giustificati.
Infatti, nel rapporto di revisione si può leggere la seguente osservazione/istruzione:
A decorrere dal 1.01.2013 non saranno più concessi dei rimborsi spese di trasferta forfetari. La ditta RI1 è perciò tenuta ad allestire un conteggio mensile delle spese di trasferta dei singoli dipendenti.
Per determinare le spese per il vitto (pasto, importo massimo di fr. 25) e per le spese di trasferta (fr. 0.70/km), nel caso in cui il dipendente utilizza il veicolo privato a scopi aziendali, è necessaria la tenuta di piani di lavoro o di tabelle con l’indicazione esatta dei giorni in cui l’interessato ha effettuato dei viaggi di lavoro, dei nomi dei clienti a cui egli ha reso visita e delle sue destinazioni, con l’indicazione dei chilometri che egli ha percorso, vedi STCA del 17 marzo 2025, inc. N. 30.2004.93, pubblicata sul sito www.sentenze.ti.ch:
Per quanto riguarda le modalità di pagamento è possibile procedere con acconti spese mensili con conguaglio annuale sulla base dei conteggi mensili allestiti.
n La situazione cambia decisamente nel successivo controllo del 18.12.2017.
Infatti, quanto da noi indicato in precedenza non è stato rispettato, conseguentemente la Cassa ha proceduto per la prima volta ad una ripresa salariale, concordata, e più precisamente ad una parziale ripresa (CHF 5'000) degli importi forfetari (CHF 24'000) versati a due dipendenti.
Una percentuale attorno al 20% e quindi inferiore a quella del 25% che abbiamo applicato nel caso “______”, ma non solo.
Infatti, anche nel primo controllo (!) di “N.”, eseguito il 18.11.2024 (doc. 1) e di “G”, eseguito il 27.01.2025 (doc. 2), la Cassa ha considerato il 25% degli importi forfetari non giustificati come salario determinante.
n Nei successivi controlli della società opponente del 16.04.2021 e del 14.07.2025 la situazione non è cambiata, malgrado le nostre osservazioni/istruzioni (*).
Conseguentemente la Cassa ha deciso di aumentare la ripresa al 33% degli importi forfetari versati senza la presentazione di alcuna pezza giustificativa.
Una prassi che la Cassa seguirà anche per “______”, “N” e “G” se non dovessero seguire le nostre istruzioni indicate nel rapporto di revisione.
(*) Teniamo pure a evidenziare che in data 16.02.2023 la Cassa ha inviato uno scritto ai vari _______ (e quindi anche alla società opponente) che li informava su come procedere in ambito di rimborsi spese … (doc. 3) (…)”
(doc. A2 pag. 4-7)
In concreto non vi è pertanto alcuna violazione del principio dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e dell’arbitrio, poiché i casi citati dal ricorrente, come emerge dalle spiegazioni fornite dalla Cassa, avevano delle caratteristiche differenti e dunque andavano trattati in maniera diversa.
Non va poi dimenticato che di regola, il principio della legalità dell’attività amministrativa prevale sul principio della parità di trattamento (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2). Di conseguenza, la persona assicurata non può pretendersi vittima di una disparità di trattamento davanti alla legge quando questa è correttamente applicata al suo caso, mentre sarebbe stata applicata in maniera sbagliata, o addirittura non applicata del tutto, in altri casi (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2). Ciò presuppone tuttavia da parte dell’autorità la cui decisione è stata impugnata, la volontà di applicare correttamente, in futuro, le disposizioni legali in questione. Il cittadino può pretendere la parità di trattamento nell’illegalità solo se si può prevedere che l’amministrazione persevererà nell’inosservanza della legge (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2). Occorre inoltre che l’autorità non abbia rispettato la legge secondo una prassi costante e non solo in uno o in qualche caso isolato e che nessun interesse pubblico o privato preponderante imponga di dare la preferenza al rispetto della legalità (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2 con rinvii alla DTF 139 II 49, consid. 7 ed i riferimenti; STF 8C_605/2013 del 17 giugno 2014, consid. 3.3; DTF 136 I 65, consid. 5.6).
In una sentenza 9C_546/2022 del 28 agosto 2023 = SVR 2024 AHV Nr. 5, il Tribunale federale ha confermato il medesimo concetto al consid. 4.5, in un caso relativo all’esclusione dall’assicurazione facoltativa AVS del ricorrente ma non di sua moglie. L’Alta Corte ha rammentato che la persona assicurata non può sfuggire alla corretta applicazione del diritto, facendo valere che in altri casi esso sarebbe stato applicato in modo errato o non sarebbe stato del tutto applicato. Tuttavia, ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un'autorità deroga alla legge e lascia intendere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell’illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che questa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto.
In concreto, i presupposti per non applicare la legge in maniera conforme non sono dati.
La Cassa, oltre ad aver spiegato le differenti caratteristiche dei casi presentati dal ricorrente, nella decisione su opposizione ha affermato che la prassi adottata nel caso qui in esame, sarà seguita anche “per “______”, “N” e “G” se non dovessero seguire le nostre istruzioni indicate nel rapporti di revisione” (doc. 2, pag. 7). L’amministrazione ha pertanto confermato la volontà di applicare correttamente, in futuro, le disposizioni legali in questione a tutti i datori di lavoro a lei affiliati.
Inoltre nel caso di specie, alla luce degli importi ripresi (fr. 88'017 per fr. 15'023.75 di contributi sociali dovuti), vi è chiaramente un interesse pubblico che impone di rispettare il principio di legalità.
2.8.2. Inoltre il ricorrente afferma che la mancanza di criteri chiari e di una prassi uniforme alimenta un clima di instabilità normativa e competitiva, in particolare per le PMI ticinesi. Secondo l’insorgente, è noto che la rete _______ è attiva su scala nazionale ma che le casse adottano criteri diversi da Cantone a Cantone. Se in Ticino si adottano interpretazioni restrittive e retroattive, mentre altrove si tollerano regimi forfettari analoghi, ciò genera disparità competitive tra imprese soggette alla medesima legislazione federale, minando l’uniformità del mercato interno.
A prescindere dalla circostanza che l’insorgente non ha comprovato che in altri Cantoni vi sarebbero delle prassi differenti, va rammentato che il Tribunale federale ha già stabilito, in ambito di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, che se un Cantone applica una prassi contraria alla legge, ciò non vincola il Cantone competente nel caso di specie (sentenza K 133/01 del 20 gennaio 2003, consid. 5.1):
" (…)
5.1 A sostegno del gravame i coniugi V.________ richiamano pure la prassi del Canton _______ secondo cui gli ex dipendenti della ______________ vengono esentati dall'obbligo assicurativo secondo la LAMal. I ricorrenti chiedono quindi, implicitamente, il rispetto dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il principio in esame va applicato, sempreché non leda altri interessi legittimi, ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga dalla legge e lascia intendere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge (DTF 126 V 392 consid. 6a e riferimenti).
5.2 In concreto secondo l'art. 6 LAMal ai cantoni compete l'osservanza dell'obbligo assicurativo e l'affiliazione delle persone tenute ad assicurarsi (cfr. anche art. 10 OAMal). La richiamata prassi amministrativa contraria alla legge viene applicata dal Canton _______, non dal Canton Ticino. Di conseguenza nel caso in esame i ricorrenti non possono prevalersi del principio dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità, in quanto l'IAS non ha mai aderito alla prassi zurighese. La censura risulta quindi infondata e va respinta.”
Anche nel caso di specie una eventuale prassi diversa di un’altra Cassa di compensazione, contraria al diritto, non vincola la Cassa qui convenuta che ha agito conformemente alla legge.
2.9. Infine, il ricorrente afferma che l’effetto retroattivo della decisione su opposizione che impone un onere contributivo di circa fr. 15'000 incide pesantemente sulla sua pianificazione economica. Egli aveva impostato il proprio sistema facendo legittimo affidamento sulla validità del regolamento spese e sulla coerenza dell’amministrazione, in base alla prassi pregressa e alla funzione itinerante dei propri collaboratori. Secondo l’insorgente, la rottura improvvisa e non motivata di tale assetto configurerebbe una violazione del principio dell’affidamento e della certezza del diritto.
Tale pretesa, a dire del ricorrente, non era né prevedibile né prevenibile poiché né al momento dell’adozione dell’ordinamento delle indennità per agenti principali e del regolamento di lavoro e retribuzione né nel corso delle ispezioni la Cassa aveva sollevato rilievi concreti o espresso riserve sull’idoneità dello strumento forfettario. Questa situazione pone anche problemi sistemici più ampi: l’incertezza generata da decisioni retroattive e non motivate scoraggia le aziende nell’adottare strumenti trasparenti come regolamenti spese, che mirano proprio a creare ordine, coerenza e responsabilità nell’allocazione dei costi aziendali. Se la validità di tali strumenti può essere messa in discussione a posteriori senza preavviso, la conseguenza sarà un ritorno alla prassi di rimborso “informale” con maggiore opacità contabile e minore tracciabilità.
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
1. si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
2. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
3. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
4. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
5. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
6. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7. l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.
(cfr. STF 9C_29/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
La tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022, consid. 4.4.2). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).
L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).
2.10. Nel caso di specie non solo la Cassa non ha fornito informazioni errate che avrebbero potuto indurre il ricorrente ad adottare un comportamento a lui pregiudizievole, ma, come già esposto in precedenza, l’amministrazione ha in più occasioni avvisato l’insorgente che il versamento forfettario delle spese, come da lui messo in atto, non era conforme alla legge ed alla prassi in vigore.
In occasione del precedente controllo effettuato il 16 aprile 2021, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 (doc. 43), la Cassa aveva proceduto ad una ripresa di parte delle spese forfettarie versate a 5 dipendenti (______, ______, TERZ1, TERZ4 e TERZ5), nella medesima percentuale (33%), come concordato con il medesimo ricorrente (doc. 44), al quale erano state esposte le lacune emerse nel calcolo delle spese forfettarie (doc. 44).
Il 16 febbraio 2023 la Cassa ha scritto al ricorrente, in relazione con le spese generali, ricordandogli i principi, ed in particolare che le spese rimborsate a titolo forfettario devono corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate. L’amministrazione ha aggiunto che rimborsi spese forfettari per trasferte non sono accettati e di conseguenza si è tenuti ad allestire un conteggio mensile delle spese di trasferta per i singoli dipendenti (tabella con l’indicazione dei giorni in cui l’interessato ha effettuato dei viaggi di lavoro, dei chilometri che ha percorso e delle sue destinazioni ed ha citato la STCA 30.2004.93 del 17 marzo 2005; allegato doc. 3). Già in occasione del controllo del 16 aprile 2013, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, la Cassa aveva espresso il medesimo concetto (cfr. doc. 23, pag. 4; cfr. anche doc. 24).
In queste condizioni, i requisiti per ritenere una violazione del principio dell’affidamento non sono manifestamente adempiuti.
Quanto alle affermazioni del ricorrente secondo cui nell’ambito di un colloquio telefonico un funzionario della Cassa avrebbe espresso osservazioni critiche e insistentemente assertive in merito al contenuto dell’opposizione, ciò che potrebbe contribuire ad un indebito squilibrio nel rapporto tra autorità e contribuente, compromettendo il clima di fiducia e il principio della buona fede che dovrebbe caratterizzare ogni procedimento amministrativo, va rilevato quanto segue.
Fermo restando che l’amministrazione non deve farsi trasportare dalle emozioni, ma deve giudicare tutti i casi in maniera oggettiva, applicando, come fatto in concreto, la legge e le direttive pertinenti alla stessa maniera a tutti gli assicurati, senza eccezione alcuna, nella fattispecie l’asserito intervento telefonico non ha portato ad alcuna violazione del principio della buona fede.
La presunta telefonata è avvenuta dopo l’emanazione della decisione formale ed il ricorrente, come suo diritto, ha mantenuto l’opposizione ed ha poi inoltrato il proprio ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, facendo nuovamente valere tutte le contestazioni ritenute pertinenti.
2.11. Alla luce di quanto esposto la decisione su opposizione impugnata merita conferma.
2.12. Il ricorrente in sede di replica chiede che sia sentito il teste ______, fiduciario, ed evoca due motivi (doc. VIII, punto 8).
Innanzitutto la Cassa avrebbe interpretato erroneamente il testo dell’ordinamento delle indennità per agenti principali e del regolamento di lavoro e retribuzione. Essi non impongono la tenuta di pezze giustificative ma stabiliscono che è responsabilità del collaboratore organizzarsi in maniera tale da non superare gli importi forfettari predefiniti.
In secondo luogo l’amministrazione non ha adeguatamente esaminato né preso in considerazione l’ordinamento ed il regolamento, che sono parte integrante dei contratti di lavoro e sono stati consultati e analizzati dalla Cassa ogni qualvolta ha effettuato un controllo.
Il <TCA> rinuncia alla sua audizione, poiché la questione di sapere se i citati documenti sono stati presentati all’amministrazione in occasione della revisione (tesi del ricorrente) oppure non sono mai stati prodotti prima dell’opposizione (tesi della Cassa), non modifica l’esito della vertenza.
Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve infatti in ogni caso corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Gli importi forfettari devono coincidere con le spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere adeguati alla realtà del caso (cfr. la già citata marginale 3014 DSD).
Come più volte spiegato nel corso della motivazione, nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto alcuna pezza giustificativa atta a comprovare, perlomeno globalmente, la presenza delle spese asseritamente sostenute dai propri dipendenti nella misura da lui fatta valere.
Per cui, anche se l’ordinamento ed il regolamento citati fossero stati mostrati alla Cassa, quest’ultima non avrebbe comunque potuto accettare di riconoscere l’intero importo delle spese forfettarie fatte valere dal ricorrente in assenza di qualsiasi documentazione a sostegno delle medesime.
Per lo stesso motivo, sapere se l’interpretazione del regolamento fornita dalla Cassa in sede di risposta di causa è conforme al suo contenuto, non cambia la sorte della procedura.
Questo <TCA rinuncia di conseguenza all’assunzione di ulteriori prove.
Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.13. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti